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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1046/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. DOLFI CRISTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DOLFI CRISTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/02/2013 tra i coniugi Pt_1
nato a [...] il [...] e nata a [...]
[...] Parte_2
il 07/12/1987, matrimonio trascritto al n. 7, Parte I, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PORTICI, alle seguenti condizioni:
1) gli ex coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) i figli minori nato il [...] a [...], e nata il [...] a [...] Per_1 Per_2
di ER (VR) sono affidati ai genitori in modo condiviso con collocazione prevalente degli stessi presso il padre a Cison di Valmarino in Via IV Novembre n. 8 int. 3, ove già risiedono.
3) Il padre signor sin d'ora è autorizzato ad adempiere autonomamente in via esclusiva Parte_1
alle iscrizioni scolastiche, ludiche, sportive e centri estivi ed a visite mediche e alla richiesta di emissione e/o rinnovo di documenti di qualsiasi tipo (carta identità, tessera sanitaria o altro) per i figli minori e così, sempre senza la necessità del preventivo accordo con la madre, di adottare le decisioni di maggiore interesse per i minori in relazione all'istruzione, salute, scelta della residenza abituale nonché relative alla straordinaria amministrazione.
4) La madre potrà vederli con le modalità e tempi che verranno concordati direttamente fra madre e figli.
2 5) Le parti potranno comunque concordemente modificare i giorni e la durata del diritto di visita ai minori.
6) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti così rinunciando reciprocamente agli assegni di mantenimento. La signora verserà al marito, a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 300,00 (trecentoeuro). Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e verrà rivalutata di anno in anno nella misura del 100% della variazione dell'indice Istat.
7) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno come da protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso.
8) Le spese legali relative al presente procedimento saranno a carico di Parte_1
9) dichiara di non aver presentato la denuncia dei redditi negli ultimi tre anni. Parte_2
10) Le detrazioni fiscali, l'importo relativo agli assegni familiari dei figli spetterà e sarà percepito integralmente dal padre e così anche l'Assegno Unico o quel diverso contributo a sostegno della famiglia dovesse entrare in vigore;
in ogni caso entrambi i genitori si impegnano a fornire la documentazione necessaria per eventuali ulteriori richieste di contributi o benefici a favore dei figli.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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