Decreto presidenziale 4 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 18 gennaio 2021
Sentenza breve 3 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 03/02/2021, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00143/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01243/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1243 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, proposto da
-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'-OMISSIS-struzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto - -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- - Territoriale per la -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege, con sede in Venezia, S. Marco, 63;
nei confronti
EL AN non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento M_-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, con il quale sono state pubblicate le -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-(indicata anche -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-) definitive della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-– posto comune e sostegno - del personale docente delle -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-di -OMISSIS-^ e -OMISSIS--OMISSIS-^ grado e personale educativo valevoli per il biennio -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-/-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- e -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-/-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-;
- della graduatoria provinciale per le supplenze (-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-) definitiva – prima fascia della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-– posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria (-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-) valevole per il biennio -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-/-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- e -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-/-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- per la -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, pubblicate il -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-;
- della nota m_pi.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, da parte dell'Ufficio Scolastico -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-inerente alla ripubblicazione delle -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- a seguito di autotutela;
- della ripubblicazione delle -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- prima fascia per la -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, per la classe di concorso -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, pubblicate il -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-;
- di ogni altro antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso nella parte in cui non prevede e/o non ammette la correzione del punteggio della ricorrente secondo i servizi espletati ed i titoli posseduti;
- dei precedenti e presupposti: di tutti i decreti di aggiornamento – integrazione-modificazione pubblicati dal M-OMISSIS-UR dalla loro istituzione al più recente ed impugnato decreto;
nonché per l'accertamento e la declaratoria
- del diritto della ricorrente all'attribuzione ed al riconoscimento del maggior punteggio di complessivi 57,5 punti - per i servizi svolti - nelle -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- prima fascia – posto comune – della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, per la classe di concorso -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, in funzione dei titoli di accesso e dei titoli di servizio posseduti dalla ricorrente, ed illegittimamente pretermessi dal M-OMISSIS-UR,
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.;
- delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria con relativo posizionamento della ricorrente con il corretto punteggio di 75,5 (anziché 18), nella posizione 953 o in quella maggiore o minore che sia accertata, per le -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- prima fascia per la classe di concorso -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- per la -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, secondo quanto esposto nella parte motiva del presente ricorso;
nonché per la declaratoria
- del diritto della ricorrente a vedere modificato e corretto il proprio punteggio, secondo i servizi espletati e i titoli posseduti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'-OMISSIS-struzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Veneto - -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- - Territoriale per la -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- e 4, comma 1, D.L. n. 28 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- e 25, D.L. n. 137 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- - il dott. Nicola Bardino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e D-OMISSIS-R-OMISSIS-TTO
1. La ricorrente espone di avere presentato domanda di inserimento nella seconda fascia delle -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-(-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-) istituite dal Ministero dell’-OMISSIS-struzione con -OMISSIS-del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, concorrendo per l’ambito territoriale della provincia di Treviso e per la classe di concorso -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- (scuola primaria).
Precisa di avere indicato nella domanda i titoli posseduti, titoli che ritiene valutabili, ai fini dell’attribuzione del punteggio finale.
2. -OMISSIS-n questa sede, censura la graduatoria definitiva di prima fascia (riguardante il personale docente della scuola primaria - posto comune e sostegno) compilata dall’Amministrazione e pubblicata con decreto dirigenziale del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, oltre ai successivi aggiornamenti della stessa, proponendo avverso tali atti quattro motivi di ricorso.
Contesta, in particolare, la mancata valutazione di titoli posseduti e debitamente presentati al momento della compilazione della domanda, che comproverebbero i cospicui servizi prestati nella specifica classe di concorso -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-: questi, se correttamente valutati, avrebbero imposto l’attribuzione di ulteriori 57,5 punti, da sommare ai 18 già assegnati (1° e 2° motivo). Lamenta il mancato inoltro della comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe dovuto precedere l’avversata decurtazione dei punteggi (3° motivo). Spiega, infine, di avere proposto due distinti reclami (il-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-), corredati dall’indicazione analitica dei servizi svolti e dei relativi contratti (che non risultavano recepiti dalla procedura informatizzata) chiedendo la correzione del punteggio, censurandone il mancato accoglimento (su di essi l’Amministrazione non avrebbe infatti adottato alcuna determinazione) a differenza di altri casi, ritenuti analoghi, in cui la posizione in graduatoria è stata successivamente corretta secondo le istanze formulate dai docenti (4° motivo).
-OMISSIS-n conclusione, domanda ora l’attribuzione dei maggiori punteggi corrispondenti ai titoli effettivamente posseduti e la conseguente riformulazione della graduatoria (con avanzamento sino alla posizione n. 953).
2. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito, insistendo per la reiezione del ricorso.
3. All’esito della camera di consiglio tenutasi il 13 gennaio -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 77 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, “ ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e preso atto dell’assenza delle parti ”, disponeva “ il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- ”
Chiamata a tale camera di consiglio, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Collegio che, attesa la manifesta infondatezza del ricorso, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio nella presente sede cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui è stato dato avviso alle parti nella sopra citata ordinanza n. 77 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-; può perciò prescindersi, ai sensi dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., dall’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati, formulata dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo.
5. -OMISSIS- quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, devono essere nel loro complesso disattesi.
Come affermato da un recente e condiviso arresto giurisprudenziale (T.A.R. Basilicata, n. 760 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-), nell’ambito dei procedimenti selettivi “ risulta prevalente il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione [ovvero l’ammissione di una indicazione tardiva dei titoli non dichiarati] costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l’attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- Sent. n. 4081 del 4.10.2016; TAR Lecce Sez. -OMISSIS--OMISSIS- Sent. n. 946 del 14.8.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-; TAR Piemonte Sez. -OMISSIS- Sent. n. 154 del 3.3.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-)”. ”.
-OMISSIS-n proposito, deve essere inoltre considerato che l’art. 3, comma 3, dell’-OMISSIS-del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- (con la quale sono state istituite le graduatorie di cui trattasi e regolata la loro formazione) ha previsto che “ ai fini della costituzione delle -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. -OMISSIS- titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione ”.
Pertanto i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze avrebbero dovuto essere determinati mediante l’elaborazione delle dichiarazioni caricate a sistema dai singoli candidati, attraverso procedure di compilazione delle graduatorie del tutto automatizzate, non suscettibili di alterazione mediante l’introduzione manuale di ulteriori elementi successivamente dichiarati o accertati, essendo in effetti precluso ogni intervento postumo, correttivo o integrativo, da parte dell’Amministrazione (e degli stessi candidati).
Detta preclusione è confermata dall’art. 7, comma 12, della citata ordinanza, il quale, disponendo che “ gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione ”, consente di sottoporre alla procedura standardizzata di compilazione della graduatoria i soli titoli dichiarati (poiché solo per essi viene chiesta la valutazione), ponendo al di fuori della valutazione ogni restante titolo di servizio (dal momento che, non dichiarandolo, il candidato non ne ha neppure richiesto la sottoposizione alla procedura).
Con la conseguenza che l’aspirazione della ricorrente, intesa a veder rivisitati il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria, sulla base di quei titoli che, per quanto conosciuti o conoscibili da parte dell’Amministrazione, essa stessa ben avrebbe potuto indicare sin dal momento della compilazione della propria domanda (non pregiudicata da comprovati malfunzionamenti ostativi, capaci di influire sulla sua completezza), confligge insanabilmente con la regola, poc’anzi enunciata (art. 7 comma 12), che impedisce l’introduzione postuma di elementi non direttamente inseriti nelle domande e per i quali, dunque, non sia stata esplicitamente chiesta la valutazione.
L’auspicata integrazione costituirebbe, in questo senso, una palese violazione del principio della par condicio , poiché si tradurrebbe in una sorta di ingiustificata sanatoria a vantaggio del solo candidato che (in contraddizione con la lex specialis ) richiedesse, come nel caso di specie, di poter integrare la propria dichiarazione lamentandone (dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda) l’originaria incompletezza, così da sovvertire, a danno dei restanti docenti inseriti nella graduatoria (che avessero invece confidato nel generale rispetto delle regole della selezione), l’ordine determinato sulla base delle domande validamente presentate.
Emergerebbe inoltre un chiaro contrasto con il principio di autoresponsabilità, testimoniato dall’inosservanza dell’onere, che da tale principio sarebbe dovuto discendere in capo alla ricorrente, di procedere alla prudenziale verifica del “ PDF riepilogativo che viene anche trasmesso all’indirizzo email indicato tra i recapiti” (cfr. parte 3 del manuale operativo, predisposto dall’Amministrazione per la corretta compilazione della domanda) ”, così da riscontrare l’avvenuto caricamento di una domanda comprensiva di tutti i titoli realmente posseduti e da correggere tempestivamente (mediante un nuovo caricamento) le eventuali lacune riscontrate (vd. T.A.R. Basilicata, n. 760 del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-); verifica della cui tempestiva effettuazione non è stata però allegata alcuna prova in giudizio.
6. Per quanto precede il ricorso deve essere dunque respinto.
Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi anche in considerazione della particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
-OMISSIS-l Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la controinteressata.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.