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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/09/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Carla Anastasio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali ed il Giudice ha riservato al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , permesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio civile in Roma il 07.11.2002 con e che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli, ha dedotto:
- che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma, atto n. 02954, parte 1, serie 01, anno 2002, in regime di separazione dei beni;
- che, a distanza di poco tempo dalla celebrazione del matrimonio, il marito ha abbandonato la casa coniugale senza più fornire notizie e rendendosi irreperibile;
- che con sentenza n. 5384/2023 pubblicata il 03.04.2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- che la ricorrente percepisce un reddito da lavoro annuo pari a € 10.090,33 e risiede in NO (RM) in un immobile condotto in locazione;
- che successivamente alla separazione non vi è stata una riconciliazione, né si è ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti;
- che sono decorsi i termini di legge per proporre la domanda di divorzio.
Ciò premesso, la ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio Pt_1 civile contratto e la dichiarazione di indipendenza economica delle parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
21 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 17.09.2025 è comparsa la ricorrente con il difensore ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza dell'altra parte, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente.
Il difensore della ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle Pt_1 rassegnate nel ricorso ed il Giudice ha riservato la decisione la Collegio.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 07.11.2002, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La ricorrente ha prodotto C.U. dell'anno 2022 con indicato un reddito da lavoro di euro 10.435,26 annui ed ha chiesto al Tribunale la dichiarazione di autonomia economica delle parti. Il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, si è reso irreperibile sin dall'anno 2002 e, comunque, in mancanza di domande relativi alle statuizioni economiche tra le parti, nessun contributo può essere disposto e deve essere dichiarata l'indipendenza economica delle parti.
La contumacia del resistente e l'assenza di domande di natura economica, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64/2025 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma il 07.11.2002 tra
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...], registrato agli atti dello stato
[...] civile del Comune di Roma, atto n. 02954, parte 1, serie 01, anno 2002;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
D) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 29.09.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3 ASSENTE ISTANZA AVV. DI LIQUIDAZIONE G.P.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NO (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Carla Anastasio, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato in [...] il [...]; CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.09.2025 il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed ha chiesto la decisione della causa con rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali ed il Giudice ha riservato al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , permesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio civile in Roma il 07.11.2002 con e che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli, ha dedotto:
- che il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Roma, atto n. 02954, parte 1, serie 01, anno 2002, in regime di separazione dei beni;
- che, a distanza di poco tempo dalla celebrazione del matrimonio, il marito ha abbandonato la casa coniugale senza più fornire notizie e rendendosi irreperibile;
- che con sentenza n. 5384/2023 pubblicata il 03.04.2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato la separazione personale dei coniugi;
- che la ricorrente percepisce un reddito da lavoro annuo pari a € 10.090,33 e risiede in NO (RM) in un immobile condotto in locazione;
- che successivamente alla separazione non vi è stata una riconciliazione, né si è ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti;
- che sono decorsi i termini di legge per proporre la domanda di divorzio.
Ciò premesso, la ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio Pt_1 civile contratto e la dichiarazione di indipendenza economica delle parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
21 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
All'udienza del 17.09.2025 è comparsa la ricorrente con il difensore ed il Giudice, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza dell'altra parte, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente.
Il difensore della ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle Pt_1 rassegnate nel ricorso ed il Giudice ha riservato la decisione la Collegio.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 07.11.2002, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La ricorrente ha prodotto C.U. dell'anno 2022 con indicato un reddito da lavoro di euro 10.435,26 annui ed ha chiesto al Tribunale la dichiarazione di autonomia economica delle parti. Il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, si è reso irreperibile sin dall'anno 2002 e, comunque, in mancanza di domande relativi alle statuizioni economiche tra le parti, nessun contributo può essere disposto e deve essere dichiarata l'indipendenza economica delle parti.
La contumacia del resistente e l'assenza di domande di natura economica, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64/2025 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma il 07.11.2002 tra
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato in [...] il [...], registrato agli atti dello stato
[...] civile del Comune di Roma, atto n. 02954, parte 1, serie 01, anno 2002;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
C) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
D) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 29.09.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
3 ASSENTE ISTANZA AVV. DI LIQUIDAZIONE G.P.
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