Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4871/24 R.G.V.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Quattrociocchi Parte_1 Parte_2
Donatella giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
3/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Fiuggi ( FR ) il
10/10/99; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 19/11/02 ), Per_1
Per_ maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e ( il 18/12/08 ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano altresì le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano quindi le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1) I coniugi sono autorizzati a vivere
2) I figli , maggiorenne ma Persona_3
Persona_ economicamente non autonomo e il figlio minorenne , vivranno con la madre in Fiuggi (FR), alla Via
San Rocco n. 2, presso l'immobile di proprietà della SI.ra , madre della SI.ra Persona_5 Parte_2
Per
. 3) PIANO GENITORIALE. a) Il secondogenito è affidato ad entrambi i genitori, ma vivrà con la
[...] madre nella casa coniugale;
ad entrambi spetta congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione, le quali saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento della decisione stessa. I coniugi in ogni caso si impegnano a collaborare lealmente per Per la equilibrata crescita psicofisica del minore;
b) Il SI. potrà vedere il figlio secondo le cadenze Parte_1
Per di seguito specificate: trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore
17.30 sino alle ore 22,00, compatibilmente con gli impegni lavorativi;
trascorrerà con il padre, inoltre, un weekend a settimane alterne dalle ore 9,00 del sabato e sino alle ore 21,00 della domenica. Durante le festività natalizie, si rispetteranno comunque i diritti di visita di cui sopra in modo da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno. Durante le festività Pasquali si rispetteranno sempre i diritti di visita di cui sopra in modo da comprendere, ad anni alterni, una volta il giorno di Pasqua e il successivo anno il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo, il padre avrà diritto di stare con il figlio
15 giorni tra il mese di luglio e agosto, anche a settimane alterne, compatibilmente con le necessità e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, da concordare entro il giorno 31 del mese di maggio;
c) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
per quanto concerne eventuali decisioni relative alla salute del minore, nessuno dei due genitori potrà prendere decisioni in maniera individuale;
d) Il SI. verserà alla moglie a titolo di Pt_1
Per contribuzione per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), Per_1 ovvero euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra con IBAN IT40 T076 Parte_2
0114 8000 0102 8662 060 entro il giorno quindici (15) di ogni mese;
e) L'assegno unico per il secondogenito attualmente percepito dal SI. sarà girato dallo stesso per l'intero importo alla SI.ra ; dall'anno Pt_1 Parte_2 successivo all'omologa di separazione la domanda sarà presentata direttamente dalla SI.ra ; f) Per Parte_2 le spese di carattere straordinario documentate ed in ogni caso elencate nel protocollo del Tribunale di
Frosinone inerenti ai figli, le stesse saranno poste a carico dei genitori nella misura del 50%. Tali spese dovranno essere rimborsate, a mezzo bonifico, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà esprimere il proprio motivato dissenso entro DIECI (10) giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie e per la loro regolamentazione si farà, comunque, riferimento al protocollo stipulato dal Tribunale di Frosinone, d'intesa con il locale C.O.A., già consegnato alle parti, da intendersi parte integrante del presente accordo;
g) I genitori, inoltre, si impegnano a far iniziare e/o proseguire al figlio le attività sportivo-agonistiche nelle quali è già impegnato o che desidera intraprendere;
h) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto e /o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio del figlio;
4) Il SI. Pt_1 verserà, altresì, alla SI.ra , a titolo di mantenimento, la somma di euro 200,00 (duecento/00) con Parte_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa intestato con IBAN IT40 T076 0114 8000 0102 8662 060 entro il giorno quindici (15) di ogni mese;
5) Il SI. si impegna, entro i 12 mesi successivi al deposito del presente ricorso, a trasferire Pt_1 altrove la propria residenza;
6) L'autovettura e il motociclo intestati al SI. resteranno nella sua esclusiva Pt_1 disponibilità; 7) I coniugi hanno già diviso i mobili, gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale e regolato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/ragione.”.
Col decreto dell'11/11/24 il Giudice rel., dando atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione col deposito di note scritte formulata dalle parti, disponeva in conformità e fissava termine perentorio fino al 7/1/25 per il deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c..
Con decreto del 21/12/24 il Giudice rel., vista la nota pervenuta in data
20/12/24 dalla Questura di Frosinone, Commissariato di P.S. di Fiuggi ( FR ), disponeva che le parti con le predette note scritte in sostituzione d'udienza commentassero esplicitamente il contenuto della comunicazione pervenuta e confermassero o meno la loro volontà di separarsi. Con tale nota, invero, veniva comunicato a questo Tribunale l'episodio di grave malessere del figlio minorenne Per_
occorso in data 13/11/24, nel corso del quale v'era anche stata una violenta lite del medesimo con sua madre e che aveva comportato l'intervento della Polizia di Stato.
Con le predette note congiunte di trattazione scritta depositate il 3/1/25 le parti insistevano per l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata in ricorso, dichiarando che quello del 13/11/24 è stato un episodio isolato e dovuto Per_ all'originaria mancata accettazione da parte di della separazione dei suoi genitori, poi da lui accettata con conseguente rasserenamento dei rapporti coi suoi genitori. Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 9/1/25, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c.. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate in ricorso, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis. 51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse morale Per_ e materiale del loro figlio minorenne ( nonché peraltro anche del loro figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente ). Per_1
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 alle condizioni congiunte, sopratrascritte, di cui al loro ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Fiuggi ( FR ) in relazione all'Atto n. 28, Parte II,
Serie A, anno 1999, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )