Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 2266/2025
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel.
decidendo sul ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio presentato il
25/02/2025 da:
- , Controparte_1 con il difensore avv. DI LENARDO STEFANO
e
- CP_2 con il difensore avv. BRANCALE BARBARA
con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni delle parti:
1. Le figlie minori e rimarranno in affidamento condiviso tra i genitori e Per_1 Per_2 saranno collocate presso la residenza paterna dove continueranno a vivere come già accade da dicembre 2023, presso l'abitazione sita a Udine via Giobatta n.28, ed ivi trasferiranno la loro residenza effettiva.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Pertanto le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le scelte relative all'ordinaria amministrazione saranno prese anche disgiuntamente da ciascun genitore come prescritto al codice civile. In particolare, qualora la sig.ra si dovesse trovare in condizioni di salute da non poter prestare eventuali CP_2 consensi, per la tutela delle minori e/o per l'amministrazione straordinaria, la sig.ra presta CP_2 fin da ora il consenso affinchè, in caso di problematiche che impediscano la sua esplicazione della responsabilità genitoriale, il padre presti i consensi eventualmente richiesti per le minori, previo confronto e liberatoria dei Servizi che hanno in carico la madre (es. medici e assistente sociale del
CSM, medici del SPDC).
3. Quando la sig.ra troverà un'occupazione lavorativa o una situazione CP_2 economica adeguata, verserà al IG. l'importo che sarà concordato tra i genitori, Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul cc intestato al IG
fino ad allora, il contributo al mantenimento sarà da considerarsi coperto dal 50% CP_1 dell'assegno unico universale che il padre percepirà.
4. Entrambi i genitori provvederanno inoltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3477/15 Trib. Di
Udine del 28.08.2015) ed eventuali successive modifiche, da intendersi qui integralmente trascritto e copia del quale è già stata consegnata a mani dei ricorrenti. Il padre, all'uopo, provvederà all'invio delle relative ricevute di spesa alla fine di ogni mese, e la madre provvederà al rimborso della propria quota entro il 27 del mese successivo. Un tanto varrà anche a parti inverse in caso di anticipazioni operate dalla madre. Per l'individuazione delle spese straordinarie si rimanda in toto al richiamato Protocollo d'Intesa.
I genitori concordano che tale obbligo sarà sospeso per la madre fino a quando la sig.ra non troverà un'occupazione lavorativa o una situazione economica adeguata come CP_2 indicato sopra al n.3.
5. L'assegno unico universale sarà percepito dal padre in quanto genitore collocatario;
pertanto la IG.ra esprime il proprio consenso affinché il padre IG. CP_2 [...] percepisca al 100% l'Assegno Unico Universale, dal febbraio 2025, obbligandosi altresì CP_1
a fornire tutta la documentazione e/o i dati necessari al padre per presentare la relativa domanda presso gli organi competenti.
6. Eventuali ulteriori agevolazioni e/o bonus concessi ai genitori a favore e per le figlie (es. bonus sport, bonus centri estivi, dote famiglia ecc.) saranno percepiti integralmente dal padre.
7. Per ogni altra questione si rimanda al protocollo d'intesa citato.
8. Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, rinunciando espressamente entrambe al pregresso, sia in ordine al mantenimento, sia in ordine all'assegno unico percepito;
9. Rimangono valide le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente ricorso;
10. Le spese e competenze della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, le spese di contributo unificato a carico del sig. nella misura del 100%, in quanto CP_1
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, con rinuncia dei difensori alla CP_2 solidarietà professionale letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA Con sentenza n. 1631/2015 il Tribunale di Udine ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 3.6.2006 in Basiliano tra le parti.
La sentenza accoglieva le condizioni concordate tra le parti in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori (2.12.2007) e (29.10.2009). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato congiuntamente in data 25.02.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle predette condizioni.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, essendo le conclusioni delle parti conformi agli interessi superiori della prole minorenne.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
1. Le figlie minori e rimarranno in affidamento condiviso tra i genitori Per_1 Per_2
e saranno collocate presso la residenza paterna dove continueranno a vivere come già accade da dicembre 2023, presso l'abitazione sita a Udine via Giobatta n.28, ed ivi trasferiranno la loro residenza effettiva.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Pertanto le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le scelte relative all'ordinaria amministrazione saranno prese anche disgiuntamente da ciascun genitore come prescritto al codice civile. In particolare, qualora la sig.ra si dovesse trovare in condizioni di salute da non poter prestare eventuali consensi, CP_2 per la tutela delle minori e/o per l'amministrazione straordinaria, la sig.ra presta fin da CP_2 ora il consenso affinchè, in caso di problematiche che impediscano la sua esplicazione della responsabilità genitoriale, il padre presti i consensi eventualmente richiesti per le minori, previo confronto e liberatoria dei Servizi che hanno in carico la madre (es. medici e assistente sociale del
CSM, medici del SPDC).
3. Quando la sig.ra troverà un'occupazione lavorativa o una situazione CP_2 economica adeguata, verserà al IG. l'importo che sarà concordato tra i genitori, Controparte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul cc intestato al IG fino ad CP_1 allora, il contributo al mantenimento sarà da considerarsi coperto dal 50% dell'assegno unico universale che il padre percepirà.
4. Entrambi i genitori provvederanno inoltre al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3477/15 Trib. Di
Udine del 28.08.2015) ed eventuali successive modifiche, da intendersi qui integralmente trascritto e copia del quale è già stata consegnata a mani dei ricorrenti. Il padre, all'uopo, provvederà all'invio delle relative ricevute di spesa alla fine di ogni mese, e la madre provvederà al rimborso della propria quota entro il 27 del mese successivo. Un tanto varrà anche a parti inverse in caso di anticipazioni operate dalla madre. Per l'individuazione delle spese straordinarie si rimanda in toto al richiamato Protocollo d'Intesa. I genitori concordano che tale obbligo sarà sospeso per la madre fino a quando la sig.ra non troverà un'occupazione lavorativa o una situazione CP_2 economica adeguata come indicato sopra al n.3.
5. L'assegno unico universale sarà percepito dal padre in quanto genitore collocatario;
pertanto la IG.ra esprime il proprio consenso affinché il padre IG. CP_2 [...] percepisca al 100% l'Assegno Unico Universale, dal febbraio 2025, obbligandosi altresì CP_1
a fornire tutta la documentazione e/o i dati necessari al padre per presentare la relativa domanda presso gli organi competenti.
6. Eventuali ulteriori agevolazioni e/o bonus concessi ai genitori a favore e per le figlie (es. bonus sport, bonus centri estivi, dote famiglia ecc.) saranno percepiti integralmente dal padre.
7. Per ogni altra questione si rimanda al protocollo d'intesa citato.
8. Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, rinunciando espressamente entrambe al pregresso, sia in ordine al mantenimento, sia in ordine all'assegno unico percepito;
9. Rimangono valide le altre condizioni di divorzio non modificate dal presente ricorso;
10. Le spese e competenze della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, le spese di contributo unificato a carico del sig. nella misura del 100%, in quanto CP_1
è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 6.3.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini