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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2342 /2023 tra le parti:
RICORRENTE
c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. LASTRUCCI MARCELLO, c.f. C.F._2
- domicilio: presso il difensore
NV
, c.f. CP_2 C.F._3
- difesa: avv. VALORI ALICE, c.f. C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
1
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “chiede l'emissione della sentenza parziale sullo status”.
Per parte convenuta: “nulla oppone”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 10.04.2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto domanda di Controparte_1
separazione personale dal coniuge , sposato con rito civile in Prato (PO) CP_2
in data 03.12.2015, atto trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Prato, nel registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2015, Parte I, n. 235.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nate le figlie R_
e , rispettivamente il 02.06.2016 ed il 21.03.2019; (2) che da tempo ormai il R_1
rapporto dei coniugi si è logorato ed è cessata ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
(3) che il comportamento del , dopo il matrimonio, è stato caratterizzato da CP_2 una assurda gelosia che ha costretto la ricorrente a rinunciare sia ad occasioni lavorative sia alla frequentazione con le amiche;
(4) che dopo poco tempo dalla celebrazione del matrimonio il ha iniziato a porre in essere atti di violenza fisica e morale in danno CP_2 della moglie, inizialmente sottovalutati;
(5) che i comportamenti ossessivi e violenti del nel tempo non sono cessati, tanto da costringere la ricorrente, per salvaguardare CP_2
l'incolumità propria e delle figlie, a trasferirsi con le bambine dai di lei genitori;
(6) che la ricorrente ha sporto varie querele per gli atti persecutori posti in essere dal marito anche dopo la fine della convivenza;
(7) che il in una occasione si è persino recato presso il CP_2 bar dove lavorava la ricorrente, la quale, per tale episodio che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, è stata invitata dal titolare a trovarsi un altro lavoro;
(8) che ha dovuto rivolgersi al medico avendo iniziato a soffrire di attacchi di panico;
(9) che il CP_2 si faceva trovare nei posti frequentati dalla ricorrente;
(10) che ha tentato di interrompere ogni contatto con il marito per evitare di incontrarlo, consentendogli di prendere e riportare le bambine con l'intermediazione dei nonni;
(11) che non potendo più interfacciarsi con la ricorrente, intenzionata ad evitare ogni contatto, il si è sottratto anche alle figlie, CP_2
2 bloccando le utenze telefoniche da cui le bambine potevano chiamarlo;
(12) che è capitato che il abbia tenuto le bambine in compagnia di una donna di identità sconosciuta alla CP_2
madre; (13) che il è imputato per il reato di maltrattamenti e stalking in due CP_2 procedimenti penali pendenti avanti l'intestato Tribunale;
(14) che per le condotte del marito, la ricorrente dal 2021 è seguita dal Centro Antiviolenza “La Nara” di Prato;
(15) che attualmente lavora come barista e percepisce uno stipendio di circa € 1.100,00-1.400,00 netti mensili, a fronte dello stipendio di € 2.500,00 netti mensili percepiti dal , il quale, dopo CP_2
la cessazione della convivenza, ha corrisposto per il mantenimento delle figlie, al massimo l'importo di € 150,00, neppure regolarmente.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto in via d'urgenza di disporre che il padre versi a titolo di contributo delle figlie minori l'importo di € 500,00 mensili, con riserva di richiedere il versamento al datore di lavoro ed incontri padre/figlie da svolgersi in modalità protetta;
nel merito ha chiesto: (a) di dichiarare che la separazione è addebitabile al marito;
(b) l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre;
(c) di disporre che la frequentazione delle bambine da parte del padre avvenga in forma protetta, alla presenza dei Servizi sociali, o, in via subordinata, con monitoraggio da parte di un educatore;
(d) la determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da ordinare, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 473bis.37 c.p.c., direttamente al datore di lavoro,
e con corresponsione integrale dell'assegno unico alla ricorrente;
(e) di disporre che il padre partecipi alle spese straordinarie nella misura del 50%, con condanna dello stesso a rimborsare il 50% di quelle finora sostenute e quantificate in € 4.664,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con riserva di agire in separata sede per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni morali, patrimoniali e non, per i fatti sottesi al procedimento penale rubricato al n. 4684/2021 RGNR pendente avanti al
Tribunale di Prato, nonché la condanna del medesimo al pagamento di € 30.000,00, o della diversa somma dovuta quale metà dei risparmi accumulati dai coniugi in costanza di convivenza e di successivo matrimonio e disposti integralmente dal resistente, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 cc., 2° comma.
, costituendosi in giudizio, non si è opposto alla domanda di CP_2 separazione personale, contestando, tuttavia, la ricostruzione fattuale svolta da controparte,
3 deducendo: (1) che il fattore scatenante per il quale la ricorrente ha deciso di chiedere la separazione personale dal coniuge, dopo due anni dalla fine della convivenza, è la frequentazione tra le figlie e la nuova campagna del padre;
(2) che durante la convivenza ed il matrimonio non vi erano problemi nella coppia;
(3) che la ricorrente ha iniziato a mostrare il proprio carattere con il tempo ed in particolare dopo la nascita delle figlie, alle quali, ad esempio, mentre il padre era a lavoro, urlava a gran voce, tanto che in una occasione i vicini di casa stavano per chiamare gli assistenti sociali;
(4) che il giorno 19.11.2021, il è CP_2
tornato a casa e non ha trovato né la moglie né le figlie ed ha appreso dai Carabinieri che la moglie si era prima rifugiata a casa di un vicino e poi era stata accompagnata con le figlie a casa dei di lei genitori;
(5) che successivamente la ricorrente ha comunque continuato a telefonare e scrivere al marito ed anche a condividere con il medesimo momenti in compagnia delle figlie fino al mese di gennaio 2022; (6) che successivamente la ricorrente ha progressivamente imposto il proprio volere nell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie;
(7) che la moglie ha continuato ad accedere all'abitazione del marito fino al
3.4.2022, quando, dopo l'intervento dei legali, ha restituito al convenuto le chiavi;
(8) che inizialmente al padre era consentito prendere e stare con le figlie o perché si mettevano d'accordo i coniugi o perché vi era l'intervento dei rispettivi legali;
(9) che, come risulta anche dalle dichiarazioni della madre in atti, il padre ha sempre avuto un buon rapporto con le figlie;
(10) che dal mese di maggio 2022, la ricorrente ha iniziato ad addurre pretesti per negare al padre di trascorrere del tempo con le figlie utilizzate come “merce di scambio”;
(11) che tutti gli episodi richiamati nel ricorso introduttivo in realtà non si sono verificati come riportato ed in ogni caso dipendono da imposizioni della madre;
(12) che gli episodi di violenza domestica riportati dalla ricorrente non sono mai avvenuti;
(13) che il marito non ha mai impedito alla moglie di partecipare ai matrimoni delle amiche ma è stata piuttosto la moglie a chiedere di essere accompagnata dalla di lei madre così da poter essere aiutata con le bambine;
(14) che la moglie non ha mai perso occasioni lavorative per colpa del marito, avendo deciso liberamente, dopo la chiusura dell'attività di cui era titolare, di non lavorare per dedicarsi alle figlie;
(15) che sull'immobile di proprietà dove abita grava un mutuo la cui rata mensile ammonta a circa € 450,00; (16) che mensilmente corrisponde a titolo di mantenimento dei figli e , nati da una precedente relazione, R_3 R_4
l'importo di € 150,00 mensili oltre spese straordinarie;
(17) che non può permettersi di
4 contribuire alle spese che comporta l'iscrizione di Bianca a pallavolo, per la quale il padre non ha neppure dato il consenso;
(18) che le spese straordinarie di cui la madre lamenta il mancato pagamento, sono state in realtà rimborsate. R_ Ha quindi domandato: (a) l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i R_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre con le modalità indicate in comparsa di costituzione;
(b) la determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie, nella misura complessiva di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, con assegno unico da corrispondersi integralmente a favore della ricorrente;
(c) il rigetto della domanda di rimborso delle spese straordinarie, in quanto infondata.
Con ordinanza de 22.12.2023 il giudice relatore ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari, disponendo in particolare: l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre con diritto di visita del padre alla presenza di un educatore incaricato dal Servizio Sociale competente;
l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie minori versando alla madre, la somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha altresì incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere una indagine sul nucleo familiare, nonché ammesso le prove orali così come indicato in ordinanza, autorizzando parte convenuta al deposito del file audio meglio indicato in atti.
Assunte le prove orali ammesse all'udienza del 03.04.2024, all'esito della successiva udienza del 04.06.2024, il giudice ha ordinato la prosecuzione degli incontri tra padre e figlie con le modalità in essere ed ha invitato la ricorrente a depositare una relazione circa l'andamento R_ del percorso psicologico intrapreso dalla minore .
All'esito dell'udienza del 25.09.2024, essendo emersa la necessità di valutare un eventuale disturbo di apprendimento per , il giudice ha concesso il differimento della causa R_1
richiesto dalle parti al fine di valutare l'evoluzione dei percorsi delle minori.
All'esito del deposito da parte del Servizio Sociale incaricato delle relazioni di aggiornamento, nonché del deposito in data 17.12.2024 da parte della ricorrente della R_ relazione redatta dalla psicologa Dott. riguardante la minore , il giudice, con Tes_1
provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2024, ha
5 disposto la prosecuzione degli incontri padre/figlie con le modalità già in essere ed invitato parte convenuta a valutare di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
All'udienza del 9.4.2025, nel corso della quale sono state sentite le parti presenti personalmente su alcune criticità sollevate dalla madre, parte ricorrente ha chiesto ammettersi CTU sulla capacità genitoriale delle parti e parte convenuta ha avanzato richiesta di sentenza parziale sullo status, richiesta alla quale parte ricorrente nulla ha opposto. La causa è stata quindi rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione personale– Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui sono comparsi dinanzi al giudice delegato e sono stati autorizzati a vivere separati, i coniugi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la statuizione sulle ulteriori domande.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
, sposati con rito civile celebrato in Prato, in data 03.12.2015, atto CP_2 trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Prato, nel registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2015, Parte I, atto n. 235.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
3. Spese al definitivo.
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio 7.5.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni 6 Il giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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