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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8270/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8270/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Ester Federica Pellegrini C.F._2
attori - opponenti contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Ravasio
[...]
convenuta - opposta
Conclusioni
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da nota depositata nel fascicolo telematico in data
11.12.2024 che si ha per trascritta;
la convenuta ha precisato le conclusioni come da nota depositata nel fascicolo telematico in data 5.12.2024, che pure si ha per trascritta.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 7.3.2022, in persona Controparte_2
della procuratrice qualificandosi cessionaria - in forza di contratto di cessione “in Controparte_3
blocco” ex lege n. 130/1999 stipulato in data 31.3.2021 con a sua volta cessionaria Controparte_4
del medesimo pacchetto di crediti dalla in virtù di operazione di Controparte_5
cartolarizzazione del 6.1.2017 - di una serie di crediti tra cui quello oggetto dell'azione monitoria, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione, in data 24.5.2022, nei confronti di Parte_1
e , del decreto ingiuntivo n. 2189/2022, per il pagamento solidale dell'importo di
[...] Parte_2
pagina 1 di 5 € 146.817,46, valuta 20.1.2022, oltre successivi interessi e spese di procedura, quale residuo del contratto di mutuo fondiario a rogito not. rep. n. 99537 e racc. n. 15863 stipulato tra i predetti Per_1
debitori e la in data 26.10.2009, per l'originario importo capitale di € Controparte_5
130.000,00.
Avverso il predetto provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti eccependo la prescrizione quinquennale dell'avversario diritto di credito, l'erroneità del conteggio eseguito dall'opposta, che non terrebbe conto delle effettive somme versate e confliggerebbe con precedente richiesta stragiudiziale, il difetto di prova in mancanza di estratti conto ex art. 50 t.u.b., l'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici e usurati e la violazione della buona fede contrattuale per aver la banca, dapprima, respinto la proposta di rinegoziazione del mutuo formulata dai mutuatari nel
2012 e poi atteso dieci anni ad agire per il recupero del credito, in tal modo aggravando la posizione debitoria degli ingiunti.
Si è costituita in giudizio l'opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Alla prima udienza celebratasi in data 12.1.2023 è stato concesso un rinvio impregiudicato ogni diritto e provvedimento, avendo le parti rappresentato la pendenza di trattative;
alla successiva udienza del
22.2.2023, stante l'esito negativo delle trattative, la convenuta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, istanza a cui si è opposta la controparte. Con ordinanza resa in pari data a scioglimento della riserva assunta in udienza, il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione, che si è svolto con esito negativo. Sono quindi stati concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dalle stesse richiesti. All'esito dello scambio delle relative memorie, ritenuta la causa sufficientemente istruita a mezzo dei documenti prodotti, il g.i. l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.- L'opposizione è infondata e va respinta.
Il credito azionato in via monitoria da in persona della mandataria trae titolo dal CP_2 CP_3
contratto di mutuo fondiario prodotto unitamente all'estratto conto autenticato (docc. 5 e 10 fasc. monitorio). L'effettiva erogazione delle somme mutuate è documentata (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione) e pacifica. Nemmeno è in contestazione il mancato pagamento delle rate di mutuo a partire da dicembre 2012, avendo gli opponenti ammesso di aver versato solo 36 rate, dal novembre
2009 al novembre 2012, a fronte di un piano di pagamento di 240 rate mensili.
pagina 2 di 5 Piano ammortaento
A fronte dell'adempimento da parte della banca alla propria prestazione (erogazione della somma mutuata) è, dunque, pacifico l'inadempimento dei mutuatari alla propria controprestazine, stante l'omesso pagamento delle rate dovute.
2.1.- A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno in primo luogo eccepito la prescrizione del credito vantato da sostenendo applicarsi il termine quinquennale operante in materia di CP_2
interessi, con decorrenza dalla data di scadenza dell'ultima rata versata.
L'eccezione s'appalesa infondata atteso che nel contratto di mutuo l'obbligo di restituire le rate va qualificato alla stregua di un'unica obbligazione, per quanto frazionata circa la modalità esecutiva, concernente capitale e interessi, senza che, ai fini della prescrizione, possa distinguersi all'interno delle singole rate, tra restituzione del capitale e restituzione degli interessi.
Alriguardo, tra le più recenti in materia, si veda la pronuncia n. 4232/2023 della S.C. che ha affermato in motivazione: “la rateizzazione in più versamenti periodici, indipendentemente dalla durata del rapporto, costituisce adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata…
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.”.
Ne consegue che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e decorre dalla data di cessazione del rapporto, coincida essa con la naturale scadenza ovvero con la data di risoluzione, nella specie comunicata il 27.7.2016 (cfr. doc. 9 di parte opposta). Ma anche a voler considerare l'ultima rata versata dagli opponenti (novembre 2012 e, tenuto conto della sospensione concessa, novembre 2013), la prescrizione non risulta, all'evidenza, maturata, essendo stata validamente interrotta dalla notificazione del decreto ingiuntivo del 7.6.2022 e, ben prima, dalla lettera di revoca degli affidamenti e di messa in mora del 26.7.2016, ricevuta dagli opponenti in data 2.8.2016 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio e 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
2.2.- Quale secondo motivo di opposizione gli attori hanno eccepito che l'importo ingiunto non terrebbe conto delle somme da loro versate sino al novembre 2012 per complessivi € 17.000,00 circa;
l'erroneità dell'importo ex adverso preteso si ricaverebbe, inoltre, dalla difformità tra la somma pagina 3 di 5 capitale esposta nella messa in mora del luglio 2016 (cfr. doc. 9 cit.), pari a € 128.053,24, e quella indicata nel ricorso monitorio in € 110.720,45.
Anche tali doglianze sono prive di fondamento: come emerge dal confronto della raccomandata del luglio 2016 con gli estratti notarili prodotti in atti (cfr. docc. 9 e 10 fasc. monitorio), l'importo del residuo indicato nella messa in mora è “comprensivo del saldo del conto accessorio relativo alle rate sospese del periodo 31/10/2012 – 30/09/2013 per l'importo di Euro 10.693,28”, contenendo una maggiore quantificazione di rate insolute che nel ricorso monitorio - valuta 11.10.2016 - risultano passate, per la quota capitale, al debito residuo a scadere. Più in particolare: la somma indicata nella messa in mora è comprensiva degli interessi al luglio 2016, oltre che del saldo del conto accessorio per la sospensione delle rate (€ 10.693,28); nell'estratto conto notarile sub doc. 10 (fasc. monitorio) sono, invece, indicati l'importo capitale (€ 110.720,45) e gli interessi all'11.10.2016 (€ 7.717,67), mentre le rate sospese sono contenute nell'altro estratto conto prodotto sub doc. 9 (fasc. monitorio).
In ogni caso gli opponenti non hanno fornito la prova dei pretesi pagamenti effettuati in corso di rapporto e asseritamente non conteggiati dalla banca, con la conseguenza che il fatto parzialmente estintivo non può comunque ritenersi dimostrato.
2.3.- Parimenti infondate sono le eccezioni concernenti il quantum della pretesa, a fronte della produzione avversaria del contratto contenente la precisa indicazione di capitale, interessi, rate e scadenze, nonché dell'estratto conto con relativa autentica notarile, fermo restando che, trattandosi di contratto di mutuo fondiario, non si applica l'art. 50 t.u.b. relativo al contratto di conto corrente bancario.
2.4.- è, poi, la genericità dell'eccezione concernente il presunto pagamento di interessi non CP_6
dovuti (perché usurari, anatocistici o comunque “maggiori di quelli consentiti e contrari a un ordinario sviluppo di rapporto bancario”), peraltro espressa in forma dubitativa stante la (inammissibile) riserva di futura “valutazione” e puntualizzazione (“ci si riserva una valutazione più puntuale e precisa con apposita perizia non appena la banca fornirà gli estratti conto completi dei rapporti con gli opponenti”) contenuta in citazione e, comunque, non (tardivamente) “sciolta” nei successivi atti.
2.5.- Quanto infine al contegno asseritamente scorretto tenuto dall'istituto di credito una volta manifestatesi le gravi difficoltà finanziarie degli opponenti, così come dagli stessi descritte a pag. 8 dell'atto di citazione, deve, in via assorbente, escludersi che integri comportamento contrario a buona fede l'avere atteso diversi anni prima di agire per il recupero del credito, l'aumento del debito per interessi essendo conseguenza non certo imputabile alla banca quanto piuttosto del mancato adempimento protratto nel tempo.
pagina 4 di 5 Nulla vietava agli attori di pagare il debito “già nel 2013”, senza attendere l'avversaria azione giudiziale, se, come essi affermano a pag. 9 dell'atto di citazione, a quell'epoca “i signori e Pt_1
si sarebbero trovati in una posizione più gestibile e risolvibile, potendo far fronte alla più Pt_2 modeste pretese dell'istituto bancario”.
Priva di qualsivoglia riscontro probatorio è poi rimasta l'allegazione secondo cui la banca, per il tramite dell'allora direttore di filiale, avrebbe dapprima accettato di concedere ai mutuatari un piano di rientro per poi negare ingiustificatamente tale possibilità. Emerge, piuttosto, per tabulas che la banca, dopo aver concesso la sospensione del mutuo per 12 mesi sino al settembre 2013 (cfr. docc. 4 e 5 di parte opposta), constatato l'inadempimento persistente degli opponenti, nel luglio 2014 abbia inviato una prima bonaria richiesta di rientro (cfr. doc.7 di parte opposta), replicata a distanza di un anno (cfr. doc.
8 di parte opposta); nulla avendo ricevuto anche in seguito, con la menzionata raccomandata del luglio
2016 (cfr. doc. 9 di parte opposta) la banca ha, legittimamente, chiuso il conto corrente, revocato il fido e risolto il mutuo fondiario.
2.6.- L'opposizione va, pertanto, integralmente respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con applicazione dei parametri minimi per la sola fase di trattazione, stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona della mandataria avverso il decreto Controparte_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 2189/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.5.2022, che conferma;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8270/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Ester Federica Pellegrini C.F._2
attori - opponenti contro
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Ravasio
[...]
convenuta - opposta
Conclusioni
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da nota depositata nel fascicolo telematico in data
11.12.2024 che si ha per trascritta;
la convenuta ha precisato le conclusioni come da nota depositata nel fascicolo telematico in data 5.12.2024, che pure si ha per trascritta.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 7.3.2022, in persona Controparte_2
della procuratrice qualificandosi cessionaria - in forza di contratto di cessione “in Controparte_3
blocco” ex lege n. 130/1999 stipulato in data 31.3.2021 con a sua volta cessionaria Controparte_4
del medesimo pacchetto di crediti dalla in virtù di operazione di Controparte_5
cartolarizzazione del 6.1.2017 - di una serie di crediti tra cui quello oggetto dell'azione monitoria, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione, in data 24.5.2022, nei confronti di Parte_1
e , del decreto ingiuntivo n. 2189/2022, per il pagamento solidale dell'importo di
[...] Parte_2
pagina 1 di 5 € 146.817,46, valuta 20.1.2022, oltre successivi interessi e spese di procedura, quale residuo del contratto di mutuo fondiario a rogito not. rep. n. 99537 e racc. n. 15863 stipulato tra i predetti Per_1
debitori e la in data 26.10.2009, per l'originario importo capitale di € Controparte_5
130.000,00.
Avverso il predetto provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti eccependo la prescrizione quinquennale dell'avversario diritto di credito, l'erroneità del conteggio eseguito dall'opposta, che non terrebbe conto delle effettive somme versate e confliggerebbe con precedente richiesta stragiudiziale, il difetto di prova in mancanza di estratti conto ex art. 50 t.u.b., l'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici e usurati e la violazione della buona fede contrattuale per aver la banca, dapprima, respinto la proposta di rinegoziazione del mutuo formulata dai mutuatari nel
2012 e poi atteso dieci anni ad agire per il recupero del credito, in tal modo aggravando la posizione debitoria degli ingiunti.
Si è costituita in giudizio l'opposta replicando puntualmente alle avversarie eccezioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Alla prima udienza celebratasi in data 12.1.2023 è stato concesso un rinvio impregiudicato ogni diritto e provvedimento, avendo le parti rappresentato la pendenza di trattative;
alla successiva udienza del
22.2.2023, stante l'esito negativo delle trattative, la convenuta ha insistito per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, istanza a cui si è opposta la controparte. Con ordinanza resa in pari data a scioglimento della riserva assunta in udienza, il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine di legge per l'avvio del procedimento di mediazione, che si è svolto con esito negativo. Sono quindi stati concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dalle stesse richiesti. All'esito dello scambio delle relative memorie, ritenuta la causa sufficientemente istruita a mezzo dei documenti prodotti, il g.i. l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2.- L'opposizione è infondata e va respinta.
Il credito azionato in via monitoria da in persona della mandataria trae titolo dal CP_2 CP_3
contratto di mutuo fondiario prodotto unitamente all'estratto conto autenticato (docc. 5 e 10 fasc. monitorio). L'effettiva erogazione delle somme mutuate è documentata (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione) e pacifica. Nemmeno è in contestazione il mancato pagamento delle rate di mutuo a partire da dicembre 2012, avendo gli opponenti ammesso di aver versato solo 36 rate, dal novembre
2009 al novembre 2012, a fronte di un piano di pagamento di 240 rate mensili.
pagina 2 di 5 Piano ammortaento
A fronte dell'adempimento da parte della banca alla propria prestazione (erogazione della somma mutuata) è, dunque, pacifico l'inadempimento dei mutuatari alla propria controprestazine, stante l'omesso pagamento delle rate dovute.
2.1.- A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno in primo luogo eccepito la prescrizione del credito vantato da sostenendo applicarsi il termine quinquennale operante in materia di CP_2
interessi, con decorrenza dalla data di scadenza dell'ultima rata versata.
L'eccezione s'appalesa infondata atteso che nel contratto di mutuo l'obbligo di restituire le rate va qualificato alla stregua di un'unica obbligazione, per quanto frazionata circa la modalità esecutiva, concernente capitale e interessi, senza che, ai fini della prescrizione, possa distinguersi all'interno delle singole rate, tra restituzione del capitale e restituzione degli interessi.
Alriguardo, tra le più recenti in materia, si veda la pronuncia n. 4232/2023 della S.C. che ha affermato in motivazione: “la rateizzazione in più versamenti periodici, indipendentemente dalla durata del rapporto, costituisce adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata…
Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.”.
Ne consegue che il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e decorre dalla data di cessazione del rapporto, coincida essa con la naturale scadenza ovvero con la data di risoluzione, nella specie comunicata il 27.7.2016 (cfr. doc. 9 di parte opposta). Ma anche a voler considerare l'ultima rata versata dagli opponenti (novembre 2012 e, tenuto conto della sospensione concessa, novembre 2013), la prescrizione non risulta, all'evidenza, maturata, essendo stata validamente interrotta dalla notificazione del decreto ingiuntivo del 7.6.2022 e, ben prima, dalla lettera di revoca degli affidamenti e di messa in mora del 26.7.2016, ricevuta dagli opponenti in data 2.8.2016 (cfr. doc. 7 fasc. monitorio e 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
2.2.- Quale secondo motivo di opposizione gli attori hanno eccepito che l'importo ingiunto non terrebbe conto delle somme da loro versate sino al novembre 2012 per complessivi € 17.000,00 circa;
l'erroneità dell'importo ex adverso preteso si ricaverebbe, inoltre, dalla difformità tra la somma pagina 3 di 5 capitale esposta nella messa in mora del luglio 2016 (cfr. doc. 9 cit.), pari a € 128.053,24, e quella indicata nel ricorso monitorio in € 110.720,45.
Anche tali doglianze sono prive di fondamento: come emerge dal confronto della raccomandata del luglio 2016 con gli estratti notarili prodotti in atti (cfr. docc. 9 e 10 fasc. monitorio), l'importo del residuo indicato nella messa in mora è “comprensivo del saldo del conto accessorio relativo alle rate sospese del periodo 31/10/2012 – 30/09/2013 per l'importo di Euro 10.693,28”, contenendo una maggiore quantificazione di rate insolute che nel ricorso monitorio - valuta 11.10.2016 - risultano passate, per la quota capitale, al debito residuo a scadere. Più in particolare: la somma indicata nella messa in mora è comprensiva degli interessi al luglio 2016, oltre che del saldo del conto accessorio per la sospensione delle rate (€ 10.693,28); nell'estratto conto notarile sub doc. 10 (fasc. monitorio) sono, invece, indicati l'importo capitale (€ 110.720,45) e gli interessi all'11.10.2016 (€ 7.717,67), mentre le rate sospese sono contenute nell'altro estratto conto prodotto sub doc. 9 (fasc. monitorio).
In ogni caso gli opponenti non hanno fornito la prova dei pretesi pagamenti effettuati in corso di rapporto e asseritamente non conteggiati dalla banca, con la conseguenza che il fatto parzialmente estintivo non può comunque ritenersi dimostrato.
2.3.- Parimenti infondate sono le eccezioni concernenti il quantum della pretesa, a fronte della produzione avversaria del contratto contenente la precisa indicazione di capitale, interessi, rate e scadenze, nonché dell'estratto conto con relativa autentica notarile, fermo restando che, trattandosi di contratto di mutuo fondiario, non si applica l'art. 50 t.u.b. relativo al contratto di conto corrente bancario.
2.4.- è, poi, la genericità dell'eccezione concernente il presunto pagamento di interessi non CP_6
dovuti (perché usurari, anatocistici o comunque “maggiori di quelli consentiti e contrari a un ordinario sviluppo di rapporto bancario”), peraltro espressa in forma dubitativa stante la (inammissibile) riserva di futura “valutazione” e puntualizzazione (“ci si riserva una valutazione più puntuale e precisa con apposita perizia non appena la banca fornirà gli estratti conto completi dei rapporti con gli opponenti”) contenuta in citazione e, comunque, non (tardivamente) “sciolta” nei successivi atti.
2.5.- Quanto infine al contegno asseritamente scorretto tenuto dall'istituto di credito una volta manifestatesi le gravi difficoltà finanziarie degli opponenti, così come dagli stessi descritte a pag. 8 dell'atto di citazione, deve, in via assorbente, escludersi che integri comportamento contrario a buona fede l'avere atteso diversi anni prima di agire per il recupero del credito, l'aumento del debito per interessi essendo conseguenza non certo imputabile alla banca quanto piuttosto del mancato adempimento protratto nel tempo.
pagina 4 di 5 Nulla vietava agli attori di pagare il debito “già nel 2013”, senza attendere l'avversaria azione giudiziale, se, come essi affermano a pag. 9 dell'atto di citazione, a quell'epoca “i signori e Pt_1
si sarebbero trovati in una posizione più gestibile e risolvibile, potendo far fronte alla più Pt_2 modeste pretese dell'istituto bancario”.
Priva di qualsivoglia riscontro probatorio è poi rimasta l'allegazione secondo cui la banca, per il tramite dell'allora direttore di filiale, avrebbe dapprima accettato di concedere ai mutuatari un piano di rientro per poi negare ingiustificatamente tale possibilità. Emerge, piuttosto, per tabulas che la banca, dopo aver concesso la sospensione del mutuo per 12 mesi sino al settembre 2013 (cfr. docc. 4 e 5 di parte opposta), constatato l'inadempimento persistente degli opponenti, nel luglio 2014 abbia inviato una prima bonaria richiesta di rientro (cfr. doc.7 di parte opposta), replicata a distanza di un anno (cfr. doc.
8 di parte opposta); nulla avendo ricevuto anche in seguito, con la menzionata raccomandata del luglio
2016 (cfr. doc. 9 di parte opposta) la banca ha, legittimamente, chiuso il conto corrente, revocato il fido e risolto il mutuo fondiario.
2.6.- L'opposizione va, pertanto, integralmente respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo, d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, con applicazione dei parametri minimi per la sola fase di trattazione, stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in persona della mandataria avverso il decreto Controparte_2 Controparte_1
ingiuntivo n. 2189/2022, emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.5.2022, che conferma;
condanna gli opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 11.268,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 5 di 5