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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Procedimento n.2736 / 2022 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Udienza del 16 dicembre 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. TAMBURI GIUSEPPE per delega Controparte_1 dell' Avv. FLOTTA SERENA.
Compare per l'Avv. TURCO SERAFINO. Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito nonché le avverse richieste istruttorie e chiedono che la causa sia decisa
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in atti.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2736/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso dell'Avv. Flotta Serena Controparte_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
UR FI
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato il davanti al Giudice di Pace di Controparte_2 Controparte_1
SA chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, colpita dalla caduta di un albero il 17 gennaio 2018 mentre era parcheggiata all'interno della corte del predetto
. Controparte_1
Il Giudice di Pace di SA con sentenza n. 215/2022, depositata in data 23.05.22, resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 1473/19, ha accolto la domanda e ha condannato il al pagamento di euro 2.257,88 oltre interessi e spese di lite. Controparte_1
Il ha proposto appello lamentando che il Giudice di Pace avesse Controparte_1
ritenuto erroneamente provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno ed escluso la sussistenza del caso fortuito, nonostante il danneggiato avesse parcheggiato l'autovettura in zona non adibita a parcheggio e nonostante l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento meteorologico (forti raffiche di vento e maltempo straordinario) e la regolare manutenzione degli alberi da parte del . Controparte_1 L'appellante ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di “sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. nei confronti del CP_2
, per tutti i motivi esposti nel presente atto e negli atti di cui al Controparte_1
giudizio di primo grado, stante la loro infondatezza in fatto e in diritto in quanto alcuna responsabilità può essere all'odierna appellante imputabile per tutti i fatti dedotti in narrativa;
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare qualche forma di responsabilità in capo all'odierna appellante, riconoscere il concorso di colpa ex art. 1227
c.c. per responsabilità concorsuale del danneggiato;
- In ordine alle spese di lite: per effetto dell'accoglimento delle domande sopra formulate si chiede di voler riformare la sentenza ivi impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, condannando, il al pagamento integrale delle spese di lite del CP_2
precedente grado di giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite del presente procedimento e onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario.”
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha concluso chiedendo al Tribunale di “Rigettare la richiesta di inibitoria dell'esecutività della pronuncia di primo grado mancando del tutto i requisiti richiesti dall'art.283 c.p.c. per una siffatta pronuncia.
Nel merito respingere l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.215/22 resa dal Giudice di Pace di
SA D.ssa CE AL in data 23.05.2022 e depositata in cancelleria in pari data.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di appello da distrarre in favore del sottoscritto avvocato.”
Il Tribunale osserva: occorre premettere che la fattispecie oggetto del giudizio va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
(Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3
- , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre
2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013,
Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476,
n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (ex aliis, Cass.
11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un.,
30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass.
17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze
10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato.
L'appellante ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare che il custode aveva provveduto debitamente alla pulizia e potatura del verde all'interno della corte e avrebbe dovuto ritenere che il nesso di causalità tra la cosa e il danno fosse stato interrotto dalla condotta colposa del danneggiato o dal caso fortuito.
Il Tribunale ritiene che le predette doglianze non siano meritevoli di accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che la circostanza che il provvedesse alla pulizia e Controparte_1 potatura del verde all'interno della corte, che peraltro non può ritenersi provata in base alla produzione documentale e all'esame testimoniale svolto in primo grado, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, è del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione o dell'esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
In relazione, difatti, allo specifico ambito di responsabilità (extracontrattuale) oggettiva cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non assume alcun rilievo la colpa o meno del custode atteso che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode
(Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20943 del 30/06/2022). Ciò posto, nel caso di specie, in assenza di dati metereologici certi e riferiti espressamente alla zona teatro del sinistro deve escludersi che la caduta dell'albero sia stata determinata da un fortuito integrato, come vorrebbe l'appellante, da un evento eccezionalmente avverso.
Deve, infatti, rilevarsi che l'unico riferimento al , in cui si è verificato il Parte_1 fatto, è contenuto in un articolo di giornale nel quale è riportata la notizia dell'adozione di un'ordinanza di chiusura delle scuole per il giorno 18 gennaio 2018, giorno successivo al fatto per cui è causa ed è pertanto irrilevante ai fini della decisione.
Deve, inoltre, escludersi che la condotta del danneggiato sia stata causa esclusiva o concorrente del danno.
In linea di principio “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautela normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così al § 8.9. di Cass., sez. un., 30.6.2022, n. 20943).
Nel caso di specie il Tribunale ritiene che la condotta del danneggiato, entrato in interazione con cose del convenuto (l'albero) non abbia rivestito carattere colposo in quanto nel luogo in cui si è verificato il fatto non vi era alcuna indicazione di divieto di sosta, né può ritenersi che dalla delibera assembleare prodotta in atti e dal progetto di lottizzazione fosse deducibile che la sosta in quell'area dovesse ritenersi preclusa.
In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante (Cass. Sez.
3, 15/01/2020, n. 515). Nella specie deve, pertanto, escludersi che la condotta del danneggiato abbia avuto efficienza causale esclusiva o concorrente nella produzione dell'evento; ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto) relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 ed è determinato in € 1.600,00 (fase istruttoria: € 300,00; fase introduttiva: €
300,00; fase istruttoria: € 500,00; fase decisionale: € 500,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che per sussistono i presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta,
a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. NA l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che si liquidano in
€ 1.600,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. UR FI dichiaratosene anticipatario.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 16/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Graziuso
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Udienza del 16 dicembre 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per l'Avv. TAMBURI GIUSEPPE per delega Controparte_1 dell' Avv. FLOTTA SERENA.
Compare per l'Avv. TURCO SERAFINO. Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito nonché le avverse richieste istruttorie e chiedono che la causa sia decisa
IL GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito in atti.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2736/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso dell'Avv. Flotta Serena Controparte_1
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
UR FI
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato il davanti al Giudice di Pace di Controparte_2 Controparte_1
SA chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, colpita dalla caduta di un albero il 17 gennaio 2018 mentre era parcheggiata all'interno della corte del predetto
. Controparte_1
Il Giudice di Pace di SA con sentenza n. 215/2022, depositata in data 23.05.22, resa nel procedimento iscritto al R.G. n. 1473/19, ha accolto la domanda e ha condannato il al pagamento di euro 2.257,88 oltre interessi e spese di lite. Controparte_1
Il ha proposto appello lamentando che il Giudice di Pace avesse Controparte_1
ritenuto erroneamente provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno ed escluso la sussistenza del caso fortuito, nonostante il danneggiato avesse parcheggiato l'autovettura in zona non adibita a parcheggio e nonostante l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento meteorologico (forti raffiche di vento e maltempo straordinario) e la regolare manutenzione degli alberi da parte del . Controparte_1 L'appellante ha pertanto concluso chiedendo al Tribunale di “sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. nei confronti del CP_2
, per tutti i motivi esposti nel presente atto e negli atti di cui al Controparte_1
giudizio di primo grado, stante la loro infondatezza in fatto e in diritto in quanto alcuna responsabilità può essere all'odierna appellante imputabile per tutti i fatti dedotti in narrativa;
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ravvisare qualche forma di responsabilità in capo all'odierna appellante, riconoscere il concorso di colpa ex art. 1227
c.c. per responsabilità concorsuale del danneggiato;
- In ordine alle spese di lite: per effetto dell'accoglimento delle domande sopra formulate si chiede di voler riformare la sentenza ivi impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, condannando, il al pagamento integrale delle spese di lite del CP_2
precedente grado di giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese di lite del presente procedimento e onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario.”
L'appellato, costituitosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha concluso chiedendo al Tribunale di “Rigettare la richiesta di inibitoria dell'esecutività della pronuncia di primo grado mancando del tutto i requisiti richiesti dall'art.283 c.p.c. per una siffatta pronuncia.
Nel merito respingere l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.215/22 resa dal Giudice di Pace di
SA D.ssa CE AL in data 23.05.2022 e depositata in cancelleria in pari data.
Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di appello da distrarre in favore del sottoscritto avvocato.”
Il Tribunale osserva: occorre premettere che la fattispecie oggetto del giudizio va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno ribadito che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
(Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
Resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
Ciò posto in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., deve rilevarsi che presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia ( da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023)
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato.
L'art. 2051 cod. civ., infatti, nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma ciò nondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7172 del 2022; Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 2477 dell'1/2/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017;
Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 7/4/2010).
Grava, invece, sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, idonea a superare la presunzione iuris tantum prevista a suo carico, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto naturale, fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale. (Cass. Sez. 3, sent. n. 4279 del 19.02.2008; Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il danneggiato deve, quindi, in primo luogo dimostrare la relazione intercorrente fra il convenuto e la res, con la precisazione che per custode deve intendersi il soggetto che abbia il “governo” della cosa cioè un effettivo potere, di diritto o di fatto, che gli consenta di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danno;
può perciò essere custode non solo il proprietario della cosa o l'usufruttuario, ma anche il possessore o il detentore, nell'interesse proprio o altrui, nonché colui che eserciti abusivamente il possesso o la detenzione.
La custodia si integra, infatti, quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Sez. 3
- , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023 Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Ne consegue che nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite. (Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023
Il secondo presupposto che il danneggiato è tenuto a provare - la derivazione del danno dalla cosa - si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa;
l'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre
2006 n. 25243); in tal caso, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Si richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (vedi Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013,
Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 2013, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res e può essere integrato anche dal fatto del danneggiato (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, 24 febbraio 2011, n. 4476,
n. 12032 del 2018).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. (Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (ex aliis, Cass.
11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un.,
30/06/2022, n. 20943).
Sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass.
17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Il comportamento colposo del danneggiato può infatti - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779).
La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017; Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023).
In particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile. (Cass. Civ. ordinanze
10 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, Cass. Civ. n. 27724 del 30/10/2018; ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
34883 del 2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16568 del 2022).
Ciò posto in ordine ai principi che regolano la responsabilità ex art. 2051 c.c., il Tribunale ritiene che l'appello sia infondato.
L'appellante ha contestato la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure e ha sostenuto che in base alle stesse, il Giudice di pace avrebbe dovuto considerare che il custode aveva provveduto debitamente alla pulizia e potatura del verde all'interno della corte e avrebbe dovuto ritenere che il nesso di causalità tra la cosa e il danno fosse stato interrotto dalla condotta colposa del danneggiato o dal caso fortuito.
Il Tribunale ritiene che le predette doglianze non siano meritevoli di accoglimento.
Deve, infatti, rilevarsi che la circostanza che il provvedesse alla pulizia e Controparte_1 potatura del verde all'interno della corte, che peraltro non può ritenersi provata in base alla produzione documentale e all'esame testimoniale svolto in primo grado, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, è del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione o dell'esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.
In relazione, difatti, allo specifico ambito di responsabilità (extracontrattuale) oggettiva cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non assume alcun rilievo la colpa o meno del custode atteso che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode
(Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20943 del 30/06/2022). Ciò posto, nel caso di specie, in assenza di dati metereologici certi e riferiti espressamente alla zona teatro del sinistro deve escludersi che la caduta dell'albero sia stata determinata da un fortuito integrato, come vorrebbe l'appellante, da un evento eccezionalmente avverso.
Deve, infatti, rilevarsi che l'unico riferimento al , in cui si è verificato il Parte_1 fatto, è contenuto in un articolo di giornale nel quale è riportata la notizia dell'adozione di un'ordinanza di chiusura delle scuole per il giorno 18 gennaio 2018, giorno successivo al fatto per cui è causa ed è pertanto irrilevante ai fini della decisione.
Deve, inoltre, escludersi che la condotta del danneggiato sia stata causa esclusiva o concorrente del danno.
In linea di principio “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautela normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (così al § 8.9. di Cass., sez. un., 30.6.2022, n. 20943).
Nel caso di specie il Tribunale ritiene che la condotta del danneggiato, entrato in interazione con cose del convenuto (l'albero) non abbia rivestito carattere colposo in quanto nel luogo in cui si è verificato il fatto non vi era alcuna indicazione di divieto di sosta, né può ritenersi che dalla delibera assembleare prodotta in atti e dal progetto di lottizzazione fosse deducibile che la sosta in quell'area dovesse ritenersi preclusa.
In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante (Cass. Sez.
3, 15/01/2020, n. 515). Nella specie deve, pertanto, escludersi che la condotta del danneggiato abbia avuto efficienza causale esclusiva o concorrente nella produzione dell'evento; ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto) relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 ed è determinato in € 1.600,00 (fase istruttoria: € 300,00; fase introduttiva: €
300,00; fase istruttoria: € 500,00; fase decisionale: € 500,00).
Con riguardo al contributo unificato, atteso l'esito del giudizio, va dato atto che per sussistono i presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta,
a norma dell'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. NA l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite che si liquidano in
€ 1.600,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. UR FI dichiaratosene anticipatario.
DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R.
30.5.2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
Così deciso in data 16/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Graziuso