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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1823/2024 R.G.V.G., promosso da: nato a [...] il [...], C.F: Parte_1
, ivi residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliato in Caltanissetta, nel Viale Sicilia n. 126, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Domenico Buttiglieri, che lo rappresenta e difende e nata a [...] il [...], Parte_2
C.F.: , residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Canicattì (Ag), Viale della Vittoria n. 156, presso lo studio legale dell'Avv. Patrizia Amato, che la rappresenta e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 29/1/2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 14.11.2024, Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_2
concordatario in data 20.06.2011, in LI (Cl), e che dall'unione era nata una figlia, nata a [...] il [...] e di essersi separati Persona_1
giudizialmente giusta sentenza n. 118/2018 del 21/02/2018, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di loro concordate e che sinteticamente prevedono:
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente della Per_1
stessa presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che vi continuerà a Pt_2
vivere assieme alla figlia minore;
la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico di di € 300,00, oltre al Parte_1
versamento del 50% delle spese straordinarie;
la ripartizione in egual misura tra le parti dell'assegno unico universale.
Le parti hanno , inoltre, dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento, avendo entrambi piena capacità lavorativa e aver regolarizzato ogni altro loro rapporto di natura economica.
Le parti all'udienza del 29.01.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare. La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (CL) il
20.06.2011, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n.118/2018 del
21.02.2018 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a LI (CL) il 20 giugno 2011, tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Mannheim (Germania) il 01/05/1973, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di LI dell'anno 2011 parte II, n. 7, serie A.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti e quelle riguardanti la figlia minore, coerenti con le loro condizioni reddituali, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi della figlia minorenne,
[...]
. Per_1
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1823/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
LI (CL) il 10 giugno 2011, tra nato a [...] il Parte_1 11/03/1979 e , nata a [...] il Parte_2
01/05/1973, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
LI dell'anno 2011 parte II, n. 7, serie A, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di LI di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1823/2024 R.G.V.G., promosso da: nato a [...] il [...], C.F: Parte_1
, ivi residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliato in Caltanissetta, nel Viale Sicilia n. 126, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Domenico Buttiglieri, che lo rappresenta e difende e nata a [...] il [...], Parte_2
C.F.: , residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in Canicattì (Ag), Viale della Vittoria n. 156, presso lo studio legale dell'Avv. Patrizia Amato, che la rappresenta e difende;
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI : all'udienza del 29/1/2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato in data 14.11.2024, Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio
[...] Parte_2
concordatario in data 20.06.2011, in LI (Cl), e che dall'unione era nata una figlia, nata a [...] il [...] e di essersi separati Persona_1
giudizialmente giusta sentenza n. 118/2018 del 21/02/2018, hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di loro concordate e che sinteticamente prevedono:
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente della Per_1
stessa presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che vi continuerà a Pt_2
vivere assieme alla figlia minore;
la compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre e un contributo mensile per il mantenimento della figlia a carico di di € 300,00, oltre al Parte_1
versamento del 50% delle spese straordinarie;
la ripartizione in egual misura tra le parti dell'assegno unico universale.
Le parti hanno , inoltre, dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento, avendo entrambi piena capacità lavorativa e aver regolarizzato ogni altro loro rapporto di natura economica.
Le parti all'udienza del 29.01.2025, hanno insistito nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate ribadendo la loro volontà di non volersi riconciliare. La domanda congiuntamente proposta dalle parti e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LI (CL) il
20.06.2011, è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza n.118/2018 del
21.02.2018 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare.
Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a LI (CL) il 20 giugno 2011, tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a Parte_2
Mannheim (Germania) il 01/05/1973, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di LI dell'anno 2011 parte II, n. 7, serie A.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti e quelle riguardanti la figlia minore, coerenti con le loro condizioni reddituali, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono anzi rispondenti agli interessi della figlia minorenne,
[...]
. Per_1
In accoglimento della domanda va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e regolati i rapporti tra le parti in conformità alla regolamentazione da loro predisposta nel ricorso introduttivo.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1823/2024 R.G.V.G:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a
LI (CL) il 10 giugno 2011, tra nato a [...] il Parte_1 11/03/1979 e , nata a [...] il Parte_2
01/05/1973, trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di
LI dell'anno 2011 parte II, n. 7, serie A, alle condizioni da loro proposte in ricorso.
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di LI di procedere all'annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso il 28 marzo 2025 nella camera di consiglio della Sezione Civile
Unica del Tribunale.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata