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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4425 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 4346 dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2486/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 27.10.2020, vertente
TRA
con sede in Vitulazio (CE), località Piglialarmi snc, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, (P.I ), rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maria Teresa De Bottis (CF ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Variano
Partenora (CE), Via Abruzzi n.56, come da procura in atti,
- Appellante-
CONTRO
con sede legale in Parma, Via Controparte_1
Università n. 1, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Cipullo (C.F. P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore sito in S. Maria C.V., al Corso Aldo Moro n. 228, come da procura in atti;
- Appellata -Appellante incidentale-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 11/12/2017, la conveniva la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere, deducendo: 1) di aver sottoscritto, in data 02.05.2017, con la RÉ
GR TA (già un accordo transattivo novativo, a Controparte_2
definizione del contenzioso in essere con la Banca;
2) che, sebbene stesse adempiendo all'accordo nei termini concordati, la non Controparte_1
ottemperava all'obbligo assunto avente ad oggetto la segnalazione alla
Centrali Rischi della cancellazione della sofferenza, la stipula della transazione e la riduzione -realizzatasi per effetto dell'accordo novativo- del valore delle fideiussioni prestate dai garanti. Evidenziava che, a causa di tale mancata rettifica, la le negava la concessione di un fido di CP_3
complessivi € 90.000,00 e la Banca Popolare di Ancona S.p.A. non provvedeva al rinnovo integrale delle precedenti linee di credito, ridotte di €
75.000,00.
La ricorrente chiedeva all'adita Autorità così provvedere:
“1) ai sensi e per gli effetti degli artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c., in via preliminare inaudita altera parte o in subordine previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione indispensabili, in accoglimento del ricorso ex art 700 c.p.c. ordinare alla resistente la immediata cancellazione CP_3
della segnalazione illegittima ed errata contestata con la conseguente segnalazione della situazione effettiva e reale a far data dal maggio 2017 e, quindi, l'accertamento della errata ed illegittima segnalazione, con vittoria di spese e competenze di legge, con attribuzione all'avvocato costituito;
2) ai sensi e per gli effetti di cui all'art 702 bis cpc, l'On.le Giudice adito
Voglia accogliere la domanda di l'accertamento del danno patrimoniale sino ad oggi arrecato dalla alla società a causa del comportamento CP_3
contestato, come da documentazione in atti, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale sino ad oggi subito a favore della società nella misura come quantificata di euro 165.000,00 e /o Parte_1
nella maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patendi da quantificarsi in via equitativa in un importo almeno pari al doppio delle esposizioni illegittimamente segnalate. 3) Sempre con vittoria di spese e competenze di legge, con attribuzione all'avvocato costituito”.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'inammissibilità della CP_3
domanda cautelare e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversa, chiedendo il rigetto della domanda di tutela ex adverso esperita.
Con ordinanza del 24/1/2018, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda cautelare così disponendo: “-accerta la violazione dell'obbligo di segnalazione della riduzione delle garanzie personali prestate in favore della gravante sull'Istituto di Credito ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 4 lett i) della transazione stipulata in data 2 maggio 2017 e dell'art.
3, sez. 2, Capitolo II della Circolare della Banca di TA n. 139 dell'11/2/1191 (e succ. mod. al giugno 2017); - rimette alla sentenza di merito la regolamentazione delle spese di lite.
Disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., all' udienza del 27/3/2018 la dichiarava che “l'istanza cautelare risultava Parte_1
già evasa” dalla Banca ed entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI° co, c.p.c. Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2486/2020, pubblicata in data 27.10.2020, così provvedeva: “Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
Condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento nella misura già compensata di ½ delle spese di lite, che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n.
37/2018 (scaglione di riferimento valore indeterminabile complessità bassa) si liquidano in complessivi € 6.394,00 (seimilatrecentonovantaquattro/00) così suddivisi € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 860,00 per la fase istruttoria, € 2,767,00 per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel rigettare l'attorea domanda, non avrebbe dato la giusta rilevanza alla transazione intercorsa tra le parti, mancando di rilevare l'obbligo della banca alla corretta segnalazione degli effetti della transazione in CR, quale atto di ristrutturazione della linea di credito censita e segnalata come rischio a revoca con sconfino. Sosteneva l'appellante che il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad esaminare la questione della cancellazione della segnalazione a sofferenza e avrebbe altresì erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere sulla scorta del rilievo che “all'udienza del 27.03.2018 la difesa di parte attrice ha dichiarato che l'istanza cautelare risulta già evasa” (cfr. sentenza di primo grado). A tale riguardo l'appellante evidenziava che “Nella udienza del 27 marzo 2018, a cui si riferisce il
Giudice di I grado, prima udienza dopo la conversione del rito, si trattava della Ordinanza cautelare adottata solo nei confronti dei fideiussori e questa difesa come più volte evidenziato ha precisato che la banca solo dopo la notifica della Ordinanza cautelare del 28 gennaio 2020 aveva proceduto alla dovute rettifiche in relazione alla posizione dei soli fideiussori” (cfr atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto infondata la attorea domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stante l'assenza del nesso di causalità e, ancora più a monte, dell'inadempimento della banca all'obbligo della cancellazione assunto con la transazione sul presupposto che la stessa CP_3
aveva adempiuto all'obbligo di procedere alla cancellazione della segnalazione immediatamente dopo la stipula della transazione. A detta dell'appellante, la in forza della predetta transazione, non era tenuta CP_3
alla sola cancellazione della segnalazione a sofferenza della società odierna appellante, avendo anche l'obbligo della corretta segnalazione degli effetti della transazione in CR, quale atto di ristrutturazione della linea di credito censita e segnalata come rischio a revoca. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere superflua la prova testimoniale richiesta, posto che essa avrebbe potuto far meglio comprendere i fatti dallo stesso denunciati.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte, via preliminare disporre la rimessione della causa nella fase istruttoria per l'espletamento della prova testimoniale così come ammessa dal giudice di I grado con Ordinanza del 15 aprile 2019, con i testi e i capitoli di prova articolati da questa difesa nelle memorie ex art
183 6 comma cpc del 14 dicembre 2018, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti per i motivi addotti;
2) Voglia l'Ecc.ma Corte nel merito accogliere la domanda attorea perché fondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi addotti e quindi per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della , ai sensi e per gli effetti CP_3
delle norme di cui agli artt 1218 e/o artt 2043 e 2050 c.c., nel comportamento avuto dopo la sottoscrizione della transazione nel maggio 2017 nel non segnalare in CR Banca d'TA la avvenuta ristrutturazione del rapporto tra le parti in causa, in forza della transazione del 2 maggio 2017 e, quindi, dei suoi effetti con la conseguente illegittima permanenza della segnalazione in
CR della classificazione della posizione della società come rischio a revoca
e sconfinata e, quindi, per l'effetto accertare e dichiarare che non è stata correttamente e legittimamente segnalata la predetta transazione del maggio 2017 da quella data in poi, avendo la banca operato in difformità alle indicazioni della Banca D'TA nei termini indicati dal documento n.
1) allegato alle I memorie attorie oggi appellante in atti;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'evidente pregiudizio subìto dalla società attrice a causa del comportamento della resistente- convenuta, oggi appellata, CP_3
sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, come dimostrato dalla documentazione in atti e dalla perizia di parte in atti, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta e, quindi, per l'effetto condannare la al pagamento a favore della società attrice del risarcimento dei danni CP_3
arrecati nei termini specificati e quantificati nella perizia di parte in atti, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, nella misura di euro
195.626,43, quale somma delle componenti del danno emergente e del lucro cessante specificate e determinate, oltre alla valutazione in via equitativa dei danni ascrivibili al punto B3 della suddetta perizia , nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo;
in via subordinata condannare la parte convenuta al risarcimento a favore della parte attrice di tutti i danni patiti e patendi nella misura che l'On.le
Giudice riterrà di quantificare in via equitativa alla luce delle varie allegazioni in atti, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
3) Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento dei motivi di appello proposti ed in riforma della sentenza appellata, stante la soccombenza integrale della parte appellante condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di causa sia della fase cautelare, che di primo grado che del secondo grado con attribuzione all'avvocato costituito in quanto anticipatario con le tariffe massime del DM n. 55/2014, come aggiornato al
DM n. 37/2018, stante la complessità della materia”
Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto di credito, il quale contestava l'avverso dedotto, depositando comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale subordinato all'accoglimento della domanda di parte appellante avente ad oggetto la riforma del capo di sentenza n 1, pag. 3, chiedendo, nell'ipotesi di un accoglimento della domanda in oggetto, l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi diretta e contraria articolata dalla nella memoria istruttoria CP_3
del 14/12/2018 ed in quella di replica del 3/1/2019.
Chiedeva, dunque, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto;
- Accogliere, in ogni caso, tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate, nel primo grado di giudizio;
- Accogliere l'appello incidentale condizionato e, per
l'effetto, ammettere l'interrogatorio formale nonché la prova diretta e contraria articolata dalla nella Memoria istruttoria del 14/12/2018 CP_3
ed in quella di replica del 3/1/2019”. Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. Venendo all'analisi nel merito dell'appello, ritiene la Corte che esso sia solo parzialmente fondato.
2.1. Le doglianze di parte appellante di cui al primo motivo di appello risultano fondate. Difatti, se è vero che, da un lato, come rilevato dal
Tribunale, l'istituto di credito ha correttamente comunicato alla centrale rischi l'estinzione della segnalazione a sofferenza della con effetti Parte_1
retroattivi dal 2016 ed ha, dunque, adempiuto all'obbligo contrattuale posto dall'art. 5 del contratto transattivo (come da comunicazione e flussi di ritorno allegati al fascicolo di parte appellata), dall'altro, non può ignorarsi che la banca era altresì obbligata alla corretta segnalazione degli effetti della transazione in Centrale Rischi.
Invero, la Centrale Rischi, gestita dalla Banca d'TA, rappresenta un sistema informativo attraverso cui banche e intermediari finanziari comunicano l'esposizione creditizia dei propri clienti. La sua funzione
è garantire una conoscenza ampia e condivisa del rischio che ciascun debitore può rappresentare e, a tale scopo, la banca segnala la consistenza dei crediti in essere, l'eventuale presenza di sofferenze, i ritardi nei pagamenti, le garanzie prestate e ogni altro elemento utile a ricostruire il profilo di affidabilità del soggetto.
La circolare della Banca d'TA n. 139/91 individua specifici obblighi di segnalazione in capo agli istituiti di credito, fra i quali la comunicazione alla
Centrale dei rischi sui cambiamenti di “stato” della situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano.
La Banca di TA, nella risposta ai chiarimenti richiesti dalla odierna parte appellante in merito alla comunicazione in Centrale Rischi della transazione novativa, così specificava: “Si fa riferimento alla Sua nota del 27 aprile u.s., con la quale ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui un intermediario deve segnalare in Centrale dei rischi una transazione con piano di rientro che non si configura come "accordo a saldo e stralcio". Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto previsto dalla normativa sulle segnalazioni in
Centrale dei rischi, i piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza – se formalizzati – configurano una rinegoziazione del credito e che in tali casi l'accordato operativo e l'utilizzato devono essere valorizzati con un importo pari al debito risultante dal piano di rientro, senza far emergere sconfinamenti” (cfr. nota a chiarimenti della Banca d'TA allegata al fascicolo di parte appellante).
Con riguardo a tale chiarimento va evidenziato che esso è di certo applicabile al caso concreto, posto che, da un lato, la non risulta segnalata a Pt_1
sofferenza per effetto della rettifica operata dalla banca convenuta in adempimento della transazione con il cliente e, dall'altro, l'accordo intervenuto fra le parti in causa altro non ha realizzato che un piano di rientro concordato con la previsione del pagamento, in luogo dell'originario debito di Euro 118.104,37, della somma di Euro 45.000,00, di cui Euro 5.000,00 già pagati in data 28.04.2017 e con piano di dilazione di 18 mesi per la restante somma.
Ciò posto, dall'esame delle visure allegate dall'appellante si rileva chiaramente che la dedotta ristrutturazione del rapporto fra le parti in causa
-avvenuta con la transazione stipulata in data 2.05.2017- non risulta segnalata in Centrale Rischi. In altri termini, l'istituto di credito non ha comunicato l'intervenuta transazione costituente piano di rientro con la né ha fornito documenti che deponessero nel senso opposto, con Parte_1
la conseguente illegittima permanenza della segnalazione in centrale rischi della classificazione della posizione della società con rischio a revoca con sconfino per importi superiori non più esistenti in ragione della riduzione dell'esposizione debitoria intervenuta per il tramite dell'accordo sopra richiamato.
Ne consegue che la banca non ha assolto all'obbligo avente ad oggetto la corretta segnalazione degli effetti della transazione in CR, quale atto di ristrutturazione della linea di credito censita e segnalata come rischio a revoca con sconfino, così risultando inadempiente rispetto agli obblighi posti dalla normativa bancaria e dalla clausola generale di buona fede, che impongono la comunicazione in CR della nuova posizione debitoria della società.
Alla luce delle argomentazioni sopra esplicitate il primo motivo di appello è fondato e va accolto con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte in giudizio nell'ambito dello stesso motivo.
2.2. Venendo al secondo motivo di gravame, ritiene la Corte che esso non meriti accoglimento. L'appellante, invero, si duole del rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dal difetto di comunicazione in Centrale Rischi da parte dell'istituto di credito, sostenendo che, a causa di tale mancata rettifica, la gli aveva negato la concessione di un fido di complessivi € CP_3
90.000,00 e la Banca Popolare di Ancona S.p.A. non aveva provveduto al rinnovo integrale delle precedenti linee di credito, ridotte di € 75.000,00.
La pretesa creditoria dell'appellante risulta inficiata dall'assenza di idonea prova tanto del danno stesso quanto del nesso di causalità tra lo specifico inadempimento della banca e il pregiudizio lamentato. Al riguardo, consolidata è la giurisprudenza di legittimità che richiede la necessità che il danno sia provato in modo specifico e concreto (Cass n. 7594/2018; Cass
15609/2014).
In questo caso, la mera allegazione e documentazione della negazione del prestito ovvero della riduzione di precedenti linee di credito non è sufficiente a dimostrare il danno, attesa l'assenza di una precisa allegazione dei fatti e delle circostanze che avrebbero determinato il pregiudizio, anche non patrimoniale, asseritamente subito dall'istante quale conseguenza dell'inadempimento per come concretizzatosi nel caso di specie.
L'appellante avrebbe dovuto anche offrire dimostrazione del nesso di causalità tra il mancato/ridotto accesso al credito e la mancata corretta segnalazione in centrale rischi degli effetti della transazione de qua con persistente situazione debitoria a suo carico in relazione al piano di rientro concordato.
Né sarebbe stata idonea in tal senso la prova testimoniale articolata genericamente in atti e contenente mere valutazioni non circostanziate. Lo stesso dicasi della perizia di parte depositata dall'appellante, la quale, nel limitarsi a quantificare il presunto danno, non fornisce ulteriori elementi idonei a chiarire la correlazione fra il pregiudizio lamentato e l'inadempimento in oggetto.
2.3. Restano assorbite le difese articolate dall'appellata formalmente quale motivo di appello incidentale in quanto comunque proposto condizionatamente all'accoglimento del secondo motivo di appello della
Parte_1
In definitiva, in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Parte_1
limitatamente al primo motivo di gravame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve dichiararsi l'inadempimento della alla corretta CP_3
segnalazione in centrali rischi degli effetti della transazione del 2 maggio
2017, in atti, per quanto attiene alla posizione della predetta società.
3. Spese processuali
1.La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo della sentenza di primo grado concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) e comporta una nuova regolamentazione delle spese, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ritiene il Collegio che, in ragione dell'esito finale della controversia da intendersi in modo unitario e globale, ricorra il presupposto della soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio ex art. 92 c.p.c. Secondo la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, infatti, la reciproca soccombenza è configurabile non quando la domanda articolata in un unico capo sia stata accolta in misura ridotta, anche sensibile, ma esclusivamente in presenza non solo di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass sez. un., 31/10/2022, n.32061).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 2486/2020, pubblicata in data 27.10.2020, contro
[...]
, così provvede: Controparte_1
a) Accoglie l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., limitatamente al primo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara l'inadempimento della
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
all'obbligo di segnalazione della ristrutturazione del credito come da transazione del 2 maggio 2017 in Centrale Rischi;
b) Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
c) Conferma nel resto la sentenza appellata;
d) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Napoli, addì 11.09.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 4346 dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2486/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 27.10.2020, vertente
TRA
con sede in Vitulazio (CE), località Piglialarmi snc, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, (P.I ), rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Maria Teresa De Bottis (CF ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Variano
Partenora (CE), Via Abruzzi n.56, come da procura in atti,
- Appellante-
CONTRO
con sede legale in Parma, Via Controparte_1
Università n. 1, in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Cipullo (C.F. P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore sito in S. Maria C.V., al Corso Aldo Moro n. 228, come da procura in atti;
- Appellata -Appellante incidentale-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 11/12/2017, la conveniva la Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere, deducendo: 1) di aver sottoscritto, in data 02.05.2017, con la RÉ
GR TA (già un accordo transattivo novativo, a Controparte_2
definizione del contenzioso in essere con la Banca;
2) che, sebbene stesse adempiendo all'accordo nei termini concordati, la non Controparte_1
ottemperava all'obbligo assunto avente ad oggetto la segnalazione alla
Centrali Rischi della cancellazione della sofferenza, la stipula della transazione e la riduzione -realizzatasi per effetto dell'accordo novativo- del valore delle fideiussioni prestate dai garanti. Evidenziava che, a causa di tale mancata rettifica, la le negava la concessione di un fido di CP_3
complessivi € 90.000,00 e la Banca Popolare di Ancona S.p.A. non provvedeva al rinnovo integrale delle precedenti linee di credito, ridotte di €
75.000,00.
La ricorrente chiedeva all'adita Autorità così provvedere:
“1) ai sensi e per gli effetti degli artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c., in via preliminare inaudita altera parte o in subordine previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione indispensabili, in accoglimento del ricorso ex art 700 c.p.c. ordinare alla resistente la immediata cancellazione CP_3
della segnalazione illegittima ed errata contestata con la conseguente segnalazione della situazione effettiva e reale a far data dal maggio 2017 e, quindi, l'accertamento della errata ed illegittima segnalazione, con vittoria di spese e competenze di legge, con attribuzione all'avvocato costituito;
2) ai sensi e per gli effetti di cui all'art 702 bis cpc, l'On.le Giudice adito
Voglia accogliere la domanda di l'accertamento del danno patrimoniale sino ad oggi arrecato dalla alla società a causa del comportamento CP_3
contestato, come da documentazione in atti, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale sino ad oggi subito a favore della società nella misura come quantificata di euro 165.000,00 e /o Parte_1
nella maggiore e/o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e patendi da quantificarsi in via equitativa in un importo almeno pari al doppio delle esposizioni illegittimamente segnalate. 3) Sempre con vittoria di spese e competenze di legge, con attribuzione all'avvocato costituito”.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'inammissibilità della CP_3
domanda cautelare e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversa, chiedendo il rigetto della domanda di tutela ex adverso esperita.
Con ordinanza del 24/1/2018, il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda cautelare così disponendo: “-accerta la violazione dell'obbligo di segnalazione della riduzione delle garanzie personali prestate in favore della gravante sull'Istituto di Credito ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 4 lett i) della transazione stipulata in data 2 maggio 2017 e dell'art.
3, sez. 2, Capitolo II della Circolare della Banca di TA n. 139 dell'11/2/1191 (e succ. mod. al giugno 2017); - rimette alla sentenza di merito la regolamentazione delle spese di lite.
Disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., all' udienza del 27/3/2018 la dichiarava che “l'istanza cautelare risultava Parte_1
già evasa” dalla Banca ed entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI° co, c.p.c. Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2486/2020, pubblicata in data 27.10.2020, così provvedeva: “Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
Condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento nella misura già compensata di ½ delle spese di lite, che ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato al D.M. n.
37/2018 (scaglione di riferimento valore indeterminabile complessità bassa) si liquidano in complessivi € 6.394,00 (seimilatrecentonovantaquattro/00) così suddivisi € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 860,00 per la fase istruttoria, € 2,767,00 per la fase decisoria, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure, nel rigettare l'attorea domanda, non avrebbe dato la giusta rilevanza alla transazione intercorsa tra le parti, mancando di rilevare l'obbligo della banca alla corretta segnalazione degli effetti della transazione in CR, quale atto di ristrutturazione della linea di credito censita e segnalata come rischio a revoca con sconfino. Sosteneva l'appellante che il Giudice di prime cure si sarebbe limitato ad esaminare la questione della cancellazione della segnalazione a sofferenza e avrebbe altresì erroneamente dichiarato cessata la materia del contendere sulla scorta del rilievo che “all'udienza del 27.03.2018 la difesa di parte attrice ha dichiarato che l'istanza cautelare risulta già evasa” (cfr. sentenza di primo grado). A tale riguardo l'appellante evidenziava che “Nella udienza del 27 marzo 2018, a cui si riferisce il
Giudice di I grado, prima udienza dopo la conversione del rito, si trattava della Ordinanza cautelare adottata solo nei confronti dei fideiussori e questa difesa come più volte evidenziato ha precisato che la banca solo dopo la notifica della Ordinanza cautelare del 28 gennaio 2020 aveva proceduto alla dovute rettifiche in relazione alla posizione dei soli fideiussori” (cfr atto di citazione in appello).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto infondata la attorea domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stante l'assenza del nesso di causalità e, ancora più a monte, dell'inadempimento della banca all'obbligo della cancellazione assunto con la transazione sul presupposto che la stessa CP_3
aveva adempiuto all'obbligo di procedere alla cancellazione della segnalazione immediatamente dopo la stipula della transazione. A detta dell'appellante, la in forza della predetta transazione, non era tenuta CP_3
alla sola cancellazione della segnalazione a sofferenza della società odierna appellante, avendo anche l'obbligo della corretta segnalazione degli effetti della transazione in CR, quale atto di ristrutturazione della linea di credito censita e segnalata come rischio a revoca. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere superflua la prova testimoniale richiesta, posto che essa avrebbe potuto far meglio comprendere i fatti dallo stesso denunciati.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Voglia l'Ecc.ma Corte, via preliminare disporre la rimessione della causa nella fase istruttoria per l'espletamento della prova testimoniale così come ammessa dal giudice di I grado con Ordinanza del 15 aprile 2019, con i testi e i capitoli di prova articolati da questa difesa nelle memorie ex art
183 6 comma cpc del 14 dicembre 2018, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti per i motivi addotti;
2) Voglia l'Ecc.ma Corte nel merito accogliere la domanda attorea perché fondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi addotti e quindi per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità della , ai sensi e per gli effetti CP_3
delle norme di cui agli artt 1218 e/o artt 2043 e 2050 c.c., nel comportamento avuto dopo la sottoscrizione della transazione nel maggio 2017 nel non segnalare in CR Banca d'TA la avvenuta ristrutturazione del rapporto tra le parti in causa, in forza della transazione del 2 maggio 2017 e, quindi, dei suoi effetti con la conseguente illegittima permanenza della segnalazione in
CR della classificazione della posizione della società come rischio a revoca
e sconfinata e, quindi, per l'effetto accertare e dichiarare che non è stata correttamente e legittimamente segnalata la predetta transazione del maggio 2017 da quella data in poi, avendo la banca operato in difformità alle indicazioni della Banca D'TA nei termini indicati dal documento n.
1) allegato alle I memorie attorie oggi appellante in atti;
per l'effetto, accertare e dichiarare l'evidente pregiudizio subìto dalla società attrice a causa del comportamento della resistente- convenuta, oggi appellata, CP_3
sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, come dimostrato dalla documentazione in atti e dalla perizia di parte in atti, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta e, quindi, per l'effetto condannare la al pagamento a favore della società attrice del risarcimento dei danni CP_3
arrecati nei termini specificati e quantificati nella perizia di parte in atti, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, nella misura di euro
195.626,43, quale somma delle componenti del danno emergente e del lucro cessante specificate e determinate, oltre alla valutazione in via equitativa dei danni ascrivibili al punto B3 della suddetta perizia , nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo;
in via subordinata condannare la parte convenuta al risarcimento a favore della parte attrice di tutti i danni patiti e patendi nella misura che l'On.le
Giudice riterrà di quantificare in via equitativa alla luce delle varie allegazioni in atti, sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
3) Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento dei motivi di appello proposti ed in riforma della sentenza appellata, stante la soccombenza integrale della parte appellante condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di causa sia della fase cautelare, che di primo grado che del secondo grado con attribuzione all'avvocato costituito in quanto anticipatario con le tariffe massime del DM n. 55/2014, come aggiornato al
DM n. 37/2018, stante la complessità della materia”
Instauratosi correttamente il contraddittorio, si costituiva l'appellato istituto di credito, il quale contestava l'avverso dedotto, depositando comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale subordinato all'accoglimento della domanda di parte appellante avente ad oggetto la riforma del capo di sentenza n 1, pag. 3, chiedendo, nell'ipotesi di un accoglimento della domanda in oggetto, l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi diretta e contraria articolata dalla nella memoria istruttoria CP_3
del 14/12/2018 ed in quella di replica del 3/1/2019.
Chiedeva, dunque, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Rigettare l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto;
- Accogliere, in ogni caso, tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate, nel primo grado di giudizio;
- Accogliere l'appello incidentale condizionato e, per
l'effetto, ammettere l'interrogatorio formale nonché la prova diretta e contraria articolata dalla nella Memoria istruttoria del 14/12/2018 CP_3
ed in quella di replica del 3/1/2019”. Precisate dalle parti le definitive conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che, secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
03/11/2020, n. 24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
2. Venendo all'analisi nel merito dell'appello, ritiene la Corte che esso sia solo parzialmente fondato.
2.1. Le doglianze di parte appellante di cui al primo motivo di appello risultano fondate. Difatti, se è vero che, da un lato, come rilevato dal
Tribunale, l'istituto di credito ha correttamente comunicato alla centrale rischi l'estinzione della segnalazione a sofferenza della con effetti Parte_1
retroattivi dal 2016 ed ha, dunque, adempiuto all'obbligo contrattuale posto dall'art. 5 del contratto transattivo (come da comunicazione e flussi di ritorno allegati al fascicolo di parte appellata), dall'altro, non può ignorarsi che la banca era altresì obbligata alla corretta segnalazione degli effetti della transazione in Centrale Rischi.
Invero, la Centrale Rischi, gestita dalla Banca d'TA, rappresenta un sistema informativo attraverso cui banche e intermediari finanziari comunicano l'esposizione creditizia dei propri clienti. La sua funzione
è garantire una conoscenza ampia e condivisa del rischio che ciascun debitore può rappresentare e, a tale scopo, la banca segnala la consistenza dei crediti in essere, l'eventuale presenza di sofferenze, i ritardi nei pagamenti, le garanzie prestate e ogni altro elemento utile a ricostruire il profilo di affidabilità del soggetto.
La circolare della Banca d'TA n. 139/91 individua specifici obblighi di segnalazione in capo agli istituiti di credito, fra i quali la comunicazione alla
Centrale dei rischi sui cambiamenti di “stato” della situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano.
La Banca di TA, nella risposta ai chiarimenti richiesti dalla odierna parte appellante in merito alla comunicazione in Centrale Rischi della transazione novativa, così specificava: “Si fa riferimento alla Sua nota del 27 aprile u.s., con la quale ha chiesto chiarimenti sulle modalità con cui un intermediario deve segnalare in Centrale dei rischi una transazione con piano di rientro che non si configura come "accordo a saldo e stralcio". Al riguardo, si fa presente che, secondo quanto previsto dalla normativa sulle segnalazioni in
Centrale dei rischi, i piani di rientro concordati con i clienti non segnalati a sofferenza – se formalizzati – configurano una rinegoziazione del credito e che in tali casi l'accordato operativo e l'utilizzato devono essere valorizzati con un importo pari al debito risultante dal piano di rientro, senza far emergere sconfinamenti” (cfr. nota a chiarimenti della Banca d'TA allegata al fascicolo di parte appellante).
Con riguardo a tale chiarimento va evidenziato che esso è di certo applicabile al caso concreto, posto che, da un lato, la non risulta segnalata a Pt_1
sofferenza per effetto della rettifica operata dalla banca convenuta in adempimento della transazione con il cliente e, dall'altro, l'accordo intervenuto fra le parti in causa altro non ha realizzato che un piano di rientro concordato con la previsione del pagamento, in luogo dell'originario debito di Euro 118.104,37, della somma di Euro 45.000,00, di cui Euro 5.000,00 già pagati in data 28.04.2017 e con piano di dilazione di 18 mesi per la restante somma.
Ciò posto, dall'esame delle visure allegate dall'appellante si rileva chiaramente che la dedotta ristrutturazione del rapporto fra le parti in causa
-avvenuta con la transazione stipulata in data 2.05.2017- non risulta segnalata in Centrale Rischi. In altri termini, l'istituto di credito non ha comunicato l'intervenuta transazione costituente piano di rientro con la né ha fornito documenti che deponessero nel senso opposto, con Parte_1
la conseguente illegittima permanenza della segnalazione in centrale rischi della classificazione della posizione della società con rischio a revoca con sconfino per importi superiori non più esistenti in ragione della riduzione dell'esposizione debitoria intervenuta per il tramite dell'accordo sopra richiamato.
Ne consegue che la banca non ha assolto all'obbligo avente ad oggetto la corretta segnalazione degli effetti della transazione in CR, quale atto di ristrutturazione della linea di credito censita e segnalata come rischio a revoca con sconfino, così risultando inadempiente rispetto agli obblighi posti dalla normativa bancaria e dalla clausola generale di buona fede, che impongono la comunicazione in CR della nuova posizione debitoria della società.
Alla luce delle argomentazioni sopra esplicitate il primo motivo di appello è fondato e va accolto con assorbimento delle ulteriori questioni dedotte in giudizio nell'ambito dello stesso motivo.
2.2. Venendo al secondo motivo di gravame, ritiene la Corte che esso non meriti accoglimento. L'appellante, invero, si duole del rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dal difetto di comunicazione in Centrale Rischi da parte dell'istituto di credito, sostenendo che, a causa di tale mancata rettifica, la gli aveva negato la concessione di un fido di complessivi € CP_3
90.000,00 e la Banca Popolare di Ancona S.p.A. non aveva provveduto al rinnovo integrale delle precedenti linee di credito, ridotte di € 75.000,00.
La pretesa creditoria dell'appellante risulta inficiata dall'assenza di idonea prova tanto del danno stesso quanto del nesso di causalità tra lo specifico inadempimento della banca e il pregiudizio lamentato. Al riguardo, consolidata è la giurisprudenza di legittimità che richiede la necessità che il danno sia provato in modo specifico e concreto (Cass n. 7594/2018; Cass
15609/2014).
In questo caso, la mera allegazione e documentazione della negazione del prestito ovvero della riduzione di precedenti linee di credito non è sufficiente a dimostrare il danno, attesa l'assenza di una precisa allegazione dei fatti e delle circostanze che avrebbero determinato il pregiudizio, anche non patrimoniale, asseritamente subito dall'istante quale conseguenza dell'inadempimento per come concretizzatosi nel caso di specie.
L'appellante avrebbe dovuto anche offrire dimostrazione del nesso di causalità tra il mancato/ridotto accesso al credito e la mancata corretta segnalazione in centrale rischi degli effetti della transazione de qua con persistente situazione debitoria a suo carico in relazione al piano di rientro concordato.
Né sarebbe stata idonea in tal senso la prova testimoniale articolata genericamente in atti e contenente mere valutazioni non circostanziate. Lo stesso dicasi della perizia di parte depositata dall'appellante, la quale, nel limitarsi a quantificare il presunto danno, non fornisce ulteriori elementi idonei a chiarire la correlazione fra il pregiudizio lamentato e l'inadempimento in oggetto.
2.3. Restano assorbite le difese articolate dall'appellata formalmente quale motivo di appello incidentale in quanto comunque proposto condizionatamente all'accoglimento del secondo motivo di appello della
Parte_1
In definitiva, in accoglimento parziale dell'appello proposto dalla Parte_1
limitatamente al primo motivo di gravame e in parziale riforma della sentenza gravata, deve dichiararsi l'inadempimento della alla corretta CP_3
segnalazione in centrali rischi degli effetti della transazione del 2 maggio
2017, in atti, per quanto attiene alla posizione della predetta società.
3. Spese processuali
1.La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo della sentenza di primo grado concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) e comporta una nuova regolamentazione delle spese, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Ritiene il Collegio che, in ragione dell'esito finale della controversia da intendersi in modo unitario e globale, ricorra il presupposto della soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio ex art. 92 c.p.c. Secondo la Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, infatti, la reciproca soccombenza è configurabile non quando la domanda articolata in un unico capo sia stata accolta in misura ridotta, anche sensibile, ma esclusivamente in presenza non solo di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ma anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass sez. un., 31/10/2022, n.32061).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 2486/2020, pubblicata in data 27.10.2020, contro
[...]
, così provvede: Controparte_1
a) Accoglie l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., limitatamente al primo motivo di gravame e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, dichiara l'inadempimento della
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
all'obbligo di segnalazione della ristrutturazione del credito come da transazione del 2 maggio 2017 in Centrale Rischi;
b) Dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
c) Conferma nel resto la sentenza appellata;
d) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Napoli, addì 11.09.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio