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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8212/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI Parte_1
GIOVANNI)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 233,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli
Tribunale di Palermo sez. Lavoro aa. ss. 2017/2018 e 2020/2021;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 1.393,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
◊ condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/08/2022 la ricorrente conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2017/2018 e
2020/2021, nel corso dei quali aveva espletato solo supplenze temporanee,
invocando a tal fine il principio di non discriminazione dei lavori a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. Deducendo, poi, di avere fruito negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 unicamente delle ferie obbligatorie disposte - per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge 24/12/2012, n. 228 - in concomitanza con la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, sebbene avesse maturato il diritto a goderne di un numero maggiore, chiedeva la condanna del a versarle l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, CP_1
evidenziando a tal fine di non essere mai stata formalmente invitata a fruirne e che non potevano essere inclusi tra i giorni di ferie obbligatoriamente fruiti anche quelli ricompresi tra la fine delle lezioni e la conclusione del contratto al 30
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giugno nei quali era stata comunque impegnata in attività didattiche diverse dall'insegnamento.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
◊
La retribuzione professionale docenti
1. La prima delle domande avanzate dalla ricorrente è fondata alla stregua delle ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, e limitandocisi perciò a ribadirne ed applicarne anche in questa sede il principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
Tale conclusione, del resto, è stata ribadita dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, affermando che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
E dal momento che il , rimanendo contumace, non ha contestato la CP_1
quantificazione operata in ricorso della retribuzione professionale docenti spettante alla parte ricorrente per il periodo indicato, se ne impone il relativo pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Indennità sostitutiva delle ferie non godute
2. In relazione alla seconda delle domande avanzate, è opportuno richiamare la disciplina normativa che regola la materia a partire dall'art. 5, comma 8, del d.l.
95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha introdotto le seguenti previsioni derogatorie, stabilendo rispettivamente che: - “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55); - “Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le
clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (comma 56).
Nel contesto di tale quadro normativo il caso di specie può essere deciso sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14268/22; ma anche Cass. n.
16715/2024, Cass. n. 15415/2024, Cass.. n. 13440/2024, Cass. n. 28587/2024),
perciò osservando che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e,
soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1,
comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. n. 16715 cit.).
Alla luce dei principi sopra enunciati deve dunque escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del
Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Rimanendo contumace, l'Amministrazione non ha mosso alcuna contestazione neppure ai conteggi esposti nel ricorso che hanno quantificato i giorni di ferie complessivamente spettanti alla ricorrente nei tre anni considerati in giorni 68,08
e ciò alla luce della normativa vigente e del CCNL 2007 il cui articolo 19, al comma
2, prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”; hanno quindi indicato in complessivi 43 i giorni di ferie fruiti in concomitanza con la sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
hanno infine calcolato l'indennità sostitutiva spettante per i residui giorni di ferie non fruiti (25,08) in euro 1.393,49. Va perciò riconosciuto il diritto di parte istante al pagamento di tale somma con conforme condanna dell'Amministrazione gravata degli accessori di legge.
2.1. Giova rilevare, da ultimo, che quella proposta dalla ricorrente con le note conclusionali non appare una mera emendatio libelli, bensì una mutatio, come tale inammissibile perché tardiva, introducendosi solo attraverso di essa e solo nelle note conclusive, dunque, una contestazione tanto della legittimità quanto della effettività delle ferie “fruite obbligatoriamente durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale”, laddove nel ricorso è stata contestata esclusivamente l'interpretazione del di considerare quale CP_1
periodo feriale obbligatoriamente fruito anche quello compreso fra il termine
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle lezioni e la data di scadenza del contratto, conseguentemente rivendicando l'indennità sostitutiva solo per i “giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti
…” ricompresi “nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30
giugno”.
La descritta modifica, lungi dal limitarsi ad un mero ampliamento quantitativo del
petitum originario e lungi dal costituire una mera specificazione del tema già
controverso, introduce invece a fondamento della domanda un argomento diverso da quello speso nel ricorso, determina anche in punto di fatto una modifica del tema d'indagine e sposta perciò i termini della controversia con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (in termini, Cass. 12195/2020; Cass. n. 20870/2019), richiedendo–ad esempio – produzioni documentali a difesa dell'Amministrazione differenti da quelle consequenziali alla domanda originaria.
Sono questi stessi rilievi, comunque, ad escludere che, quand'anche si ritenesse operata dalla ricorrente una mera emendatio libelli, ne possano ricorrente le condizioni necessarie per una eventuale autorizzazione ex art. 420, comma 1,
c.p.c..
3. Le spese sono regolate le spese secondo soccombenza, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività di istruzione, sulla scorta dei valori di cui al DM 147/2022.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
10/2/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8212/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI Parte_1
GIOVANNI)
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 233,70, oltre interessi legali dal dovuto al saldo a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli
Tribunale di Palermo sez. Lavoro aa. ss. 2017/2018 e 2020/2021;
◊ condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma CP_1
complessiva di € 1.393,49, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021;
◊ condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 12/08/2022 la ricorrente conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento della retribuzione professionale CP_1
docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15/3/2001 per gli anni scolastici 2017/2018 e
2020/2021, nel corso dei quali aveva espletato solo supplenze temporanee,
invocando a tal fine il principio di non discriminazione dei lavori a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE. Deducendo, poi, di avere fruito negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 unicamente delle ferie obbligatorie disposte - per effetto dell'art. 1, comma 54, della legge 24/12/2012, n. 228 - in concomitanza con la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale, sebbene avesse maturato il diritto a goderne di un numero maggiore, chiedeva la condanna del a versarle l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, CP_1
evidenziando a tal fine di non essere mai stata formalmente invitata a fruirne e che non potevano essere inclusi tra i giorni di ferie obbligatoriamente fruiti anche quelli ricompresi tra la fine delle lezioni e la conclusione del contratto al 30
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro giugno nei quali era stata comunque impegnata in attività didattiche diverse dall'insegnamento.
Il , pur regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
◊
La retribuzione professionale docenti
1. La prima delle domande avanzate dalla ricorrente è fondata alla stregua delle ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27 luglio 2018, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, e limitandocisi perciò a ribadirne ed applicarne anche in questa sede il principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
Tale conclusione, del resto, è stata ribadita dalla Suprema Corte anche con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, affermando che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
"retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL
31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
E dal momento che il , rimanendo contumace, non ha contestato la CP_1
quantificazione operata in ricorso della retribuzione professionale docenti spettante alla parte ricorrente per il periodo indicato, se ne impone il relativo pagamento, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Indennità sostitutiva delle ferie non godute
2. In relazione alla seconda delle domande avanzate, è opportuno richiamare la disciplina normativa che regola la materia a partire dall'art. 5, comma 8, del d.l.
95/2012 (convertito dalla legge 135/2012) secondo cui “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro amministrazioni pubbliche (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (…)”.
L'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013, in vigore dall'1.1.2013) ha introdotto le seguenti previsioni derogatorie, stabilendo rispettivamente che: - “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54);
- “All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55); - “Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le
clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (comma 56).
Nel contesto di tale quadro normativo il caso di specie può essere deciso sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando presso la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14268/22; ma anche Cass. n.
16715/2024, Cass. n. 15415/2024, Cass.. n. 13440/2024, Cass. n. 28587/2024),
perciò osservando che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso,
del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e,
soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1,
comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. n. 16715 cit.).
Alla luce dei principi sopra enunciati deve dunque escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del
Dirigente Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro.
Rimanendo contumace, l'Amministrazione non ha mosso alcuna contestazione neppure ai conteggi esposti nel ricorso che hanno quantificato i giorni di ferie complessivamente spettanti alla ricorrente nei tre anni considerati in giorni 68,08
e ciò alla luce della normativa vigente e del CCNL 2007 il cui articolo 19, al comma
2, prevede che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”; hanno quindi indicato in complessivi 43 i giorni di ferie fruiti in concomitanza con la sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
hanno infine calcolato l'indennità sostitutiva spettante per i residui giorni di ferie non fruiti (25,08) in euro 1.393,49. Va perciò riconosciuto il diritto di parte istante al pagamento di tale somma con conforme condanna dell'Amministrazione gravata degli accessori di legge.
2.1. Giova rilevare, da ultimo, che quella proposta dalla ricorrente con le note conclusionali non appare una mera emendatio libelli, bensì una mutatio, come tale inammissibile perché tardiva, introducendosi solo attraverso di essa e solo nelle note conclusive, dunque, una contestazione tanto della legittimità quanto della effettività delle ferie “fruite obbligatoriamente durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico regionale”, laddove nel ricorso è stata contestata esclusivamente l'interpretazione del di considerare quale CP_1
periodo feriale obbligatoriamente fruito anche quello compreso fra il termine
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle lezioni e la data di scadenza del contratto, conseguentemente rivendicando l'indennità sostitutiva solo per i “giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti
…” ricompresi “nel periodo che intercorre dal termine delle lezioni sino al 30
giugno”.
La descritta modifica, lungi dal limitarsi ad un mero ampliamento quantitativo del
petitum originario e lungi dal costituire una mera specificazione del tema già
controverso, introduce invece a fondamento della domanda un argomento diverso da quello speso nel ricorso, determina anche in punto di fatto una modifica del tema d'indagine e sposta perciò i termini della controversia con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (in termini, Cass. 12195/2020; Cass. n. 20870/2019), richiedendo–ad esempio – produzioni documentali a difesa dell'Amministrazione differenti da quelle consequenziali alla domanda originaria.
Sono questi stessi rilievi, comunque, ad escludere che, quand'anche si ritenesse operata dalla ricorrente una mera emendatio libelli, ne possano ricorrente le condizioni necessarie per una eventuale autorizzazione ex art. 420, comma 1,
c.p.c..
3. Le spese sono regolate le spese secondo soccombenza, tenuto conto della semplicità della controversia e dell'assenza di attività di istruzione, sulla scorta dei valori di cui al DM 147/2022.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro