Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/1986, n. 4269
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Sentenza 27 giugno 1986

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Nella controversia promossa dall'appaltatore di opera pubblica, per conseguire il versamento del saldo del compenso originariamente pattuito, lo svincolo della cauzione, nonché un ulteriore compenso a titolo di revisione del prezzo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su tale ultima richiesta, per il caso in cui manchi un riconoscimento della revisione da parte della amministrazione appaltante (e la posizione dell'appaltatore abbia quindi natura e consistenza di mero interesse legittimo), non vale a sottrarre alla cognizione del medesimo giudice ordinario le altre domande, le quali si ricollegano a diritti soggettivi. ( V 1363/83, mass n 426172).*

L'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del comune, anche in fase d'impugnazione, configura non requisito di validità, ma condizione d'efficacia della Costituzione del comune medesimo. Ne deriva che la produzione dei documenti inerenti all'autorizzazione del sindaco a proporre appello deve ritenersi consentita, con piena efficacia sanante della pregressa irregolarità, anche nel corso del giudizio di gravame, fino al momento in cui il collegio trattenga la causa in decisione. ( V 1394/83, mass n 426208; ( V 6490/80, mass n 410252).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/1986, n. 4269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4269
    Data del deposito : 27 giugno 1986

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