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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Giovanni Piccolo , all'udienza del 09/01/2025, ha pronunciato, ex art. 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3964 /2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATI VALERIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 116 cpc.
Con ricorso depositato il 09/12/2020 , il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo CP_ Con n. 2 diffide del 28/7/2020 l' chiedeva all'odierno ricorrente, la restituzione degli importi erogati a titolo di disoccupazione agricola e/o prestazioni accessorie, indicati come segue: indebito per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per l'importo di € 1.967,57 indebito per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per l'importo di € 3.378,83
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_2 venuta a conoscenza solo a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_2
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_2
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi Controparte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, con riferimento alla ditta LAX SALVATORE, il ricorrente è stato cancellato per gli anni 2017 e 2018 dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli con il Primo elenco nominativo trimestrale 2020 di variazione 1V-D-2020 , in pubblicazione dal 01/06/2020 al 15/06/2020 .
Con riferimento alla ditta Criscì Legna da ardere, il ricorrente è stato cancellato:- per l'anno 2017 con l'elenco OTD del Comune di Caronia pubblicato sul sito internet dal 01.06.2020 al 15.06.2020 per n. 52 gg con 1° elenco di variazione anno 2020, progr.28, pubblicato sul sito INTERNET dal 10/03/2020 al 25/03/2020; - per l'anno 2018 è stato cancellato per n. 151 gg con 4° elenco di variazione anno 2019, pubblicato sul sito Internet dal 10/03/2020 al 25/03/2020.
Per entrambi gli anni, il ricorso amministrativo alla CISOA è stato presentato in data 30/07/2020
(dunque, oltre i 30 giorni previsti dalla legge) ed è stato respinto per tardività dello stesso. Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di
[...]
dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori CP_1
agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, va disposta la compensazione delle spese processuali anche in ragione del continuo mutamento giurisprudenziale in termini più rigorosi e stringenti sia in ordine all'onere di allegazione che all'onere probatorio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 09/12/2020 , Controparte_1 CP_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 09/01/2025 .
Il Giudice
Giovanni Piccolo