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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1424/2022 Cont. promosso da nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bonino del Foro di Biella;
C.F._1
appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
codice fiscale rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Manfredi del CodiceFiscale_2
Foro di Biella e Carlo Bosso del Foro di Torino, unitamente e disgiuntamente tra loro;
appellato ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. In riforma della Ordinanza 12.10.22 nel procedimento RG n. 1259/2021, pubblicata il 13.10.20, non notificata.
Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che fossero
ex adverso proposte.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Previa ammissione di consulenza tecnica dell'Ufficio volta alla determinazione del giusto canone locativo dell'immobile sito in Zubiena, alla via Pietro Micca n. 21 in comproprietà tra le parti.
N E L M E R I T O
Dichiararsi tenuto e condannarsi il sig. C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 04.05.1958, residente in [...], al pagamento in favore della ricorrente,
per le causali di cui agli scritti difensivi del ricorrente, della somma di € 310,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21.05.21, sino a quando non sarà divenuto definitivo l'accordo o il provvedimento giudiziale sulla divisione immobiliare e il convenuto avrà riconsegnato alla ricorrente la porzione immobiliare assegnata a quest'ultima
I N O G N I C A S O
Con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
In via principale
Respingersi l'appello proposto da avverso l'ordinanza in data 12.10.2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Biella all'esito del giudizio ex art. 702-bis c.p.c., il cui dispositivo andrà pertanto confermato integralmente.
In via subordinata
Per la sola e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenesse dovuta una qualche indennità di occupazione a favore dell'appellante, ridursi l'ammontare dell'indennità richiesta dall'appellante nella misura di non più di Euro 160,00 mensili, ovvero nella diversa somma che risulterà determi-
nata all'esito del giudizio.
In ogni caso Con il favore delle spese, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55, con la maggiorazione del compenso nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, tenuto conto che gli atti di parte appellata sono redatti con tecniche informatiche idonee a consentire “la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno
dell'atto”, oltre al rimborso spese generali 15% di cui all'art. 2 comma II del predetto decreto, contributo integrativo come per legge e successive occorrende, Cpa ed Iva, se dovuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2022, proponeva appello avverso Parte_1
all'ordinanza resa dal Tribunale di Biella all'esito del giudizio di cognizione sommaria ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. dalla medesima instaurato, con il quale aveva chiesto la condanna del proprio marito alla corresponsione di un'indennità (ovvero, in subordine, un risarcimento dei danni) per l'occupazione esclusiva della casa familiare e relative pertinenze, che gli era stata assegnata in sede di separazione consensuale, con diritto di occuparla in via esclusiva e gratuitamente, sino a quando l'immobile non fosse stato venduto o ne fosse stata richiesta la divisione.
Si costituiva ritualmente parte appellata chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e chiedendo, in via subordinata, la riduzione dell'importo dell'indennità richiesta dall'appellante.
Depositate le conclusioni delle parti, in data 13 febbraio 2025 la causa veniva assunta a sentenza.
-I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DALLA RA RO
a) Interpretazione della clausola n. 2
Secondo parte appellante il giudicante ha errato nel ritenere che l'accordo di separazione preveda la necessità della richiesta giudiziale della divisione, in quanto la lettera di detto accordo è chiara nel non prevedere altri elementi diversi dalla mera richiesta divisionale. Se le parti avessero voluto la radicazione della divisione giudiziale , alle parole “ne chiede la divisione” avrebbero fatto seguire l'inciso “giudiziale”.
Le parti, secondo l'appellante, hanno strutturato l'accordo anche con riferimento alla loro qualità di comproprietari della casa. Detta regolamentazione prevede l'uso e il possesso esclusivo al SI fino al verificarsi a) dell'alienazione a terzi o b) della richiesta di divisione. Il giudice CP_1
avrebbe dovuto concludere che le parti vollero dare regolamentazione contrattuale alla comunione, sostituendo la previsione di cui all'art. 1102 c.c..
Una corretta interpretazione dell'accordo ai sensi dell'art. 1362 c.c. avrebbe portato all'interpretazione della norma così come dalla stessa indicato.
b) Malgoverno delle norme sulla comunione applicate al caso di specie.
Il Tribunale afferma il diritto del resistente di partecipare all'esclusivo uso del bene in virtù del patto di cui all'art. 2 ed il diritto di parteciparvi (non in via esclusiva) in forza dell'art. 1102 c.c., con la conseguenza – secondo il Tribunale – che la ricorrente ha pari diritto di uso, ove non impedito dall'altro comproprietario.
Dette affermazioni, secondo la RA , sono ontologicamente incompatibili. Pt_1
La resistente ha stipulato un patto, concedendo l'uso esclusivo all'altra parte;
le parti hanno dato attuazione al patto (nessuno ha allegato la mancata attuazione del patto), sicché è pacifico che solo l'appellato usa l'immobile. E se lo usa in via esclusiva non c'è spazio per indagare se sia possibile un uso paritario e su chi abbia l'onere di provare la limitazione dell'uso paritario.
Dopo la richiesta di divisione controparte avrebbe dovuto – sempre in applicazione dei principi di buona fede – o collaborare per la divisione o offrire di cessare l'uso esclusivo.
Ne è corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui il resistente ha offerto l'uso paritario del bene.
c) La domanda posta a titolo di danno
Parte appellante lamenta l'errato rigetto della propria domanda di risarcimento del danno, motivata con il comportamento inadempiente del resistente e la violazione dei canoni di buona fede.
Il SI ha eccepito l'improcedibilità del procedimento per avere la ricorrente omesso la CP_1
procedura di mediazione e poi si è dichiarato indisponibile a partecipare al predetto procedimento.
Nuovamente erra il giudice nell'applicare al caso di specie solo i principi risarcitori di cui alla comunione/divisione ignorando i patti della separazione e la loro violazione. Essendo ivi stata prevista la possibile divisione o vendita dell'immobile quale evoluzione del loro stato di comunisti,
era dovere del resistente di partecipare attivamente alla esecuzione dei patti, in buona fede. Egli invece si è arroccato nella colpevole non collaborazione, in violazione dell'art. 1375 c.c..
La buona fede contrattuale avrebbe imposto la partecipazione attiva al dialogo per la divisione e/o vendita dell'immobile a fronte delle difficoltà divisionali dovute alla disomogeneità dei due potenziali lotti, l'uno abitabile e l'altro privo di abitabilità.
Controparte, consapevole dell'onerosa e lunga procedura per ottenere dapprima, in sede di divisione giudiziale, la pronunzia di indivisibilità e, poi, per concludere la procedura esecutiva per l'alienazione dell'intero bene, sta sfruttando a proprio vantaggio queste circostanze abusando del processo.
Il danno conseguente al divieto di cooperare per consentire che entrambe la parti traggano egual vantaggio dal loro bene e conseguente all'uso esclusivo è voluto dalla prevalente giurisprudenza essere in re ipsa.
La prova del danno è stata fornita dalla ricorrente: la mancata disponibilità dell'immobile la costringe a vivere in alloggio in affitto.
-Spese di lite
Secondo l'appellante, poiché il giudicante aveva avvisato le parti che, in caso di mancato effettivo impegno nel tentativo di conciliazione, ne avrebbe tenuto conto ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.,
considerando che la parte appellata ha disatteso l'impegno del giudice di partecipare attivamente al procedimento mediazione, questo comportamento avrebbe dovuto portare il giudice ad applicare quantomeno l'ultima parte dell'art. 92 c.p.c., compensando interamente le spese di lite.
La stessa afferma poi che il giudice, dopo avere considerato la controversia di bassa complessità,
avrebbe dovuto effettuare l'abbattimento del 50% di cui all'art. 4 reg. compensi. La causa non sarebbe inoltre di valore indeterminabile in quanto occorreva applicare: a) il comma 1 dell'art. 5 del regolamento di cui sopra , in forza del quale deve farsi riferimento al valore dei conguagli (nel caso di specie 310,00 euro mensili), b) il comma 3 dell'art. 5, che comporterebbe che l'interesse sostanziale della fattispecie è inferiore allo scaglione tra 26.000 e 52.000 euro. Il giudice inoltre erroneamente non avrebbe tenuto conto del comma 7 dell'art. 4 che vieta condotte abusive, come quella tenuta dall'appellato che non ha aderito alla mediazione. Anche sotto detto profilo il giudice avrebbe dovuto provvedere alla compensazione delle spese o quantomeno gravarle di ulteriore pesante abbattimento. -LE MOTIVAZIONI DI PARTE APPELLATA
a) Interpretazione della clausola n. 2
Secondo parte convenuta è proprio l'applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. applicati agli accordi di separazione a rendere insoddisfacente la soluzione prospettata dalla controparte.
Con tali accordi, infatti, le parti intendevano regolare in primo luogo i rapporti familiari discendenti dalla separazione, garantendo ad entrambi i coniugi una idonea sistemazione abitativa: alla moglie,
che rilasciava la casa familiare, in ciò aiutata anche mediante la costituzione di un assegno di con-
tributo nel mantenimento, evidentemente utile al fine di consentirle il reperimento di un alloggio per sé; e al marito, che invece si vedeva assegnare la casa familiare medesima, garantendosi quindi anch'egli la propria sistemazione post separazione: tale situazione abitativa avrebbe dovuto mantenere una certa stabilità, almeno fino a quando la proprietà non venisse venduta, ovvero uno dei coniugi, proprio in quanto al tempo stesso comproprietario, non avesse deciso di por fine a quel determinato stato di cose, attraverso alla divisione.
Tuttavia, proprio la considerazione della sede della separazione personale, in cui maturò l'accordo in discussione, suggerisce di considerare che il diritto dell'odierno appellato di continuare ad occupare la casa familiare potesse protrarsi, senza originare alcun diritto ad indennità di sorta a favore dell'altro comproprietario (del resto espressamente escluso fin tanto che l'occupazione si protragga) sino al momento in cui ne divenisse effettiva ed attuale una diversa utilizzazione economica, attraverso la vendita ovvero la divisione dell'intero compendio: soltanto da tale momento l'occupazione della proprietà da parte del marito assegnatario non sarebbe più stata giustificata e avrebbe quindi legittimato la richiesta e la corresponsione di un'indennità all'altro coniuge-comproprietario.
Riguardata da questa prospettiva, la corretta interpretazione della clausola della separazione consensuale relativa alle sorti della casa familiare dovrebbe indurre a considerare, quale termine finale dell'occupazione legittima della casa medesima da parte del marito, senza che sia dovuta alcuna indennità, quello della effettiva divisione, perché solo da tale momento diverrebbe attuale ed effettivo il diritto del condividente di utilizzare il lotto assegnato, mentre per il periodo precedente dovrebbe darsi prevalenza alla considerazione della “causa” del negozio connessa alla separazione personale e dunque alla qualità di coniugi dei contraenti.
Al più, e ove di volesse attribuire un valore di incentivo alla collaborazione da parte del marito nelle operazioni di divisione o, rectius, un limite ad eventuali comportamenti dilatori, alla clausola potrebbe attribuirsi il significato di far sorgere il diritto all'indennità a partire dal momento in cui la divisione fosse sì chiesta, ma in modo formale attraverso l'introduzione del relativo giudizio.
-L'applicazione delle norme della comunione e sul diritto dell'appellato di occupare in via
esclusiva l'immobile.
Secondo parte appellata, il provvedimento conclusivo del giudizio di cognizione sommaria adottato dal tribunale biellese asserisce con chiarezza che “l'occupazione da parte del resistente dell'immobile
è giuridicamente tutelata in primis ed in via esclusiva dalla suddetta clausola del verbale di
separazione” e solo in secondo luogo dallo stesso diritto civile: l'interpretazione proposta dal giudice di primo grado della clausola attribuisce il titolo giustificativo che legittima in capo all'odierno appellato l'utilizzo esclusivo della casa familiare, per cui ogni ulteriore indagine appare irrilevante e ultronea.
In ogni caso, l'odierno appellato non ha mai “impedito” di utilizzare gli immobili all'altro comproprietario, che peraltro mai ne ha fatto richiesta;
e ciò nonostante che sarebbe piuttosto curioso che il coniuge non assegnatario della casa familiare pretenda concretamente di utilizzarla.
-Sulla domanda di risarcimento del danno da mancata collaborazione alla divisione o alla
vendita degli immobili in comunione.
Parte appellata rileva di aver proposto l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione sul presupposto della ritenuta necessarietà dell'incombente, e che comunque appare molto più rilevante il rifiuto della RA di aderire alla proposta formulata dal SI all'udienza del Pt_1 CP_1
12.10.2022.
Non sussiste quindi alcun comportamento illecito da parte dell'odierno appellato, e comunque manca la prova del danno subito.
-Spese di lite Ribadisce sul punto di aver proposto l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, che essa
è stata fatta sul presupposto della ritenuta necessarietà dell'incombente, e che comunque appare molto più rilevante il rifiuto della RA di aderire alla proposta formulata dal SI Pt_1 CP_1
all'udienza del 12.10.2022.
Afferma la correttezza dei parametri utilizzati dal giudice di primo grado con riferimento alla disposizione di cui all'art. 6 comma VI del Dm 55/2014 con riferimento alla fascia più bassa compresa tra 26.000,00 e 52.000,00 euro. Né l'interesse sostanziale della originaria ricorrente sarebbe, come afferma l'appellante, inferiore allo scaglione tra 26.000,00 e 52.000,00, in quanto, a norma dell'art. 5
del Dm, “cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci” si giunge all'importo di euro 37.200,00 (310x12x10); se si ritenesse l'indennità richiesta dalla controparte come connessa al diritto di uso esclusivo da parte dell'appellato, potrebbe trovare applicazione l'art. 15 c.p.c. e l'applicazione della rendita catastale porterebbe ad un valore di 63.912,00 euro.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello debbono essere rigettati.
-Interpretazione della clausola n. 2
Va premesso che la tesi del SI secondo cui la clausola oggetto di causa deve essere CP_1
interpretata nel senso che essa ha effetto solo all'esito del giudizio divisionale, non può essere accolta in quanto non proposta dallo stesso quale appello incidentale.
Deve confermarsi quanto sostenuto dal giudice di primo grado che la dizione “fino a quando …anche
uno dei coniugi ne chieda la divisione” deve essere interpretata nel senso che l'effetto previsto dalla clausola decorre da quando il coniuge propone domanda giudiziale di divisione.
Ciò in ragione sia del contenuto complessivo dell'accordo di separazione che del contenuto della specifica disposizione contenente il riferimento alla richiesta di divisione.
L'accordo di separazione, come si evince dallo stesso, contiene un insieme di pattuizioni,
evidentemente di compromesso, finalizzate alla creazione di un equilibrio economico tra le parti.
Tale punto di equilibrio prevedeva la moglie lasciasse la casa coniugale mentre il marito poteva rimanere nella stessa con il figlio, versando però un assegno di mantenimento alla moglie, mettendola così in una migliore condizione per trovare una nuova sistemazione abitativa, fino appunto alla vendita ovvero alla richiesta di divisione.
Ora la modifica di tale situazione di equilibrio deve essere ancorata a dati certi, e non demandata ad una mera dichiarazione di una parte non supportata da elementi oggettivi che comprovino in modo certo la volontà di modificare detta situazione attraverso la divisione dell'immobile.
Dall'accordo si evince che la volontà delle parti era quella di dare stabilità alla rispettiva situazione,
sia pure con un termine finale.
Se si ritenesse d'altra parte la manifestazione di volontà sganciata da qualunque dato oggettivo la clausola risulterebbe indeterminata.
Allo stesso risultato si giunge interpretando la specifica clausola sopra richiamata “fino a quando
l'immobile non verrà alienato a terzi ovvero anche uno dei coniugi ne chieda la divisione” ai sensi dell'art. 1362 c.c. e secondo il principio di buona fede.
Poiché la vendita è ancorata al dato effettivo dell'intervenuta alienazione a terzi, anche la parte relativa alla divisione, per coerenza e senso complessiva della clausola, deve essere interpretata in modo conforme al predetto principio di effettività, quindi con necessità, per il venir meno del diritto del marito al “uso e possesso esclusivo “ della casa, della proposizione di domanda giudiziale di divisione.
-La domanda di risarcimento danni
Anche tale punto dell'appello deve essere rigettato.
Le parti affrontano infatti questa causa in ragione del contenuto di un accordo di separazione, frutto,
come già si è detto, di compromesso contenente una clausola che, per il suo contenuto letterale,
determina la necessità di interpretazione, e delle dichiarate difficoltà economiche delle parti,
A ciò si aggiunge che, se da una parte, il convenuto non ha cooperato al procedimento di mediazione,
dall'altra anche l'appellante non ha aderito ad una proposta conciliativa proposta dal marito (verbale del 12.10.2022) che prevedeva la nomina di un tecnico per formare due lotti dell'immobile, con assegnazione a sorte, in caso di mancato accordo, di ciascun lotto, e che era quindi era una base per un accordo in sintonia con la previsione di divisione del bene prevista nell'accordo di separazione. In base alla valutazione complessiva del comportamento delle parti, non può ritenersi sussistente alcun comportamento illecito da parte del SI CP_1
-Le spese processuali
Per quanto riguarda la richiesta di parte appellante di compensazione delle spese di primo grado in ragione del comportamento dell'appellato, essa non può essere accolta per le ragioni appena indicate.
Si ritiene poi che il giudice di primo grado ha correttamente applicato il valore indeterminabile minimo, con riferimento, come indicato dalla parte convenuta, al comma VI dell'art. 5 del Dm
55/2014. Peraltro, applicando i criteri indicati da parte convenuta, sopra riportati, il valore della causa rientra nello scaglione da euro 26.000,00 a 52.000,00.
Altrettanto correttamente il giudice ha fatto riferimento al valore medio all'interno dello scaglione,
in ragione delle media difficoltà della causa e delle problematiche poste dalle parti.
---
Per quanto riguarda le spese processuali di questo grado di giudizio, considerando che per effetto della trattazione di primo grado essa risulta di minore complessità, si applica lo scaglione del valore indeterminabile di complessità bassa, valore minimo, con aumento del 20% considerando che parte appellata ha redatto gli atti con possibilità di ricerca testuale ai sensi dell'art. 4 del Dm n. 55 del 2014.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 bis c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Biella in data 13.10.2022,
rigetta l'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 4.167,60 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115. Torino, 28 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino
II SEZIONE CIVILE
composta da
Marino dott.ssa Cecilia Presidente rel.
Rivello dott. Roberto Consigliere
Firrao dott.ssa Francesca Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1424/2022 Cont. promosso da nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bonino del Foro di Biella;
C.F._1
appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
codice fiscale rappresentato e difeso dagli Avvocati Marco Manfredi del CodiceFiscale_2
Foro di Biella e Carlo Bosso del Foro di Torino, unitamente e disgiuntamente tra loro;
appellato ha emesso la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Conclusioni di parte appellante:
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. In riforma della Ordinanza 12.10.22 nel procedimento RG n. 1259/2021, pubblicata il 13.10.20, non notificata.
Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che fossero
ex adverso proposte.
I N V I A I S T R U T T O R I A
Previa ammissione di consulenza tecnica dell'Ufficio volta alla determinazione del giusto canone locativo dell'immobile sito in Zubiena, alla via Pietro Micca n. 21 in comproprietà tra le parti.
N E L M E R I T O
Dichiararsi tenuto e condannarsi il sig. C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._3
il 04.05.1958, residente in [...], al pagamento in favore della ricorrente,
per le causali di cui agli scritti difensivi del ricorrente, della somma di € 310,00 mensili, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 21.05.21, sino a quando non sarà divenuto definitivo l'accordo o il provvedimento giudiziale sulla divisione immobiliare e il convenuto avrà riconsegnato alla ricorrente la porzione immobiliare assegnata a quest'ultima
I N O G N I C A S O
Con il favore delle spese, oltre I.V.A., C.A. e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
In via principale
Respingersi l'appello proposto da avverso l'ordinanza in data 12.10.2022 resa dal Parte_1
Tribunale di Biella all'esito del giudizio ex art. 702-bis c.p.c., il cui dispositivo andrà pertanto confermato integralmente.
In via subordinata
Per la sola e non creduta ipotesi in cui il Collegio ritenesse dovuta una qualche indennità di occupazione a favore dell'appellante, ridursi l'ammontare dell'indennità richiesta dall'appellante nella misura di non più di Euro 160,00 mensili, ovvero nella diversa somma che risulterà determi-
nata all'esito del giudizio.
In ogni caso Con il favore delle spese, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 10.03.2014, n. 55, con la maggiorazione del compenso nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto, tenuto conto che gli atti di parte appellata sono redatti con tecniche informatiche idonee a consentire “la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno
dell'atto”, oltre al rimborso spese generali 15% di cui all'art. 2 comma II del predetto decreto, contributo integrativo come per legge e successive occorrende, Cpa ed Iva, se dovuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2022, proponeva appello avverso Parte_1
all'ordinanza resa dal Tribunale di Biella all'esito del giudizio di cognizione sommaria ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. dalla medesima instaurato, con il quale aveva chiesto la condanna del proprio marito alla corresponsione di un'indennità (ovvero, in subordine, un risarcimento dei danni) per l'occupazione esclusiva della casa familiare e relative pertinenze, che gli era stata assegnata in sede di separazione consensuale, con diritto di occuparla in via esclusiva e gratuitamente, sino a quando l'immobile non fosse stato venduto o ne fosse stata richiesta la divisione.
Si costituiva ritualmente parte appellata chiedendo in via principale il rigetto dell'appello e chiedendo, in via subordinata, la riduzione dell'importo dell'indennità richiesta dall'appellante.
Depositate le conclusioni delle parti, in data 13 febbraio 2025 la causa veniva assunta a sentenza.
-I MOTIVI DI APPELLO PROPOSTI DALLA RA RO
a) Interpretazione della clausola n. 2
Secondo parte appellante il giudicante ha errato nel ritenere che l'accordo di separazione preveda la necessità della richiesta giudiziale della divisione, in quanto la lettera di detto accordo è chiara nel non prevedere altri elementi diversi dalla mera richiesta divisionale. Se le parti avessero voluto la radicazione della divisione giudiziale , alle parole “ne chiede la divisione” avrebbero fatto seguire l'inciso “giudiziale”.
Le parti, secondo l'appellante, hanno strutturato l'accordo anche con riferimento alla loro qualità di comproprietari della casa. Detta regolamentazione prevede l'uso e il possesso esclusivo al SI fino al verificarsi a) dell'alienazione a terzi o b) della richiesta di divisione. Il giudice CP_1
avrebbe dovuto concludere che le parti vollero dare regolamentazione contrattuale alla comunione, sostituendo la previsione di cui all'art. 1102 c.c..
Una corretta interpretazione dell'accordo ai sensi dell'art. 1362 c.c. avrebbe portato all'interpretazione della norma così come dalla stessa indicato.
b) Malgoverno delle norme sulla comunione applicate al caso di specie.
Il Tribunale afferma il diritto del resistente di partecipare all'esclusivo uso del bene in virtù del patto di cui all'art. 2 ed il diritto di parteciparvi (non in via esclusiva) in forza dell'art. 1102 c.c., con la conseguenza – secondo il Tribunale – che la ricorrente ha pari diritto di uso, ove non impedito dall'altro comproprietario.
Dette affermazioni, secondo la RA , sono ontologicamente incompatibili. Pt_1
La resistente ha stipulato un patto, concedendo l'uso esclusivo all'altra parte;
le parti hanno dato attuazione al patto (nessuno ha allegato la mancata attuazione del patto), sicché è pacifico che solo l'appellato usa l'immobile. E se lo usa in via esclusiva non c'è spazio per indagare se sia possibile un uso paritario e su chi abbia l'onere di provare la limitazione dell'uso paritario.
Dopo la richiesta di divisione controparte avrebbe dovuto – sempre in applicazione dei principi di buona fede – o collaborare per la divisione o offrire di cessare l'uso esclusivo.
Ne è corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui il resistente ha offerto l'uso paritario del bene.
c) La domanda posta a titolo di danno
Parte appellante lamenta l'errato rigetto della propria domanda di risarcimento del danno, motivata con il comportamento inadempiente del resistente e la violazione dei canoni di buona fede.
Il SI ha eccepito l'improcedibilità del procedimento per avere la ricorrente omesso la CP_1
procedura di mediazione e poi si è dichiarato indisponibile a partecipare al predetto procedimento.
Nuovamente erra il giudice nell'applicare al caso di specie solo i principi risarcitori di cui alla comunione/divisione ignorando i patti della separazione e la loro violazione. Essendo ivi stata prevista la possibile divisione o vendita dell'immobile quale evoluzione del loro stato di comunisti,
era dovere del resistente di partecipare attivamente alla esecuzione dei patti, in buona fede. Egli invece si è arroccato nella colpevole non collaborazione, in violazione dell'art. 1375 c.c..
La buona fede contrattuale avrebbe imposto la partecipazione attiva al dialogo per la divisione e/o vendita dell'immobile a fronte delle difficoltà divisionali dovute alla disomogeneità dei due potenziali lotti, l'uno abitabile e l'altro privo di abitabilità.
Controparte, consapevole dell'onerosa e lunga procedura per ottenere dapprima, in sede di divisione giudiziale, la pronunzia di indivisibilità e, poi, per concludere la procedura esecutiva per l'alienazione dell'intero bene, sta sfruttando a proprio vantaggio queste circostanze abusando del processo.
Il danno conseguente al divieto di cooperare per consentire che entrambe la parti traggano egual vantaggio dal loro bene e conseguente all'uso esclusivo è voluto dalla prevalente giurisprudenza essere in re ipsa.
La prova del danno è stata fornita dalla ricorrente: la mancata disponibilità dell'immobile la costringe a vivere in alloggio in affitto.
-Spese di lite
Secondo l'appellante, poiché il giudicante aveva avvisato le parti che, in caso di mancato effettivo impegno nel tentativo di conciliazione, ne avrebbe tenuto conto ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.,
considerando che la parte appellata ha disatteso l'impegno del giudice di partecipare attivamente al procedimento mediazione, questo comportamento avrebbe dovuto portare il giudice ad applicare quantomeno l'ultima parte dell'art. 92 c.p.c., compensando interamente le spese di lite.
La stessa afferma poi che il giudice, dopo avere considerato la controversia di bassa complessità,
avrebbe dovuto effettuare l'abbattimento del 50% di cui all'art. 4 reg. compensi. La causa non sarebbe inoltre di valore indeterminabile in quanto occorreva applicare: a) il comma 1 dell'art. 5 del regolamento di cui sopra , in forza del quale deve farsi riferimento al valore dei conguagli (nel caso di specie 310,00 euro mensili), b) il comma 3 dell'art. 5, che comporterebbe che l'interesse sostanziale della fattispecie è inferiore allo scaglione tra 26.000 e 52.000 euro. Il giudice inoltre erroneamente non avrebbe tenuto conto del comma 7 dell'art. 4 che vieta condotte abusive, come quella tenuta dall'appellato che non ha aderito alla mediazione. Anche sotto detto profilo il giudice avrebbe dovuto provvedere alla compensazione delle spese o quantomeno gravarle di ulteriore pesante abbattimento. -LE MOTIVAZIONI DI PARTE APPELLATA
a) Interpretazione della clausola n. 2
Secondo parte convenuta è proprio l'applicazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. applicati agli accordi di separazione a rendere insoddisfacente la soluzione prospettata dalla controparte.
Con tali accordi, infatti, le parti intendevano regolare in primo luogo i rapporti familiari discendenti dalla separazione, garantendo ad entrambi i coniugi una idonea sistemazione abitativa: alla moglie,
che rilasciava la casa familiare, in ciò aiutata anche mediante la costituzione di un assegno di con-
tributo nel mantenimento, evidentemente utile al fine di consentirle il reperimento di un alloggio per sé; e al marito, che invece si vedeva assegnare la casa familiare medesima, garantendosi quindi anch'egli la propria sistemazione post separazione: tale situazione abitativa avrebbe dovuto mantenere una certa stabilità, almeno fino a quando la proprietà non venisse venduta, ovvero uno dei coniugi, proprio in quanto al tempo stesso comproprietario, non avesse deciso di por fine a quel determinato stato di cose, attraverso alla divisione.
Tuttavia, proprio la considerazione della sede della separazione personale, in cui maturò l'accordo in discussione, suggerisce di considerare che il diritto dell'odierno appellato di continuare ad occupare la casa familiare potesse protrarsi, senza originare alcun diritto ad indennità di sorta a favore dell'altro comproprietario (del resto espressamente escluso fin tanto che l'occupazione si protragga) sino al momento in cui ne divenisse effettiva ed attuale una diversa utilizzazione economica, attraverso la vendita ovvero la divisione dell'intero compendio: soltanto da tale momento l'occupazione della proprietà da parte del marito assegnatario non sarebbe più stata giustificata e avrebbe quindi legittimato la richiesta e la corresponsione di un'indennità all'altro coniuge-comproprietario.
Riguardata da questa prospettiva, la corretta interpretazione della clausola della separazione consensuale relativa alle sorti della casa familiare dovrebbe indurre a considerare, quale termine finale dell'occupazione legittima della casa medesima da parte del marito, senza che sia dovuta alcuna indennità, quello della effettiva divisione, perché solo da tale momento diverrebbe attuale ed effettivo il diritto del condividente di utilizzare il lotto assegnato, mentre per il periodo precedente dovrebbe darsi prevalenza alla considerazione della “causa” del negozio connessa alla separazione personale e dunque alla qualità di coniugi dei contraenti.
Al più, e ove di volesse attribuire un valore di incentivo alla collaborazione da parte del marito nelle operazioni di divisione o, rectius, un limite ad eventuali comportamenti dilatori, alla clausola potrebbe attribuirsi il significato di far sorgere il diritto all'indennità a partire dal momento in cui la divisione fosse sì chiesta, ma in modo formale attraverso l'introduzione del relativo giudizio.
-L'applicazione delle norme della comunione e sul diritto dell'appellato di occupare in via
esclusiva l'immobile.
Secondo parte appellata, il provvedimento conclusivo del giudizio di cognizione sommaria adottato dal tribunale biellese asserisce con chiarezza che “l'occupazione da parte del resistente dell'immobile
è giuridicamente tutelata in primis ed in via esclusiva dalla suddetta clausola del verbale di
separazione” e solo in secondo luogo dallo stesso diritto civile: l'interpretazione proposta dal giudice di primo grado della clausola attribuisce il titolo giustificativo che legittima in capo all'odierno appellato l'utilizzo esclusivo della casa familiare, per cui ogni ulteriore indagine appare irrilevante e ultronea.
In ogni caso, l'odierno appellato non ha mai “impedito” di utilizzare gli immobili all'altro comproprietario, che peraltro mai ne ha fatto richiesta;
e ciò nonostante che sarebbe piuttosto curioso che il coniuge non assegnatario della casa familiare pretenda concretamente di utilizzarla.
-Sulla domanda di risarcimento del danno da mancata collaborazione alla divisione o alla
vendita degli immobili in comunione.
Parte appellata rileva di aver proposto l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione sul presupposto della ritenuta necessarietà dell'incombente, e che comunque appare molto più rilevante il rifiuto della RA di aderire alla proposta formulata dal SI all'udienza del Pt_1 CP_1
12.10.2022.
Non sussiste quindi alcun comportamento illecito da parte dell'odierno appellato, e comunque manca la prova del danno subito.
-Spese di lite Ribadisce sul punto di aver proposto l'eccezione di improcedibilità per mancata mediazione, che essa
è stata fatta sul presupposto della ritenuta necessarietà dell'incombente, e che comunque appare molto più rilevante il rifiuto della RA di aderire alla proposta formulata dal SI Pt_1 CP_1
all'udienza del 12.10.2022.
Afferma la correttezza dei parametri utilizzati dal giudice di primo grado con riferimento alla disposizione di cui all'art. 6 comma VI del Dm 55/2014 con riferimento alla fascia più bassa compresa tra 26.000,00 e 52.000,00 euro. Né l'interesse sostanziale della originaria ricorrente sarebbe, come afferma l'appellante, inferiore allo scaglione tra 26.000,00 e 52.000,00, in quanto, a norma dell'art. 5
del Dm, “cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci” si giunge all'importo di euro 37.200,00 (310x12x10); se si ritenesse l'indennità richiesta dalla controparte come connessa al diritto di uso esclusivo da parte dell'appellato, potrebbe trovare applicazione l'art. 15 c.p.c. e l'applicazione della rendita catastale porterebbe ad un valore di 63.912,00 euro.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i motivi di appello debbono essere rigettati.
-Interpretazione della clausola n. 2
Va premesso che la tesi del SI secondo cui la clausola oggetto di causa deve essere CP_1
interpretata nel senso che essa ha effetto solo all'esito del giudizio divisionale, non può essere accolta in quanto non proposta dallo stesso quale appello incidentale.
Deve confermarsi quanto sostenuto dal giudice di primo grado che la dizione “fino a quando …anche
uno dei coniugi ne chieda la divisione” deve essere interpretata nel senso che l'effetto previsto dalla clausola decorre da quando il coniuge propone domanda giudiziale di divisione.
Ciò in ragione sia del contenuto complessivo dell'accordo di separazione che del contenuto della specifica disposizione contenente il riferimento alla richiesta di divisione.
L'accordo di separazione, come si evince dallo stesso, contiene un insieme di pattuizioni,
evidentemente di compromesso, finalizzate alla creazione di un equilibrio economico tra le parti.
Tale punto di equilibrio prevedeva la moglie lasciasse la casa coniugale mentre il marito poteva rimanere nella stessa con il figlio, versando però un assegno di mantenimento alla moglie, mettendola così in una migliore condizione per trovare una nuova sistemazione abitativa, fino appunto alla vendita ovvero alla richiesta di divisione.
Ora la modifica di tale situazione di equilibrio deve essere ancorata a dati certi, e non demandata ad una mera dichiarazione di una parte non supportata da elementi oggettivi che comprovino in modo certo la volontà di modificare detta situazione attraverso la divisione dell'immobile.
Dall'accordo si evince che la volontà delle parti era quella di dare stabilità alla rispettiva situazione,
sia pure con un termine finale.
Se si ritenesse d'altra parte la manifestazione di volontà sganciata da qualunque dato oggettivo la clausola risulterebbe indeterminata.
Allo stesso risultato si giunge interpretando la specifica clausola sopra richiamata “fino a quando
l'immobile non verrà alienato a terzi ovvero anche uno dei coniugi ne chieda la divisione” ai sensi dell'art. 1362 c.c. e secondo il principio di buona fede.
Poiché la vendita è ancorata al dato effettivo dell'intervenuta alienazione a terzi, anche la parte relativa alla divisione, per coerenza e senso complessiva della clausola, deve essere interpretata in modo conforme al predetto principio di effettività, quindi con necessità, per il venir meno del diritto del marito al “uso e possesso esclusivo “ della casa, della proposizione di domanda giudiziale di divisione.
-La domanda di risarcimento danni
Anche tale punto dell'appello deve essere rigettato.
Le parti affrontano infatti questa causa in ragione del contenuto di un accordo di separazione, frutto,
come già si è detto, di compromesso contenente una clausola che, per il suo contenuto letterale,
determina la necessità di interpretazione, e delle dichiarate difficoltà economiche delle parti,
A ciò si aggiunge che, se da una parte, il convenuto non ha cooperato al procedimento di mediazione,
dall'altra anche l'appellante non ha aderito ad una proposta conciliativa proposta dal marito (verbale del 12.10.2022) che prevedeva la nomina di un tecnico per formare due lotti dell'immobile, con assegnazione a sorte, in caso di mancato accordo, di ciascun lotto, e che era quindi era una base per un accordo in sintonia con la previsione di divisione del bene prevista nell'accordo di separazione. In base alla valutazione complessiva del comportamento delle parti, non può ritenersi sussistente alcun comportamento illecito da parte del SI CP_1
-Le spese processuali
Per quanto riguarda la richiesta di parte appellante di compensazione delle spese di primo grado in ragione del comportamento dell'appellato, essa non può essere accolta per le ragioni appena indicate.
Si ritiene poi che il giudice di primo grado ha correttamente applicato il valore indeterminabile minimo, con riferimento, come indicato dalla parte convenuta, al comma VI dell'art. 5 del Dm
55/2014. Peraltro, applicando i criteri indicati da parte convenuta, sopra riportati, il valore della causa rientra nello scaglione da euro 26.000,00 a 52.000,00.
Altrettanto correttamente il giudice ha fatto riferimento al valore medio all'interno dello scaglione,
in ragione delle media difficoltà della causa e delle problematiche poste dalle parti.
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Per quanto riguarda le spese processuali di questo grado di giudizio, considerando che per effetto della trattazione di primo grado essa risulta di minore complessità, si applica lo scaglione del valore indeterminabile di complessità bassa, valore minimo, con aumento del 20% considerando che parte appellata ha redatto gli atti con possibilità di ricerca testuale ai sensi dell'art. 4 del Dm n. 55 del 2014.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 bis c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Biella in data 13.10.2022,
rigetta l'appello;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese legali sostenute per il presente giudizio, che liquida in euro 4.167,60 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R.
30.5.2002, n. 115. Torino, 28 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Cecilia Marino