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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1391/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI OV
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1391/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.VENTURA FRANCESCA .
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CA NN RI e dell'avv.DE CAPUA TOMMASO;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 25.7.2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25.4.2025, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: “I.i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo assoluto del mutuo
rispetto, ciascuno libero di stabilire la propria residenza ove meglio creda;
II.il sig. s'impegna e si obbliga a corrispondere, in via anticipata, entro Parte_1
il giorno cinque del mese, quale contributo perequativo ed a titolo di assegno di
mantenimento, la somma di €.300.00 (euro trecento) mensile alla dr.ssa , CP_1
somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico sul c/c/b intestato
a quest'ultima;
III.i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già suddiviso tra loro i beni mobili che
costituivano l'arredo della casa coniugale, con la conseguenza che non hanno null'altro a
che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione od azione;
IV.le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
LA (RC) il 15/01/1966 e nata a [...] il CP_1
09/11/1964 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
IM TO
TRIBUNALE ORDINARIO DI OV
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM TO Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1391/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il Parte_1 patrocinio dell'avv.VENTURA FRANCESCA .
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
CA NN RI e dell'avv.DE CAPUA TOMMASO;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 25.7.2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 25.4.2025, che dalla unione non erano nati figli e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: “I.i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo assoluto del mutuo
rispetto, ciascuno libero di stabilire la propria residenza ove meglio creda;
II.il sig. s'impegna e si obbliga a corrispondere, in via anticipata, entro Parte_1
il giorno cinque del mese, quale contributo perequativo ed a titolo di assegno di
mantenimento, la somma di €.300.00 (euro trecento) mensile alla dr.ssa , CP_1
somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, mediante bonifico sul c/c/b intestato
a quest'ultima;
III.i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già suddiviso tra loro i beni mobili che
costituivano l'arredo della casa coniugale, con la conseguenza che non hanno null'altro a
che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione od azione;
IV.le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
LA (RC) il 15/01/1966 e nata a [...] il CP_1
09/11/1964 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
IM TO