Articolo 31 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 32Articolo 31 bis
Versione
11 maggio 1956
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Versione
12 marzo 1963
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Versione
27 febbraio 1968
Art. 31. ((L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto i seguenti limiti di eta' ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente per anzianita' di servizio:
tenente generale ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . anni 62
maggiore generale ispettore . . . . . . . . . . . . . . . anni 59
colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 57
tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 55
maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 53
capitano, tenente e sottotenente. . . . . . . . . . . . . anni 51

Ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio permanente per anzianita' di servizio l'ufficiale che abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, qualunque sia la sua eta'.
L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dei precedenti commi e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita', e consegue la pensione in relazione al grado rivestito e alle competenze percepite. Qualora ne faccia domanda, egli ha pero' diritto ad essere collocato nella riserva anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria.
L'ufficiale che non si trovi nelle condizioni di cui ai primi due commi ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente.
In tal caso egli e' collocato nella riserva e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.))
Entrata in vigore il 27 febbraio 1968