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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1693 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 CP_1
ES presso lo studio dell'Avv. ES PIERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO
- Con ricorso depositato in data 9 maggio 2018, Parte_1 bracciante agricola, ha convenuto in giudizio l' deducendo di CP_1 avere prestato attività lavorativa nell'anno 2013 per n. 102 giornate alle dipendenze del Consorzio P.A.C. Prod. Ass. Capo d'Orlando, chiedendo:
- la declaratoria di nullità/illegittimità del provvedimento CP_1 dell'11.4.2015, con cui era stata respinta la domanda di indennità di disoccupazione agricola 2013;
- l'accertamento del diritto ad essere iscritta (o reiscritta) negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2013 per
102 giornate;
- la conseguente condanna dell' alla liquidazione e pagamento della CP_1 relativa indennità di disoccupazione agricola, oltre accessori.
- L'attrice ha, inoltre, allegato di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici e di avere presentato, nei termini, ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione dell'indennità.
- Si è costituito l' eccependo, in via pregiudiziale: CP_1
- la decadenza di dal diritto alla prestazione di Parte_1 disoccupazione agricola per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 46 L. n. 88/1989
e dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, con conseguente improponibilità/inammissibilità della domanda giudiziale;
- la decadenza, ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970, convertito in L.
n. 83/1970, dal diritto di agire per l'iscrizione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2013, a seguito della cancellazione pubblicata sul terzo elenco nominativo trimestrale
2014, reso noto sul sito dal 15.12.2014 al 10.01.2015. CP_1
- L' ha documentato: CP_1
- il verbale ispettivo n. 4800000418561 del 19.6.2014 relativo al Consorzio
P.A.C., dal quale è scaturito il disconoscimento di una serie di rapporti di lavoro, tra cui quello della ricorrente per l'anno 2013;
- il terzo elenco nominativo trimestrale 2014 e l'attestazione di pubblicazione sul sito dal 15.12.2014 al 10.01.2015, con CP_1 cancellazione di dagli elenchi 2013; Parte_1
- il provvedimento di reiezione della domanda di disoccupazione agricola dell'11.4.2015, notificato alla ricorrente con raccomandata A/R pervenuta il 23.4.2015;
- il ricorso amministrativo dell'interessata, ricevuto dall'Istituto in data
17.7.2015.
- Con memoria di costituzione e con successive note autorizzate, l' ha CP_1 insistito sulle eccezioni di decadenza, evidenziando che:
- alla data di proposizione del ricorso giudiziale (9.5.2018) era decorso sia il termine annuale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo, sia il termine di 120 giorni ex art. 22 d.l. n. 7/1970, decorrente dalla pubblicazione dell'elenco di variazione;
- la prova della pubblicazione sul sito istituzionale e della relativa durata è fornita dall'attestazione telematica recante l'indicazione del Direttore della sede , con firma autografa sostituita a mezzo stampa. CP_1
- Con note ex art. 127-ter c.p.c., la difesa di ha Parte_1 contestato la fondatezza delle eccezioni, assumendo che l' non CP_1 avrebbe dato prova della data di pubblicazione del provvedimento di cancellazione e che i documenti informatici prodotti sarebbero privi di valore legale. Ha, inoltre, insistito nell'ammissione della prova testimoniale articolata in ricorso sulla effettiva prestazione lavorativa.
- RITENUTO IN DIRITTO
- – Sull'ordine logico delle questioni.
- Le eccezioni di decadenza sollevate dall' hanno natura pregiudiziale CP_1 di rito e vanno esaminate con priorità, potendo risultare assorbenti rispetto al merito sia quanto al diritto alla prestazione di disoccupazione agricola sia quanto al diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
- – Sulla decadenza dall'azione giudiziaria per la prestazione di disoccupazione agricola (artt. 46 L. n. 88/1989 e 47 d.P.R. n. 639/1970).
- È pacifico tra le parti che:
- la domanda amministrativa di disoccupazione agricola per l'anno 2013 è stata presentata in data 24.3.2014;
- la stessa è stata respinta con provvedimento dell'11.4.2015, CP_1 comunicato alla ricorrente a mezzo raccomandata A/R, ricevuta il
23.4.2015;
- ha proposto ricorso amministrativo, ricevuto Parte_1 dall' in data 17.7.2015; CP_1
- il presente ricorso giudiziario è stato proposto il 9.5.2018.
- L'art. 46, comma 5, L. n. 88/1989 prevede il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la proposizione di ricorso amministrativo al Comitato provinciale, mentre l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 stabilisce che, esaurito il ricorso amministrativo (o formatosi il silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla relativa proposizione), l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno.
- Nel caso di specie, il ricorso amministrativo, tempestivo, è stato ricevuto in data 17.7.2015; il silenzio-rigetto si è, dunque, formato decorso il termine di 90 giorni, e cioè il 15.10.2015; da tale data decorre il termine annuale di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, spirato il 15.10.2016.
- Poiché il ricorso giurisdizionale è stato proposto soltanto il 9.5.2018, è evidente che alla data di instaurazione del giudizio il termine decadenziale risultava ampiamente decorso.
- Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità isola in modo costante la natura perentoria e sostanziale del termine annuale di cui all'art. 47
d.P.R. n. 639/1970, escludendone la sanabilità e ritenendone il rilievo d'ufficio anche in sede di legittimità, stante l'interesse pubblico alla certezza dei rapporti previdenziali.
- Le deduzioni della ricorrente sulla “tardiva” conoscenza del provvedimento di reiezione restano, nel caso concreto, irrilevanti, essendo la data di ricezione della raccomandata (23.4.2015) documentalmente attestata e non efficacemente contestata, e risultando comunque rispettato
– da parte della lavoratrice – il termine di 90 giorni per il ricorso amministrativo. La decadenza si è, quindi, consumata nella successiva fase di accesso alla tutela giurisdizionale.
- Ne consegue che la domanda volta ad ottenere la prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2013 deve essere dichiarata improponibile per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 46 L. n.
88/1989 e 47 d.P.R. n. 639/1970.
- – Sulla decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 (iscrizione/eliminazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli).
- La seconda domanda azionata da concerne Parte_1
l'accertamento del diritto ad essere iscritta (o reiscritta) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2013 e la declaratoria di illegittimità della cancellazione operata dall' . CP_1
- L'art. 22, comma 1, d.l. n. 7/1970, conv. in L. n. 83/1970, prevede che contro i provvedimenti definitivi adottati in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, da cui derivi lesione di diritti soggettivi, l'interessato possa proporre azione giudiziaria nel termine di
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
- A seguito della modifica recata dall'art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, l'art. 12-bis del R.D. n. 1949/1940 attribuisce alla pubblicazione sul sito istituzionale dell' degli elenchi nominativi CP_1 annuali e degli elenchi trimestrali di variazione valore di notifica ad ogni effetto di legge ai lavoratori interessati.
- Nel caso in esame, l' ha prodotto: CP_1
- il verbale ispettivo n. 4800000418561 del 19.6.2014, da cui è scaturito il disconoscimento, ai fini previdenziali, di numerosi rapporti di lavoro denunciati dal Consorzio P.A.C., tra cui quello di Parte_1
- il terzo elenco nominativo trimestrale 2014, relativo alle variazioni per l'anno 2013 del Comune di residenza della ricorrente, nel quale compare la cancellazione del suo nominativo;
- l'attestazione di pubblicazione di detto elenco sul sito dal 15.12.2014 CP_1 al 10.01.2015.
- In base a tale documentazione, deve ritenersi provata la pubblicazione telematica dell'elenco di variazione nel periodo indicato.
- Le censure di parte ricorrente circa l'asserita mancanza di sottoscrizione e la pretesa inefficacia probatoria dell'attestazione informatica non possono essere condivise. L'attestazione prodotta dall' reca l'indicazione del CP_1
Direttore della sede, con espressa menzione della sostituzione della firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993.
Ciò è pienamente conforme al principio, affermato dalla Corte di
Cassazione, secondo cui, negli atti amministrativi formati con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione può essere validamente sostituita dall'indicazione, a stampa, del nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema automatizzato.
- La stessa giurisprudenza di legittimità, in pronunce recenti in materia di elenchi agricoli, ha ribadito la legittimità del meccanismo di notifica mediante pubblicazione sul sito dell' , ai sensi dell'art. 12-bis R.D. n. CP_1
1949/1940, ritenendolo compatibile con i principi costituzionali a seguito del vaglio della Corte costituzionale.
- Una volta accertata la regolare pubblicazione telematica, il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria decorre, al più tardi, dalla cessazione del periodo di visibilità sul sito (10.1.2015). Ne discende che la decadenza è maturata il 10.5.2015.
- L'azione introdotta da con ricorso del 9.5.2018 risulta, Parte_1 pertanto, proposta ben oltre il suddetto termine perentorio.
- Si osserva, per completezza, che la giurisprudenza di merito più recente – in coerenza con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione – qualifica il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 come termine di decadenza sostanziale, non suscettibile di sospensione o interruzione e rilevabile d'ufficio, la cui maturazione comporta la perdita definitiva del diritto a contestare l'iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi e, di riflesso, il diritto alla prestazione previdenziale collegata.
- In tale prospettiva, grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di allegare e dimostrare la tempestività dell'azione rispetto al dies a quo normativamente fissato, secondo il principio – affermato anche in altri ambiti dall'orientamento di legittimità – per cui chi propone un'azione soggetta a termine perentorio decorso da un determinato evento deve provare di aver agito nel rispetto di tale termine.
- Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a superare la prova documentale offerta dall' circa la pubblicazione CP_1 dell'elenco di variazione nel periodo 15.12.2014–10.01.2015, limitandosi a contestazioni generiche sulla validità formale dei documenti prodotti. - Deve, pertanto, accogliersi l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n.
7/1970, con conseguente improponibilità della domanda di iscrizione/riiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 e delle domande consequenziali.
- – Sul merito e sulle istanze istruttorie.
- L'accertata decadenza:
- dall'azione giudiziaria per la prestazione di disoccupazione agricola;
- e dall'azione diretta a contestare la cancellazione e a ottenere la reiscrizione negli elenchi nominativi
- ha carattere assorbente rispetto a ogni questione di merito (sull'effettività del rapporto di lavoro con il Consorzio P.A.C., sulla valenza probatoria del verbale ispettivo, sulle buste paga prodotte e sulle istanze testimoniali).
- Le richieste istruttorie formulate da devono, dunque, Parte_1 essere disattese perché volte a dimostrare fatti (l'effettiva prestazione lavorativa) divenuti irrilevanti a seguito della maturata decadenza, non potendo l'istruttoria elidere gli effetti di un termine perentorio sostanziale previsto dalla legge.
- – Sulle spese di lite.
- La ricorrente ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attestando il possesso di un reddito imponibile IRPEF inferiore al limite di legge per l'esonero dalla condanna alle spese nei giudizi in materia previdenziale.
- Ricorrendone i presupposti, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite, con espressa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
- dichiara decaduta dal diritto e dall'azione diretta ad Parte_1 ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, ai sensi degli artt. 46 L. n. 88/1989 e 47 d.P.R. n. 639/1970, e per l'effetto dichiara improponibile il relativo ricorso;
- dichiara decaduta dal diritto e dall'azione diretta a Parte_1 contestare la cancellazione e a ottenere l'iscrizione/riiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno
2013, ai sensi dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in L. n. 83/1970, e per l'effetto dichiara improponibili le domande di relative Parte_1 all'iscrizione/riiscrizione negli elenchi e alle prestazioni conseguenziali;
- ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara che è Parte_1 esonerata dal pagamento delle spese di lite, di cui nulla si pone a suo carico.
Così deciso in Patti 15/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo