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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/07/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella
Giudice rel/est.
MASTROPIETRO
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1674/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Carlo Gremo n. 33/1, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino C.F._1
Via Vassalli Eandi 38, presso lo studio dell'Avv. Nella Sforza, che la rappresenta per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
Via Merano (C.F. , elettivamente domiciliato in Rivarolo Canavese C.F._2 (TO), Corso Italia 44, presso lo studio dell'Avv. Roberta VECCHIO, che lo rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Leinì (TO), il
08.07.2001, tra la sig.ra ed il sig. ai sensi e per gli effetti Parte_1 Parte_2
di cui all'art. 3 della L. 898/70 e s.m.,
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leinì (TO) di annotare l'emananda
sentenza, con ogni altro incombente di legge, ivi compresa l'annotazione a margine dell'atto di
matrimonio delle parti.
A tale scopo le parti concordano le seguenti
CONDIZIONI
1) I figli maggiorenni, di cui autonoma economicamente, mentre non R_ Persona_2
economicamente autosufficiente, pur mantenendo la residenza principale presso il padre in
Volpiano (TO) Via Merano 12 trascorreranno settimane alterne (26 settimane l'anno presso
ciascun genitore) presso l'abitazione di ciascun genitore interamente a carico del medesimo per
il mantenimento ordinario senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore.
2) Ogni genitore, fino a che perdurerà la necessità, nella settimana in cui è con sé provvederà a
dare una somma di denaro corrispondente ad euro 30,00 a per le sue uscite e per Persona_2
fare fronte alle necessità del medesimo,
3) Ogni genitore provvederà a dotare la propria abitazione di un intero corredo per ciascun figlio
che questi utilizzerà quando risiede presso di lui/lei, avendo cura di dividere fin da subito e per
ciascuna delle due case il corredo già esistente al fine di evitare che un genitore debba iniziare da
capo un corredo di abbigliamento per il quale ha già contribuito a corrispondere il 50% del valore
di costo all'acquisto. I figli, quindi, nel cambiare abitazione recheranno con sé solo i libri ed il vestiario che indossano. Una sola eccezione per le calzature che saranno acquistate con le
modalità attuate fino ad oggi secondo accordo tra i genitori e seguiranno i ragazzi negli
spostamenti di casa in casa (in particolare il genitore che le acquista al momento chiede all'altro
genitore il consenso e quest'ultimo corrisponde immediatamente ovvero entro il 10 del mese
successivo l'acquisto il 50% del costo sostenuto) A tale riguardo i genitori dichiarano di aver
compensato le spese reciproche sostenuto fino al di odierno e sottoscrivendo il presente ricorso
rilasciano reciproca quietanza ritenendo di non aver più a pretendere nulla in tal senso l'uno
dall'altro.
3) la casa coniugale, acquistata in comproprietà dei coniugi (80% marito e 20% moglie) è stata
venduta ed il ricavato diviso secondo le quote di proprietà
4) I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore dovranno essere di almeno 26 settimane
ciascuno nell'anno e qualora un genitore si trovasse nell'impossibilità di tenere i figli presso di
sé, vi provvederà l'altro genitore ed il primo recupererà il tempo mancato non appena possibile e
comunque entro il 31/12 di ogni anno. In particolare durante il periodo estivo nei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre considerato che i figli non trascorreranno per forza le ferie con i genitori
facendo venir meno per alcuni periodi l'alternanza settimanale si prevede che nelle settimane in
cui ciascun genitore è in ferie fuori dalla propria residenza i figli dimoreranno presso l'altro
genitore che se ne occuperà interamente senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore il quale,
tuttavia al ritorno, recupererà entro il mese di settembre le settimane di sua spettanza mancate
nei mesi precedenti. In detto periodo e nelle settimane di propria spettanza i costi di trasporto
sostenuti dai figli per raggiungere i genitori nella località di vacanza saranno posti interamente
a carico del genitore da raggiungere senza ripetizione alcuna. I costi per le vacanze individuali
dei figli in solitaria saranno sostenuti previo accordo nella misura del 50% ciascuno. Nel periodo
natalizio e pasquale e cosi durante le feste nazionali e religiose si seguiranno i desiderata dei figli
data l'età dei medesimi.
4) il sig e la sig.ra si considerano e dichiarano economicamente autosufficienti e Parte_2 Pt_1
pertanto alcuno avanza richieste di denaro a titolo di assegno divorzile, alimenti o altra natura
l'uno nei confronti dell'altro. A conferma di ciò anche in ragione dell'egual tempo trascorso durante l'anno presso ciascun genitore non vi sarà alcun passaggio né riconoscimento di denaro
tra i genitori a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli provvedendovi
direttamente ed autonomamente nelle settimane alternate che i ragazzi trascorreranno presso
ciascuno di loro.
5) ogni genitore si dota di un corredo di farmaci che utilizzerà con il figlio a casa propria in
quanto trattasi di farmaci di uso comune da adulti che possono essere tenuti – senza spreco –
presso ciascuna abitazione. Restano al 50% i farmaci speciali come integratori (previamente
prescritti da un medico e non quelli assunti di iniziativa di un genitore) e gli ausili medici e
paramedici (tutori, calzari ecc..) e per le spese dentistiche (riportare protocollo mio)
5) restano al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, sportive e ricreative,
previamente concordate qualora non necessitate e comunque documentate, con espresso richiamo
al Protocollo d'intesa del 24.06.2016 tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea,
6) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, nonché l'assegno unico rimarranno a favore di ciascun
genitore nella misura del 50% a testa;
7) i sig.ri e dichiarano già sin d'ora di fare acquiescenza dell'emananda sentenza. Parte_2 Pt_1
8) spese legali compensate”.
Il P.M. ha concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 16.7.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché
[...] Parte_2
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio concordatario in Leinì, in data 8.7.2001 (ATTO N.
28, PARTE II, SERIE A, ANNO 2001) (all. 1);
- dall'unione sono nati: a Torino il 7.3.2001, e a Ciriè (To) il R_ Persona_2
05.11.2004; - i coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea, in data 12.2.2019, omologato con decreto in data
28.2.2019;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 22.5.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 8.8.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati consensualmente in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea, in data 28.2.2019, omologato con decreto in pari data;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per il mantenimento dei figli e R_
, entrambi maggiorenni, e per la regolamentazione delle questioni Persona_2
patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Leinì, il giorno 8.7.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2001, Parte II, Serie A, n. 28,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
1) I figli maggiorenni, di cui autonoma economicamente, mentre R_ Persona_2
non economicamente autosufficiente, pur mantenendo la residenza principale presso il padre in Volpiano (TO) Via Merano 12 trascorreranno settimane alterne (26 settimane l'anno presso ciascun genitore) presso l'abitazione di ciascun genitore interamente a carico del medesimo per il mantenimento ordinario senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore.
2) ogni genitore, fino a che perdurerà la necessità, nella settimana in cui è con sé
provvederà a dare una somma di denaro corrispondente ad euro 30,00 a Persona_2
per le sue uscite e per fare fronte alle necessità del medesimo.
3) ogni genitore provvederà a dotare la propria abitazione di un intero corredo per ciascun figlio che questi utilizzerà quando risiede presso di lui/lei, avendo cura di dividere fin da subito e per ciascuna delle due case il corredo già esistente al fine di evitare che un genitore debba iniziare da capo un corredo di abbigliamento per il quale ha già contribuito a corrispondere il 50% del valore di costo all'acquisto. I figli, quindi,
nel cambiare abitazione recheranno con sé solo i libri ed il vestiario che indossano. Una
sola eccezione per le calzature che saranno acquistate con le modalità attuate fino ad oggi secondo accordo tra i genitori e seguiranno i ragazzi negli spostamenti di casa in casa (in particolare il genitore che le acquista al momento chiede all'altro genitore il consenso e quest'ultimo corrisponde immediatamente ovvero entro il 10 del mese successivo l'acquisto il 50% del costo sostenuto) A tale riguardo i genitori dichiarano di aver compensato le spese reciproche sostenuto fino al di odierno e sottoscrivendo il presente ricorso rilasciano reciproca quietanza ritenendo di non aver più a pretendere nulla in tal senso l'uno dall'altro.
3) la casa coniugale, acquistata in comproprietà dei coniugi (80% marito e 20% moglie)
è stata venduta ed il ricavato diviso secondo le quote di proprietà.
4) i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore dovranno essere di almeno 26
settimane ciascuno nell'anno e qualora un genitore si trovasse nell'impossibilità di tenere i figli presso di sé, vi provvederà l'altro genitore ed il primo recupererà il tempo mancato non appena possibile e comunque entro il 31/12 di ogni anno. In particolare durante il periodo estivo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre considerato che i figli non trascorreranno per forza le ferie con i genitori facendo venir meno per alcuni periodi l'alternanza settimanale si prevede che nelle settimane in cui ciascun genitore è
in ferie fuori dalla propria residenza i figli dimoreranno presso l'altro genitore che se ne occuperà interamente senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore il quale, tuttavia al ritorno, recupererà entro il mese di settembre le settimane di sua spettanza mancate nei mesi precedenti. In detto periodo e nelle settimane di propria spettanza i costi di trasporto sostenuti dai figli per raggiungere i genitori nella località di vacanza saranno posti interamente a carico del genitore da raggiungere senza ripetizione alcuna. I costi per le vacanze individuali dei figli in solitaria saranno sostenuti previo accordo nella misura del 50% ciascuno. Nel periodo natalizio e pasquale e cosi durante le feste nazionali e religiose si seguiranno i desiderata dei figli data l'età dei medesimi.
5) il sig e la sig.ra sono economicamente autosufficienti e pertanto alcuno Parte_2 Pt_1
avanza richieste di denaro a titolo di assegno divorzile, alimenti o altra natura l'uno nei confronti dell'altro. A conferma di ciò anche in ragione dell'egual tempo trascorso durante l'anno presso ciascun genitore non vi sarà alcun passaggio né riconoscimento di denaro tra i genitori a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli provvedendovi direttamente ed autonomamente nelle settimane alternate che i ragazzi trascorreranno presso ciascuno di loro.
6) ogni genitore si doterà di un corredo di farmaci che utilizzerà con il figlio a casa propria in quanto trattasi di farmaci di uso comune da adulti che possono essere tenuti
– senza spreco – presso ciascuna abitazione. Restano al 50% i farmaci speciali come integratori (previamente prescritti da un medico e non quelli assunti di iniziativa di un genitore) e gli ausili medici e paramedici (tutori, calzari ecc..) e per le spese dentistiche.
7) restano al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e comunque documentate,
con espresso richiamo al Protocollo d'intesa del 24.06.2016 tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. 8) le detrazioni fiscali per i figli a carico, nonché l'assegno unico rimarranno a favore di ciascun genitore nella misura del 50% a testa;
- compensa tra le parti le spese legali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 luglio 2025
IL GIUDICEREL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella
Giudice rel/est.
MASTROPIETRO
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1674/2024 R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Carlo Gremo n. 33/1, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino C.F._1
Via Vassalli Eandi 38, presso lo studio dell'Avv. Nella Sforza, che la rappresenta per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_2
Via Merano (C.F. , elettivamente domiciliato in Rivarolo Canavese C.F._2 (TO), Corso Italia 44, presso lo studio dell'Avv. Roberta VECCHIO, che lo rappresenta per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Leinì (TO), il
08.07.2001, tra la sig.ra ed il sig. ai sensi e per gli effetti Parte_1 Parte_2
di cui all'art. 3 della L. 898/70 e s.m.,
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leinì (TO) di annotare l'emananda
sentenza, con ogni altro incombente di legge, ivi compresa l'annotazione a margine dell'atto di
matrimonio delle parti.
A tale scopo le parti concordano le seguenti
CONDIZIONI
1) I figli maggiorenni, di cui autonoma economicamente, mentre non R_ Persona_2
economicamente autosufficiente, pur mantenendo la residenza principale presso il padre in
Volpiano (TO) Via Merano 12 trascorreranno settimane alterne (26 settimane l'anno presso
ciascun genitore) presso l'abitazione di ciascun genitore interamente a carico del medesimo per
il mantenimento ordinario senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore.
2) Ogni genitore, fino a che perdurerà la necessità, nella settimana in cui è con sé provvederà a
dare una somma di denaro corrispondente ad euro 30,00 a per le sue uscite e per Persona_2
fare fronte alle necessità del medesimo,
3) Ogni genitore provvederà a dotare la propria abitazione di un intero corredo per ciascun figlio
che questi utilizzerà quando risiede presso di lui/lei, avendo cura di dividere fin da subito e per
ciascuna delle due case il corredo già esistente al fine di evitare che un genitore debba iniziare da
capo un corredo di abbigliamento per il quale ha già contribuito a corrispondere il 50% del valore
di costo all'acquisto. I figli, quindi, nel cambiare abitazione recheranno con sé solo i libri ed il vestiario che indossano. Una sola eccezione per le calzature che saranno acquistate con le
modalità attuate fino ad oggi secondo accordo tra i genitori e seguiranno i ragazzi negli
spostamenti di casa in casa (in particolare il genitore che le acquista al momento chiede all'altro
genitore il consenso e quest'ultimo corrisponde immediatamente ovvero entro il 10 del mese
successivo l'acquisto il 50% del costo sostenuto) A tale riguardo i genitori dichiarano di aver
compensato le spese reciproche sostenuto fino al di odierno e sottoscrivendo il presente ricorso
rilasciano reciproca quietanza ritenendo di non aver più a pretendere nulla in tal senso l'uno
dall'altro.
3) la casa coniugale, acquistata in comproprietà dei coniugi (80% marito e 20% moglie) è stata
venduta ed il ricavato diviso secondo le quote di proprietà
4) I tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore dovranno essere di almeno 26 settimane
ciascuno nell'anno e qualora un genitore si trovasse nell'impossibilità di tenere i figli presso di
sé, vi provvederà l'altro genitore ed il primo recupererà il tempo mancato non appena possibile e
comunque entro il 31/12 di ogni anno. In particolare durante il periodo estivo nei mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre considerato che i figli non trascorreranno per forza le ferie con i genitori
facendo venir meno per alcuni periodi l'alternanza settimanale si prevede che nelle settimane in
cui ciascun genitore è in ferie fuori dalla propria residenza i figli dimoreranno presso l'altro
genitore che se ne occuperà interamente senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore il quale,
tuttavia al ritorno, recupererà entro il mese di settembre le settimane di sua spettanza mancate
nei mesi precedenti. In detto periodo e nelle settimane di propria spettanza i costi di trasporto
sostenuti dai figli per raggiungere i genitori nella località di vacanza saranno posti interamente
a carico del genitore da raggiungere senza ripetizione alcuna. I costi per le vacanze individuali
dei figli in solitaria saranno sostenuti previo accordo nella misura del 50% ciascuno. Nel periodo
natalizio e pasquale e cosi durante le feste nazionali e religiose si seguiranno i desiderata dei figli
data l'età dei medesimi.
4) il sig e la sig.ra si considerano e dichiarano economicamente autosufficienti e Parte_2 Pt_1
pertanto alcuno avanza richieste di denaro a titolo di assegno divorzile, alimenti o altra natura
l'uno nei confronti dell'altro. A conferma di ciò anche in ragione dell'egual tempo trascorso durante l'anno presso ciascun genitore non vi sarà alcun passaggio né riconoscimento di denaro
tra i genitori a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli provvedendovi
direttamente ed autonomamente nelle settimane alternate che i ragazzi trascorreranno presso
ciascuno di loro.
5) ogni genitore si dota di un corredo di farmaci che utilizzerà con il figlio a casa propria in
quanto trattasi di farmaci di uso comune da adulti che possono essere tenuti – senza spreco –
presso ciascuna abitazione. Restano al 50% i farmaci speciali come integratori (previamente
prescritti da un medico e non quelli assunti di iniziativa di un genitore) e gli ausili medici e
paramedici (tutori, calzari ecc..) e per le spese dentistiche (riportare protocollo mio)
5) restano al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, sportive e ricreative,
previamente concordate qualora non necessitate e comunque documentate, con espresso richiamo
al Protocollo d'intesa del 24.06.2016 tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea,
6) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, nonché l'assegno unico rimarranno a favore di ciascun
genitore nella misura del 50% a testa;
7) i sig.ri e dichiarano già sin d'ora di fare acquiescenza dell'emananda sentenza. Parte_2 Pt_1
8) spese legali compensate”.
Il P.M. ha concluso: “V° il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle
parti”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 16.7.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché
[...] Parte_2
pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio concordatario in Leinì, in data 8.7.2001 (ATTO N.
28, PARTE II, SERIE A, ANNO 2001) (all. 1);
- dall'unione sono nati: a Torino il 7.3.2001, e a Ciriè (To) il R_ Persona_2
05.11.2004; - i coniugi si sono separati in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea, in data 12.2.2019, omologato con decreto in data
28.2.2019;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 22.5.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 8.8.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati consensualmente in virtù di verbale di udienza presidenziale dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea, in data 28.2.2019, omologato con decreto in pari data;
da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto l'accordo per il mantenimento dei figli e R_
, entrambi maggiorenni, e per la regolamentazione delle questioni Persona_2
patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M.:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Leinì, il giorno 8.7.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2001, Parte II, Serie A, n. 28,
- ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
1) I figli maggiorenni, di cui autonoma economicamente, mentre R_ Persona_2
non economicamente autosufficiente, pur mantenendo la residenza principale presso il padre in Volpiano (TO) Via Merano 12 trascorreranno settimane alterne (26 settimane l'anno presso ciascun genitore) presso l'abitazione di ciascun genitore interamente a carico del medesimo per il mantenimento ordinario senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore.
2) ogni genitore, fino a che perdurerà la necessità, nella settimana in cui è con sé
provvederà a dare una somma di denaro corrispondente ad euro 30,00 a Persona_2
per le sue uscite e per fare fronte alle necessità del medesimo.
3) ogni genitore provvederà a dotare la propria abitazione di un intero corredo per ciascun figlio che questi utilizzerà quando risiede presso di lui/lei, avendo cura di dividere fin da subito e per ciascuna delle due case il corredo già esistente al fine di evitare che un genitore debba iniziare da capo un corredo di abbigliamento per il quale ha già contribuito a corrispondere il 50% del valore di costo all'acquisto. I figli, quindi,
nel cambiare abitazione recheranno con sé solo i libri ed il vestiario che indossano. Una
sola eccezione per le calzature che saranno acquistate con le modalità attuate fino ad oggi secondo accordo tra i genitori e seguiranno i ragazzi negli spostamenti di casa in casa (in particolare il genitore che le acquista al momento chiede all'altro genitore il consenso e quest'ultimo corrisponde immediatamente ovvero entro il 10 del mese successivo l'acquisto il 50% del costo sostenuto) A tale riguardo i genitori dichiarano di aver compensato le spese reciproche sostenuto fino al di odierno e sottoscrivendo il presente ricorso rilasciano reciproca quietanza ritenendo di non aver più a pretendere nulla in tal senso l'uno dall'altro.
3) la casa coniugale, acquistata in comproprietà dei coniugi (80% marito e 20% moglie)
è stata venduta ed il ricavato diviso secondo le quote di proprietà.
4) i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore dovranno essere di almeno 26
settimane ciascuno nell'anno e qualora un genitore si trovasse nell'impossibilità di tenere i figli presso di sé, vi provvederà l'altro genitore ed il primo recupererà il tempo mancato non appena possibile e comunque entro il 31/12 di ogni anno. In particolare durante il periodo estivo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre considerato che i figli non trascorreranno per forza le ferie con i genitori facendo venir meno per alcuni periodi l'alternanza settimanale si prevede che nelle settimane in cui ciascun genitore è
in ferie fuori dalla propria residenza i figli dimoreranno presso l'altro genitore che se ne occuperà interamente senza ripetizione alcuna verso l'altro genitore il quale, tuttavia al ritorno, recupererà entro il mese di settembre le settimane di sua spettanza mancate nei mesi precedenti. In detto periodo e nelle settimane di propria spettanza i costi di trasporto sostenuti dai figli per raggiungere i genitori nella località di vacanza saranno posti interamente a carico del genitore da raggiungere senza ripetizione alcuna. I costi per le vacanze individuali dei figli in solitaria saranno sostenuti previo accordo nella misura del 50% ciascuno. Nel periodo natalizio e pasquale e cosi durante le feste nazionali e religiose si seguiranno i desiderata dei figli data l'età dei medesimi.
5) il sig e la sig.ra sono economicamente autosufficienti e pertanto alcuno Parte_2 Pt_1
avanza richieste di denaro a titolo di assegno divorzile, alimenti o altra natura l'uno nei confronti dell'altro. A conferma di ciò anche in ragione dell'egual tempo trascorso durante l'anno presso ciascun genitore non vi sarà alcun passaggio né riconoscimento di denaro tra i genitori a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli provvedendovi direttamente ed autonomamente nelle settimane alternate che i ragazzi trascorreranno presso ciascuno di loro.
6) ogni genitore si doterà di un corredo di farmaci che utilizzerà con il figlio a casa propria in quanto trattasi di farmaci di uso comune da adulti che possono essere tenuti
– senza spreco – presso ciascuna abitazione. Restano al 50% i farmaci speciali come integratori (previamente prescritti da un medico e non quelli assunti di iniziativa di un genitore) e gli ausili medici e paramedici (tutori, calzari ecc..) e per le spese dentistiche.
7) restano al 50% le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e comunque documentate,
con espresso richiamo al Protocollo d'intesa del 24.06.2016 tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea. 8) le detrazioni fiscali per i figli a carico, nonché l'assegno unico rimarranno a favore di ciascun genitore nella misura del 50% a testa;
- compensa tra le parti le spese legali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9 luglio 2025
IL GIUDICEREL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)