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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 17406/2023 di R.G. promosso da
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA Parte_1 C.F._1
CISOTTO;
PARTE RICORRENTE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE CP_1 C.F._2
RAGONE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ex art 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 30.5.2025
Per parte resistente:
Come da verbale di udienza del 30.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.10.2023, il sig. proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art 617 co 2 c.p.c., dell'esecuzione iniziata il 16.9.2023 con il pignoramento presso il terzo
INPS dei ratei di pensione e fondata su sentenza del Tribunale di Napoli n. 3810/12. In fatto evidenziava che: 1) in data 21.3.2023, veniva notificato atto di precetto per il complessivo importo di € 24.439,60; 2) in data 7.6.2023, il creditore inviava istanza ex art. 492 bis cpc, ricevuta dall'UNEP di Torino il 12.06.2023, che rendeva dichiarazione negativa con comunicazione del
13.6.2023; 3) i termini di efficacia del precetto risultavano sospesi dal 7.6.2023 al 13.6.2023 e riprendevano a decorrere dal 14.6.2023; 4) solo in data 16.9.2023, veniva notificato atto di pignoramento presso terzi nei confronti di INPS;
5) il termine di efficacia del precetto risultava ampiamente decorso e il precetto stesso pertanto perento.
Dopo aver argomentato in diritto concludeva chiedendo, in via preliminare e cautelare, la sospensione dell'esecuzione ex art 618 co.1 c.p.c., nel merito accogliere l'opposizione presentata avverso il pignoramento presso terzi eseguito nei confronti del sig. , ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e, Parte_1 conseguentemente, accertare e dichiarare che, alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'atto di precetto era perento per decorso del termine dilatorio di efficacia.
Si costituiva in giudizio il creditore convenuto il quale eccepiva, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dal termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso con il decreto di fissazione della prima udienza di comparizione;
probabile nullità del ricorso per incertezza dell'oggetto della domanda;
mancata esposizione delle ragioni di diritto;
inosservanza dell'art 112 c.p.c.; inammissibilità per violazione del disposto dell'art 617 c.p.c.; assenza dei presupposti per la richiesta sospensiva ex art 618 c.p.c.; nel merito l'infondatezza della domanda stante il combinato disposto dell'art 492 bis c.p.c. e dell'art 155 quinquies disp. att. c.p.c. che consentiva di ritenere validamente notificato il pignoramento presso terzi nel termine di 87 giorni (il
15.9.2023 per il terzo INPS) e nel termine di 88 giorni (il 16.9.2023 per il debitore ). Pt_1
Chiedeva, pertanto, dichiararsi inammissibile il ricorso, rigettarsi la richiesta di sospensione dell'esecuzione e nel merito rigettarsi l'opposizione.
Alla prima udienza il giudice rilevava d'ufficio che il ricorso in opposizione andava iscritto ex art 159 ter disp att. c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione essendo l'opposizione successiva al pignoramento
(opposizione agli atti esecutivi ex art 617 co 2 c.p.c.).
Dopo numerosi rinvii dettati dalla pendenza di trattative e altri dettati dalla mancata comparizione delle parti, senza necessità di svolgere alcuna attività istruttoria il giudice rinviava per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 30.5.2025 fissata per la discussione le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle già rassegnate con gli atti introduttivi.
2. L'opposizione è improcedibile e comunque infondata per i motivi che seguono. Il ricorrente propone opposizione agli atti esecutivi impugnando, sotto un unico profilo di invalidità, il pignoramento e sostenendo l'inefficacia del precetto notificatogli in data 21.3.2023, per il complessivo importo di € 24.439,60 portato dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3810/12.
Evidenzia ex art 617 co 2 c.p.c. che il precetto era divenuto inefficace per il decorso del termine di 90 giorni stabilito dall'art 481 c.p.c., spirato prima dell'inizio dell'esecuzione intrapresa con il pignoramento presso terzi notificatogli il 16.9.2023.
Preliminarmente, occorre disattendere l'eccezione in rito di parte resistente che ha chiesto dichiararsi il ricorrente decaduto dal termine perentorio assegnato dal giudice per la notifica del ricorso introduttivo.
Il richiamo all'art 618 c.p.c. che attribuisce carattere di perentorietà al termine assegnato dal giudice dell'esecuzione non è applicabile al presente giudizio di opposizione che è stato proposto con ricorso, qualificabile ex art 281 decies c.p.c., direttamente al giudice del merito e non al giudice dell'esecuzione.
La costituzione del resistente nei termini assegnati ha sanato l'eventuale invalidità della vocatio in ius poiché egli si è potuto costituire nei termini senza alcuna violazione del diritto di difesa.
Alla prima udienza il giudice ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso in opposizione che andava iscritto ex art 159 ter disp att. c.p.c. davanti al giudice dell'esecuzione essendo l'opposizione successiva al pignoramento (opposizione agli atti esecutivi ex art 617 co 2 c.p.c.).
La norma richiamata è quella dell'art 617 co 2 c.p.c. che stabilisce che “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”.
Il procedimento di opposizione doveva essere introdotto, quanto alla fase cautelare, secondo il disposto dell'art 159 ter disp. att. c.p.c. con iscrizione a ruolo esecuzioni da parte del debitore, individuazione del GE e successivo deposito degli atti da parte del creditore procedente.
La parte ricorrente ha chiesto che il giudice trasmettesse gli atti al giudice dell'esecuzione al fine di sanare la nullità. A sostegno della richiesta, ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 25170 del 11/10/2018) secondo la quale il deposito tempestivo del ricorso sanava la nullità laddove il mancato tempestivo inserimento nel fascicolo dell'esecuzione non era imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, Si deve sul punto rilevare che la stessa giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente ha enunciato i seguenti principi di diritto che valgono nelle opposizioni esecutive: 1) Il primo principio è che l'opposizione deve essere “introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”; 2) Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena (così Cass n. 25170 del 2018).
Facendo applicazione di questi principi va valutata l'attività del ricorrente che, attinto dal procedimento per pignoramento, azionato dal creditore procedente e iniziato il 16.9.2023 ha adito il Tribunale ordinario ex art 617 c.p.c. (vedi nota di iscrizione a ruolo) con ricorso depositato nel registro contenzioso in data 6.10.2023 e, solo dopo il rilievo officioso, ha chiesto rimettere gli atti al giudice dell'esecuzione.
Infatti, “L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito” (Cass n. 6892/2024).
La stessa giurisprudenza citata dal ricorrente consente il trasferimento da un registro ad un altro (da contenzioso a esecuzioni) solo in determinate ipotesi che non ricorrono nel caso in esame ove “L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dalla data, se anteriore, della richiesta dell'opponente”
(Cass n. 15170/2018).
Il procedimento di opposizione ex art 617 co 2 c.p.c., si è detto, doveva essere iscritto secondo le modalità stabilite dell'art 159 ter disp. att. c.p.c. condizioni, tutte, che non potevano essere surrogate dalla trasmissione al giudice competente su richiesta di parte opponente formulata solo con la memoria autorizzata del 30.1.2024 perché il deposito dell'opposizione nel fascicolo del sarebbe stata Par intempestiva rispetto al termine perentorio di 20 giorni dalla data del pignoramento per le opposizioni agli atti esecutivi.
Non sussisteva quindi la possibilità di sanatoria della nullità del ricorso invocata dal ricorrente.
Nel merito l'opposizione era comunque infondata sebbene sia cessata la materia del contendere alla luce dell'intervenuta estinzione del processo esecutivo dopo l'assegnazione delle somme pignorate da parte del G.E. con provvedimento in data 1.3.2024.
Infatti “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito” (Cass n.
15761/2014).
Poiché vi è richiesta di condanna alle spese occorre valutare la soccombenza virtuale.
Il ricorrente, debitore esecutato, sostiene nel merito dell'opposizione che tra la notifica del precetto in data 21.3.2023 e la notifica del pignoramento in data 16.9.2023 il termine di efficacia del precetto di 90 giorni di cui all'art 481 c.p.c., considerando la sospensione dal 7.6.2023 al 13.6.2023 di cui all'art 492 bis c.p.c., era interamente decorso.
Il resistente, creditore procedente sostiene invece che dal combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e
155 quinquies disp. att. c.p.c. deve ritenersi validamente notificato il pignoramento presso terzi nel termine di 87 giorni (il 15.9.2023 per il terzo INPS) e nel termine di 88 giorni (il 16.9.2023 per il debitore ). Pt_1
Effettivamente poiché entrambe le norme richiamate indicano, quale effetto della richiesta ex art 492 bis c.p.c. e della risposta negativa dell'UNEP, rispettivamente una sospensione del termine fino alla comunicazione dell'UNEP (art 492 bis co 3 c.p.c.) e una ulteriore sospensione di 90 giorni in caso di risposta negativa (art 155 quinquies co 3 disp. att. c.p.c.) il termine di efficacia del precetto risulta sospeso dal 12.6.2023 al 13.6.2023 (1 giorno) e ulteriormente sospeso per i 90 giorni successivi (fino al
11.9.2023) riprendendo a decorrere dal 12.9.2023 per i restanti 7 giorni.
Il precetto era, dunque, ancora efficace alla data del pignoramento al debitore e al terzo e l'opposizione ex art 617 c.p.c. infondata.
3. Le spese sono quindi poste a carico della parte opponente soccombente e liquidate ai valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento del d.m. 147/22 (sino a 26.000 euro) tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di istruttoria e della decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara improcedibile l'opposizione ex art 617 c.p.c. e cessata la materia del contendere;
Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese processuali che liquida per intero in euro 1800,00 per compensi di Avvocato (di cui euro 500,00 per fase di studio, euro 400,00 per fase introduttiva ed euro 900,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali forfettarie 15%, C.P.A.
e I.V.A., se dovuta.
Torino, 4.6.2025
Il Giudice dott. Andrea De Magistris