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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n.3288 del 12.10.2021 Oggetto: retribuzione N. R.G. 207/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iuri Chironi Controparte_1
Appellato
Nonché
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Oreste Manzi e Maria Teresa Petrucci
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 19.12.2018 , Controparte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della n virtù di contratto a tempo Parte_1 indeterminato dall'08.05.1990 al 24.10.2016 con qualifica di vigile, inquadrato nel IV livello del CCNL istituti di vigilanza privata, aveva lamentato di aver percepito a titolo di retribuzione somme inferiori a quelle effettivamente spettanti, sia in ragione delle ore di lavoro ordinario prestate, di gran lunga superiori a quelle indicate nelle buste paga, sia in considerazione delle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo, delle ferie e dei riflessi sulle mensilità aggiuntive. Precisato per il trattamento di fine rapporto aveva proposto in via monitoria, aveva allegato i propri conteggi al ricorso e aveva chiesto che, per il periodo dal 2013 al 2016, fosse accertato il suo credito di € 27.443,39 e che fosse condannata al pagamento di tale Parte_1 somma oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, oltre che alla regolarizzazione della posizione previdenziale presso l' e al versamento dei relativi CP_2 contributi previdenziali.
Costituitasi in giudizio la aveva contestato le avverse deduzioni e Parte_1 domande, sostenendo di aver corrisposto al lavoratore ogni emolumento dovuto, come risultava dalle buste paga e dal L.U.L. Aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si era costituita l' che aveva aderito alle conclusioni del ricorrente. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso condannando al a pagare in favore del ricorrente la somma di € 15.463,72 per Parte_1 differenze retributive per il periodo da giugno 2013 sino alla fine del rapporto (€ 3.983,13 per retribuzione ordinaria, € 870,02 per festività, € 8.055,56 per straordinario feriale diurno, € 431,95 per la 14° mensilità, € 747,11 per permessi ed € 1.375,95 per 13° mensilità), oltre rivalutazione e interessi come per legge dalla maturazione al soddisfo, nonché a regolarizzare la sua posizione contributiva presso l' nei limiti della prescrizione quinquennale. Ha ritenuto CP_2 accertati, sulla base delle prove testimoniali, gli orari di lavoro indicati dal ricorrente e dai conteggi allegati al ricorso ha escluso gli importi per indennità sostitutiva del preavviso e per differenze di TFR, poiché vi era stata la ricostituzione del rapporto di lavoro in via giudiziale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1 l'erronea valutazione delle risultanze della prova testi in ordine all'accertamento dell'orario di lavoro dedotto dal ricorrente, stante l'ininfluenza e la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni in merito allo svolgimento delle prestazioni straordinarie e l'incidenza dei numerosi giorni di assenza del ricorrente dal lavoro. Ha altresì censurato l'erroneità della quantificazione dell'avverso credito, l'omessa valutazione delle contestazioni formulate in primo grado sui conteggi allegati dalla controparte, sugli asseriti turni di lavoro e sulle retribuzioni corrisposte, la mancata effettuazione di consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda formulata dal lavoratore in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
, eccepita l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse censure, Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello.
Costituitosi in giudizio, richiamate le pregresse difese, ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
La Corte, preso atto del mancato raggiungimento di una soluzione transattiva, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ha deciso come da dispositivo all'udienza di discussione del 26.09.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati. I motivi di censura, riguardando sotto vari aspetti la valutazione degli elementi istruttori, vengono esaminati congiuntamente, perché tra loro strettamente connessi.
Sotto un primo profilo occorre rilevare che corretta è la tesi della Società appellante, secondo cui nella verifica dell'adeguatezza della retribuzione, per lavoro ordinario o straordinario, occorre tener conto del diverso trattamento economico spettante per i giorni di assenza del lavoratore per malattia.
Sotto altro profilo, attinente alla verifica giudiziale e alla prova del lavoro straordinario, occorre prioritariamente rammentare i principi che regolano la materia.
Secondo consolidata giurisprudenza, qualora un lavoratore agisca in giudizio per ottenere il pagamento per il lavoro straordinario, o per quello festivo, il diritto al compenso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza in termini sufficientemente precisi, poiché non basta la generica prova sull' “an debeatur”, ossia sul fatto di aver superato il limite contrattuale dell'orario ordinario, ma occorre anche una adeguata prova in termini orari quantitativi. Ad elementi istruttori insufficienti o non coerenti sul punto il giudice non può ovviare con una valutazione equitativa, alla quale, infatti, è consentito fare ricorso solo quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, e non già quando si tratti di determinare la misura del fatto costitutivo, rappresentato, nel caso concreto, dall'accertamento della quantità di lavoro oltre il normale, periodo per periodo (cfr. Cass. 9 febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Il giudice può valutare gli elementi istruttori avvalendosi di presunzioni semplici soltanto ove possa comunque giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Alla luce di tali criteri risulta parzialmente fondata la censura dell'appellante su quel capo della decisione che, occupandosi dell'orario di lavoro, ha ritenuto pienamente confermati dalle prove testimoniali gli orari di lavoro allegati dal ricorrente al punto n.10 dell'atto introduttivo del giudizio.
Occorre osservare che il predetto punto n.10 del ricorso riguarda un arco di tempo piuttosto esteso e indica non poche variazioni delle modalità distributive degli orari, dei turni di lavoro e delle mansioni intervenute per il ricorrente nel periodo complessivo.
Il fatto che gli orari di lavoro variassero in base al luogo e al tipo specifico di attività emerge espressamente e chiaramente dalla deposizione del teste . Ma è Testimone_1 rilevabile anche dalla valutazione comparativa e complessiva delle deposizioni degli altri testimoni riportate nella sentenza impugnata, posto che ciascun testimone ha riferito orari di lavoro e durate differenti, nonché periodicità diverse, in rapporto al tipo di servizio –che era variabile- a cui di volta in volta il ricorrente (come ciascun teste) era stato adibito nel tempo.
Pertanto, tenendo conto dei punti di convergenza tra le deposizioni dei testi, l'unico dato che può considerarsi adeguatamente dimostrato in giudizio, perché comune alla prevalenza delle deposizioni, è che la giornata lavorativa di aveva normalmente una Controparte_1 durata non inferiore a 7 ore giornaliere. E' solo in tali limiti che può essere riconosciuto il lavoro straordinario, rispetto alla durata del lavoro ordinario contrattualmente previsto. Sulle ore ulteriori non vi è un adeguato grado di certezza sotto il profilo probatorio. Inoltre non vi è prova di festività non godute oltre quelle già riconosciute nei prospetti paga.
Ne consegue che non sono utilizzabili i conteggi allegati al ricorso, in quanto sviluppati secondo altri criteri.
In applicazione dei parametri del CCNL per i dipendenti di istituti di vigilanza privata in ordine alla retribuzione del lavoro ordinario, del lavoro straordinario e dei permessi, nonché alle mensilità retributive aggiuntive, la consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado (previa esclusione delle giornate di assenza dal lavoro nelle quali vi era stato il trattamento economico di malattia) ha quantificato il credito differenziale spettante a CP_1
in € 6.866,07 (di cui €5.084,72 in conto capitale e €1.785,35 per rivalutazione
[...] monetaria e interessi legali fino al 31.12.2024). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi calcolati sul capitale, da 01.01.2025 fino al saldo.
Le osservazioni critiche sollevate dall'appellato avverso l'elaborato del consulente tecnico d'ufficio hanno trovato adeguata risposta nella nota del consulente medesimo, datata 25.1.2025, laddove le ragioni poste alla base del metodo di calcolo utilizzato possono ritenersi corrette e condivisibili, in quanto, tenendo conto del rapporto tra lavoro ordinario e lavoro straordinario in concreto quantificato, risultano tali da assicurare una determinazione del credito differenziale aderente alla situazione di fatto. Del resto, non sono stati prodotti dall'appellato calcoli che, sviluppando in maniera alternativa i criteri indicati nell'ordinanza di questa Corte del 5.4.2024, evidenziassero un miglior risultato.
Alla luce di quanto fin qui esposito, la sentenza di primo grado, che riconosceva al ricorrente differenze retributive in maggior misura, va riformata nel senso di cui al dispositivo emesso all'ultima udienza.
Nel rapporto processuale tra e le spese del doppio grado CP_1 Pt_1 gravano sulla Società in osservanza del principio di soccombenza, da valutarsi alla luce dell'esito complessivo del giudizio. Le spese devono invece essere compensate nei confronti dell' , la CP_2 cui posizione processuale assume rilevanza riflessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.04.2022 da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del 12.10.2021 n.3288 del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Lecce, così provvede: accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna a Parte_1 corrispondere, in favore di , a titolo di differenze retributive per il periodo Controparte_1 dal 01.06.2013 al 24.10.2016, l'importo di € 6.866,07 (di cui €5.084,72 in conto capitale e
€1.785,35 per rivalutazione monetaria e interessi legali fino al 31.12.2024) oltre ulteriori rivalutazione e interessi fino al saldo;
condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese del doppio Pt_1 grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per il primo grado, ed in € 3.100,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Iuri Chironi. Spese di ctu definitivamente a carico della Società. Compensa le spese tra le altre parti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Rizzo
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iuri Chironi Controparte_1
Appellato
Nonché
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Oreste Manzi e Maria Teresa Petrucci
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 19.12.2018 , Controparte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della n virtù di contratto a tempo Parte_1 indeterminato dall'08.05.1990 al 24.10.2016 con qualifica di vigile, inquadrato nel IV livello del CCNL istituti di vigilanza privata, aveva lamentato di aver percepito a titolo di retribuzione somme inferiori a quelle effettivamente spettanti, sia in ragione delle ore di lavoro ordinario prestate, di gran lunga superiori a quelle indicate nelle buste paga, sia in considerazione delle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo, delle ferie e dei riflessi sulle mensilità aggiuntive. Precisato per il trattamento di fine rapporto aveva proposto in via monitoria, aveva allegato i propri conteggi al ricorso e aveva chiesto che, per il periodo dal 2013 al 2016, fosse accertato il suo credito di € 27.443,39 e che fosse condannata al pagamento di tale Parte_1 somma oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo, oltre che alla regolarizzazione della posizione previdenziale presso l' e al versamento dei relativi CP_2 contributi previdenziali.
Costituitasi in giudizio la aveva contestato le avverse deduzioni e Parte_1 domande, sostenendo di aver corrisposto al lavoratore ogni emolumento dovuto, come risultava dalle buste paga e dal L.U.L. Aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si era costituita l' che aveva aderito alle conclusioni del ricorrente. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso condannando al a pagare in favore del ricorrente la somma di € 15.463,72 per Parte_1 differenze retributive per il periodo da giugno 2013 sino alla fine del rapporto (€ 3.983,13 per retribuzione ordinaria, € 870,02 per festività, € 8.055,56 per straordinario feriale diurno, € 431,95 per la 14° mensilità, € 747,11 per permessi ed € 1.375,95 per 13° mensilità), oltre rivalutazione e interessi come per legge dalla maturazione al soddisfo, nonché a regolarizzare la sua posizione contributiva presso l' nei limiti della prescrizione quinquennale. Ha ritenuto CP_2 accertati, sulla base delle prove testimoniali, gli orari di lavoro indicati dal ricorrente e dai conteggi allegati al ricorso ha escluso gli importi per indennità sostitutiva del preavviso e per differenze di TFR, poiché vi era stata la ricostituzione del rapporto di lavoro in via giudiziale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1 l'erronea valutazione delle risultanze della prova testi in ordine all'accertamento dell'orario di lavoro dedotto dal ricorrente, stante l'ininfluenza e la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni in merito allo svolgimento delle prestazioni straordinarie e l'incidenza dei numerosi giorni di assenza del ricorrente dal lavoro. Ha altresì censurato l'erroneità della quantificazione dell'avverso credito, l'omessa valutazione delle contestazioni formulate in primo grado sui conteggi allegati dalla controparte, sugli asseriti turni di lavoro e sulle retribuzioni corrisposte, la mancata effettuazione di consulenza tecnica d'ufficio per il calcolo. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata ed il rigetto della domanda formulata dal lavoratore in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
, eccepita l'infondatezza e l'inammissibilità delle avverse censure, Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello.
Costituitosi in giudizio, richiamate le pregresse difese, ha chiesto il rigetto CP_2 dell'appello.
La Corte, preso atto del mancato raggiungimento di una soluzione transattiva, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti ha deciso come da dispositivo all'udienza di discussione del 26.09.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei limiti qui di seguito specificati. I motivi di censura, riguardando sotto vari aspetti la valutazione degli elementi istruttori, vengono esaminati congiuntamente, perché tra loro strettamente connessi.
Sotto un primo profilo occorre rilevare che corretta è la tesi della Società appellante, secondo cui nella verifica dell'adeguatezza della retribuzione, per lavoro ordinario o straordinario, occorre tener conto del diverso trattamento economico spettante per i giorni di assenza del lavoratore per malattia.
Sotto altro profilo, attinente alla verifica giudiziale e alla prova del lavoro straordinario, occorre prioritariamente rammentare i principi che regolano la materia.
Secondo consolidata giurisprudenza, qualora un lavoratore agisca in giudizio per ottenere il pagamento per il lavoro straordinario, o per quello festivo, il diritto al compenso è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza in termini sufficientemente precisi, poiché non basta la generica prova sull' “an debeatur”, ossia sul fatto di aver superato il limite contrattuale dell'orario ordinario, ma occorre anche una adeguata prova in termini orari quantitativi. Ad elementi istruttori insufficienti o non coerenti sul punto il giudice non può ovviare con una valutazione equitativa, alla quale, infatti, è consentito fare ricorso solo quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, e non già quando si tratti di determinare la misura del fatto costitutivo, rappresentato, nel caso concreto, dall'accertamento della quantità di lavoro oltre il normale, periodo per periodo (cfr. Cass. 9 febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). Il giudice può valutare gli elementi istruttori avvalendosi di presunzioni semplici soltanto ove possa comunque giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale (cfr. Cass. 12 maggio 2001, n. 6623). Alla luce di tali criteri risulta parzialmente fondata la censura dell'appellante su quel capo della decisione che, occupandosi dell'orario di lavoro, ha ritenuto pienamente confermati dalle prove testimoniali gli orari di lavoro allegati dal ricorrente al punto n.10 dell'atto introduttivo del giudizio.
Occorre osservare che il predetto punto n.10 del ricorso riguarda un arco di tempo piuttosto esteso e indica non poche variazioni delle modalità distributive degli orari, dei turni di lavoro e delle mansioni intervenute per il ricorrente nel periodo complessivo.
Il fatto che gli orari di lavoro variassero in base al luogo e al tipo specifico di attività emerge espressamente e chiaramente dalla deposizione del teste . Ma è Testimone_1 rilevabile anche dalla valutazione comparativa e complessiva delle deposizioni degli altri testimoni riportate nella sentenza impugnata, posto che ciascun testimone ha riferito orari di lavoro e durate differenti, nonché periodicità diverse, in rapporto al tipo di servizio –che era variabile- a cui di volta in volta il ricorrente (come ciascun teste) era stato adibito nel tempo.
Pertanto, tenendo conto dei punti di convergenza tra le deposizioni dei testi, l'unico dato che può considerarsi adeguatamente dimostrato in giudizio, perché comune alla prevalenza delle deposizioni, è che la giornata lavorativa di aveva normalmente una Controparte_1 durata non inferiore a 7 ore giornaliere. E' solo in tali limiti che può essere riconosciuto il lavoro straordinario, rispetto alla durata del lavoro ordinario contrattualmente previsto. Sulle ore ulteriori non vi è un adeguato grado di certezza sotto il profilo probatorio. Inoltre non vi è prova di festività non godute oltre quelle già riconosciute nei prospetti paga.
Ne consegue che non sono utilizzabili i conteggi allegati al ricorso, in quanto sviluppati secondo altri criteri.
In applicazione dei parametri del CCNL per i dipendenti di istituti di vigilanza privata in ordine alla retribuzione del lavoro ordinario, del lavoro straordinario e dei permessi, nonché alle mensilità retributive aggiuntive, la consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado (previa esclusione delle giornate di assenza dal lavoro nelle quali vi era stato il trattamento economico di malattia) ha quantificato il credito differenziale spettante a CP_1
in € 6.866,07 (di cui €5.084,72 in conto capitale e €1.785,35 per rivalutazione
[...] monetaria e interessi legali fino al 31.12.2024). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi calcolati sul capitale, da 01.01.2025 fino al saldo.
Le osservazioni critiche sollevate dall'appellato avverso l'elaborato del consulente tecnico d'ufficio hanno trovato adeguata risposta nella nota del consulente medesimo, datata 25.1.2025, laddove le ragioni poste alla base del metodo di calcolo utilizzato possono ritenersi corrette e condivisibili, in quanto, tenendo conto del rapporto tra lavoro ordinario e lavoro straordinario in concreto quantificato, risultano tali da assicurare una determinazione del credito differenziale aderente alla situazione di fatto. Del resto, non sono stati prodotti dall'appellato calcoli che, sviluppando in maniera alternativa i criteri indicati nell'ordinanza di questa Corte del 5.4.2024, evidenziassero un miglior risultato.
Alla luce di quanto fin qui esposito, la sentenza di primo grado, che riconosceva al ricorrente differenze retributive in maggior misura, va riformata nel senso di cui al dispositivo emesso all'ultima udienza.
Nel rapporto processuale tra e le spese del doppio grado CP_1 Pt_1 gravano sulla Società in osservanza del principio di soccombenza, da valutarsi alla luce dell'esito complessivo del giudizio. Le spese devono invece essere compensate nei confronti dell' , la CP_2 cui posizione processuale assume rilevanza riflessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12.04.2022 da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza del 12.10.2021 n.3288 del Tribunale di Controparte_1 CP_2
Lecce, così provvede: accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, condanna a Parte_1 corrispondere, in favore di , a titolo di differenze retributive per il periodo Controparte_1 dal 01.06.2013 al 24.10.2016, l'importo di € 6.866,07 (di cui €5.084,72 in conto capitale e
€1.785,35 per rivalutazione monetaria e interessi legali fino al 31.12.2024) oltre ulteriori rivalutazione e interessi fino al saldo;
condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese del doppio Pt_1 grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 per il primo grado, ed in € 3.100,00 per il secondo grado, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Iuri Chironi. Spese di ctu definitivamente a carico della Società. Compensa le spese tra le altre parti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Lecce, camera di consiglio del 26.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi