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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 Parte_2
Saviano (NA) il 25/06/1977, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
CARBONELLI GIOVANNA, presso la quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 03/06/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Germania in data
10/04/21 e che dal matrimonio sono nati due figli ( , nato il [...]; , nato Per_1 Pt_3
l'11/03/2011), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati - come già di fatto vivono separati da circa due anni - nel mutuo rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di richiedere ed ottenere il passaporto;
2. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento. Essi non hanno beni da dividere atteso che l'alloggio coniugale era costituito da abitazione con contratto di locazione comprensivo del mobilio;
3. I figli minori e , rispettivamente di 16 e 14 anni, che frequentano Persona_2 Pt_3 la scuola in Spagna e sono inseriti nel contesto sociale e scolastico del luogo di residenza, restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, nell'attuale dimora, già domicilio coniugale, al fine di assicurare agli stessi, i quali peraltro hanno espresso la volontà di rimanere in Spagna, la continuità scolastica e le relazioni amicali e sociali. Data la distanza, il padre assumerà le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori, delle quali, però, informerà la IG.ra
Pt_1
4. Per quanto attiene il diritto di visita, tenuto conto della distanza, i minori trascorreranno con la madre, nel nuovo alloggio di quest'ultima, in Dragoni (Ce), almeno venti giorni durante il periodo estivo (da luglio al 15 settembre) da concordarsi entro il 30 di maggio di ciascun anno, salvo diversa statuizione da adottarsi concordemente tra i coniugi per la migliore crescita dei figli o per eIGenze legate agli impegni socio/scolastici dei minori e/o alla salute. Analogamente per le festività Natalizie e Pasquali i minori trascorreranno alcuni giorni consecutivi con la madre, previo accordo tra i coniugi e sentita la volontà dei minori, atteso che non sono più in tenerissima età. Resta inteso tra i coniugi che la IG.ra potrà Pt_1 andare a trovare i figli ogni volta che vorrà previa comunicazione al IG. ; Pt_2
5. La casa coniugale, condotta in locazione e già in uso al IG. , dalla quale la Pt_2 moglie ha ritirato gran parte dei suoi effetti personali, resta definitivamente assegnata al marito, che la abiterà unitamente ai figli e , il tutto Per_1 Pt_3 nell'interesse superiore dei minori. I residui beni personali della IG.ra , Pt_1 ancora presenti nell'abitazione, ad es. abbigliamento, scarpe, etc, sarà spedito dal IG. entro trenta giorni dalla firma dei presenti patti;
Pt_2
6. La IG.ra , anche se attualmente disoccupata (vive con l'aiuto dei propri Pt_1 genitori) rinuncia all'assegno in proprio favore ed il IG. provvederà al Pt_2 mantenimento dei minori per intero fino a quando la ricorrente troverà un'occupazione; dal momento in cui la IG.ra troverà lavoro inizierà a Pt_1 versare un contributo economico di € 100,00 mensili per ciascun figlio. Attualmente provvede con delle regalie saltuarie;
7. La IG.ra verserà al IG. il 20% delle spese Parte_1 Parte_2 straordinarie sostenute per i figli se previamente concordate;
8. Il IG. provvederà alle pratiche necessarie alla cancellazione della ditta di Pt_2 famiglia "Bluemonday Comunicationes", formalmente intestata alla IG.ra , Pt_1 ma di fatto gestita dal IG. , con il pagamento a suo esclusivo carico di debiti Pt_2 che dovessero sussistere alla data di chiusura della ditta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 03/06/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRAGONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 14, parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 03/06/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 797 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], e , nato in Parte_1 Parte_2
Saviano (NA) il 25/06/1977, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
CARBONELLI GIOVANNA, presso la quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 03/06/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Germania in data
10/04/21 e che dal matrimonio sono nati due figli ( , nato il [...]; , nato Per_1 Pt_3
l'11/03/2011), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati - come già di fatto vivono separati da circa due anni - nel mutuo rispetto, con facoltà per ciascuno di essi di richiedere ed ottenere il passaporto;
2. I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento. Essi non hanno beni da dividere atteso che l'alloggio coniugale era costituito da abitazione con contratto di locazione comprensivo del mobilio;
3. I figli minori e , rispettivamente di 16 e 14 anni, che frequentano Persona_2 Pt_3 la scuola in Spagna e sono inseriti nel contesto sociale e scolastico del luogo di residenza, restano affidati ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, nell'attuale dimora, già domicilio coniugale, al fine di assicurare agli stessi, i quali peraltro hanno espresso la volontà di rimanere in Spagna, la continuità scolastica e le relazioni amicali e sociali. Data la distanza, il padre assumerà le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori, delle quali, però, informerà la IG.ra
Pt_1
4. Per quanto attiene il diritto di visita, tenuto conto della distanza, i minori trascorreranno con la madre, nel nuovo alloggio di quest'ultima, in Dragoni (Ce), almeno venti giorni durante il periodo estivo (da luglio al 15 settembre) da concordarsi entro il 30 di maggio di ciascun anno, salvo diversa statuizione da adottarsi concordemente tra i coniugi per la migliore crescita dei figli o per eIGenze legate agli impegni socio/scolastici dei minori e/o alla salute. Analogamente per le festività Natalizie e Pasquali i minori trascorreranno alcuni giorni consecutivi con la madre, previo accordo tra i coniugi e sentita la volontà dei minori, atteso che non sono più in tenerissima età. Resta inteso tra i coniugi che la IG.ra potrà Pt_1 andare a trovare i figli ogni volta che vorrà previa comunicazione al IG. ; Pt_2
5. La casa coniugale, condotta in locazione e già in uso al IG. , dalla quale la Pt_2 moglie ha ritirato gran parte dei suoi effetti personali, resta definitivamente assegnata al marito, che la abiterà unitamente ai figli e , il tutto Per_1 Pt_3 nell'interesse superiore dei minori. I residui beni personali della IG.ra , Pt_1 ancora presenti nell'abitazione, ad es. abbigliamento, scarpe, etc, sarà spedito dal IG. entro trenta giorni dalla firma dei presenti patti;
Pt_2
6. La IG.ra , anche se attualmente disoccupata (vive con l'aiuto dei propri Pt_1 genitori) rinuncia all'assegno in proprio favore ed il IG. provvederà al Pt_2 mantenimento dei minori per intero fino a quando la ricorrente troverà un'occupazione; dal momento in cui la IG.ra troverà lavoro inizierà a Pt_1 versare un contributo economico di € 100,00 mensili per ciascun figlio. Attualmente provvede con delle regalie saltuarie;
7. La IG.ra verserà al IG. il 20% delle spese Parte_1 Parte_2 straordinarie sostenute per i figli se previamente concordate;
8. Il IG. provvederà alle pratiche necessarie alla cancellazione della ditta di Pt_2 famiglia "Bluemonday Comunicationes", formalmente intestata alla IG.ra , Pt_1 ma di fatto gestita dal IG. , con il pagamento a suo esclusivo carico di debiti Pt_2 che dovessero sussistere alla data di chiusura della ditta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 03/06/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRAGONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 14, parte II, serie C, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 03/06/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso