Art. 26-bis. (( (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). )) (( 1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all' articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , sono destinati 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti esposti al rischio di usura.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ))
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. ))