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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2606 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2606/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1 ANNA Resistente
Oggetto: Risarcimento danni;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 22.02.2025, l'istante in epigrafe indicato, deducendo di lavorare dall'01.07.2008, in servizio presso il P.O. Di Venere di Bari - UOC di Medicina e Chirurgia, con mansioni di Ausiliario Specializzato, inquadrato nella ex categoria A del CCNL Comparto Sanità Pubblica, con attività lavorativa articolata su tre turni giornalieri per sette giorni settimanali, premesso di avere spesso prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo, senza godere del riposo settimanale, nel periodo da agosto 2014 a ottobre 2023, così come analiticamente indicato alle pagg. da 2 a 5 del ricorso introduttivo, ha lamentato di non aver goduto del riposo settimanale e del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Pertanto, previo accertamento dello svolgimento di attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo, senza fruizione del corrispondente giorno di riposo compensativo e con perdita del riposo settimanale, ha chiesto la condanna dell'azienda datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito, da commisurarsi a una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale perduto, ovvero, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre ad accessori come per legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, , in via preliminare di merito, ha eccepito la CP_1 prescrizione decennale, quantomeno parziale, dei crediti azionati;
in ogni caso, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. In particolare, parte resistente ha dedotto che il risarcimento richiesto per la mancata fruizione del riposo settimanale non spetterebbe per le settimane in cui la parte ricorrente avrebbe inteso prestato lavoro straordinario in forma volontaria.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi e nei termini di seguito esposti.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, appare opportuno premettere che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che
“in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
2 Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Ebbene, dopo aver ribadito il principio secondo cui la pronta disponibilità passiva (ossia quella senza il richiamo in servizio) non può essere assimilata all'attività lavorativa, la Suprema Corte ha analizzato il caso della pronta disponibilità attiva (quella con richiamo in servizio ed effettivo svolgimento di attività lavorativa), nei seguenti termini: <il tribunale di massa, dopo avere rilevato d'ufficio la questione, ha dichiarato nullità dell'art. 17, comma 5 del ccnl 3.11.2005, ritenendo che disposizione contrattuale consentirebbe al dirigente reperibile, in caso chiamata effettiva, "monetizzare" il riposo settimanale, rinunciando allo stesso cambio della corresponsione maggiorazione per lavoro straordinario. dette conclusioni non sono condivisibili. part va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa 6, nella parte cui fa riferimento godimento compensativo "senza riduzione debito orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia quella dà luogo prestazione lavorativa, posto ove venga resa, stessa può essere computata nel numero ore complessivamente lavorate dal e deve anche considerata quale impeditiva necessario settimanale. 5, applicabile tutte le ipotesi servizio pronta disponibilità dia effettiva (e quindi prestata giorno festivo nelle notturne), disciplina trattamento economico spettante effettivamente prevede solo diritto percepire, oltre indennità stabilita dallo comma, straordinario o, alternativa, ad usufruire un corrispondente recupero orario. norma contrattuale, quindi, è destinata disciplinare rese seguito dell'assicurato (con previsione una giustificata gravosità resa ora notturna o festivo) incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale attività resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi tempo tema orario (art. 14 3.11.2005 art. 21 5.12.1996). ne discende chiamato rendere prestazione, azienda, corrispondere prevista (o su richiesta dirigente, orario) dovrà comunque garantire prescindere da sua richiesta, trattandosi indisponibile, riconosciuto carta costituzionale dall'art.5 direttiva 2003 88 ce. detta interpretazione induce ritenere pienamente conforme precetto inderogabile dettato d.lgs. n. 66 2003, 9 sicchè esclusa clausola, dichiarata massa>> (cfr. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n. 5465/2016 del 18/03/16). All'uopo, pare opportuno richiamare il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/88/CE: <riposo settimanale. gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per periodo di 7 giorni, un minimo riposo ininterrotto 24 ore a cui si sommano 11 giornaliero previste all'articolo 3. se condizioni oggettive, tecniche o
3 organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore>>. A tale norma fa eco quella di cui all'art. 9 del D. Lgs. 66/2003: <
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Omissis…>> Si può concludere che l'intera disciplina legislativa e contrattuale - che la sentenza della Cassazione in esame al paragrafo 3.2 afferma essere “sovrapponibile a quella dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità” - stabilisce l'obbligo dell' di riconoscere al Parte_3 lavoratore richiamato in servizio di pronta disponibilità attiva un giorno di riposo compensativo a prescindere dalla sua richiesta, considerata la natura indisponibile della richiesta, in aggiunta alla retribuzione come straordinario dell'attività lavorativa svolta.
Negli stessi termini si è espressa la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 18884 del 15/07/2019, in fattispecie in cui il dipendente, per le ipotesi di servizio di pronta disponibilità (cioè di reperibilità attiva), aveva rivendicato il diritto al risarcimento per mancata fruizione dei riposi, negato dalla decisione gravata.
Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato:
“19. le questioni poste dal ricorrente sono già state affrontate da questa Corte (Cass. n. 33550 del 2018; n. 18655 del 2017; n. 18654 del 2017; n. 6491 del 2016; n. 5465 del 2016), che, nell'escludere la nullità della disciplina dettata dalle parti collettive, ha evidenziato che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001 e l'art. 17 del CCNL 3.11.2005, nella parte in cui escludono la riduzione del debito orario complessivo, si riferiscono unicamente alla reperibilità passiva;
20. questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;
21. questa Corte ha, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016);
22. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
23. i principi appena richiamati trovano applicazione anche con riguardo alla mancata fruizione del riposo giornaliero, atteso che l'art. 26 del CCNL 7.4.1999 prevede che la durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
24. va osservato, altresì, che il D. Lgs. n. 66 del 2003 nel testo applicabile "ratione temporis" (le pretese azionate dal ricorrente sono riferite ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 2008, art. 41, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla
4 contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass. n. 11574 del 2015; n. 15995 del 2016);
25. la Corte territoriale nell'escludere il diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo giornaliero e di quello settimanale, si è discostata dai principi sopra richiamati;
” (v. Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884).
Orbene, i principi di diritto appena affermati valgono anche nel caso de quo, in cui l'istante ha prestato attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi. Anche in tal caso il lavoratore non ha goduto del riposo settimanale, né di alcun riposo compensativo la settimana successiva o in seguito.
Si osserva che la domanda attorea ha, difatti, ad oggetto il risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale, atteso che l'istante ha più volte invocato l'irrinunciabilità dello stesso.
L'inosservanza dell'obbligo di riposo settimanale, qualora sia inderogabile, dà luogo al risarcimento del danno da usura psicofisica in favore del lavoratore. Sul punto si è espressa in maniera pressoché unanime la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Sul punto è sufficiente richiamare la la sentenza 27 luglio 2015, n. 15699 della Suprema Corte secondo cui “<
7. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sul danno, per aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi precisi e concordanti.
8. Il motivo è infondato. La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione dei lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge - l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento). La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese). La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata
5 dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. Omissis… Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici, ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi>>.
La sentenza è di fondamentale importanza perché affronta anche il tema del quantum risarcitorio nei seguenti termini: <11. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'entità del danno, per aver quantificato il danno equitativamente utilizzando senza motivazione la retribuzione relativa allo straordinario. 12. Il motivo è infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in ordine al criterio di liquidazione del danno prescelto, facendo corretto riferimento alla maggior penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della prestazione eccedente i limiti di legge, evocando il compenso previsto dalla contrattazione per l'ipotesi correttamente richiamabile proprio per la sua analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri- dello straordinario. La decisione è corretta e non è qui sindacabile, atteso quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010, Rv. 611250), secondo la quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. Del resto, la decisione non solo è immune dai vizi ora detti, ma è anche in linea con gli insegnamenti delle Sez. U (n. 1607 del 03/04/1989, Rv. 462388), secondo le quali, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale;
tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto>>.
Discorso del tutto analogo vale per il caso della perdita del riposo settimanale, conseguente alla prestazione di attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi. Infatti, l'art. 9 del D. Lgs. 66/2003 stabilisce:
<<
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o
6 squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. 3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. …>>. Sul punto, da tempo la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui <<in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni lavoro, dall'eventuale ulteriore biologico, che invece si concretizza in un'infermità determinata una continua attività lavorativa non seguita riposi settimanali. nella prima evenienza, può essere presunto sull'an; relativo quantum è indennizzabile mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo individuale per altre voci retributive (cfr., tutte e ultimo, cass. n. 21225 15)>> (cfr. Cass. Sez. Lav. 17967/2016).
Orbene, la documentazione in atti (in particolare, le timbrature recate dai cartellini presenza) dimostrano come parte ricorrente, come dedotto in ricorso, non ha goduto del riposo settimanale imposto dal citato art. 9 D. Lgs. 66/2003, per aver prestato servizio per oltre sei giorni consecutivi, nel periodo da agosto 2014 a ottobre 2023. Invero, le circostanze in fatto risultano dalla documentazione prodotta (cfr. fogli rilevazioni presenze in atti) e, in ogni caso, non sono state oggetto di specifica e, in ogni caso, efficace contestazione da parte della resistente, ad eccezione di quanto controdedotto dall'azienda resistente in ordine ai riposi compensativi riferiti: nel 2022 alla settimana 10-16 gennaio, che risulterebbe effettivamente fruito.
Non coglie nel segno, poi, l'eccezione svolta da parte resistente secondo cui il ricorrente avrebbe inteso espletare attività di straordinario in forma volontaria invece di recuperare il riposo non fruito.
Tale eccezione appare priva di fondamento in quanto il risarcimento per mancata fruizione del riposo settimanale spetta a prescindere dalla corresponsione del compenso per lavoro straordinario o festivo, essendo peraltro l'organizzazione del servizio e, di conseguenza, delle prestazioni lavorative dei dipendenti, nel rispetto dei limiti legislativamente e contrattualmente previsti, a carico della parte datoriale.
7 Del resto, il lavoro straordinario è svolto per esclusiva necessità aziendale, richiesta e/o autorizzata dal superiore gerarchico, sicché il datore di lavoro deve farsi carico delle correlate esigenze organizzative, in conformità ai limiti legislativi e della contrattazione collettiva.
Né può affermarsi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria integri una volontà di rinunciare al relativo risarcimento, a fronte dell'obbligo per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, nonché in considerazione dell'irrinunciabilità del riposo settimanale costituzionalmente garantito. Invero non può ritenersi che la prestazione di lavoro straordinario sia sostitutiva della fruizione del riposo settimanale, anche tenuto conto che si tratta di un diritto irrinunciabile ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre che dell'art. 45, terzo comma, CCNL Sanità Pubblica 2019/2021.
Per il resto, va segnalato che le obiezioni mosse da parte resistente vanno disattese alla luce del dato documentale e si appuntano, per vero, particolarmente sulla supposta fruizione del riposo compensativo da parte dell'istante in relazione a determinate settimane lavorative, senza tuttavia nulla eccepire in ordine al mancato godimento del riposo settimanale per avere il ricorrente prestato attività lavorativa oltre i sei giorni consecutivi, senza godere del riposo settimanale.
Può dunque concludersi affermando che alla parte ricorrente - in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi - spetta il risarcimento del danno da usura psicofisica nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale perduto.
Il mancato godimento del riposo settimanale, in altri termini, giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti, lo si ribadisce, la Cassazione ha chiarito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno
...”(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/13).
Deve, sul punto, precisarsi che sussiste l'inadempimento dell' sanitaria convenuta anche Pt_3 quando il dipendente, nelle settimane seguenti alla domenica di pronta disponibilità attiva, abbia eventualmente fruito di ferie (lo stesso dicasi per i permessi ex lege 104/1992), aggiungendosi queste ultime - di diritto - al riposo per cui è causa (viceversa relativo alla settimana precedente, integralmente lavorata).
Spetta pertanto alla parte ricorrente il danno da usura psico-fisica da mancato riposo.
Deve, da ultimo, esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla azienda sanitaria resistente, di parziale prescrizione decennale dei diritti azionati.
L'eccezione è infondata, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nella nota di diffida del 31.07.2024 e allegata al ricorso introduttivo.
Sicché i diritti azionati da parte ricorrente (per riposi compensativi non fruiti a decorrere dalla prima settimana indicata in ricorso, 4-10 agosto 2014) non risultano prescritti.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei termini innanzi esposti.
Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa ordinaria (cfr. conclusioni di cui al ricorso) per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza da agosto 2014 a ottobre 2023, nei limiti suindicati, oltre a interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ogni riposo perduto.
8 Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 22.02.2025, così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al CP_1 risarcimento in favore della parte ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale non goduto nel periodo da agosto 2014 a ottobre 2023, oltre a interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23/12/2025
Il Giudice
UD AN
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD AN,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2606/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GERONIMO MICHELE Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. FARETRA CP_1 ANNA Resistente
Oggetto: Risarcimento danni;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 22.02.2025, l'istante in epigrafe indicato, deducendo di lavorare dall'01.07.2008, in servizio presso il P.O. Di Venere di Bari - UOC di Medicina e Chirurgia, con mansioni di Ausiliario Specializzato, inquadrato nella ex categoria A del CCNL Comparto Sanità Pubblica, con attività lavorativa articolata su tre turni giornalieri per sette giorni settimanali, premesso di avere spesso prestato attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo, senza godere del riposo settimanale, nel periodo da agosto 2014 a ottobre 2023, così come analiticamente indicato alle pagg. da 2 a 5 del ricorso introduttivo, ha lamentato di non aver goduto del riposo settimanale e del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Pertanto, previo accertamento dello svolgimento di attività lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo, senza fruizione del corrispondente giorno di riposo compensativo e con perdita del riposo settimanale, ha chiesto la condanna dell'azienda datrice di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica patito, da commisurarsi a una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale perduto, ovvero, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre ad accessori come per legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi in giudizio, , in via preliminare di merito, ha eccepito la CP_1 prescrizione decennale, quantomeno parziale, dei crediti azionati;
in ogni caso, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. In particolare, parte resistente ha dedotto che il risarcimento richiesto per la mancata fruizione del riposo settimanale non spetterebbe per le settimane in cui la parte ricorrente avrebbe inteso prestato lavoro straordinario in forma volontaria.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi e nei termini di seguito esposti.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n.5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, appare opportuno premettere che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che
“in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
2 Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Ebbene, dopo aver ribadito il principio secondo cui la pronta disponibilità passiva (ossia quella senza il richiamo in servizio) non può essere assimilata all'attività lavorativa, la Suprema Corte ha analizzato il caso della pronta disponibilità attiva (quella con richiamo in servizio ed effettivo svolgimento di attività lavorativa), nei seguenti termini: <il tribunale di massa, dopo avere rilevato d'ufficio la questione, ha dichiarato nullità dell'art. 17, comma 5 del ccnl 3.11.2005, ritenendo che disposizione contrattuale consentirebbe al dirigente reperibile, in caso chiamata effettiva, "monetizzare" il riposo settimanale, rinunciando allo stesso cambio della corresponsione maggiorazione per lavoro straordinario. dette conclusioni non sono condivisibili. part va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa 6, nella parte cui fa riferimento godimento compensativo "senza riduzione debito orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia quella dà luogo prestazione lavorativa, posto ove venga resa, stessa può essere computata nel numero ore complessivamente lavorate dal e deve anche considerata quale impeditiva necessario settimanale. 5, applicabile tutte le ipotesi servizio pronta disponibilità dia effettiva (e quindi prestata giorno festivo nelle notturne), disciplina trattamento economico spettante effettivamente prevede solo diritto percepire, oltre indennità stabilita dallo comma, straordinario o, alternativa, ad usufruire un corrispondente recupero orario. norma contrattuale, quindi, è destinata disciplinare rese seguito dell'assicurato (con previsione una giustificata gravosità resa ora notturna o festivo) incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale attività resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi tempo tema orario (art. 14 3.11.2005 art. 21 5.12.1996). ne discende chiamato rendere prestazione, azienda, corrispondere prevista (o su richiesta dirigente, orario) dovrà comunque garantire prescindere da sua richiesta, trattandosi indisponibile, riconosciuto carta costituzionale dall'art.5 direttiva 2003 88 ce. detta interpretazione induce ritenere pienamente conforme precetto inderogabile dettato d.lgs. n. 66 2003, 9 sicchè esclusa clausola, dichiarata massa>> (cfr. Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza n. 5465/2016 del 18/03/16). All'uopo, pare opportuno richiamare il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/88/CE: <riposo settimanale. gli stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per periodo di 7 giorni, un minimo riposo ininterrotto 24 ore a cui si sommano 11 giornaliero previste all'articolo 3. se condizioni oggettive, tecniche o
3 organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore>>. A tale norma fa eco quella di cui all'art. 9 del D. Lgs. 66/2003: <
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Omissis…>> Si può concludere che l'intera disciplina legislativa e contrattuale - che la sentenza della Cassazione in esame al paragrafo 3.2 afferma essere “sovrapponibile a quella dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità” - stabilisce l'obbligo dell' di riconoscere al Parte_3 lavoratore richiamato in servizio di pronta disponibilità attiva un giorno di riposo compensativo a prescindere dalla sua richiesta, considerata la natura indisponibile della richiesta, in aggiunta alla retribuzione come straordinario dell'attività lavorativa svolta.
Negli stessi termini si è espressa la Suprema Corte, con la recente sentenza n. 18884 del 15/07/2019, in fattispecie in cui il dipendente, per le ipotesi di servizio di pronta disponibilità (cioè di reperibilità attiva), aveva rivendicato il diritto al risarcimento per mancata fruizione dei riposi, negato dalla decisione gravata.
Segnatamente, la Suprema Corte ha affermato:
“19. le questioni poste dal ricorrente sono già state affrontate da questa Corte (Cass. n. 33550 del 2018; n. 18655 del 2017; n. 18654 del 2017; n. 6491 del 2016; n. 5465 del 2016), che, nell'escludere la nullità della disciplina dettata dalle parti collettive, ha evidenziato che l'art. 7 del CCNL 20.9.2001 e l'art. 17 del CCNL 3.11.2005, nella parte in cui escludono la riduzione del debito orario complessivo, si riferiscono unicamente alla reperibilità passiva;
20. questa Corte nelle sentenze sopra richiamate ha affermato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE;
21. questa Corte ha, inoltre, affermato che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..."(Cass., SS.UU. n. 142 del 2013; n. 24180 del 2013; n. 16665 del 2015; n. 24563 del 2016);
22. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.;
23. i principi appena richiamati trovano applicazione anche con riguardo alla mancata fruizione del riposo giornaliero, atteso che l'art. 26 del CCNL 7.4.1999 prevede che la durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate;
24. va osservato, altresì, che il D. Lgs. n. 66 del 2003 nel testo applicabile "ratione temporis" (le pretese azionate dal ricorrente sono riferite ad epoca antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 112 del 2008, art. 41, comma 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008), riconosce il diritto del lavoratore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 7) e a fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, pur consentendo alla
4 contrattazione collettiva di derogare alle disposizioni di cui all'art. 7 (art. 17), nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge (Cass. n. 11574 del 2015; n. 15995 del 2016);
25. la Corte territoriale nell'escludere il diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione del riposo giornaliero e di quello settimanale, si è discostata dai principi sopra richiamati;
” (v. Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, n. 18884).
Orbene, i principi di diritto appena affermati valgono anche nel caso de quo, in cui l'istante ha prestato attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi. Anche in tal caso il lavoratore non ha goduto del riposo settimanale, né di alcun riposo compensativo la settimana successiva o in seguito.
Si osserva che la domanda attorea ha, difatti, ad oggetto il risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale, atteso che l'istante ha più volte invocato l'irrinunciabilità dello stesso.
L'inosservanza dell'obbligo di riposo settimanale, qualora sia inderogabile, dà luogo al risarcimento del danno da usura psicofisica in favore del lavoratore. Sul punto si è espressa in maniera pressoché unanime la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Sul punto è sufficiente richiamare la la sentenza 27 luglio 2015, n. 15699 della Suprema Corte secondo cui “<
7. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sul danno, per aver presunto l'esistenza del danno in assenza di pluralità di fatti gravi precisi e concordanti.
8. Il motivo è infondato. La corte territoriale, con motivazione corretta ed adeguata, ha accertato che l'adibizione dei lavoratore a turni di lavoro senza riconoscimento dei riposi di legge, per come documentalmente emergente dall'istruttoria, ha determinato - in violazione dei limiti di legge - l'aumento della penosità del lavoro, rilevante tanto più in quanto protrattasi per lungo tempo (diversi anni), con efficienza lesiva costante (in quanto ancorata a turni omogenei, replicatisi nel tempo), con incidenza su diritti costituzionalmente protetti inerenti i diritti fondamentali della persona (rispetto ai quali dunque la valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio, e quindi della sua risarcibilità, è già operata dall'ordinamento). La sentenza è dunque in linea con il principio affermato da questa Corte secondo il quale l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36, terzo comma Cost., - avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro - deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi "de qua", non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale (principio affermato da Cass. Sez. L, Sentenza n. 8709 del 11/04/2007, Rv.596529, in fattispecie concernente dipendenti di società di autolinee con mansioni di guida espletate in turni comportanti attività lavorativa per sette o più giorni consecutivi, con conseguente slittamento del riposo settimanale, di media, una volta al mese). La sentenza ha accertato dunque fatti univoci, reiterati e gravi, posti in essere in violazione di precisi limiti legali, idonei come tali ad esporre il datore di lavoro al risarcimento del danno anche non patrimoniale, sicché il motivo di ricorso in esame va rigettato.
9. In linea generale (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014, Rv.630472) il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Con specifico riferimento al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, peraltro, questa Corte ha ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 16398 del 20/08/2004, Rv.576013) di distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata
5 dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580). La soluzione si spiega in considerazione della circostanza che nella fattispecie l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. Omissis… Nella specie, la sentenza impugnata, con motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici, ha ritenuto dimostrata documentalmente la violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali ed ha riconosciuto il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto al riposo costituzionalmente protetto, quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale (di anni) senza ricorso adeguato a riposi compensativi>>.
La sentenza è di fondamentale importanza perché affronta anche il tema del quantum risarcitorio nei seguenti termini: <11. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sull'entità del danno, per aver quantificato il danno equitativamente utilizzando senza motivazione la retribuzione relativa allo straordinario. 12. Il motivo è infondato, avendo la corte adeguatamente motivato in ordine al criterio di liquidazione del danno prescelto, facendo corretto riferimento alla maggior penosità della prestazione lavorativa non accompagnata dai prescritti riposi giornalieri e settimanali e, correlativamente, al maggior valore economico della prestazione eccedente i limiti di legge, evocando il compenso previsto dalla contrattazione per l'ipotesi correttamente richiamabile proprio per la sua analogia con la fattispecie dei mancati riposi giornalieri- dello straordinario. La decisione è corretta e non è qui sindacabile, atteso quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1529 del 26/01/2010, Rv. 611250), secondo la quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria. Del resto, la decisione non solo è immune dai vizi ora detti, ma è anche in linea con gli insegnamenti delle Sez. U (n. 1607 del 03/04/1989, Rv. 462388), secondo le quali, nel caso di prestazione dell'attività lavorativa di domenica, senza fruizione del riposo in altro giorno della settimana, il mancato riposo settimanale, con l'usura psicofisica che ne deriva, costituisce per il lavoratore - cui per tale prestazione dev'essere corrisposta la retribuzione giornaliera (in quanto la paga normale compensa solo sei giorni la settimana) - uno specifico titolo di risarcimento, che è autonomo rispetto al diritto alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale;
tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative, non essendo il danno per il sacrificio del riposo settimanale determinabile in astratto>>.
Discorso del tutto analogo vale per il caso della perdita del riposo settimanale, conseguente alla prestazione di attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi. Infatti, l'art. 9 del D. Lgs. 66/2003 stabilisce:
<<
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o
6 squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. 3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche: a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. …>>. Sul punto, da tempo la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui <<in tema di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, bisogna tenere distinto danno da usura psico-fisica, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni lavoro, dall'eventuale ulteriore biologico, che invece si concretizza in un'infermità determinata una continua attività lavorativa non seguita riposi settimanali. nella prima evenienza, può essere presunto sull'an; relativo quantum è indennizzabile mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo individuale per altre voci retributive (cfr., tutte e ultimo, cass. n. 21225 15)>> (cfr. Cass. Sez. Lav. 17967/2016).
Orbene, la documentazione in atti (in particolare, le timbrature recate dai cartellini presenza) dimostrano come parte ricorrente, come dedotto in ricorso, non ha goduto del riposo settimanale imposto dal citato art. 9 D. Lgs. 66/2003, per aver prestato servizio per oltre sei giorni consecutivi, nel periodo da agosto 2014 a ottobre 2023. Invero, le circostanze in fatto risultano dalla documentazione prodotta (cfr. fogli rilevazioni presenze in atti) e, in ogni caso, non sono state oggetto di specifica e, in ogni caso, efficace contestazione da parte della resistente, ad eccezione di quanto controdedotto dall'azienda resistente in ordine ai riposi compensativi riferiti: nel 2022 alla settimana 10-16 gennaio, che risulterebbe effettivamente fruito.
Non coglie nel segno, poi, l'eccezione svolta da parte resistente secondo cui il ricorrente avrebbe inteso espletare attività di straordinario in forma volontaria invece di recuperare il riposo non fruito.
Tale eccezione appare priva di fondamento in quanto il risarcimento per mancata fruizione del riposo settimanale spetta a prescindere dalla corresponsione del compenso per lavoro straordinario o festivo, essendo peraltro l'organizzazione del servizio e, di conseguenza, delle prestazioni lavorative dei dipendenti, nel rispetto dei limiti legislativamente e contrattualmente previsti, a carico della parte datoriale.
7 Del resto, il lavoro straordinario è svolto per esclusiva necessità aziendale, richiesta e/o autorizzata dal superiore gerarchico, sicché il datore di lavoro deve farsi carico delle correlate esigenze organizzative, in conformità ai limiti legislativi e della contrattazione collettiva.
Né può affermarsi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria integri una volontà di rinunciare al relativo risarcimento, a fronte dell'obbligo per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, nonché in considerazione dell'irrinunciabilità del riposo settimanale costituzionalmente garantito. Invero non può ritenersi che la prestazione di lavoro straordinario sia sostitutiva della fruizione del riposo settimanale, anche tenuto conto che si tratta di un diritto irrinunciabile ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre che dell'art. 45, terzo comma, CCNL Sanità Pubblica 2019/2021.
Per il resto, va segnalato che le obiezioni mosse da parte resistente vanno disattese alla luce del dato documentale e si appuntano, per vero, particolarmente sulla supposta fruizione del riposo compensativo da parte dell'istante in relazione a determinate settimane lavorative, senza tuttavia nulla eccepire in ordine al mancato godimento del riposo settimanale per avere il ricorrente prestato attività lavorativa oltre i sei giorni consecutivi, senza godere del riposo settimanale.
Può dunque concludersi affermando che alla parte ricorrente - in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sei giorni consecutivi - spetta il risarcimento del danno da usura psicofisica nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale perduto.
Il mancato godimento del riposo settimanale, in altri termini, giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti, lo si ribadisce, la Cassazione ha chiarito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno
...”(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/13).
Deve, sul punto, precisarsi che sussiste l'inadempimento dell' sanitaria convenuta anche Pt_3 quando il dipendente, nelle settimane seguenti alla domenica di pronta disponibilità attiva, abbia eventualmente fruito di ferie (lo stesso dicasi per i permessi ex lege 104/1992), aggiungendosi queste ultime - di diritto - al riposo per cui è causa (viceversa relativo alla settimana precedente, integralmente lavorata).
Spetta pertanto alla parte ricorrente il danno da usura psico-fisica da mancato riposo.
Deve, da ultimo, esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla azienda sanitaria resistente, di parziale prescrizione decennale dei diritti azionati.
L'eccezione è infondata, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nella nota di diffida del 31.07.2024 e allegata al ricorso introduttivo.
Sicché i diritti azionati da parte ricorrente (per riposi compensativi non fruiti a decorrere dalla prima settimana indicata in ricorso, 4-10 agosto 2014) non risultano prescritti.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso dev'essere accolto nei termini innanzi esposti.
Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa ordinaria (cfr. conclusioni di cui al ricorso) per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza da agosto 2014 a ottobre 2023, nei limiti suindicati, oltre a interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ogni riposo perduto.
8 Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e della serialità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 22.02.2025, così CP_1 provvede:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna al CP_1 risarcimento in favore della parte ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura di una giornata lavorativa ordinaria per ogni riposo settimanale non goduto nel periodo da agosto 2014 a ottobre 2023, oltre a interessi e/o rivalutazione nei limiti di legge, con decorrenza iniziale dalla maturazione di ciascun riposo perduto;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.030,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario spese 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23/12/2025
Il Giudice
UD AN
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