Art. 1.
L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , integrata con l' articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 , e' elevata da 150 miliardi a 250 miliardi di lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lire sara' versata sul fondo speciale costituito presso l'istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo 4.
L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , integrata con l' articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 , e' elevata da 150 miliardi a 250 miliardi di lire. L'ulteriore somma di 100 miliardi di lire sara' versata sul fondo speciale costituito presso l'istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo 4.