Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 520
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità per tardività del ricorso

    L'eccezione di inammissibilità per tardività è stata disattesa in quanto la documentazione prodotta dalla stessa resistente ha smentito l'assunto della tardività. La notifica dell'atto impugnato è avvenuta in data 11/07/2025 e il ricorso, notificato il 03/10/2025, risulta pienamente tempestivo tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali.

  • Accolto
    Difetto di prova della notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agente della Riscossione non ha fornito prova sufficiente della regolare notificazione delle cartelle di pagamento. Le relate di notifica depositate sono risultate incomplete, mancando la prova dell'invio e della ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) in alcuni casi, e in altri casi sono stati prodotti elenchi massivi di raccomandate di difficile correlazione con i dati del ricorrente. La giurisprudenza di legittimità richiede la prova del regolare perfezionamento della procedura presso il domicilio del contribuente, non essendo sufficiente la sola produzione dell'estratto di ruolo. L'incompletezza delle relate e l'oscurità dei dati impediscono di ritenere raggiunta la prova della regolarità delle notifiche. Tale vizio si riflette sulla legittimità del fermo amministrativo, che viene annullato per difetto di validi titoli esecutivi regolarmente notificati.

  • Accolto
    Difetto di prova della notifica delle cartelle di pagamento

    L'Agente della Riscossione non ha fornito prova sufficiente della regolare notificazione delle cartelle di pagamento. Le relate di notifica depositate sono risultate incomplete, mancando la prova dell'invio e della ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) in alcuni casi, e in altri casi sono stati prodotti elenchi massivi di raccomandate di difficile correlazione con i dati del ricorrente. La giurisprudenza di legittimità richiede la prova del regolare perfezionamento della procedura presso il domicilio del contribuente, non essendo sufficiente la sola produzione dell'estratto di ruolo. L'incompletezza delle relate e l'oscurità dei dati impediscono di ritenere raggiunta la prova della regolarità delle notifiche. Tale vizio si riflette sulla legittimità del fermo amministrativo, che viene annullato per difetto di validi titoli esecutivi regolarmente notificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 520
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 520
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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