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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3668/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500034350000 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200050613271000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200050613271000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210073545539000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210092225401000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220044479883000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 31.10.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500034350000 notificata il 7.07.2025 di complessivi € 2.843,81 e le cartelle di pagamento ad essa sottesa, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Il ricorrente eccepiva di non avere mai ricevuto gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, rilevando pertanto l'illegittimità di quest'ultima e conseguentemente sollevando l'eccezione di prescrizione.
Si costituiva l'8.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso resistendo alla domanda del contribuente. L'Ufficio ha sollevato preliminarmente un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'opposizione sarebbe stata notificata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
al riguardo, tuttavia, si rileva che lo stesso Agente della Riscossione ha prodotto in atti la relata di notifica dell'atto impugnato dalla quale emerge che la notificazione si è perfezionata in data 11/07/2025, fornendo così la prova della tempestività del ricorso, notificato entro i termini di legge. Nel merito, l'AdER ha asserito la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche, depositando estratti di ruolo e copie delle relate di notifica, concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del fermo amministrativo.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Agente della Riscossione. In tema di contenzioso tributario, l'eccezione risulta infondata in punto di fatto poiché la documentazione prodotta dalla stessa resistente smentisce l'assunto della tardività: dalla relata di notifica dell'atto impugnato emerge chiaramente che la ricezione dello stesso è avvenuta l'11/07/2025.
Computando il termine di 60 giorni e tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (dal
1° al 31 agosto), il ricorso notificato il 03/10/2025 risulta pienamente tempestivo.
Entrando nel merito della controversia, il punto focale riguarda la prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto del fermo amministrativo. Il contribuente ha negato di aver mai ricevuto tali atti, spostando così l'onere probatorio in capo all'AdER. L'Agente della
Riscossione ha prodotto documentazione che questa Corte ritiene gravemente incompleta e insufficiente.
Le relate di notifica depositate risultano, infatti, prive di elementi essenziali: in alcuni casi manca la prova dell'invio e della ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), necessaria nei casi di irreperibilità relativa o assenza del destinatario;
in altri casi, l'Ufficio ha prodotto elenchi massivi di raccomandate che, per la loro eccessiva lunghezza e mancanza di specifica correlazione univoca con i dati del ricorrente, rendono di fatto impossibile l'individuazione della fattispecie concreta riferibile al sig. Ricorrente_1.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'onere della prova della notificazione della cartella di pagamento incombe sull'agente della riscossione, il quale deve dimostrare non solo l'invio ma anche il regolare perfezionamento della procedura presso il domicilio del contribuente, non essendo sufficiente la sola produzione dell'estratto di ruolo. Inoltre, nelle ipotesi di notifica mediante servizio postale, la prova del perfezionamento della procedura per il destinatario deve essere fornita attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento o, in caso di assenza, della documentazione comprovante l'invio della raccomandata informativa.
Nel presente giudizio, l'incompletezza delle relate e l'oscurità dei dati contenuti nei lunghi elenchi di spedizione impediscono di ritenere raggiunta la prova della regolarità delle notifiche. Tale vizio degli atti prodromici si riflette inevitabilmente sulla legittimità della comunicazione di fermo amministrativo impugnata, che deve essere pertanto annullata in quanto priva di validi titoli esecutivi regolarmente notificati.
Ogni altra questione, inclusa la dedotta efficacia della rateizzazione o della normativa "Straccia Bollo", rimane assorbita dall'accoglimento del motivo principale concernente il difetto di notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e le cartelle di pagamento ad essa sottese per difetto di prova della notificazione.
2. Condanna l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 233,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3668/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500034350000 2025
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200050613271000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200050613271000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210073545539000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210092225401000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220044479883000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato in data 31.10.2025 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria, Ricorrente_1, come difeso in atti, ricorreva avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500034350000 notificata il 7.07.2025 di complessivi € 2.843,81 e le cartelle di pagamento ad essa sottesa, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Il ricorrente eccepiva di non avere mai ricevuto gli atti prodromici all'intimazione di pagamento, rilevando pertanto l'illegittimità di quest'ultima e conseguentemente sollevando l'eccezione di prescrizione.
Si costituiva l'8.01.2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opponendosi al ricorso resistendo alla domanda del contribuente. L'Ufficio ha sollevato preliminarmente un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'opposizione sarebbe stata notificata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato;
al riguardo, tuttavia, si rileva che lo stesso Agente della Riscossione ha prodotto in atti la relata di notifica dell'atto impugnato dalla quale emerge che la notificazione si è perfezionata in data 11/07/2025, fornendo così la prova della tempestività del ricorso, notificato entro i termini di legge. Nel merito, l'AdER ha asserito la regolarità delle notifiche delle cartelle prodromiche, depositando estratti di ruolo e copie delle relate di notifica, concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità del fermo amministrativo.
Il Giudice in data 13.01.2026 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti, ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dall'Agente della Riscossione. In tema di contenzioso tributario, l'eccezione risulta infondata in punto di fatto poiché la documentazione prodotta dalla stessa resistente smentisce l'assunto della tardività: dalla relata di notifica dell'atto impugnato emerge chiaramente che la ricezione dello stesso è avvenuta l'11/07/2025.
Computando il termine di 60 giorni e tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali (dal
1° al 31 agosto), il ricorso notificato il 03/10/2025 risulta pienamente tempestivo.
Entrando nel merito della controversia, il punto focale riguarda la prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento che costituiscono il presupposto del fermo amministrativo. Il contribuente ha negato di aver mai ricevuto tali atti, spostando così l'onere probatorio in capo all'AdER. L'Agente della
Riscossione ha prodotto documentazione che questa Corte ritiene gravemente incompleta e insufficiente.
Le relate di notifica depositate risultano, infatti, prive di elementi essenziali: in alcuni casi manca la prova dell'invio e della ricezione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), necessaria nei casi di irreperibilità relativa o assenza del destinatario;
in altri casi, l'Ufficio ha prodotto elenchi massivi di raccomandate che, per la loro eccessiva lunghezza e mancanza di specifica correlazione univoca con i dati del ricorrente, rendono di fatto impossibile l'individuazione della fattispecie concreta riferibile al sig. Ricorrente_1.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che l'onere della prova della notificazione della cartella di pagamento incombe sull'agente della riscossione, il quale deve dimostrare non solo l'invio ma anche il regolare perfezionamento della procedura presso il domicilio del contribuente, non essendo sufficiente la sola produzione dell'estratto di ruolo. Inoltre, nelle ipotesi di notifica mediante servizio postale, la prova del perfezionamento della procedura per il destinatario deve essere fornita attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento o, in caso di assenza, della documentazione comprovante l'invio della raccomandata informativa.
Nel presente giudizio, l'incompletezza delle relate e l'oscurità dei dati contenuti nei lunghi elenchi di spedizione impediscono di ritenere raggiunta la prova della regolarità delle notifiche. Tale vizio degli atti prodromici si riflette inevitabilmente sulla legittimità della comunicazione di fermo amministrativo impugnata, che deve essere pertanto annullata in quanto priva di validi titoli esecutivi regolarmente notificati.
Ogni altra questione, inclusa la dedotta efficacia della rateizzazione o della normativa "Straccia Bollo", rimane assorbita dall'accoglimento del motivo principale concernente il difetto di notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata e le cartelle di pagamento ad essa sottese per difetto di prova della notificazione.
2. Condanna l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 233,00, oltre oneri di legge se dovuti.