Art. 2.
Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, gia' attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le "piccole" derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 , negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 13 .
Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, gia' attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le "piccole" derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 , negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo 13 .