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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 392/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI MA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 392/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. STERI ALESSANDRO e GIULIA Parte_1
MONTUORO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MARCANTONIO
COLONNA, 27 00192 MA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORI MAURIZIO ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PO 25/B 00198 MA;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 454 del 19.1.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
-Accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione dell'incarico dirigenziale di cui al presente ricorso nonché l'esistenza di un conseguente danno patrimoniale subito dalla ricorrente, in particolare, a titolo di pregiudizio alla professionalità in termini di perdita di chance e di mancato guadagno, e per l'effetto condannare la a risarcire alla ricorrente una somma pari Parte_1 all'importo della retribuzione globale di fatto declinata equitativamente in tre annualità che la stessa avrebbe potuto conseguire attraverso lo svolgimento dell'incarico pari ad € 316.200,00 ovvero alla diversa misura economica, da quantificarsi anche in via equitativa, che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
-Accertare e dichiarare l'esistenza di un danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico, morale afferente alla salute, alla vita di relazione e alla sfera esistenziale. Per l'effetto, condannare la a risarcire alla ricorrente, sulla base della relazione medico legale Parte_1 allegata in atti, il danno non patrimoniale nella misura di € 182.042,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da maggiorarsi del 30% per il danno morale, per un totale di euro 236.655,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ovvero nella diversa misura, anche quantificabile in via equitativa, che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
A sostengo della domanda la ricorrente deduceva: di aver svolto dal 15.04.19 al 14.04.13 l'incarico di Dirigente dell'Area “Vigilanza urbanistico-edilizia e lotta all'abusivismo” della Direzione
Regionale “Territorio e urbanistica” del Dipartimento “Istituzionale e Territorio”; che la prosecuzione del rapporto era avvenuta in forza dell'atto di organizzazione n. A2810 del 04 aprile 2011 che aveva disposto il rinnovo del contratto – senza soluzione di continuità – per la durata di due anni, e
“comunque non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età”; che, al fine di perfezionare l'iter del rinnovo e trasformare la durata biennale in durata quinquennale “per garantire la necessaria continuità amministrativa e per le inderogabili esigenze dell'Amministrazione regionale” richiamate nella nota prot. n. 16526 del 14 gennaio 2013, era stata effettuata su ordine del
Direttore del Dipartimento la procedura di selezione interna per il conferimento dell'incarico
(unitamente a quello dedicato all'Area “Volontariato ed Enti Locali – Sala Operativa Regionale” della Direzione Protezione Civile), andata tuttavia deserta;
che dalla data di scadenza del 15 aprile 2013 e sino al 07 agosto 2014 la posizione dirigenziale dell'Area Urbanistico-edilizia e lotta CP_2 all'abusivismo” non era stata assegnata, avendo mantenuto l'incarico ad interim il Direttore Regionale
“Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”; che tale incarico dirigenziale era stato poi successivamente affidato al dott. (dirigente di ruolo della ), pur Persona_1 Parte_1 essendo egli privo dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico, posto che era laureato in
Biologia, mentre nella Determina n. A05888 del 17 luglio 2013 emanata dal Dipartimento
“Istituzionale e Territorio” della si prevedeva per l'Area 05 “Vigilanza urbanistico- Parte_1 edilizia e contrasto all'abusivismo” il possesso della laurea in Giurisprudenza, Architettura o
Ingegneria; che la nomina del Dott. nella posizione dirigenziale era ulteriormente illegittima, Per_2 in quanto, alla data di conferimento dell'incarico (07 agosto 2014), non era ancora stata conclusa, con atto di segno negativo, la procedura di rinnovo dell'incarico.
Argomentava, poi, che, nelle more della procedura avviata nel 2013 di conferimento del suddetto incarico dirigenziale aveva partecipato a diverse selezioni per altri incarichi dirigenziali presso la
; che la e dei Quadri Direttivi delle Regioni, per Parte_1 Controparte_3
l'incarico a soggetto esterno di Dirigente Regionale di seconda fascia – Area “Autorizzazione paesaggistica e Valutazione Ambientale strategica” nel documento recante data certa del 21/09/2013
(ovvero prima ancora che si chiudesse il bando), dichiarava che “tutta la procedura è finalizzata al conferimento di alcuni degli incarichi in questione a soggetti già individuati, quali ad esempio:
[...]
dipendente della Provincia di Roma, all'Area autorizzazioni paesaggistiche”; che Persona_3 aveva risposto all'avviso di mobilità volontaria esterna ex artt. 30 ss., D. Lgs. n. 165/2001, finalizzato all'acquisizione di personale dirigente–architetto per la copertura di complessivi n. 3 posti vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta Regionale del;
che, con determinazione del Direttore Pt_1 della Direzione Regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi” n. G 02990 del 12 marzo 2018, pubblicato sul sito web della , era stata formalmente esclusa dalla Parte_1 selezione, con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 3 del citato avviso: essere dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, in possesso di un'anzianità minima nella qualifica dirigenziale di
5 anni”.
Allegava, altresì, che, in data 7 dicembre 2013 aveva depositato ricorso al TAR Lazio (r.g. n.
12005/2013) chiedendo dichiararsi: l'annullamento, previa tutela cautelare, 1) dell'Avviso P informativo” della per ricerca di professionalità per l'affidamento a soggetto Parte_1 esterno all'amministrazione regionale dell'incarico di dirigente dell'Area “Autorizzazioni
Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica” della Direzione regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”; 2) del presupposto Atto di organizzazione n. A06862 del 29 agosto
2013 con cui il Direttore della direzione regionale “risorse umane e sistemi informativi” della
ha disposto la pubblicazione del predetto avviso;
3) di ogni atto della , Parte_1 Parte_1 ivi incluso il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della n.1/2002 e Parte_1 ss.mm.ii. (ad es., il reg. reg. n. 3/2013), in tutte le parti in cui esclude, nelle procedure di selezione pubblica di ricerca dei dirigenti di area, la valutazione comparativa dei titoli dei partecipanti esterni al ruolo regionale, ivi compreso l'allegato “H”; 4) dell'avviso di conferimento dell'incarico di
Dirigente dell'Area “Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica” della
Direzione regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”, pubblicata sul BUR Lazio n. 87 del
22/10/2013; che il Tar definiva la controversia con sentenza breve n. 2194/2014, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;
che, in seguito al proposto appello avverso la predetta sentenza, il Consiglio di Stato con sentenza n. 508/2015 annullava la sentenza di primo grado, con rimessione della causa al Tribunale Amministrativo del
Lazio; che la causa veniva quindi riassunta al Tar, con richiesta di istanza di sospensiva che, però, veniva rigettata con ordinanza n. 2683/2015; che la notificava ricorso alle Sezioni Parte_1
Unite della Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, chiedendo l'affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario;
che il Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione veniva definito con sentenza n. 4881 del 2017, con cui la Corte dichiarava la giurisdizione del Giudice amministrativo, rigettando il ricorso della e condannandola al pagamento delle spese Parte_1 processuali;
che, conseguentemente la ricorrente notificava e depositava innanzi al Tar l'atto di riassunzione del giudizio RG. 12005/2013 nel quale testualmente specificava di avere: “ancora interesse a far decidere nel merito l'originario ricorso al TAR anche allo scopo di proporre domanda di risarcimento dei danni causati dai provvedimenti impugnati”; che il Tar con sentenza n. 83/2018 accoglieva l'eccezione di improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse avanzata dalla Pt_1
e si esprimeva anche sull'interesse risarcitorio, non ritenendolo sussistente, attesa la genericità
[...] della domanda di risarcimento avanzata;
che proponeva appello avverso detta sentenza sostenendo di non avere mai proposto istanza risarcitoria ma di aver semplicemente palesato il suo interesse ad un'azione di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, al fine di proporre, in un separato e futuro giudizio, domanda risarcitoria;
che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4597/2020, in riforma della sentenza appellata, accoglieva il ricorso di primo grado accertando definitivamente l'illegittimità delle previsioni che impedivano la valutazione comparativa ai fini del conferimento dell'incarico.
Rimproverava, infine, alla , di non aver proceduto ad un esame comparativo del suo Parte_1 curriculum e di quello dell'arch. come invece era obbligata a fare, e di non Persona_3 aver mai fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, così impedendole:
-la prosecuzione dell'incarico dirigenziale in essere nel 2013 (Dirigente “Area Vigilanza Urbanistico
e Edilizia e lotta all'abusivismo della Direzione Regionale “Territorio e Urbanistica”);
-l'accesso alla dirigenza a tempo indeterminato presso la tramite mobilità esterna (con Parte_1 esclusione dalla procedura ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 indetta in data 22/11/2017 - det. N. G
16034);
-il mancato conferimento di altri incarichi dirigenziali presso la , in spregio al rispetto Parte_1 della valutazione comparativa;
-il conseguimento del requisito di servizio quinquennale per l'accesso alla Dirigenza di I fascia presso la;
Parte_1
-le chances di trasferimento ad altra/e amministrazione/i con causazione di gravissimi danni patrimoniali (di natura economico-professionale) e non patrimoniali (di natura biologica, relazionale, morale, etc.), anche considerati in un contesto violativo delle tutele dei lavoratori con disabilità (L. n.
104/1992 e L. n. 68/1999).
Concludeva, pertanto, rassegnando le riportate conclusioni.
Resisteva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale Parte_1 dell'azione proposta e, nel merito, l'infondatezza nonché il difetto di prova delle avverse domande.
Contestava, infine, il quantum debeatur poiché abnorme e comunque sproporzionato, dovendosi detrarre dalla somma richiesta quanto aliunde percepito.
Il Tribunale, autorizzato il deposito di note conclusionali e di trattazione scritta, sulla scorta della sentenza - definitiva - emessa dal Consiglio di Stato - con cui è stata riconosciuta l'illegittimità degli atti compiuti dall'Amministrazione in danno di - ha ravvisato l'esistenza del solo Controparte_1 danno patrimoniale da perdita di chances. Conseguentemente, ha condannato la a Parte_1 risarcire con la somma di euro 120.000,00 oltre accessori dalla domanda al saldo Controparte_1 nonché a pagare le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.359,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Avverso tale decisione interponeva appello la affidandosi ai seguenti motivi di Parte_1 censura:
1. Omessa, contraddittoria e/o apparente motivazione per avere il Tribunale riconosciuto la fondatezza nell'an della domanda risarcitoria del danno da perdita di chances in ragione dell'illegittimità dell'istruttoria svolta dalla accertata con sentenza n. 4597/2020 del Pt_1
Consiglio di Stato, nonostante tale pronuncia fosse del tutto inconferente avendo ravvisato, quale valido presupposto della pronuncia, soltanto un interesse astratto ai fini risarcitori, in applicazione dell'art. 34 comma 3 c.p.a.;
2. Omessa, contraddittoria e/o apparente motivazione con riguardo al danno da perdita da chances avendo l'Amministrazione agito nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di personale della P.A., che ammette, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, la previa valutazione delle domande del personale di ruolo, potendo essere valutate quelle del personale esterno soltanto in mancanza di soggetti idonei interni;
3. Omessa, contraddittoria e/o apparente motivazione per avere il Tribunale ravvisato, senza alcuna argomentazione, la violazione da parte dell'Amministrazione dei doveri di correttezza e buona fede, ignorando la piena compatibilità della scelta discrezionale operata dall'Amministrazione con gli indirizzi normativi sulla dirigenza, sia per quanto attiene alla fase iniziale di individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti attinenti all'incarico, sia in merito alla scelta del candidato;
4. Erroneità della pronuncia del Tribunale nella determinazione del quantum risarcitorio per non aver il primo giudice tenuto conto della mancata allegazione, da parte dell'appellata, di prove relative alla sua pretermissione non soltanto rispetto al candidato risultato assegnatario dell'incarico, ma anche rispetto a tutti i candidati partecipanti alla procedura, ed in particolare agli altri candidati esterni.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e proponendo, a sua volta, appello Controparte_1 incidentale, avverso il capo della sentenza che aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti qualificatorie, evolutive ed eziologiche, come riconosciute in sede medico-legale di parte, nella misura indicata in ricorso o, comunque, in quella diversa ritenuta di giustizia.
All'udienza del 19.11.25, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello principale è fondato. Il primo, il terzo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro.
Con riguardo al danno da perdita di chance in riferimento alla mancata valutazione comparativa della ricorrente nelle selezioni per il reperimento di professionalità esterne alla per 5 diverse Parte_1 posizioni dirigenziali , assume la che il tribunale non avrebbe motivato in relazione al danno Pt_1 subito dall'architetto per essere stata pretermessa dal conferimento dell'incarico attribuito alla CP_1 dottoressa e sulle illegittimità della pretermissione nelle ulteriori procedure selettive per il Per_3 reclutamento di posizioni dirigenziali;
la Regione rilevava che la sentenza non aveva indicato i motivi per i quali la l'architetto sarebbe stata scelta per il conferimento dell'incarico qualora la CP_1 procedura fosse stata correttamente espletata dal capo del personale , né perché ella avrebbe avuto maggiori chance degli altri partecipanti di conseguire l'incarico dirigenziale
I motivi sono fondati . Il Consiglio di Stato , con la sentenza numero 4597 del 2020 , ha accolto il ricorso promosso da avverso la procedura di conferimento dell'incarico di dirigente Controparte_1 regionale di seconda fascia area autorizzazione paesaggistica e valutazione ambientale strategica di cui all'atto organizzativo numero 6862 del 29 agosto 2013 , definito con atto di organizzazione del direttore regionale delle risorse umane dell'undici ottobre 2013 di nomina della dottoressa
[...]
Persona_3
Il Consiglio di Stato , riformando la sentenza del Tar ha ritenuto , in omaggio al principio di Pt_1 effettività della tutela giurisdizionale , di poter aderire all'orientamento tradizionale della giurisprudenza amministrativa che consente l'esame nel merito delle censure pur in caso di improcedibilità del ricorso , in vista della proposizione di una autonoma domanda risarcitoria. Siffatta statuizione ha indotto il tribunale ad accogliere l'istanza risarcitoria formulata dall'architetto . CP_1
Devesi tuttavia rilevare che il Consiglio di Stato , nella summenzionata pronuncia , non ha statuito sull'esistenza di un diritto risarcitorio , né tantomeno sull'esistenza di un danno risarcibile , ma si è limitato a motivare le ragioni dell'accoglimento dell'appello avverso la sentenza di rigetto del TAR
a fronte della sopravvenuta improcedibilità del ricorso per l'eventualità della proposizione da parte della di un'autonoma domanda risarcitoria. La statuizione del Consiglio di Stato , dunque , CP_1 non esime l'autorità giudiziaria competente dal valutare l'esistenza di un diritto all'ottenimento di un risarcimento del danno e conseguentemente anche dell'esistenza di un danno risarcibile. Nel merito , la statuizione del Consiglio di Stato , infatti , aveva ad oggetto l'illegittimità dell'istruttoria della selezione volta a individuare le professionalità idonee a ricoprire gli incarichi dirigenziali per cui e causa all'interno della . Il Consiglio di Stato verificava che l'istruttoria era stata svolta Parte_1 dal segretario generale , organo di natura squisitamente politica , piuttosto che dal responsabile del ruolo , con la conseguenza che la procedura rimetteva impropriamente all'organo politico il potere di individuazione del dirigente , sottraendo il potere al dirigente responsabile. Il Consiglio di Stato era tuttavia ben consapevole che la nomina del dirigente all'esito dell'attività istruttoria - illegittimamente svolta al segretario generale ma che avrebbe dovuto essere portata a termine dal responsabile del personale - è rimessa la discrezionalità della giunta. Rileva infatti il Consiglio di Stato testualmente” anche se compete alla giunta la scelta discrezionale del dirigente da nominare e indubbio che tutta
l'attività prodromica tale scelta sia di puro carattere gestionale trattandosi di vagliare oggettivamente il possesso in capo ai dirigenti dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnare la legge regionale numero 6 del 2002 prevede uno specifico divieto per il segretario generale di svolgere tali attività laddove l'articolo 12 prescrive che il segretario generale non può esercitare funzioni amministrative e gestionali né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 11 e cioè proprio quelle delle direzioni regionali” Sulla scorta di queste premesse il Consiglio perveniva alla conclusione dell'illegittimità della previsione impugnata per l'indebita commissione tra l'attività di indirizzo e quella di gestione che essa comportava. MO
l'accertamento , passato in autorità di giudicato , della illegittimità della procedura selettiva - per una ragione di ordine formale che tuttavia insisteva sull'esito della dell'istruttoria svolta dall'amministrazione ai fini dell'individuazione del dirigente da nominare- resta da verificare se dall'illegittimità della procedura discendesse automaticamente un diritto risarcitorio in capo alla candidata estromessa, come desumibile dalla sentenza impugnata. OR , secondo consolidati principi di diritto, il risarcimento del danno da perdita di chance, oggetto della domanda della CP_1
, non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima, ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione. Infatti, rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, è richiesto l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di “elevata probabilità, prossima alla certezza “(Cass. 25442/2024). Per utilizzare le parole della motivazione di Cass. 09/05/2018 n. 11165 ed i numerosi richiami giurisprudenziali ivi contenuti, rileva “l'infondatezza dell'assunto secondo cui la prova di un'illegittimità nei comportamenti concorsuali datoriali comporterebbe di per sè il diritto al risarcimento del danno, a meno che il datore di lavoro dimostri l'insussistenza di concrete possibilità di vittoria in capo al lavoratore interessato. Tale assunto, in qualche misura desunto da Cass. 5 marzo 2012, n. 3415, risulta superato da Cass., S.U., 23 settembre 2013, n. 21678, secondo cui "in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore". Con soluzione, quest'ultima, che va qui condivisa, confermando essa, in sostanza, la distinzione tra prova dell'inadempimento, che consente di presumere in ambito contrattuale la colpa (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533), e prova del danno, che pone a carico del danneggiato l'onere di dimostrare, se del caso anche solo mediante presunzioni, la ricorrenza del nesso causale rispetto al predetto inadempimento. Infatti, rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016,
n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1 marzo
2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione, laddove Cass. n. 6485/2021 parla quanto meno di “significativa probabilità”).Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del "più probabile che non": Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico
(ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance. E' in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica. Ed anche Cass. 10/11/2017
n. 26694 intervenuta proprio in una fattispecie di domanda di risarcimento danni per perdita di chance proposta da dirigente pubblico ha evidenziato, in motivazione, che “a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito”. Da ultimo Cass. 25/09/2019 n. 23936 ha affermato che “la Corte di appello, osservando che il danno da perdita di chance richiedeva non la prova del sicuro superamento della selezione ma quella della probabilità di superarla, ha fatto corretta applicazione del principio, confermato anche da Cass., sez. un., n. 21678 del 2013, secondo cui "in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra
l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore". Esclusa dunque l'idoneità del solo pronunciamento del Consiglio di Stato a fondare la pretesa risarcitoria , si devono accogliere le censure mosse dalla alla Parte_1 pronuncia che non ha tenuto conto dell'assenza di allegazioni e prove , anche di tipo presuntivo , in ordine al fatto che, qualora la procedura fosse stata correttamente espletata dal Capo del Personale invece che dal segretario generale, la avrebbe avuto maggiori chances degli altri CP_1 partecipanti di conseguire l'incarico dirigenziale. La prova, anche presuntiva, dell'esito vittorioso della selezione cui la ha partecipato- laddove l'istruttoria fosse stata svolta dal soggetto CP_1 legittimato piuttosto che dal Segretario Generale- avrebbe dovuto, peraltro, tenere conto della pluralità di candidature vagliate e non solamente della candidatura della dottoressa . Per_3
Viceversa, da una parte l'architetto non spiega perché laddove la procedura fosse stata istruita CP_1
Dal capo del personale avrebbe condotto ad un esito diverso, dall'altra l'architetto non considera che all'esito dell'avviso pubblico , l'amministrazione ha certamente ricevuto una pluralità di candidature , comprensive della candidatura della e della , e ha operato una scelta discrezionale
CP_1 Per_3 all'interno di questa rosa di candidati. Da una parte non può escludersi che, nella valutazione discrezionale operata dalla giunta , la scelta tra la e la sia stata operata direttamente
CP_1 Per_3 dall'organo di vertice e cioè dalla giunta piuttosto che sia stata mera conseguenza della scrematura operata dal soggetto non legittimato. Dall'altra la non allega il numero di candidature
CP_1 presentate per la copertura della posizione dirigenziale cui ambisce e tantomeno i curricula di detti candidati : tali candidati “non considerati” dalla , in teoria , avrebbero potuto essere preferibili
CP_1 sia alla medesima che alla , laddove la scelta nei confronti di quest'ultima non fosse
CP_1 Per_3 stato legittimamente espressa . OR non sono stati forniti elementi atti a far supporre che la possedesse caratteristiche di idoneità alla copertura dell'incarico maggiori di quelle CP_1 possedute da tutti gli altri aspiranti ( invero non è dato sapere neppure se ci fossero altri aspiranti oltre alla e alla . Ed invero la , nel depositare il proprio curriculum, lo ha CP_1 Per_3 CP_1 confrontato solo con quello della dirigente scelta, TE , e non con quelli degli altri Per_3 aspiranti non scelti, di cui pure avrebbe potuto acquisire e produrre i curriculum.
La Corte di Cassazione , chiamata a pronunciarsi di recente su questione analoga relativa al conferimento di incarico dirigenziale da parte della (Cass. 25442/2024 )ha statuito”
2. Parte_1 con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2697 cod. civ., degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; il danneggiato si era vista riconosciuta una posta risarcitoria benché non avesse assolto all'onere della prova, su di lui gravante;
ed, anzi, era emerso che il non aveva maggiori Per_4 probabilità di essere scelto degli altri concorrenti, tra cui e in sostanza, mancava Per_5 Pt_3 in capo al ricorrente, ad avviso della «un minimo livello di probabilità, indispensabile per Pt_1 poter rivendicare un danno da perdita di chance»;
3. con la terza critica si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; il giudice
d'appello sia era limitato a valutare il grado probabilistico con riferimento alle posizioni dei candidati prescelti senza considerare che c'erano altri concorrenti che «possedevano maggiori requisiti rispetto al e sui quali quest'ultimo nulla aveva dedotto;
4. il secondo e il terzo Per_4 motivo del ricorso principale che, in quanto intimamente connessi sul piano logico e giuridico possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati;
va premesso, quanto alla sussistenza ed alla liquidazione del danno, che la Corte territoriale ha dichiarato apertis verbis che il dirigente «né nel ricorso introduttivo né in questa sede ha allegato alcunché sulla posizione degli altri concorrenti» ed ha aggiunto che «tale omissione, sebbene non pregiudichi completamente il diritto al risarcimento, si riflette necessariamente sulla quantificazione del danno», dovendosi presumere (sempre secondo la Corte capitolina) che tutti i concorrenti avessero le medesime possibilità di conseguire la nomina, essendo tutti in possesso dei medesimi requisiti richiesti;
facendo seguito a tali rilievi, il giudice
d'appello, poiché nei due concorsi ai quali il aveva partecipato c'erano 13 e 14 candidati, è Per_4 passato quindi a liquidare il danno «tenendo conto delle probabilità (per il di perderli che Per_4 erano rispettivamente 12/13 e di 13/14»;
4.1 nelle argomentazioni della Corte territoriale si annida, tuttavia, un errore di diritto;
a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa
Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio
2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo
2021 n. 6485 parla di “significati probabilità”); a detti principi non si è affatto attenuta la Corte territoriale ha commisurato il risarcimento al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico tenendo però conto, tuttavia, di probabilità che erano, con accertamento di fatto qui insindacabile, “pari” per tutti i concorrenti alla selezione in parola (v.
i passaggi della sentenza impugnata a p. 7, § 8, ultimo periodo: «infatti, in assenza di diverse allegazioni, deve ritenersi che tutti i concorrenti avessero le stesse probabilità di ricevere la nomina»
e a p. 8, § 8.2: «la mancanza dei requisiti degli altri candidati impedisce distinzioni di chance tra i vari concorrenti, sicché non può che ritenersi che tutti i partecipanti a ciascuna procedura avessero uguale probabilità di essere scelti»); a tali considerazioni segue, pertanto, l'accoglimento dei due motivi nei termini esposti;
”
Le considerazioni esposte dalla Corte di legittimità sono vieppiù appropriate nel caso di specie in cui l'originaria ricorrente non aveva neppure allegato i nominativi degli altri aspiranti all'incarico dirigenziale di cui si controverte, oltre quella concretamente nominata( né tanto meno acquisito o chiesto di acquisire documentazione rilevante in relazione ai titoli dagli stessi posseduti).
Per di più , anche la comparazione eseguita con la non vale a rivelare alcuna netta evidenza Per_3 di minore idoneità di quest'ultima all'incarico da ricoprire posto che pure il suo curriculum presenta esperienze professionali specificamente rilevanti nello svolgimento di funzioni dirigenziali( non già di funzionario tecnico come dedotto dalla negli atti introduttivi) quale dirigente del settore CP_1 urbanistica edilizia privata ambiente e attività produttive , presso il Comune di Tivoli, con competenze in materia di urbanistica , ambiente e attività produttive;
dirigente del servizio rete ecologica provinciale e ad interim del servizio pianificazione territoriale presso il dipartimento del governo del territorio della provincia di Roma con competenze sulla attività di verifica della compatibilità del piano territoriale provinciale generale , di conformità all'attuale legislazione in materia urbanistica ma anche di sostenibilità ambientale dei piani e progetti di competenza della provincia di Roma , attività di pianificazione territoriale di settore, elaborazione di reti ecologiche locali , aggiornamento della carta della vegetazione della provincia di Roma , partecipazione attiva alle iniziative di monitoraggio a scala nazionale delle reti ecologiche condotte dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;
la è stata altresì componente della commissione Per_3 regionale consultiva per le attività estrattive, ha svolto attività libero professionale in ambiti rilevanti svolgendo il ruolo di redattore di studi per piani regolatori generali, piani particolareggiati esecutivi
, ha collaborato con l'università anche nel corso di urbanistica nel laboratorio di progettazione urbanistica presso il dipartimento di pianificazione territoriale urbanistica, ha partecipato a convegni anche come relatore in materia ambientale. In conclusione le risultanze in atti , in assenza di ulteriori elementi (quali , in casi analoghi questa stessa Corte con sentenza 3653/23 ha rinvenuto , ad esempio, nel conferimento di incarico dirigenziale identico a seguito di procedura concorsuale pubblica con collocamento nei primi posti della graduatoria) sono del tutto inidonee a far presumere che, se la fosse stata inserita nella lista, avrebbe avuto concrete probabilità di essere scelta quale CP_1 dirigente più idoneo a ricoprire l'incarico vacante.
L'accertamento della inidoneità dalla sentenza del Consiglio di Stato numero 4597 /20 a legittimare la pretesa risarcitoria azionata dall'architetto e della carenza di prova in relazione alla “elevata CP_1 probabilità, prossima alla certezza “ del trasformarsi della chance azionata in reale conseguimento del beneficio di cui si controverte “(Cass. 25442/2024 ma in termini assolutamente conformi anche
Cass. 6278/2025) legittimano il rigetto dell'appello con assorbimento e di tutti gli altri motivi , nonché dell'appello incidentale basato su identici presupposti
Per completezza argomentativa giova rilevare che con il secondo motivo di appello la Parte_1 argomentava sulla legittimità del mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale venuto a scadenza il 15
Aprile 2013. , nella memoria di costituzione nel presente grado, negava rilevanza Controparte_1 alla confutazione avversaria rappresentando come il danno da perdita di chance non era stato azionato in correlazione con il mancato rinnovo dell'incarico del 2013. Tuttavia , poiché nella memoria di costituzione l'architetto comunque rinviava alle argomentazioni contenute nel ricorso CP_1 introduttivo, giova rappresentare che in premessa , nel ricorso introduttivo di primo grado, l'architetto effettivamente si lamentava della illegittimità della condotta della che aveva CP_1 Parte_1 proceduto alla nomina del dottor nella posizione dirigenziale originariamente a lei assegnata , Pt_4 proprio durante la procedura di suo secondo rinnovo. Tale censura era operata rinviando alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 49 della legge regionale 14 luglio 2014 numero 7 e statuendo l'illegittimità della nomina del dottor sulla posizione dirigenziale in quanto , alla data Pt_4 di conferimento dell'incarico , non si era ancora conclusa, con atto formale di segno negativo , la procedura di rinnovo. Assume l'architetto che la procedura di rinnovo era in corso di CP_1 conferimento ai sensi dell'art. 2 comma 49 della legge 14 luglio 2014 n.7 . La norma dispone: “49.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7, della l.r. 6/2002, come modificato dal comma 48, lettera f), numero 5, sono, in ogni caso, salvaguardati gli incarichi dirigenziali in essere, nonché quelli le cui procedure di conferimento sono già state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.” A sua volta il comma 48 lettera f )n. 5 dispone:” 5) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite dell'otto per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche.”;” E l'art. art. 20 comma 7 statuisce”: . Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 quater, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/ 2001 e successive modifiche. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa
l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”. Le norme richiamate non salvaguardano la procedura di rinnovo dei dirigenti in carica ma si limitano a statuire che sono fatti salvi gli incarichi direttivi conferiti prima della modifica della procedura di nomina ovvero anche solo con procedure di conferimento avviate Non è questo il caso perché nessun rapporto dirigenziale era in corso con la ricorrente e nessuna procedura di rinnovo era stata concretamente avviata dalla , non Parte_1 potendosi definire tale l'interlocuzione avviata dalla ricorrente il 13 settembre 2011 oltre un anno prima della cessazione dell'incarico in atto ( di durata biennale, a partire dal 15 aprile 2011) e sei mesi dopo l'inizio , cui invero faceva seguito - a fronte di una dichiarazione di disponibilità dell'organo politico (Vice presidente della )e del direttore regionale territorio e urbanistica Pt_1
- la pubblicazione di un bando di selezione interna per la copertura del posto, pacificamente incompatibile con la pretesa determinazione amministrativa di rinnovare l'incarico alla ricorrente. Ed infatti benchè la ricorrente dichiari che la procedura di selezione pubblicata a gennaio 2013 era andata deserta , ella stessa riconosce che fu nominato al suo posto , dopo un periodo di reggenza del direttore
, dirigente di ruolo della il 7 agosto 2014 . In specie osserva la Corte che, Persona_1 Pt_1 in tema di conferimento di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consolidato il seguente principio di diritto, affermato, ex multis, da Cass. n. 4621/2017: “Costituisce regola immanente al sistema, corrispondente ad una finalità di economicità, efficienza e buona amministrazione, il principio, esplicitato dal terzo periodo del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui la nomina di un soggetto esterno alla P.A. è condizionata alla previa verifica dell'insussistenza, all'interno dei ruoli organici, di una professionalità equivalente, e la motivazione del provvedimento di nomina è funzionale alla verifica esterna del rispetto di tale vincolo, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi”. Con la predetta sentenza la Suprema Corte ha peraltro ben illustrato, con ampia motivazione cui si rimanda ex art. 118 att. cpc, sia che il conferimento dell'incarico dirigenziale a un soggetto esterno all'amministrazione è condizionato alla previa verifica dell'insussistenza, all'interno dei ruoli organici, di una professionalità equivalente a quella necessaria per l'incarico da assegnare, tenuto conto che la funzione dell'incarico è di raggiungere un particolare e prefissato obiettivo nell'attività dell'ente; sia che la motivazione del provvedimento risponde alla finalità, preminentemente pubblicistica, di garantire la corrispondenza della scelta -appunto- ai principi di economicità, efficienza e buona amministrazione e alla finalità di consentire le verifiche della Corte dei Conti in sede di controllo sugli atti di nomina dei dirigenti.” Nel menzionato percorso procedimentale, cui, si ripete , non sono state rivolte le censure dell' architetto per quanto CP_1 dalla stessa rappresentato a confutazione del secondo motivo di appello (pagine 10 e 11 della memoria) , alcuna violazione è dato riscontrare nella condotta dell'Amministrazione. Per le considerazioni espresse l'appello principale deve essere accolto , con il favore delle spese e assorbimento dell'appello incidentale che si fondava sui medesimi presupposti negati dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'appello principale , assorbito l'appello incidentale , e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso di . Condanna al pagamento Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite in favore della liquidate per il primo grado in complessivi euro Parte_1
5400,00 e per il presente grado in complessivi euro 5000,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
IA TO RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI MA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA TO RZ Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 392/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. STERI ALESSANDRO e GIULIA Parte_1
MONTUORO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA MARCANTONIO
COLONNA, 27 00192 MA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORI MAURIZIO ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA PO 25/B 00198 MA;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 454 del 19.1.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
-Accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata assegnazione dell'incarico dirigenziale di cui al presente ricorso nonché l'esistenza di un conseguente danno patrimoniale subito dalla ricorrente, in particolare, a titolo di pregiudizio alla professionalità in termini di perdita di chance e di mancato guadagno, e per l'effetto condannare la a risarcire alla ricorrente una somma pari Parte_1 all'importo della retribuzione globale di fatto declinata equitativamente in tre annualità che la stessa avrebbe potuto conseguire attraverso lo svolgimento dell'incarico pari ad € 316.200,00 ovvero alla diversa misura economica, da quantificarsi anche in via equitativa, che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
-Accertare e dichiarare l'esistenza di un danno non patrimoniale nelle sue componenti di danno biologico, morale afferente alla salute, alla vita di relazione e alla sfera esistenziale. Per l'effetto, condannare la a risarcire alla ricorrente, sulla base della relazione medico legale Parte_1 allegata in atti, il danno non patrimoniale nella misura di € 182.042,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da maggiorarsi del 30% per il danno morale, per un totale di euro 236.655,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
ovvero nella diversa misura, anche quantificabile in via equitativa, che sarà determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
A sostengo della domanda la ricorrente deduceva: di aver svolto dal 15.04.19 al 14.04.13 l'incarico di Dirigente dell'Area “Vigilanza urbanistico-edilizia e lotta all'abusivismo” della Direzione
Regionale “Territorio e urbanistica” del Dipartimento “Istituzionale e Territorio”; che la prosecuzione del rapporto era avvenuta in forza dell'atto di organizzazione n. A2810 del 04 aprile 2011 che aveva disposto il rinnovo del contratto – senza soluzione di continuità – per la durata di due anni, e
“comunque non oltre la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età”; che, al fine di perfezionare l'iter del rinnovo e trasformare la durata biennale in durata quinquennale “per garantire la necessaria continuità amministrativa e per le inderogabili esigenze dell'Amministrazione regionale” richiamate nella nota prot. n. 16526 del 14 gennaio 2013, era stata effettuata su ordine del
Direttore del Dipartimento la procedura di selezione interna per il conferimento dell'incarico
(unitamente a quello dedicato all'Area “Volontariato ed Enti Locali – Sala Operativa Regionale” della Direzione Protezione Civile), andata tuttavia deserta;
che dalla data di scadenza del 15 aprile 2013 e sino al 07 agosto 2014 la posizione dirigenziale dell'Area Urbanistico-edilizia e lotta CP_2 all'abusivismo” non era stata assegnata, avendo mantenuto l'incarico ad interim il Direttore Regionale
“Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”; che tale incarico dirigenziale era stato poi successivamente affidato al dott. (dirigente di ruolo della ), pur Persona_1 Parte_1 essendo egli privo dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico, posto che era laureato in
Biologia, mentre nella Determina n. A05888 del 17 luglio 2013 emanata dal Dipartimento
“Istituzionale e Territorio” della si prevedeva per l'Area 05 “Vigilanza urbanistico- Parte_1 edilizia e contrasto all'abusivismo” il possesso della laurea in Giurisprudenza, Architettura o
Ingegneria; che la nomina del Dott. nella posizione dirigenziale era ulteriormente illegittima, Per_2 in quanto, alla data di conferimento dell'incarico (07 agosto 2014), non era ancora stata conclusa, con atto di segno negativo, la procedura di rinnovo dell'incarico.
Argomentava, poi, che, nelle more della procedura avviata nel 2013 di conferimento del suddetto incarico dirigenziale aveva partecipato a diverse selezioni per altri incarichi dirigenziali presso la
; che la e dei Quadri Direttivi delle Regioni, per Parte_1 Controparte_3
l'incarico a soggetto esterno di Dirigente Regionale di seconda fascia – Area “Autorizzazione paesaggistica e Valutazione Ambientale strategica” nel documento recante data certa del 21/09/2013
(ovvero prima ancora che si chiudesse il bando), dichiarava che “tutta la procedura è finalizzata al conferimento di alcuni degli incarichi in questione a soggetti già individuati, quali ad esempio:
[...]
dipendente della Provincia di Roma, all'Area autorizzazioni paesaggistiche”; che Persona_3 aveva risposto all'avviso di mobilità volontaria esterna ex artt. 30 ss., D. Lgs. n. 165/2001, finalizzato all'acquisizione di personale dirigente–architetto per la copertura di complessivi n. 3 posti vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta Regionale del;
che, con determinazione del Direttore Pt_1 della Direzione Regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi” n. G 02990 del 12 marzo 2018, pubblicato sul sito web della , era stata formalmente esclusa dalla Parte_1 selezione, con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di cui all'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 3 del citato avviso: essere dirigente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, in possesso di un'anzianità minima nella qualifica dirigenziale di
5 anni”.
Allegava, altresì, che, in data 7 dicembre 2013 aveva depositato ricorso al TAR Lazio (r.g. n.
12005/2013) chiedendo dichiararsi: l'annullamento, previa tutela cautelare, 1) dell'Avviso P informativo” della per ricerca di professionalità per l'affidamento a soggetto Parte_1 esterno all'amministrazione regionale dell'incarico di dirigente dell'Area “Autorizzazioni
Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica” della Direzione regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”; 2) del presupposto Atto di organizzazione n. A06862 del 29 agosto
2013 con cui il Direttore della direzione regionale “risorse umane e sistemi informativi” della
ha disposto la pubblicazione del predetto avviso;
3) di ogni atto della , Parte_1 Parte_1 ivi incluso il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi della n.1/2002 e Parte_1 ss.mm.ii. (ad es., il reg. reg. n. 3/2013), in tutte le parti in cui esclude, nelle procedure di selezione pubblica di ricerca dei dirigenti di area, la valutazione comparativa dei titoli dei partecipanti esterni al ruolo regionale, ivi compreso l'allegato “H”; 4) dell'avviso di conferimento dell'incarico di
Dirigente dell'Area “Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica” della
Direzione regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”, pubblicata sul BUR Lazio n. 87 del
22/10/2013; che il Tar definiva la controversia con sentenza breve n. 2194/2014, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;
che, in seguito al proposto appello avverso la predetta sentenza, il Consiglio di Stato con sentenza n. 508/2015 annullava la sentenza di primo grado, con rimessione della causa al Tribunale Amministrativo del
Lazio; che la causa veniva quindi riassunta al Tar, con richiesta di istanza di sospensiva che, però, veniva rigettata con ordinanza n. 2683/2015; che la notificava ricorso alle Sezioni Parte_1
Unite della Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, chiedendo l'affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario;
che il Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione veniva definito con sentenza n. 4881 del 2017, con cui la Corte dichiarava la giurisdizione del Giudice amministrativo, rigettando il ricorso della e condannandola al pagamento delle spese Parte_1 processuali;
che, conseguentemente la ricorrente notificava e depositava innanzi al Tar l'atto di riassunzione del giudizio RG. 12005/2013 nel quale testualmente specificava di avere: “ancora interesse a far decidere nel merito l'originario ricorso al TAR anche allo scopo di proporre domanda di risarcimento dei danni causati dai provvedimenti impugnati”; che il Tar con sentenza n. 83/2018 accoglieva l'eccezione di improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse avanzata dalla Pt_1
e si esprimeva anche sull'interesse risarcitorio, non ritenendolo sussistente, attesa la genericità
[...] della domanda di risarcimento avanzata;
che proponeva appello avverso detta sentenza sostenendo di non avere mai proposto istanza risarcitoria ma di aver semplicemente palesato il suo interesse ad un'azione di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, al fine di proporre, in un separato e futuro giudizio, domanda risarcitoria;
che il Consiglio di Stato con sentenza n. 4597/2020, in riforma della sentenza appellata, accoglieva il ricorso di primo grado accertando definitivamente l'illegittimità delle previsioni che impedivano la valutazione comparativa ai fini del conferimento dell'incarico.
Rimproverava, infine, alla , di non aver proceduto ad un esame comparativo del suo Parte_1 curriculum e di quello dell'arch. come invece era obbligata a fare, e di non Persona_3 aver mai fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, così impedendole:
-la prosecuzione dell'incarico dirigenziale in essere nel 2013 (Dirigente “Area Vigilanza Urbanistico
e Edilizia e lotta all'abusivismo della Direzione Regionale “Territorio e Urbanistica”);
-l'accesso alla dirigenza a tempo indeterminato presso la tramite mobilità esterna (con Parte_1 esclusione dalla procedura ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 indetta in data 22/11/2017 - det. N. G
16034);
-il mancato conferimento di altri incarichi dirigenziali presso la , in spregio al rispetto Parte_1 della valutazione comparativa;
-il conseguimento del requisito di servizio quinquennale per l'accesso alla Dirigenza di I fascia presso la;
Parte_1
-le chances di trasferimento ad altra/e amministrazione/i con causazione di gravissimi danni patrimoniali (di natura economico-professionale) e non patrimoniali (di natura biologica, relazionale, morale, etc.), anche considerati in un contesto violativo delle tutele dei lavoratori con disabilità (L. n.
104/1992 e L. n. 68/1999).
Concludeva, pertanto, rassegnando le riportate conclusioni.
Resisteva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale Parte_1 dell'azione proposta e, nel merito, l'infondatezza nonché il difetto di prova delle avverse domande.
Contestava, infine, il quantum debeatur poiché abnorme e comunque sproporzionato, dovendosi detrarre dalla somma richiesta quanto aliunde percepito.
Il Tribunale, autorizzato il deposito di note conclusionali e di trattazione scritta, sulla scorta della sentenza - definitiva - emessa dal Consiglio di Stato - con cui è stata riconosciuta l'illegittimità degli atti compiuti dall'Amministrazione in danno di - ha ravvisato l'esistenza del solo Controparte_1 danno patrimoniale da perdita di chances. Conseguentemente, ha condannato la a Parte_1 risarcire con la somma di euro 120.000,00 oltre accessori dalla domanda al saldo Controparte_1 nonché a pagare le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.359,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA.
Avverso tale decisione interponeva appello la affidandosi ai seguenti motivi di Parte_1 censura:
1. Omessa, contraddittoria e/o apparente motivazione per avere il Tribunale riconosciuto la fondatezza nell'an della domanda risarcitoria del danno da perdita di chances in ragione dell'illegittimità dell'istruttoria svolta dalla accertata con sentenza n. 4597/2020 del Pt_1
Consiglio di Stato, nonostante tale pronuncia fosse del tutto inconferente avendo ravvisato, quale valido presupposto della pronuncia, soltanto un interesse astratto ai fini risarcitori, in applicazione dell'art. 34 comma 3 c.p.a.;
2. Omessa, contraddittoria e/o apparente motivazione con riguardo al danno da perdita da chances avendo l'Amministrazione agito nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di personale della P.A., che ammette, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, la previa valutazione delle domande del personale di ruolo, potendo essere valutate quelle del personale esterno soltanto in mancanza di soggetti idonei interni;
3. Omessa, contraddittoria e/o apparente motivazione per avere il Tribunale ravvisato, senza alcuna argomentazione, la violazione da parte dell'Amministrazione dei doveri di correttezza e buona fede, ignorando la piena compatibilità della scelta discrezionale operata dall'Amministrazione con gli indirizzi normativi sulla dirigenza, sia per quanto attiene alla fase iniziale di individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti attinenti all'incarico, sia in merito alla scelta del candidato;
4. Erroneità della pronuncia del Tribunale nella determinazione del quantum risarcitorio per non aver il primo giudice tenuto conto della mancata allegazione, da parte dell'appellata, di prove relative alla sua pretermissione non soltanto rispetto al candidato risultato assegnatario dell'incarico, ma anche rispetto a tutti i candidati partecipanti alla procedura, ed in particolare agli altri candidati esterni.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e proponendo, a sua volta, appello Controparte_1 incidentale, avverso il capo della sentenza che aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale nelle sue componenti qualificatorie, evolutive ed eziologiche, come riconosciute in sede medico-legale di parte, nella misura indicata in ricorso o, comunque, in quella diversa ritenuta di giustizia.
All'udienza del 19.11.25, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello principale è fondato. Il primo, il terzo e il quarto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra di loro.
Con riguardo al danno da perdita di chance in riferimento alla mancata valutazione comparativa della ricorrente nelle selezioni per il reperimento di professionalità esterne alla per 5 diverse Parte_1 posizioni dirigenziali , assume la che il tribunale non avrebbe motivato in relazione al danno Pt_1 subito dall'architetto per essere stata pretermessa dal conferimento dell'incarico attribuito alla CP_1 dottoressa e sulle illegittimità della pretermissione nelle ulteriori procedure selettive per il Per_3 reclutamento di posizioni dirigenziali;
la Regione rilevava che la sentenza non aveva indicato i motivi per i quali la l'architetto sarebbe stata scelta per il conferimento dell'incarico qualora la CP_1 procedura fosse stata correttamente espletata dal capo del personale , né perché ella avrebbe avuto maggiori chance degli altri partecipanti di conseguire l'incarico dirigenziale
I motivi sono fondati . Il Consiglio di Stato , con la sentenza numero 4597 del 2020 , ha accolto il ricorso promosso da avverso la procedura di conferimento dell'incarico di dirigente Controparte_1 regionale di seconda fascia area autorizzazione paesaggistica e valutazione ambientale strategica di cui all'atto organizzativo numero 6862 del 29 agosto 2013 , definito con atto di organizzazione del direttore regionale delle risorse umane dell'undici ottobre 2013 di nomina della dottoressa
[...]
Persona_3
Il Consiglio di Stato , riformando la sentenza del Tar ha ritenuto , in omaggio al principio di Pt_1 effettività della tutela giurisdizionale , di poter aderire all'orientamento tradizionale della giurisprudenza amministrativa che consente l'esame nel merito delle censure pur in caso di improcedibilità del ricorso , in vista della proposizione di una autonoma domanda risarcitoria. Siffatta statuizione ha indotto il tribunale ad accogliere l'istanza risarcitoria formulata dall'architetto . CP_1
Devesi tuttavia rilevare che il Consiglio di Stato , nella summenzionata pronuncia , non ha statuito sull'esistenza di un diritto risarcitorio , né tantomeno sull'esistenza di un danno risarcibile , ma si è limitato a motivare le ragioni dell'accoglimento dell'appello avverso la sentenza di rigetto del TAR
a fronte della sopravvenuta improcedibilità del ricorso per l'eventualità della proposizione da parte della di un'autonoma domanda risarcitoria. La statuizione del Consiglio di Stato , dunque , CP_1 non esime l'autorità giudiziaria competente dal valutare l'esistenza di un diritto all'ottenimento di un risarcimento del danno e conseguentemente anche dell'esistenza di un danno risarcibile. Nel merito , la statuizione del Consiglio di Stato , infatti , aveva ad oggetto l'illegittimità dell'istruttoria della selezione volta a individuare le professionalità idonee a ricoprire gli incarichi dirigenziali per cui e causa all'interno della . Il Consiglio di Stato verificava che l'istruttoria era stata svolta Parte_1 dal segretario generale , organo di natura squisitamente politica , piuttosto che dal responsabile del ruolo , con la conseguenza che la procedura rimetteva impropriamente all'organo politico il potere di individuazione del dirigente , sottraendo il potere al dirigente responsabile. Il Consiglio di Stato era tuttavia ben consapevole che la nomina del dirigente all'esito dell'attività istruttoria - illegittimamente svolta al segretario generale ma che avrebbe dovuto essere portata a termine dal responsabile del personale - è rimessa la discrezionalità della giunta. Rileva infatti il Consiglio di Stato testualmente” anche se compete alla giunta la scelta discrezionale del dirigente da nominare e indubbio che tutta
l'attività prodromica tale scelta sia di puro carattere gestionale trattandosi di vagliare oggettivamente il possesso in capo ai dirigenti dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnare la legge regionale numero 6 del 2002 prevede uno specifico divieto per il segretario generale di svolgere tali attività laddove l'articolo 12 prescrive che il segretario generale non può esercitare funzioni amministrative e gestionali né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 11 e cioè proprio quelle delle direzioni regionali” Sulla scorta di queste premesse il Consiglio perveniva alla conclusione dell'illegittimità della previsione impugnata per l'indebita commissione tra l'attività di indirizzo e quella di gestione che essa comportava. MO
l'accertamento , passato in autorità di giudicato , della illegittimità della procedura selettiva - per una ragione di ordine formale che tuttavia insisteva sull'esito della dell'istruttoria svolta dall'amministrazione ai fini dell'individuazione del dirigente da nominare- resta da verificare se dall'illegittimità della procedura discendesse automaticamente un diritto risarcitorio in capo alla candidata estromessa, come desumibile dalla sentenza impugnata. OR , secondo consolidati principi di diritto, il risarcimento del danno da perdita di chance, oggetto della domanda della CP_1
, non segue automaticamente a una procedura concorsuale illegittima, ma va individuato nella sussistenza di elevate probabilità di esito vittorioso della selezione. Infatti, rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, è richiesto l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di “elevata probabilità, prossima alla certezza “(Cass. 25442/2024). Per utilizzare le parole della motivazione di Cass. 09/05/2018 n. 11165 ed i numerosi richiami giurisprudenziali ivi contenuti, rileva “l'infondatezza dell'assunto secondo cui la prova di un'illegittimità nei comportamenti concorsuali datoriali comporterebbe di per sè il diritto al risarcimento del danno, a meno che il datore di lavoro dimostri l'insussistenza di concrete possibilità di vittoria in capo al lavoratore interessato. Tale assunto, in qualche misura desunto da Cass. 5 marzo 2012, n. 3415, risulta superato da Cass., S.U., 23 settembre 2013, n. 21678, secondo cui "in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore". Con soluzione, quest'ultima, che va qui condivisa, confermando essa, in sostanza, la distinzione tra prova dell'inadempimento, che consente di presumere in ambito contrattuale la colpa (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533), e prova del danno, che pone a carico del danneggiato l'onere di dimostrare, se del caso anche solo mediante presunzioni, la ricorrenza del nesso causale rispetto al predetto inadempimento. Infatti, rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità è attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di "elevata probabilità, prossima alla certezza" (così, Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016,
n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. anche Cass. 1 marzo
2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione, laddove Cass. n. 6485/2021 parla quanto meno di “significativa probabilità”).Tale impostazione va ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento ed un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del "più probabile che non": Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico
(ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance. E' in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica. Ed anche Cass. 10/11/2017
n. 26694 intervenuta proprio in una fattispecie di domanda di risarcimento danni per perdita di chance proposta da dirigente pubblico ha evidenziato, in motivazione, che “a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito”. Da ultimo Cass. 25/09/2019 n. 23936 ha affermato che “la Corte di appello, osservando che il danno da perdita di chance richiedeva non la prova del sicuro superamento della selezione ma quella della probabilità di superarla, ha fatto corretta applicazione del principio, confermato anche da Cass., sez. un., n. 21678 del 2013, secondo cui "in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra
l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore". Esclusa dunque l'idoneità del solo pronunciamento del Consiglio di Stato a fondare la pretesa risarcitoria , si devono accogliere le censure mosse dalla alla Parte_1 pronuncia che non ha tenuto conto dell'assenza di allegazioni e prove , anche di tipo presuntivo , in ordine al fatto che, qualora la procedura fosse stata correttamente espletata dal Capo del Personale invece che dal segretario generale, la avrebbe avuto maggiori chances degli altri CP_1 partecipanti di conseguire l'incarico dirigenziale. La prova, anche presuntiva, dell'esito vittorioso della selezione cui la ha partecipato- laddove l'istruttoria fosse stata svolta dal soggetto CP_1 legittimato piuttosto che dal Segretario Generale- avrebbe dovuto, peraltro, tenere conto della pluralità di candidature vagliate e non solamente della candidatura della dottoressa . Per_3
Viceversa, da una parte l'architetto non spiega perché laddove la procedura fosse stata istruita CP_1
Dal capo del personale avrebbe condotto ad un esito diverso, dall'altra l'architetto non considera che all'esito dell'avviso pubblico , l'amministrazione ha certamente ricevuto una pluralità di candidature , comprensive della candidatura della e della , e ha operato una scelta discrezionale
CP_1 Per_3 all'interno di questa rosa di candidati. Da una parte non può escludersi che, nella valutazione discrezionale operata dalla giunta , la scelta tra la e la sia stata operata direttamente
CP_1 Per_3 dall'organo di vertice e cioè dalla giunta piuttosto che sia stata mera conseguenza della scrematura operata dal soggetto non legittimato. Dall'altra la non allega il numero di candidature
CP_1 presentate per la copertura della posizione dirigenziale cui ambisce e tantomeno i curricula di detti candidati : tali candidati “non considerati” dalla , in teoria , avrebbero potuto essere preferibili
CP_1 sia alla medesima che alla , laddove la scelta nei confronti di quest'ultima non fosse
CP_1 Per_3 stato legittimamente espressa . OR non sono stati forniti elementi atti a far supporre che la possedesse caratteristiche di idoneità alla copertura dell'incarico maggiori di quelle CP_1 possedute da tutti gli altri aspiranti ( invero non è dato sapere neppure se ci fossero altri aspiranti oltre alla e alla . Ed invero la , nel depositare il proprio curriculum, lo ha CP_1 Per_3 CP_1 confrontato solo con quello della dirigente scelta, TE , e non con quelli degli altri Per_3 aspiranti non scelti, di cui pure avrebbe potuto acquisire e produrre i curriculum.
La Corte di Cassazione , chiamata a pronunciarsi di recente su questione analoga relativa al conferimento di incarico dirigenziale da parte della (Cass. 25442/2024 )ha statuito”
2. Parte_1 con il secondo mezzo del ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.
2697 cod. civ., degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; il danneggiato si era vista riconosciuta una posta risarcitoria benché non avesse assolto all'onere della prova, su di lui gravante;
ed, anzi, era emerso che il non aveva maggiori Per_4 probabilità di essere scelto degli altri concorrenti, tra cui e in sostanza, mancava Per_5 Pt_3 in capo al ricorrente, ad avviso della «un minimo livello di probabilità, indispensabile per Pt_1 poter rivendicare un danno da perdita di chance»;
3. con la terza critica si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; il giudice
d'appello sia era limitato a valutare il grado probabilistico con riferimento alle posizioni dei candidati prescelti senza considerare che c'erano altri concorrenti che «possedevano maggiori requisiti rispetto al e sui quali quest'ultimo nulla aveva dedotto;
4. il secondo e il terzo Per_4 motivo del ricorso principale che, in quanto intimamente connessi sul piano logico e giuridico possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati;
va premesso, quanto alla sussistenza ed alla liquidazione del danno, che la Corte territoriale ha dichiarato apertis verbis che il dirigente «né nel ricorso introduttivo né in questa sede ha allegato alcunché sulla posizione degli altri concorrenti» ed ha aggiunto che «tale omissione, sebbene non pregiudichi completamente il diritto al risarcimento, si riflette necessariamente sulla quantificazione del danno», dovendosi presumere (sempre secondo la Corte capitolina) che tutti i concorrenti avessero le medesime possibilità di conseguire la nomina, essendo tutti in possesso dei medesimi requisiti richiesti;
facendo seguito a tali rilievi, il giudice
d'appello, poiché nei due concorsi ai quali il aveva partecipato c'erano 13 e 14 candidati, è Per_4 passato quindi a liquidare il danno «tenendo conto delle probabilità (per il di perderli che Per_4 erano rispettivamente 12/13 e di 13/14»;
4.1 nelle argomentazioni della Corte territoriale si annida, tuttavia, un errore di diritto;
a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa
Corte è d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n. 11165; conf. Cass. 12 maggio
2017, n. 11906; Cass. 30 settembre 2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per cento di probabilità di promozione); tale impostazione va in questa sede ribadita, in quanto è chiaro che una cosa è la determinazione di un nesso causale tra un comportamento e un danno certo (nel quale caso in ambito civilistico vale appunto la c.d. regola del «più probabile che non»: Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576) ed altro è stabilire i criteri di valutazione della rilevanza di un pregiudizio che, pur essendo cagionato anch'esso dal comportamento altrui, è addirittura incerto nella sua reale verificazione in senso giuridico (ovverosia quale perdita di un'utilità che si avesse diritto ad avere), quale è il danno da perdita di chance;
è in definitiva razionale che, proprio per l'incertezza rispetto alla spettanza dell'utilità in ipotesi menomata, la probabilità di verificazione di cui è necessaria la prova si collochi, come da giurisprudenza citata, verso i range più elevati della scala probabilistica (Cass. 9 marzo
2021 n. 6485 parla di “significati probabilità”); a detti principi non si è affatto attenuta la Corte territoriale ha commisurato il risarcimento al trattamento retributivo che il dirigente avrebbe percepito in caso di attribuzione dell'incarico tenendo però conto, tuttavia, di probabilità che erano, con accertamento di fatto qui insindacabile, “pari” per tutti i concorrenti alla selezione in parola (v.
i passaggi della sentenza impugnata a p. 7, § 8, ultimo periodo: «infatti, in assenza di diverse allegazioni, deve ritenersi che tutti i concorrenti avessero le stesse probabilità di ricevere la nomina»
e a p. 8, § 8.2: «la mancanza dei requisiti degli altri candidati impedisce distinzioni di chance tra i vari concorrenti, sicché non può che ritenersi che tutti i partecipanti a ciascuna procedura avessero uguale probabilità di essere scelti»); a tali considerazioni segue, pertanto, l'accoglimento dei due motivi nei termini esposti;
”
Le considerazioni esposte dalla Corte di legittimità sono vieppiù appropriate nel caso di specie in cui l'originaria ricorrente non aveva neppure allegato i nominativi degli altri aspiranti all'incarico dirigenziale di cui si controverte, oltre quella concretamente nominata( né tanto meno acquisito o chiesto di acquisire documentazione rilevante in relazione ai titoli dagli stessi posseduti).
Per di più , anche la comparazione eseguita con la non vale a rivelare alcuna netta evidenza Per_3 di minore idoneità di quest'ultima all'incarico da ricoprire posto che pure il suo curriculum presenta esperienze professionali specificamente rilevanti nello svolgimento di funzioni dirigenziali( non già di funzionario tecnico come dedotto dalla negli atti introduttivi) quale dirigente del settore CP_1 urbanistica edilizia privata ambiente e attività produttive , presso il Comune di Tivoli, con competenze in materia di urbanistica , ambiente e attività produttive;
dirigente del servizio rete ecologica provinciale e ad interim del servizio pianificazione territoriale presso il dipartimento del governo del territorio della provincia di Roma con competenze sulla attività di verifica della compatibilità del piano territoriale provinciale generale , di conformità all'attuale legislazione in materia urbanistica ma anche di sostenibilità ambientale dei piani e progetti di competenza della provincia di Roma , attività di pianificazione territoriale di settore, elaborazione di reti ecologiche locali , aggiornamento della carta della vegetazione della provincia di Roma , partecipazione attiva alle iniziative di monitoraggio a scala nazionale delle reti ecologiche condotte dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale;
la è stata altresì componente della commissione Per_3 regionale consultiva per le attività estrattive, ha svolto attività libero professionale in ambiti rilevanti svolgendo il ruolo di redattore di studi per piani regolatori generali, piani particolareggiati esecutivi
, ha collaborato con l'università anche nel corso di urbanistica nel laboratorio di progettazione urbanistica presso il dipartimento di pianificazione territoriale urbanistica, ha partecipato a convegni anche come relatore in materia ambientale. In conclusione le risultanze in atti , in assenza di ulteriori elementi (quali , in casi analoghi questa stessa Corte con sentenza 3653/23 ha rinvenuto , ad esempio, nel conferimento di incarico dirigenziale identico a seguito di procedura concorsuale pubblica con collocamento nei primi posti della graduatoria) sono del tutto inidonee a far presumere che, se la fosse stata inserita nella lista, avrebbe avuto concrete probabilità di essere scelta quale CP_1 dirigente più idoneo a ricoprire l'incarico vacante.
L'accertamento della inidoneità dalla sentenza del Consiglio di Stato numero 4597 /20 a legittimare la pretesa risarcitoria azionata dall'architetto e della carenza di prova in relazione alla “elevata CP_1 probabilità, prossima alla certezza “ del trasformarsi della chance azionata in reale conseguimento del beneficio di cui si controverte “(Cass. 25442/2024 ma in termini assolutamente conformi anche
Cass. 6278/2025) legittimano il rigetto dell'appello con assorbimento e di tutti gli altri motivi , nonché dell'appello incidentale basato su identici presupposti
Per completezza argomentativa giova rilevare che con il secondo motivo di appello la Parte_1 argomentava sulla legittimità del mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale venuto a scadenza il 15
Aprile 2013. , nella memoria di costituzione nel presente grado, negava rilevanza Controparte_1 alla confutazione avversaria rappresentando come il danno da perdita di chance non era stato azionato in correlazione con il mancato rinnovo dell'incarico del 2013. Tuttavia , poiché nella memoria di costituzione l'architetto comunque rinviava alle argomentazioni contenute nel ricorso CP_1 introduttivo, giova rappresentare che in premessa , nel ricorso introduttivo di primo grado, l'architetto effettivamente si lamentava della illegittimità della condotta della che aveva CP_1 Parte_1 proceduto alla nomina del dottor nella posizione dirigenziale originariamente a lei assegnata , Pt_4 proprio durante la procedura di suo secondo rinnovo. Tale censura era operata rinviando alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 49 della legge regionale 14 luglio 2014 numero 7 e statuendo l'illegittimità della nomina del dottor sulla posizione dirigenziale in quanto , alla data Pt_4 di conferimento dell'incarico , non si era ancora conclusa, con atto formale di segno negativo , la procedura di rinnovo. Assume l'architetto che la procedura di rinnovo era in corso di CP_1 conferimento ai sensi dell'art. 2 comma 49 della legge 14 luglio 2014 n.7 . La norma dispone: “49.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7, della l.r. 6/2002, come modificato dal comma 48, lettera f), numero 5, sono, in ogni caso, salvaguardati gli incarichi dirigenziali in essere, nonché quelli le cui procedure di conferimento sono già state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.” A sua volta il comma 48 lettera f )n. 5 dispone:” 5) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite dell'otto per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche.”;” E l'art. art. 20 comma 7 statuisce”: . Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 quater, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/ 2001 e successive modifiche. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa
l'amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 16, comma 2. Per la durata dell'incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell'amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”. Le norme richiamate non salvaguardano la procedura di rinnovo dei dirigenti in carica ma si limitano a statuire che sono fatti salvi gli incarichi direttivi conferiti prima della modifica della procedura di nomina ovvero anche solo con procedure di conferimento avviate Non è questo il caso perché nessun rapporto dirigenziale era in corso con la ricorrente e nessuna procedura di rinnovo era stata concretamente avviata dalla , non Parte_1 potendosi definire tale l'interlocuzione avviata dalla ricorrente il 13 settembre 2011 oltre un anno prima della cessazione dell'incarico in atto ( di durata biennale, a partire dal 15 aprile 2011) e sei mesi dopo l'inizio , cui invero faceva seguito - a fronte di una dichiarazione di disponibilità dell'organo politico (Vice presidente della )e del direttore regionale territorio e urbanistica Pt_1
- la pubblicazione di un bando di selezione interna per la copertura del posto, pacificamente incompatibile con la pretesa determinazione amministrativa di rinnovare l'incarico alla ricorrente. Ed infatti benchè la ricorrente dichiari che la procedura di selezione pubblicata a gennaio 2013 era andata deserta , ella stessa riconosce che fu nominato al suo posto , dopo un periodo di reggenza del direttore
, dirigente di ruolo della il 7 agosto 2014 . In specie osserva la Corte che, Persona_1 Pt_1 in tema di conferimento di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consolidato il seguente principio di diritto, affermato, ex multis, da Cass. n. 4621/2017: “Costituisce regola immanente al sistema, corrispondente ad una finalità di economicità, efficienza e buona amministrazione, il principio, esplicitato dal terzo periodo del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui la nomina di un soggetto esterno alla P.A. è condizionata alla previa verifica dell'insussistenza, all'interno dei ruoli organici, di una professionalità equivalente, e la motivazione del provvedimento di nomina è funzionale alla verifica esterna del rispetto di tale vincolo, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi”. Con la predetta sentenza la Suprema Corte ha peraltro ben illustrato, con ampia motivazione cui si rimanda ex art. 118 att. cpc, sia che il conferimento dell'incarico dirigenziale a un soggetto esterno all'amministrazione è condizionato alla previa verifica dell'insussistenza, all'interno dei ruoli organici, di una professionalità equivalente a quella necessaria per l'incarico da assegnare, tenuto conto che la funzione dell'incarico è di raggiungere un particolare e prefissato obiettivo nell'attività dell'ente; sia che la motivazione del provvedimento risponde alla finalità, preminentemente pubblicistica, di garantire la corrispondenza della scelta -appunto- ai principi di economicità, efficienza e buona amministrazione e alla finalità di consentire le verifiche della Corte dei Conti in sede di controllo sugli atti di nomina dei dirigenti.” Nel menzionato percorso procedimentale, cui, si ripete , non sono state rivolte le censure dell' architetto per quanto CP_1 dalla stessa rappresentato a confutazione del secondo motivo di appello (pagine 10 e 11 della memoria) , alcuna violazione è dato riscontrare nella condotta dell'Amministrazione. Per le considerazioni espresse l'appello principale deve essere accolto , con il favore delle spese e assorbimento dell'appello incidentale che si fondava sui medesimi presupposti negati dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
In accoglimento dell'appello principale , assorbito l'appello incidentale , e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originario ricorso di . Condanna al pagamento Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite in favore della liquidate per il primo grado in complessivi euro Parte_1
5400,00 e per il presente grado in complessivi euro 5000,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%.
La Presidente
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