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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie in materia di lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 13/02/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 71/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESINI ELISA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
APPELLATO/I
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 432/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Ancona, sezione lavoro, con la quale veniva accolto solo parzialmente il ricorso dello stesso. Con tale sentenza, infatti, veniva accertata l'illegittimità delle 2 sanzioni disciplinari comminate al tra Pt_1 maggio e giugno 2020, nonché l'illegittimità del suo trasferimento del 12.10.2020 a Chiaravalle, ed altresì lo svolgimento di lavoro supplementare da giugno 2016 a maggio 2020, mentre, al contrario, non venivano riconosciuti né il mobbing né lo straining né il risarcimento del danno biologico.
pagina 1 di 2 La Corte fissava udienza di discussione con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed, in vista dell'odierna udienza, nessuno essendosi costituito per la parte appellata, l'appellante ha depositato note scritte, rappresentando che le parti hanno, nel frattempo, raggiunto una composizione bonaria del contenzioso, con conseguente rinuncia all'appello n. 71/2024 e domanda di estinzione del giudizio.
In conseguenza di detta rinuncia, deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art.306 c.p.c., in quanto con essa è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 febbraio 2025.
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Sbano Dr. Luigi Santini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie in materia di lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 13/02/2025, fissata ai sensi dell'art.127-ter c.p.c.; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 71/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESINI ELISA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
APPELLATO/I
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 432/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Ancona, sezione lavoro, con la quale veniva accolto solo parzialmente il ricorso dello stesso. Con tale sentenza, infatti, veniva accertata l'illegittimità delle 2 sanzioni disciplinari comminate al tra Pt_1 maggio e giugno 2020, nonché l'illegittimità del suo trasferimento del 12.10.2020 a Chiaravalle, ed altresì lo svolgimento di lavoro supplementare da giugno 2016 a maggio 2020, mentre, al contrario, non venivano riconosciuti né il mobbing né lo straining né il risarcimento del danno biologico.
pagina 1 di 2 La Corte fissava udienza di discussione con la modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed, in vista dell'odierna udienza, nessuno essendosi costituito per la parte appellata, l'appellante ha depositato note scritte, rappresentando che le parti hanno, nel frattempo, raggiunto una composizione bonaria del contenzioso, con conseguente rinuncia all'appello n. 71/2024 e domanda di estinzione del giudizio.
In conseguenza di detta rinuncia, deve pervenirsi a declaratoria formale di estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art.306 c.p.c., in quanto con essa è venuta meno la potestà di questa Corte di definire la controversia con una propria sentenza finale di merito.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti del giudizio ex art.306 c.p.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13 febbraio 2025.
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna Sbano Dr. Luigi Santini
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