Articolo 4 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 novembre 1984
Art. 4.
Il numero 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984
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