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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 522/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
2) dr. NATALINO SAPONE Consigliere
3) dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.522/2019vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Anania (C.F.: ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall'Avv. Maria Sibilio (C.F.: ) – C.F._3 pec: t;
Email_2
-appellata/appellante incidentale
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2043- art 2051 c.c.- Appello alla Sentenza n.1551/2018 del
Tribunale di Locri, pubblicata il 17/12/2018, nel procedimento N.R.G. 100120/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 ConAtto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 07/02/2013, ,adiva Parte_1 il Tribunale di Locri al fine di ottenere la condanna della (già Controparte_1
Provincia di al risarcimento del danno non patrimoniale/danno biologico per le Controparte_1 lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto in 12/09/2011 nel territorio del Comune di TI .
Deduceva segnatamente che alla data summenzionata alle ore 02.30 c.a. si trovava a bordo della propria autovettura Volkswagen Golf tg. DZ052DS, in compagnia di , e mentre Persona_1 percorreva la S.P. 09 (ex S.S. 110), direzione mare – monte (zona industriale c.a. Km 9), imboccava una curva a gomito non debitamente segnalata, non illuminata e priva di guardrail, perdendo il controllo del veicolo e uscendo fuori strada, “concludendo la corsa nella scarpata”.
Sul luogo intervenivano i Carabinieri della Stazione di TI, che redigevano relazione ed effettuavano rilievi e fotografie.
A seguito del sinistro il riportava lesioni personali di lieve entità, nonché danni materiali Parte_1 al veicolo interessato.
Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi all'ente summenzionato per violazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni finisci quantificati in € 10.000,00; nonché la somma di € 8.437,46 giusta preventivo versato in atti, e la condanna dell'ente alle spese del giudizio.
Con comparsa di risposta in primo grado del 06/05/2013 si costituiva la Controparte_1
(già Provincia) la quale contestava quanto ex adverso dedotto eccependo, in via
[...] preliminare il difetto di legittimazione passiva individuandola in capo alla quale Pt_2 concessionaria per la manutenzione;
nel merito contestava le deduzioni di controparte asserendo la condotta negligente del conducente, che era a conoscenza delle condizioni della strada attesa la residenza in Monasterace, comune limitrofo, nonché in virtù della violazione dell'art. 186 CdS accertato dai Carabinieri nell'apposita relazione.
Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di controparte alle spese del procedimento.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e segnatamente prova per testi di Persona_1
(terzo trasportato) e escussi all'udienza del 10/02/2015 e del Testimone_1 CP_2
Ing. all'udienza del 07/04/2015; nonché con CTU medico – legale del 20/10/2016.
[...] CP_3
La causa era decisa con sentenza n. 1551/2018 con la quale il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda, riteneva, riteneva provata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore, e accertava la responsabilità dell'ente provinciale relativamente alla violazione dell'art. 2051 c.c., infatti “Tenuto conto della dinamica del sinistro – quale emerge dalle predette deposizioni testimoniali – si ritiene che sussista la responsabilità della nella Controparte_4
CP_ causazione dei danni lamentati dall'attore. L' convenuto, infatti, rivestendo lo status di custode,
2 avrebbe dovuto sorvegliare, controllare e migliorare le condizioni di fruibilità delle strade aperte al pubblico transito comprese nel territorio di competenza”.
Tuttavia, il giudice di prime cure accertava un rilevante concorso di colpa del danneggiato, che determinava nella misura del 50% poiché “il sig. avrebbe dovuto ben conoscere le Parte_1 caratteristiche della strada percorsa[stante la residenza in zona limitrofa] e, conseguentemente adottare le cautele necessarie nel caso concreto. Risulta, altresì, che i carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno contestato al sig. la violazione dell'art. 186, Parte_1 comma 2, lett. b) c.p. (guida in stato di ebbrezza) provvedendo al ritiro della patente di guida.”.
Il danno patito, giusta conclusioni della CTU, era riconosciuto nella misura del 2% di invalidità permanente quale reliquato del sinistro, per un ammontare complessivo di € 2.723,67; somma alla quale detraeva il 50% in ragione dell'accertato concorso e, dunque, per un totale di € 1.361,84.
Rigettava la domanda relativa al risarcimento dei danni materiali in quanto non provati e CP_ condannava l' convenuto al pagamento della metà delle spese di lite liquidate in € 2.258,00 e per intero le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 21/06/2019 impugnava Parte_1 la sentenza deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano.
1) Con primo motivo di appello contestava la decisione impugnata nella parte in cui accertava e dichiarava il concorso di colpa nella causazione dell'occorso sinistro.
Specificava che l'esonero della responsabilità ex art. 2051 c.c. poteva essere disposta solo con la prova del caso fortuito, da intendersi quale elemento estraneo e imprevedibile;
caso fortuito mai debitamente dall'amministrazione provinciale.
Riteneva che l'assenza della segnaleticastradale, del guardrail ed, in generale, l'omessa manutenzione e messa in sicurezza del tratto di strada di competenza, ritenuti debitamente provati a mezzo di documentazione in atti e prove per testi, erano elementi sufficienti ad imputare esclusivamente all'ente la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Per le ragioni di cui sopra, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, dovendosi attribuire in capo alla l'integrale responsabilità dell'occorso sinistro. Controparte_4
2) Con secondo motivo di appello contestava la decisione di prime cure relativamente al rigetto della domanda di risarcimento danni occorsi al veicolo per carenza di prova.
Deduceva che la prova dei danni materiali era stata ampiamente fornita sia tramite il verbale di intervento dei Carabinieri, sia dalla documentazione fotografica e DVD allegati alla CTP cinematica depositata in primo grado, nonché dai preventivi di riparazione.
Contestava, altresì, il mancato accoglimento della CTU modale formulata in primo grado e totalmente ignorata dal giudice di prime cure.
3 Per i motivi summenzionati chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, dunque, il riconoscimento dei danni al mezzo per la somma complessiva di € 8.437,46.
3) Con terzo motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in punto di spese di lite, chiedendo – in ragione dell'assenza di qualunque concorso di colpa – la condanna integrale dell'Amministrazione alle spese di lite.
Con comparsa di risposta e appello incidentale del 24/10/2019 si costituiva la
[...]
, la quale contestava tutto quanto ex adverso e, contestualmente, Controparte_1 spiegava appello incidentale avverso la sentenza impugnata.
1) In primo luogo contestava l'asserita esclusiva responsabilità dell'Ente. Deduceva, sul punto che alcuna responsabilità poteva attribuirsi all'appellata atteso che il sinistro era da ricondurre esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, individuata nell'aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza.
Evidenziava delle incongruenze nelle risultanze delle prove orali, laddove in relazione alle dichiarazioni rese dal questi dichiarava di non aver mai effettuato alcun controllo sulla Persona_2 segnaletica stradale, per poi dichiarare di aver appurato l'esistenza di indicatori di direzione ormai arrugginite e poco visibili.
Chiedeva l'inammissibilità della dichiarazione testimoniale resa dal terzo trasportato
[...] ex art. 246 c.p.c. in quanto soggetto portatore di un interesse diretto nella controversia. Per_1
In ultimo, evidenziava come il danneggiato fosse a conoscenza delle condizioni della strada in quanto l'unica strada che conduceva al comune di residenza dello stesso.
L'omessa manutenzione del tratto di strada, dunque, da sola non poteva essere ritenuta condizione sufficiente ad attribuire la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'amministrazione, neanche in concorso, atteso che la condotta colposa posta in essere dal danneggiato avrebbe interrotto il nesso di causalità previsto dalla norma in esame.
Sulla scorta delle summenzionate considerazioni, contestava il motivo di appello e, contestualmente, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, dovendosi attribuire a parte appellante l'integrale responsabilità del sinistro in esame.
2) In secondo luogo, contestava quanto dedotto dall'appellante relativamente alla richiesta domanda di risarcimento dei danni subiti dal veicolo.
Deduceva che i preventivi depositati non erano idonei a fondare l'accoglimento di tale domanda, specie in considerazione che le successive fatture di riparazione allegate non recavano alcuna causale che poteva far ricondurre il pagamento a titolo di riparazione.
Contestava, inoltre, l'ammontare richiesto poiché eccessivo e comunque non supportato da idonea documentazione.
4 3) In terzo luogo, attesa l'integrale responsabilità del sinistro in capo al danneggiante, chiedeva la riforma della sentenza in punto di riconoscimento dei danni non patrimoniali riconosciuti al danneggiato.
Eccepiva l'inutilizzabilità della CTU espletata in primo grado in quanto formatasi solo sulle dichiarazioni rese dal danneggiato e sulla base di documentazione medica redatta dal medico di base, senza che alcun esame strumentale volto ad accertare la presenza del danno fosse stato mai posto in essere sia da danneggiato che dallo stesso CTU, dovendosi l'elaborato peritale ritenere privo di qualsivoglia supporto probatorio.
In ragione di quanto precedentemente detto, contestava il motivo di appello e, contestualmente chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Formulava, inoltre, domanda di restituzione della somma di € 4.653,43 corrisposta all'odierna parte appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
4) In ultimo, contestava la dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio di prime cure, ritenendo che alcuna circostanza di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. era ravvisabile nel caso in esame.
All'udienza istruttoria del 08/02/2024, svolta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Collegio rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2024, disponendo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza di cui sopra, le parti insistevano nelle rispettive domande e precisavano le conclusioni e il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, nella camera di consiglio del 31/10/2024 poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: La ha eccepito la incapacità a testimoniare ex art. 246 Controparte_1
c.p.c.del Vasile Domenico, in quanto terzo trasportato e danneggiato nel sinistro e portatore di un interesse personale .
Tuttavia, pur se l'argomento trova fondamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Civ.,
Ord. n. 19121 del 17/07/2019; Cass. Civ., Ord. n. 14468 del 26/05/2021) l'eccezione è stata formulata tardivamente , solo alcune udienze dopo l'escussione del , che era stato indicato nelle memorie Per_1 art 183 cpc dell'attore ed escusso senza alcuno specifico rilievo del difensore della
[...]
, che pur opponendosi genericamente alle prove richieste da controparte, nell'udienza CP_1
5 del 12.12.2013 insisteva e specificava solo l'opposizione all'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ente convenuto.
Nessuna eccezione ha formulato la difesa della sul teste , neppure Controparte_1 Per_1 all'udienza di escussione del 10.2.2015 , alla quale era presente l''avv Maria Sibilio.
L'eccezione risulta formulata solo successivamente, quindi tardivamente, e nessuna incapacità può essere ormai dichiarata - cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013 “La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.”
Tuttavia la deposizione del teste è sostanzialmente irrilevante ai fini del decidere, poiché i fatti e le cause del sinistro sono ricostruibili e pienamente acquisiti al processo attraverso i rilievi dei
Carabinieri intervenuti subito dopo l'evento, e la deposizione del teste nulla aggiunge. Per_1
E all'esito dell'esame degli atti di causa, sia l'appello principale che l'appello incidentale risultano totalmente infondati
I
E' indubbio, perché provato e risultante dagli accertamenti e dalle fotografie dei Carabinieri, che la strada percorsa dalla vettura del in piena notte il 12.9.2011 vedesse una improvvisa curva Parte_1 sinistrorsa al termine di un rettilineo, e che la strada non fosse adeguatamente illuminata, né che la presenza della curva fosse adeguatamente e tempestivamente segnalata.
Ciò non consente di escludere la responsabilità dell'ente proprietario della strada per il sinistro , risultando oggettivamente carenti le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti, evidentemente non adottate dal proprietario – custode, la cui responsabilità ex art. 2051 c.c, ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria , ovvero provare di avere fatto il possibile per evitare il danno. Invece nella specie mancavano cautele minime ed ordinarie.
Tale forma di responsabilità oggettiva comporta che è onere dell'ente proprietario della strada pubblica, anche qualora non sussista una specifica norma astrattamente riferibile, di valutare ex art. 14 CdS se il tratto di strada pubblico possa costituire, per la conformazione e le peculiarità della stessa,un rischio per l'incolumità degli utenti e, in caso di esito positivo, adottare tutte le necessarie accortezze affinché ciò non avvenga.
6 La responsabilità oggettiva, secondo il principio generale che precede, può essere integrata in caso di carente manutenzione relativa alla segnaletica stradale.: “L'ente proprietario della strada deve, ai sensi dell'art. 14 C.d.S., provvedere anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro” (Cass. Civ., Ord. n. 17658 del 02/07/2019).
E neppure la circostanza che per una determinata strada la legge non preveda in astratto l'adozione di misure di sicurezza esime il gestore autostradale dal valutare in concreto sempre e comunque se un determinato tratto stradale possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti, adottando di conseguenza tutte le misure necessarie (Cass. Civ., Ord. n. 882 del 14/01/2025).
Dalla relazione di servizio redatta dagli agenti dei Carabinieri sopraggiunti nell'immediatezza dei fatti è dato leggersi che “[…] non notava l'improvvisa curva a gomito sinistrorsa, posta in un tratto di strada poco illuminata, così come constatato dagli scriventi atteso il mal funzionamento del lampione ivi posizionato che alternava fasi di accensione a fasi di buio […] Occorre altresì precisare che la curva ove è avvenuto il sinistro si presenta alla fine di un tratto rettilineo privo di segnaletica verticale che ne indichi la presenza, fatta eccezione per delle frecce direzionali di colore bianco e rosso, anche se ormai deformate e arrugginite, poste proprio in prossimità della curva stessa.”.
Quanto sopra detto era confermato dai redattori del rapporto e sentiti quali Persona_3 Tes_1 testimoni rispettivamente alle udienze del 10/02/2015 e 07/04/2015.
Ne discende, dunque, che il sinistro era avvenuto in un tratto di strada pericoloso, tanto da essere stato teatro di un precedente sinistro mortale avvenuto il mese prima (cfr doc in atti).
Ciò comporta il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla , perché Controparte_1 deve ritenersi accertata la sua responsabilità per omessa manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale interessato, a norma dell'art. 2051 c.c.
II
Tuttavia, neppure il primo motivo dell'appello principale può essere accolto, poiché è stato grave e rilevante il concorso di responsabilità del conducente del veicolo, il che esclude possa riformarsi la decisione che ha riconosciuto il concorso in misura pari al 50%, per avere il Parte_1 tenuto comportamenti gravemente imprudenti ed addirittura illeciti (come il mettersi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcoolica) tali da incidere sul determinismo del fatto e sulle sue
7 conseguenze , e tali da non consentirgli di evitare il sinistro nonostante dovesse essere certamente a conoscenza della strada, che conduce al Comune di Monasterace , ove il risiede. Parte_1
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 1227 c.c., valutando la condotta del danneggiato a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, avendo riscontrato la mancanza delle doverose cautele di chi conduca un veicolo, che è tenuto ad adottare non solo le regole espressamente dettate dal codice della strada ( fra le quali il divieto di condurre veicoli in condizioni di alterazione alcolica) , ma anche quelle di prudenza che impongono di adeguare la condotta di guida e la velocità allo stato dei luoghi.
Regole di legge e di prudenza che sono state evidentemente disattese gravemente dal , Parte_1 postosi alla guida del veicolo dopo avere assunto alcoolici, tanto che dopo il sinistro, sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo .
Nel verbale di intervento dei Carabinieri si legge che il risultava positivo con Parte_1 un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l prima prova e 1,2 g/l nella seconda prova. Quindi, accertato ciò, contestavamo a la violazione dell'art. 186 c.2 lett. b(guida in stato di ebbrezza Parte_1 alcolica con tasso compreso tra 0,81 e non superiore a 1,50 g/l).”.
L' entità dello stato di ebbrezza come misurato dai militari, ovvero il tasso alcolemico superiore a
0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l configura uno stato di ebbrezza grave, capace di compromettere significativamente le capacità motorie e cognitive del conducente di un veicolo, aumentando notevolmente il rischio di causare incidenti gravi.
Quindi il grave concorso colposo evidentemente attribuibile al ( che non può esser Parte_1 assolutamente ridotto a meno del 50% dichiarato dal Tribunale) , certamente rientrante del dettato dell'art 1227 cc , deve ravvisarsi nella condizione di ebbrezza che ha impedito al conducente di rendersi conto della presenza della curva di quel tratto di strada, dopo il rettilineo , nonostante le condizioni climatiche e dell'asfalto fossero ottime (come accertato dal rapporto dei Carabinieri), e lo ha portato a non seguire la curva, ad uscire di strada, con le conseguenze lesive che ne sono scaturite.
III
A proposito di queste, può respingersi l'appello incidentale proposto per smentire l'esistenza della lesione permanente conseguente al sinistro, come accertata dal CTU.
Il certificato del medico curante che in data 23.10.2011 aveva dichiarato il clinicamente Parte_1 guarito “con postumi da valutare” non può essere utilizzata per escludere che sussistessero postumi, che sono stati riscontrati dal CTU dopo cinque anni dal sinistro (a comprova che si trattasse di esiti permanenti non emendabili).
Nella specie non vertendosi in materia assicurativa da sinistro stradale , ma di un incidente occorso per cattiva gestione della cosa in custodia – art 2051 cc- non può neppure farsi applicazione delle
8 regole dettate dagli art 138-139 della legge 209 del 2005 (cd Codice delle Assicurazioni ), che esigono un accertamento “strumentale” o “obiettivo” della lesione.
Ciò perché le tabelle ed i criteri della legge 209 del 2005 non si posso applicare analogicamente a casi diversi – Sul punto cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).”.
Peraltro, pur nella obiettiva stringatezza dell'elaborato peritale, la diagnosi del CTU che ha ritenuto l'esistenza di “Esiti di trauma discorsivo cervico-dorsale” , correlato ad un esame obiettivo in cui
è stata comunque riscontrata una “dolente e limitata rotazione a sinistra del rachide cervicale” non appare inficiato dalle contestazioni della parte appellata, e appare coerente alla diagnosi di iperestensione del collo fatta nella immediatezza del sinistro, logicamente compatibile con le modalità dell'uscita di strada del veicolo e dell'impatto dimostrato dai danni fotografati..
Non vi sono quindi elementi sufficienti per negare la sussistenza della patologia né la correlazione causale all'evento di causa, né per smentire la misura percentuale dell'invalidità riconosciuta dal CTU, deve respingersi anche questo motivo di appello incidentale ; non risultando oggetto di impugnazione la misura del risarcimento riconosciuto, né il parametro di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale
IV
Non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo di appello principale relativo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni al mezzo quantificato dall'appellante principale in €
8.437,46. Parte appellante ha dedotto che la prova dei danni materiali erano supportato da ampia documentazione quale la relazione di intervento dei Carabinieri, preventivi di riparazione e fatture di spese sostenute,nonché CTP con allegato DVD.
Intanto non è dato riscontrare agli atti , a sostegno della richiesta di risarcimento, altro che un preventivo di una autocarrozzeria, per di più neppure sottoscritto ma portante solo il timbro della ditta.
Non vi è in atti alcun altra prova di avvenuti pagamenti;
né si rinviene la perizia di parte (non c'è nel fascicolo di parte di primo grado prodotto dall'appellante telematicamente in questa sede).
In ogni caso, non vi è alcuna prova dell'effettivo esborso (se vi è stato ) per riparazioni né dell'entità di esso.
9 Orbene, posto che è orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale in relazione alla fattura di riparazione “Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.” (Cass. Civ., Ord. n. 3293 del 13/02/2018); mentre in relazione al preventivo di spesa la Suprema Corte ha affermato che “il convenuto […] ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto.” (Cass. Civ., Ord. n. 27624 del 03/12/2020).
Tuttavia, dalla disamina della documentazione in atti è riscontrabile solo un preventivo di riparazione e un allegato compendio fotografico del veicolo incidentato, senza che vi sia traccia della
CTP modale, del contenuto del DVD e delle fatture di riparazione dalle quali, a dire di parte appellante, dimostrerebbero l'esborso delle somme a titolo di riparazione.
Il solo preventivo di riparazione neppure sottoscritto, e puntualmente contestato da controparte sin dal primo grado, nel presente giudizio è totalmente insufficiente a provare l'entità del danno, che in quanto patrimoniale, deve essere provato nel suo preciso ammontare.
Ciò esclude anche il ricorso ai criteri equitativi ex art 1226 cc non può che darsi applicazione al principio giurisprudenziale di cui sopra e, conseguentemente, concludere per il rigetto di tale motivo di appello.
V
La contestazione sulla regolazione delle spese di primo grado, che si trova negli appelli principale ed incidentale , è parimenti infondato.
In presenza di un solo parziale accoglimento della domanda (che risulta respinta in primo grado per la maggior parte delle richieste e degli importi prospettati dall'attore) del tutto intangibile risulta la scelta del giudice di compensare in tutto o in parte le spese di lite. Infatti nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa;
incontrando solo il divieto di condannare quest'ultima alle spese della controparte (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018) .
Nella specie il Tribunale ha compensato per metà le spese di lite, e posto la residua metà a favore del ed a carico dell'ente territoriale;
e di nulla è legittimato a dolersi l'attore- odierno Parte_1
10 appellante , così come non possono ravvisarsi elementi di fondatezza nella contestazione dell'appellante incidentale
VI
L'integrale rigetto sia l'appello principale che dell'appello incidentale giustifica la totale compensazione delle spese di lite del presente grado ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (C.F.: ),nei confronti di Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, nonché sull'appello
[...] P.IVA_1 incidentale da quest'ultima proposto,avverso la Sentenza n. 1551/2018 del Tribunale di Locri pubblicata il 17/12/2018 nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 522/2019, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
Reggio Calabria, così deciso il 14.03.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
11
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
2) dr. NATALINO SAPONE Consigliere
3) dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.522/2019vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Anania (C.F.: ) - pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall'Avv. Maria Sibilio (C.F.: ) – C.F._3 pec: t;
Email_2
-appellata/appellante incidentale
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2043- art 2051 c.c.- Appello alla Sentenza n.1551/2018 del
Tribunale di Locri, pubblicata il 17/12/2018, nel procedimento N.R.G. 100120/2013.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 ConAtto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 07/02/2013, ,adiva Parte_1 il Tribunale di Locri al fine di ottenere la condanna della (già Controparte_1
Provincia di al risarcimento del danno non patrimoniale/danno biologico per le Controparte_1 lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto in 12/09/2011 nel territorio del Comune di TI .
Deduceva segnatamente che alla data summenzionata alle ore 02.30 c.a. si trovava a bordo della propria autovettura Volkswagen Golf tg. DZ052DS, in compagnia di , e mentre Persona_1 percorreva la S.P. 09 (ex S.S. 110), direzione mare – monte (zona industriale c.a. Km 9), imboccava una curva a gomito non debitamente segnalata, non illuminata e priva di guardrail, perdendo il controllo del veicolo e uscendo fuori strada, “concludendo la corsa nella scarpata”.
Sul luogo intervenivano i Carabinieri della Stazione di TI, che redigevano relazione ed effettuavano rilievi e fotografie.
A seguito del sinistro il riportava lesioni personali di lieve entità, nonché danni materiali Parte_1 al veicolo interessato.
Ritenendo che la causa del sinistro fosse da addebitarsi all'ente summenzionato per violazione del disposto di cui all'art. 2051 c.c. chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni finisci quantificati in € 10.000,00; nonché la somma di € 8.437,46 giusta preventivo versato in atti, e la condanna dell'ente alle spese del giudizio.
Con comparsa di risposta in primo grado del 06/05/2013 si costituiva la Controparte_1
(già Provincia) la quale contestava quanto ex adverso dedotto eccependo, in via
[...] preliminare il difetto di legittimazione passiva individuandola in capo alla quale Pt_2 concessionaria per la manutenzione;
nel merito contestava le deduzioni di controparte asserendo la condotta negligente del conducente, che era a conoscenza delle condizioni della strada attesa la residenza in Monasterace, comune limitrofo, nonché in virtù della violazione dell'art. 186 CdS accertato dai Carabinieri nell'apposita relazione.
Concludeva per il rigetto della domanda e la condanna di controparte alle spese del procedimento.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e segnatamente prova per testi di Persona_1
(terzo trasportato) e escussi all'udienza del 10/02/2015 e del Testimone_1 CP_2
Ing. all'udienza del 07/04/2015; nonché con CTU medico – legale del 20/10/2016.
[...] CP_3
La causa era decisa con sentenza n. 1551/2018 con la quale il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente la domanda, riteneva, riteneva provata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore, e accertava la responsabilità dell'ente provinciale relativamente alla violazione dell'art. 2051 c.c., infatti “Tenuto conto della dinamica del sinistro – quale emerge dalle predette deposizioni testimoniali – si ritiene che sussista la responsabilità della nella Controparte_4
CP_ causazione dei danni lamentati dall'attore. L' convenuto, infatti, rivestendo lo status di custode,
2 avrebbe dovuto sorvegliare, controllare e migliorare le condizioni di fruibilità delle strade aperte al pubblico transito comprese nel territorio di competenza”.
Tuttavia, il giudice di prime cure accertava un rilevante concorso di colpa del danneggiato, che determinava nella misura del 50% poiché “il sig. avrebbe dovuto ben conoscere le Parte_1 caratteristiche della strada percorsa[stante la residenza in zona limitrofa] e, conseguentemente adottare le cautele necessarie nel caso concreto. Risulta, altresì, che i carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti hanno contestato al sig. la violazione dell'art. 186, Parte_1 comma 2, lett. b) c.p. (guida in stato di ebbrezza) provvedendo al ritiro della patente di guida.”.
Il danno patito, giusta conclusioni della CTU, era riconosciuto nella misura del 2% di invalidità permanente quale reliquato del sinistro, per un ammontare complessivo di € 2.723,67; somma alla quale detraeva il 50% in ragione dell'accertato concorso e, dunque, per un totale di € 1.361,84.
Rigettava la domanda relativa al risarcimento dei danni materiali in quanto non provati e CP_ condannava l' convenuto al pagamento della metà delle spese di lite liquidate in € 2.258,00 e per intero le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 21/06/2019 impugnava Parte_1 la sentenza deducendo i motivi di appello che di seguito si riportano.
1) Con primo motivo di appello contestava la decisione impugnata nella parte in cui accertava e dichiarava il concorso di colpa nella causazione dell'occorso sinistro.
Specificava che l'esonero della responsabilità ex art. 2051 c.c. poteva essere disposta solo con la prova del caso fortuito, da intendersi quale elemento estraneo e imprevedibile;
caso fortuito mai debitamente dall'amministrazione provinciale.
Riteneva che l'assenza della segnaleticastradale, del guardrail ed, in generale, l'omessa manutenzione e messa in sicurezza del tratto di strada di competenza, ritenuti debitamente provati a mezzo di documentazione in atti e prove per testi, erano elementi sufficienti ad imputare esclusivamente all'ente la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Per le ragioni di cui sopra, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, dovendosi attribuire in capo alla l'integrale responsabilità dell'occorso sinistro. Controparte_4
2) Con secondo motivo di appello contestava la decisione di prime cure relativamente al rigetto della domanda di risarcimento danni occorsi al veicolo per carenza di prova.
Deduceva che la prova dei danni materiali era stata ampiamente fornita sia tramite il verbale di intervento dei Carabinieri, sia dalla documentazione fotografica e DVD allegati alla CTP cinematica depositata in primo grado, nonché dai preventivi di riparazione.
Contestava, altresì, il mancato accoglimento della CTU modale formulata in primo grado e totalmente ignorata dal giudice di prime cure.
3 Per i motivi summenzionati chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, dunque, il riconoscimento dei danni al mezzo per la somma complessiva di € 8.437,46.
3) Con terzo motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in punto di spese di lite, chiedendo – in ragione dell'assenza di qualunque concorso di colpa – la condanna integrale dell'Amministrazione alle spese di lite.
Con comparsa di risposta e appello incidentale del 24/10/2019 si costituiva la
[...]
, la quale contestava tutto quanto ex adverso e, contestualmente, Controparte_1 spiegava appello incidentale avverso la sentenza impugnata.
1) In primo luogo contestava l'asserita esclusiva responsabilità dell'Ente. Deduceva, sul punto che alcuna responsabilità poteva attribuirsi all'appellata atteso che il sinistro era da ricondurre esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, individuata nell'aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza.
Evidenziava delle incongruenze nelle risultanze delle prove orali, laddove in relazione alle dichiarazioni rese dal questi dichiarava di non aver mai effettuato alcun controllo sulla Persona_2 segnaletica stradale, per poi dichiarare di aver appurato l'esistenza di indicatori di direzione ormai arrugginite e poco visibili.
Chiedeva l'inammissibilità della dichiarazione testimoniale resa dal terzo trasportato
[...] ex art. 246 c.p.c. in quanto soggetto portatore di un interesse diretto nella controversia. Per_1
In ultimo, evidenziava come il danneggiato fosse a conoscenza delle condizioni della strada in quanto l'unica strada che conduceva al comune di residenza dello stesso.
L'omessa manutenzione del tratto di strada, dunque, da sola non poteva essere ritenuta condizione sufficiente ad attribuire la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'amministrazione, neanche in concorso, atteso che la condotta colposa posta in essere dal danneggiato avrebbe interrotto il nesso di causalità previsto dalla norma in esame.
Sulla scorta delle summenzionate considerazioni, contestava il motivo di appello e, contestualmente, chiedeva la riforma della sentenza impugnata, dovendosi attribuire a parte appellante l'integrale responsabilità del sinistro in esame.
2) In secondo luogo, contestava quanto dedotto dall'appellante relativamente alla richiesta domanda di risarcimento dei danni subiti dal veicolo.
Deduceva che i preventivi depositati non erano idonei a fondare l'accoglimento di tale domanda, specie in considerazione che le successive fatture di riparazione allegate non recavano alcuna causale che poteva far ricondurre il pagamento a titolo di riparazione.
Contestava, inoltre, l'ammontare richiesto poiché eccessivo e comunque non supportato da idonea documentazione.
4 3) In terzo luogo, attesa l'integrale responsabilità del sinistro in capo al danneggiante, chiedeva la riforma della sentenza in punto di riconoscimento dei danni non patrimoniali riconosciuti al danneggiato.
Eccepiva l'inutilizzabilità della CTU espletata in primo grado in quanto formatasi solo sulle dichiarazioni rese dal danneggiato e sulla base di documentazione medica redatta dal medico di base, senza che alcun esame strumentale volto ad accertare la presenza del danno fosse stato mai posto in essere sia da danneggiato che dallo stesso CTU, dovendosi l'elaborato peritale ritenere privo di qualsivoglia supporto probatorio.
In ragione di quanto precedentemente detto, contestava il motivo di appello e, contestualmente chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
Formulava, inoltre, domanda di restituzione della somma di € 4.653,43 corrisposta all'odierna parte appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
4) In ultimo, contestava la dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio di prime cure, ritenendo che alcuna circostanza di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. era ravvisabile nel caso in esame.
All'udienza istruttoria del 08/02/2024, svolta nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, il Collegio rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/10/2024, disponendo il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza di cui sopra, le parti insistevano nelle rispettive domande e precisavano le conclusioni e il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, nella camera di consiglio del 31/10/2024 poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente: La ha eccepito la incapacità a testimoniare ex art. 246 Controparte_1
c.p.c.del Vasile Domenico, in quanto terzo trasportato e danneggiato nel sinistro e portatore di un interesse personale .
Tuttavia, pur se l'argomento trova fondamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Civ.,
Ord. n. 19121 del 17/07/2019; Cass. Civ., Ord. n. 14468 del 26/05/2021) l'eccezione è stata formulata tardivamente , solo alcune udienze dopo l'escussione del , che era stato indicato nelle memorie Per_1 art 183 cpc dell'attore ed escusso senza alcuno specifico rilievo del difensore della
[...]
, che pur opponendosi genericamente alle prove richieste da controparte, nell'udienza CP_1
5 del 12.12.2013 insisteva e specificava solo l'opposizione all'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'ente convenuto.
Nessuna eccezione ha formulato la difesa della sul teste , neppure Controparte_1 Per_1 all'udienza di escussione del 10.2.2015 , alla quale era presente l''avv Maria Sibilio.
L'eccezione risulta formulata solo successivamente, quindi tardivamente, e nessuna incapacità può essere ormai dichiarata - cfr Cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013 “La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.”
Tuttavia la deposizione del teste è sostanzialmente irrilevante ai fini del decidere, poiché i fatti e le cause del sinistro sono ricostruibili e pienamente acquisiti al processo attraverso i rilievi dei
Carabinieri intervenuti subito dopo l'evento, e la deposizione del teste nulla aggiunge. Per_1
E all'esito dell'esame degli atti di causa, sia l'appello principale che l'appello incidentale risultano totalmente infondati
I
E' indubbio, perché provato e risultante dagli accertamenti e dalle fotografie dei Carabinieri, che la strada percorsa dalla vettura del in piena notte il 12.9.2011 vedesse una improvvisa curva Parte_1 sinistrorsa al termine di un rettilineo, e che la strada non fosse adeguatamente illuminata, né che la presenza della curva fosse adeguatamente e tempestivamente segnalata.
Ciò non consente di escludere la responsabilità dell'ente proprietario della strada per il sinistro , risultando oggettivamente carenti le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti, evidentemente non adottate dal proprietario – custode, la cui responsabilità ex art. 2051 c.c, ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria , ovvero provare di avere fatto il possibile per evitare il danno. Invece nella specie mancavano cautele minime ed ordinarie.
Tale forma di responsabilità oggettiva comporta che è onere dell'ente proprietario della strada pubblica, anche qualora non sussista una specifica norma astrattamente riferibile, di valutare ex art. 14 CdS se il tratto di strada pubblico possa costituire, per la conformazione e le peculiarità della stessa,un rischio per l'incolumità degli utenti e, in caso di esito positivo, adottare tutte le necessarie accortezze affinché ciò non avvenga.
6 La responsabilità oggettiva, secondo il principio generale che precede, può essere integrata in caso di carente manutenzione relativa alla segnaletica stradale.: “L'ente proprietario della strada deve, ai sensi dell'art. 14 C.d.S., provvedere anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal Codice della strada, tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro” (Cass. Civ., Ord. n. 17658 del 02/07/2019).
E neppure la circostanza che per una determinata strada la legge non preveda in astratto l'adozione di misure di sicurezza esime il gestore autostradale dal valutare in concreto sempre e comunque se un determinato tratto stradale possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti, adottando di conseguenza tutte le misure necessarie (Cass. Civ., Ord. n. 882 del 14/01/2025).
Dalla relazione di servizio redatta dagli agenti dei Carabinieri sopraggiunti nell'immediatezza dei fatti è dato leggersi che “[…] non notava l'improvvisa curva a gomito sinistrorsa, posta in un tratto di strada poco illuminata, così come constatato dagli scriventi atteso il mal funzionamento del lampione ivi posizionato che alternava fasi di accensione a fasi di buio […] Occorre altresì precisare che la curva ove è avvenuto il sinistro si presenta alla fine di un tratto rettilineo privo di segnaletica verticale che ne indichi la presenza, fatta eccezione per delle frecce direzionali di colore bianco e rosso, anche se ormai deformate e arrugginite, poste proprio in prossimità della curva stessa.”.
Quanto sopra detto era confermato dai redattori del rapporto e sentiti quali Persona_3 Tes_1 testimoni rispettivamente alle udienze del 10/02/2015 e 07/04/2015.
Ne discende, dunque, che il sinistro era avvenuto in un tratto di strada pericoloso, tanto da essere stato teatro di un precedente sinistro mortale avvenuto il mese prima (cfr doc in atti).
Ciò comporta il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla , perché Controparte_1 deve ritenersi accertata la sua responsabilità per omessa manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale interessato, a norma dell'art. 2051 c.c.
II
Tuttavia, neppure il primo motivo dell'appello principale può essere accolto, poiché è stato grave e rilevante il concorso di responsabilità del conducente del veicolo, il che esclude possa riformarsi la decisione che ha riconosciuto il concorso in misura pari al 50%, per avere il Parte_1 tenuto comportamenti gravemente imprudenti ed addirittura illeciti (come il mettersi alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcoolica) tali da incidere sul determinismo del fatto e sulle sue
7 conseguenze , e tali da non consentirgli di evitare il sinistro nonostante dovesse essere certamente a conoscenza della strada, che conduce al Comune di Monasterace , ove il risiede. Parte_1
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 1227 c.c., valutando la condotta del danneggiato a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, avendo riscontrato la mancanza delle doverose cautele di chi conduca un veicolo, che è tenuto ad adottare non solo le regole espressamente dettate dal codice della strada ( fra le quali il divieto di condurre veicoli in condizioni di alterazione alcolica) , ma anche quelle di prudenza che impongono di adeguare la condotta di guida e la velocità allo stato dei luoghi.
Regole di legge e di prudenza che sono state evidentemente disattese gravemente dal , Parte_1 postosi alla guida del veicolo dopo avere assunto alcoolici, tanto che dopo il sinistro, sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo .
Nel verbale di intervento dei Carabinieri si legge che il risultava positivo con Parte_1 un tasso alcolemico pari a 1,31 g/l prima prova e 1,2 g/l nella seconda prova. Quindi, accertato ciò, contestavamo a la violazione dell'art. 186 c.2 lett. b(guida in stato di ebbrezza Parte_1 alcolica con tasso compreso tra 0,81 e non superiore a 1,50 g/l).”.
L' entità dello stato di ebbrezza come misurato dai militari, ovvero il tasso alcolemico superiore a
0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l configura uno stato di ebbrezza grave, capace di compromettere significativamente le capacità motorie e cognitive del conducente di un veicolo, aumentando notevolmente il rischio di causare incidenti gravi.
Quindi il grave concorso colposo evidentemente attribuibile al ( che non può esser Parte_1 assolutamente ridotto a meno del 50% dichiarato dal Tribunale) , certamente rientrante del dettato dell'art 1227 cc , deve ravvisarsi nella condizione di ebbrezza che ha impedito al conducente di rendersi conto della presenza della curva di quel tratto di strada, dopo il rettilineo , nonostante le condizioni climatiche e dell'asfalto fossero ottime (come accertato dal rapporto dei Carabinieri), e lo ha portato a non seguire la curva, ad uscire di strada, con le conseguenze lesive che ne sono scaturite.
III
A proposito di queste, può respingersi l'appello incidentale proposto per smentire l'esistenza della lesione permanente conseguente al sinistro, come accertata dal CTU.
Il certificato del medico curante che in data 23.10.2011 aveva dichiarato il clinicamente Parte_1 guarito “con postumi da valutare” non può essere utilizzata per escludere che sussistessero postumi, che sono stati riscontrati dal CTU dopo cinque anni dal sinistro (a comprova che si trattasse di esiti permanenti non emendabili).
Nella specie non vertendosi in materia assicurativa da sinistro stradale , ma di un incidente occorso per cattiva gestione della cosa in custodia – art 2051 cc- non può neppure farsi applicazione delle
8 regole dettate dagli art 138-139 della legge 209 del 2005 (cd Codice delle Assicurazioni ), che esigono un accertamento “strumentale” o “obiettivo” della lesione.
Ciò perché le tabelle ed i criteri della legge 209 del 2005 non si posso applicare analogicamente a casi diversi – Sul punto cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).”.
Peraltro, pur nella obiettiva stringatezza dell'elaborato peritale, la diagnosi del CTU che ha ritenuto l'esistenza di “Esiti di trauma discorsivo cervico-dorsale” , correlato ad un esame obiettivo in cui
è stata comunque riscontrata una “dolente e limitata rotazione a sinistra del rachide cervicale” non appare inficiato dalle contestazioni della parte appellata, e appare coerente alla diagnosi di iperestensione del collo fatta nella immediatezza del sinistro, logicamente compatibile con le modalità dell'uscita di strada del veicolo e dell'impatto dimostrato dai danni fotografati..
Non vi sono quindi elementi sufficienti per negare la sussistenza della patologia né la correlazione causale all'evento di causa, né per smentire la misura percentuale dell'invalidità riconosciuta dal CTU, deve respingersi anche questo motivo di appello incidentale ; non risultando oggetto di impugnazione la misura del risarcimento riconosciuto, né il parametro di liquidazione del danno utilizzato dal Tribunale
IV
Non risulta meritevole di accoglimento il secondo motivo di appello principale relativo al rigetto della domanda di risarcimento dei danni al mezzo quantificato dall'appellante principale in €
8.437,46. Parte appellante ha dedotto che la prova dei danni materiali erano supportato da ampia documentazione quale la relazione di intervento dei Carabinieri, preventivi di riparazione e fatture di spese sostenute,nonché CTP con allegato DVD.
Intanto non è dato riscontrare agli atti , a sostegno della richiesta di risarcimento, altro che un preventivo di una autocarrozzeria, per di più neppure sottoscritto ma portante solo il timbro della ditta.
Non vi è in atti alcun altra prova di avvenuti pagamenti;
né si rinviene la perizia di parte (non c'è nel fascicolo di parte di primo grado prodotto dall'appellante telematicamente in questa sede).
In ogni caso, non vi è alcuna prova dell'effettivo esborso (se vi è stato ) per riparazioni né dell'entità di esso.
9 Orbene, posto che è orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale in relazione alla fattura di riparazione “Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.” (Cass. Civ., Ord. n. 3293 del 13/02/2018); mentre in relazione al preventivo di spesa la Suprema Corte ha affermato che “il convenuto […] ha invece l'onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l'efficacia probatoria. In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l'unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto.” (Cass. Civ., Ord. n. 27624 del 03/12/2020).
Tuttavia, dalla disamina della documentazione in atti è riscontrabile solo un preventivo di riparazione e un allegato compendio fotografico del veicolo incidentato, senza che vi sia traccia della
CTP modale, del contenuto del DVD e delle fatture di riparazione dalle quali, a dire di parte appellante, dimostrerebbero l'esborso delle somme a titolo di riparazione.
Il solo preventivo di riparazione neppure sottoscritto, e puntualmente contestato da controparte sin dal primo grado, nel presente giudizio è totalmente insufficiente a provare l'entità del danno, che in quanto patrimoniale, deve essere provato nel suo preciso ammontare.
Ciò esclude anche il ricorso ai criteri equitativi ex art 1226 cc non può che darsi applicazione al principio giurisprudenziale di cui sopra e, conseguentemente, concludere per il rigetto di tale motivo di appello.
V
La contestazione sulla regolazione delle spese di primo grado, che si trova negli appelli principale ed incidentale , è parimenti infondato.
In presenza di un solo parziale accoglimento della domanda (che risulta respinta in primo grado per la maggior parte delle richieste e degli importi prospettati dall'attore) del tutto intangibile risulta la scelta del giudice di compensare in tutto o in parte le spese di lite. Infatti nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa;
incontrando solo il divieto di condannare quest'ultima alle spese della controparte (Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 26918 del 24/10/2018) .
Nella specie il Tribunale ha compensato per metà le spese di lite, e posto la residua metà a favore del ed a carico dell'ente territoriale;
e di nulla è legittimato a dolersi l'attore- odierno Parte_1
10 appellante , così come non possono ravvisarsi elementi di fondatezza nella contestazione dell'appellante incidentale
VI
L'integrale rigetto sia l'appello principale che dell'appello incidentale giustifica la totale compensazione delle spese di lite del presente grado ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da (C.F.: ),nei confronti di Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, nonché sull'appello
[...] P.IVA_1 incidentale da quest'ultima proposto,avverso la Sentenza n. 1551/2018 del Tribunale di Locri pubblicata il 17/12/2018 nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 522/2019, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla , in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
Reggio Calabria, così deciso il 14.03.2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
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