TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 5.6.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6227 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nata a Pomigliano D'Arco il 26.2.1971, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Lucia Casaburo ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio, sito in Nola, alla piazza Santorelli n. 20;
Ricorrente
E
1 , nata a [...] il 10.3.1976, in qualità di titolare dell'omonima CP_1
ditta individuale, rappresentata e difesa dall' avv. Gabriele Gambardella,
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Minori, alla via Gerardo Amato
n. 10;
Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.11.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva lavorato alle dipendenze della , Controparte_2
senza soluzione di continuità, “in nero”, dal 21.6.2024 al 3.7.2024 e, in virtù di regolare contratto, dal 4.7.2024 al 30.9.2024;
- che aveva svolto mansioni di addetta alla pulizia delle camere ed aveva reso la prestazione, per l'intero periodo, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00, con un giorno di riposo settimanale,
coincidente con il martedì;
- che, nonostante avesse sempre espletato la sua attività in maniera diligente ed osservato gli ordini e le direttive impartite dal datore di lavoro, quest'ultimo si era reso inadempiente ai suoi doveri retributivi, dal momento che non le aveva corrisposto la retribuzione per il periodo di lavoro non contrattualizzato,
2 né tantomeno quella afferente alle mensilità di agosto e settembre 2024 e il t.f.r. maturato al momento di cessazione dell'impiego;
- che, pertanto, aveva maturato il diritto a percepire, per le causali indicate, la somma complessiva di € 3.425,00;
- che il 6.9.2024 aveva inviato, a mezzo pec, domanda di pagamento delle predette differenze retributive alla titolare dell'azienda datrice di lavoro, ma la sua richiesta era rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno chiedendo che fosse accertata e dichiarata la sussistenza del suo rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, alle dipendenze di
[...]
, nell'indicata qualità, nel periodo compreso tra il 21.6.2024 e il CP_1
30.9.2024, e che, per l'effetto, la fosse condannata al pagamento, in suo CP_1
favore, dell'importo di € 3.425,00, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio CP_1
ed eccepiva in via preliminare, la nullità del ricorso ex adverso proposto, in ragione della sua palese genericità.
Nel merito, deduceva l'infondatezza – quantomeno parziale – dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
In particolare, la resistente poneva in risalto che il rapporto di lavoro della non si era svolto nell'arco temporale da lei indicato, bensì nel diverso Pt_1
3 e più breve periodo che andava dal 3.7.2024 al 16.8.2024, data in cui detto rapporto era cessato perché la lavoratrice non si era più presentata sul posto di lavoro a causa di un riferito stato di malattia, peraltro neppure comunicato nei modi di legge.
Deduceva, poi, che l'unico importo di cui la ricorrente era effettivamente creditrice afferiva alla retribuzione relativa al periodo 1.8.2024 - 16.8.2024 e alle competenze di fine rapporto, per una somma complessiva di € 1.290,22
lordi.
Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda o, quantomeno, per la rideterminazione delle rivendicazioni economiche in essa contenute.
Con provvedimento reso in data 3.12.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Indi, con ordinanza del 24.4.2025, ritenutane l'opportunità, anche in considerazione della peculiarità della vicenda in esame, formulava alle parti una “proposta conciliativa che prevede la corresponsione alla ricorrente, ad integrale soddisfo delle pretese azionate con il ricorso introduttivo della lite,
della somma lorda di € 1.050,00, oltre al contributo per le spese di difesa,
determinare in € 700,00”.
In seguito, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia, dando comunicazione, in via telematica, del
4 dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da Parte_1
con il ricorso introduttivo del giudizio.
È opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
5 Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che i procuratori hanno trasmesso in via telematica il verbale sottoscritto il 5.6.2025, con il quale le parti hanno formalizzato l'intervenuto accordo conciliativo.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo queste ultime definito la controversia mediante il suddetto accordo.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato il Parte_1
28.11.2024.
È appena il caso di precisare, a questo punto, che con il predetto verbale le parti hanno raggiunto anche un accordo concernente il pagamento del compenso professionale in favore dell'avv. Lucia Casaburo.
Pertanto, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, essendo state le stesse già regolate all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6227 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, promosso da nei confronti dell'azienda agricola Parte_1 [...]
[..
[...] , in persona della titolare, così provvede: CP_3
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato il 28.11.2024; Parte_1
2) nulla per le spese del giudizio, già regolate in sede conciliativa.
Così deciso in Salerno, il 5.6.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
7