TAR
Sentenza breve 4 marzo 2026
Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01347/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04071 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01347/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresenta ti e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 01347/2026 REG.RIC.
Del provvedimento emesso in data 24.11.2025 dalla Questura di Viterbo, con cui è stata rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. VA NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31.1.2021 e depositato in pari data, -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento emesso in data 24.11.2025 dalla Questura di Viterbo, con cui è stata rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
2. L'atto anzidetto veniva giustificato, non solo dalla circostanza che il ricorrente non avesse prodotto negli anni già trascorsi in Italia un reddito annuale sufficiente (pari almeno all'importo dell'assegno sociale), ma, soprattutto, dal fatto che il 19.6.2024, a seguito di patteggiamento, era stato condannato, con sentenza irrevocabile dal
25.7.2024, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa dal Tribunale di Civitavecchia per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 e comma 4
D.P.R. n. 309/1990, rientrante tra quelli ostativi al rilascio del permesso ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998. N. 01347/2026 REG.RIC.
Con riferimento a tale ultima condotta, la Questura ne sottolineava, altresì, la gravità specifica, poiché il ricorrente era stato trovato in possesso di più tipologie di sostanze
(cocaina e hashish) e di quantità considerevoli.
Preso atto di ciò e dell'assenza di vincoli familiari (non essendo al riguardo rilevanti i rapporti affettivi con i fratelli), la Questura, considerando anche gli interessi in gioco, ha emesso il provvedimento di rigetto anzidetto.
3. Avverso l'atto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno venivano mosse più censure: in sintesi, l'amministrazione, violando il disposto dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. cit., non avrebbe considerato, né che il ricorrente, ormai in Italia, dal 2016, si è integrato nel tessuto sociale, svolgendo da tempo anche regolare attività lavorativa, né i vincoli familiari dello stesso, che convive con un fratello in -OMISSIS-, comune dove, peraltro, risiede pure il padre e altro germano di -OMISSIS- con il proprio nucleo familiare; ancora, non è stato attribuito alcun peso alla circostanza che il ricorrente si
è comportato positivamente dopo la commissione del reato, tanto da meritare l'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. n. 309/1990 e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena; dunque, la Questura si sarebbe basata esclusivamente sulla condanna subita da -OMISSIS- nel 2024, facendone discendere automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, così violando, però, quanto previsto dalla legge e quanto chiarito dalla giurisprudenza in materia.
4. Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Viterbo, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All'udienza del 3.3.2026, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa
è stata introitata per la decisione nel merito.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e va respinto. N. 01347/2026 REG.RIC.
7. Deve premettersi che la fattispecie di reato per la quale vi è stata condanna rientra, ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998, tra quelle di per sé ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Per alcune fattispecie, infatti, il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico è stato “presunto” dal legislatore.
In effetti, dopo la novella operata nel 2002, l'art. 4 co. 3 cit., per l'individuazione delle fattispecie ostative, ha dato luogo ad un sistema “bipartito” basato sulla enucleazione di due criteri concorrenti di natura composita; l'uno di carattere misto (quantitativo- qualitativo) che, mediante il richiamo all'art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., include tra i reati ostativi tutti quelli che prevedono l'arresto in flagranza obbligatorio, a loro volta individuati in base non solo al quantum di pena stabilito dalla legge (co. 1 dell'art. 380), ma pure alla classificazione per “tipologia” (co. 2 dello stesso art. 380); l'altro, di natura solo qualitativa, che fa rientrare, tra i reati ostativi, anche quelli individuati specificamente dalla norma (cioè, i reati inerenti agli stupefacenti, quelli contro la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina e alcune fattispecie legate allo sfruttamento della prostituzione).
Tale presunzione legislativa è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 148/2008 ha affermato che non può ritenersi manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo.
8. Inoltre, come chiarito più volte dal Consiglio di Stato, anche in caso di condanna per reati ritenuti ostativi, l'unica eccezione all'automaticità del predetto diniego è costituita, ai sensi dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. n. 286/1998, dall'eventuale sussistenza di legami familiari. Solo in questo caso il diniego può essere illegittimo qualora l'amministrazione non ponderi la gravità del reato con il contrapposto interesse dello straniero a rimanere in Italia in ragione dei vincoli familiari ivi esistenti (cfr. di recente su tale aspetto Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 997/2024). N. 01347/2026 REG.RIC.
A tale riguardo, giova ricordare che i legami familiari rilevanti sono contemplati dall'art. 29 T.U.I. che ricomprende: A) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; B) figli minori, anche del coniuge oppure nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; C) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; D) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (si veda su questo aspetto Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 11463/2022, nonché Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 1/2014; quest'ultima specifica che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 e, a monte, dalla direttiva comunitaria n. 86/2003, i “legami familiari” rilevanti, ai fini di cui si discute, sono solo quelli indicati dall'art. 29 D. Lgs. cit.).
9. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in oggetto, l'Amministrazione non era tenuta, essendo stato il ricorrente condannato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1 e comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, ad effettuare alcuna valutazione sull'effettiva pericolosità sociale dello straniero, avendo il legislatore già operato in via preliminare una valutazione presuntiva, in relazione alla tipologia di reato e all'oggetto della tutela penale. Peraltro, nonostante ciò, la
Questora ha evidenziato la gravità del fatto e l'esigenza di mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica.
10. Quanto poi ai legami familiari, risulta in atti che nel territorio nazionale risiedono i fratelli del ricorrente e il padre. La madre, invece, come rappresentato dalla difesa all'udienza del 3.3.2026, risiede prevalentemente in Marocco, sebbene anche lei in possesso di un permesso di soggiorno in Italia. N. 01347/2026 REG.RIC.
Orbene, per quanto indicato in precedenza, risulta assorbente la circostanza che i fratelli e il padre (salvo per quest'ultimo alcuni casi specifici, che però non ricorrono nella specie) non rientrano tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del T.U. immigrazione.
11. In ogni caso, sebbene non dovuto alla luce di quanto indicato in precedenza,
l'amministrazione risulta aver effettuato un bilanciamento, da non poter considerare come irragionevole, tra gli interessi in gioco, laddove nell'atto ha ritenuto, valutando la situazione complessiva del ricorrente, recessiva la sua condizione familiare rispetto all'interesse alla sicurezza pubblica, valorizzando pure il fatto che -OMISSIS- si è reso autore di una condotta molto grave, nonostante ormai da tempo sul territorio nazionale.
11. Alla luce di tutto quanto evidenziato, il provvedimento del Questore di Viterbo risulta legittimo, essendo l'intervenuta condanna del ricorrente per un reato ostativo, nonché mancando dei legami familiari rilevanti per legge, elementi di per sé sufficienti ad impedire il rinnovo del permesso di soggiorno.
12. Per le ragioni sopra esposte il ricorso proposto deve essere respinto.
13. Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 01347/2026 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA NG, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
VA NE DA NG
IL SEGRETARIO N. 01347/2026 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 04/03/2026
N. 04071 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01347/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1347 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Grispo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresenta ti e difesi dall'Avvocatura Generale Dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento N. 01347/2026 REG.RIC.
Del provvedimento emesso in data 24.11.2025 dalla Questura di Viterbo, con cui è stata rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. VA NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31.1.2021 e depositato in pari data, -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento emesso in data 24.11.2025 dalla Questura di Viterbo, con cui è stata rifiutata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
2. L'atto anzidetto veniva giustificato, non solo dalla circostanza che il ricorrente non avesse prodotto negli anni già trascorsi in Italia un reddito annuale sufficiente (pari almeno all'importo dell'assegno sociale), ma, soprattutto, dal fatto che il 19.6.2024, a seguito di patteggiamento, era stato condannato, con sentenza irrevocabile dal
25.7.2024, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa dal Tribunale di Civitavecchia per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 e comma 4
D.P.R. n. 309/1990, rientrante tra quelli ostativi al rilascio del permesso ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998. N. 01347/2026 REG.RIC.
Con riferimento a tale ultima condotta, la Questura ne sottolineava, altresì, la gravità specifica, poiché il ricorrente era stato trovato in possesso di più tipologie di sostanze
(cocaina e hashish) e di quantità considerevoli.
Preso atto di ciò e dell'assenza di vincoli familiari (non essendo al riguardo rilevanti i rapporti affettivi con i fratelli), la Questura, considerando anche gli interessi in gioco, ha emesso il provvedimento di rigetto anzidetto.
3. Avverso l'atto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno venivano mosse più censure: in sintesi, l'amministrazione, violando il disposto dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. cit., non avrebbe considerato, né che il ricorrente, ormai in Italia, dal 2016, si è integrato nel tessuto sociale, svolgendo da tempo anche regolare attività lavorativa, né i vincoli familiari dello stesso, che convive con un fratello in -OMISSIS-, comune dove, peraltro, risiede pure il padre e altro germano di -OMISSIS- con il proprio nucleo familiare; ancora, non è stato attribuito alcun peso alla circostanza che il ricorrente si
è comportato positivamente dopo la commissione del reato, tanto da meritare l'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. n. 309/1990 e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena; dunque, la Questura si sarebbe basata esclusivamente sulla condanna subita da -OMISSIS- nel 2024, facendone discendere automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, così violando, però, quanto previsto dalla legge e quanto chiarito dalla giurisprudenza in materia.
4. Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Viterbo, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All'udienza del 3.3.2026, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa
è stata introitata per la decisione nel merito.
DIRITTO
6. Il ricorso è infondato e va respinto. N. 01347/2026 REG.RIC.
7. Deve premettersi che la fattispecie di reato per la quale vi è stata condanna rientra, ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998, tra quelle di per sé ostative alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Per alcune fattispecie, infatti, il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico è stato “presunto” dal legislatore.
In effetti, dopo la novella operata nel 2002, l'art. 4 co. 3 cit., per l'individuazione delle fattispecie ostative, ha dato luogo ad un sistema “bipartito” basato sulla enucleazione di due criteri concorrenti di natura composita; l'uno di carattere misto (quantitativo- qualitativo) che, mediante il richiamo all'art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., include tra i reati ostativi tutti quelli che prevedono l'arresto in flagranza obbligatorio, a loro volta individuati in base non solo al quantum di pena stabilito dalla legge (co. 1 dell'art. 380), ma pure alla classificazione per “tipologia” (co. 2 dello stesso art. 380); l'altro, di natura solo qualitativa, che fa rientrare, tra i reati ostativi, anche quelli individuati specificamente dalla norma (cioè, i reati inerenti agli stupefacenti, quelli contro la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina e alcune fattispecie legate allo sfruttamento della prostituzione).
Tale presunzione legislativa è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 148/2008 ha affermato che non può ritenersi manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo.
8. Inoltre, come chiarito più volte dal Consiglio di Stato, anche in caso di condanna per reati ritenuti ostativi, l'unica eccezione all'automaticità del predetto diniego è costituita, ai sensi dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. n. 286/1998, dall'eventuale sussistenza di legami familiari. Solo in questo caso il diniego può essere illegittimo qualora l'amministrazione non ponderi la gravità del reato con il contrapposto interesse dello straniero a rimanere in Italia in ragione dei vincoli familiari ivi esistenti (cfr. di recente su tale aspetto Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 997/2024). N. 01347/2026 REG.RIC.
A tale riguardo, giova ricordare che i legami familiari rilevanti sono contemplati dall'art. 29 T.U.I. che ricomprende: A) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; B) figli minori, anche del coniuge oppure nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; C) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; D) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (si veda su questo aspetto Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 11463/2022, nonché Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 1/2014; quest'ultima specifica che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013 e, a monte, dalla direttiva comunitaria n. 86/2003, i “legami familiari” rilevanti, ai fini di cui si discute, sono solo quelli indicati dall'art. 29 D. Lgs. cit.).
9. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in oggetto, l'Amministrazione non era tenuta, essendo stato il ricorrente condannato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 1 e comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, ad effettuare alcuna valutazione sull'effettiva pericolosità sociale dello straniero, avendo il legislatore già operato in via preliminare una valutazione presuntiva, in relazione alla tipologia di reato e all'oggetto della tutela penale. Peraltro, nonostante ciò, la
Questora ha evidenziato la gravità del fatto e l'esigenza di mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica.
10. Quanto poi ai legami familiari, risulta in atti che nel territorio nazionale risiedono i fratelli del ricorrente e il padre. La madre, invece, come rappresentato dalla difesa all'udienza del 3.3.2026, risiede prevalentemente in Marocco, sebbene anche lei in possesso di un permesso di soggiorno in Italia. N. 01347/2026 REG.RIC.
Orbene, per quanto indicato in precedenza, risulta assorbente la circostanza che i fratelli e il padre (salvo per quest'ultimo alcuni casi specifici, che però non ricorrono nella specie) non rientrano tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del T.U. immigrazione.
11. In ogni caso, sebbene non dovuto alla luce di quanto indicato in precedenza,
l'amministrazione risulta aver effettuato un bilanciamento, da non poter considerare come irragionevole, tra gli interessi in gioco, laddove nell'atto ha ritenuto, valutando la situazione complessiva del ricorrente, recessiva la sua condizione familiare rispetto all'interesse alla sicurezza pubblica, valorizzando pure il fatto che -OMISSIS- si è reso autore di una condotta molto grave, nonostante ormai da tempo sul territorio nazionale.
11. Alla luce di tutto quanto evidenziato, il provvedimento del Questore di Viterbo risulta legittimo, essendo l'intervenuta condanna del ricorrente per un reato ostativo, nonché mancando dei legami familiari rilevanti per legge, elementi di per sé sufficienti ad impedire il rinnovo del permesso di soggiorno.
12. Per le ragioni sopra esposte il ricorso proposto deve essere respinto.
13. Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 01347/2026 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA NG, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Silvia SI, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
VA NE DA NG
IL SEGRETARIO N. 01347/2026 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.