TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4071
TAR
Sentenza breve 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 5 co. 5 D. Lgs. cit. per mancata considerazione dell'integrazione sociale e dei vincoli familiari

    La Corte ha ritenuto che la condanna per reati ostativi ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998 costituisce di per sé motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo sussistenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 29 T.U.I. I legami familiari esistenti (fratelli e padre) non rientrano tra quelli rilevanti ai fini normativi. L'amministrazione ha comunque effettuato un bilanciamento, ritenendo recessiva la condizione familiare rispetto all'interesse alla sicurezza pubblica.

  • Rigettato
    Mancata considerazione del comportamento positivo post-reato e del riconoscimento dell'attenuante e della sospensione condizionale della pena

    La Corte ha ritenuto che la condanna per reati ostativi ai sensi dell'art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998 costituisce di per sé motivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo sussistenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell'art. 29 T.U.I. I legami familiari esistenti (fratelli e padre) non rientrano tra quelli rilevanti ai fini normativi. L'amministrazione ha comunque effettuato un bilanciamento, ritenendo recessiva la condizione familiare rispetto all'interesse alla sicurezza pubblica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/03/2026, n. 4071
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4071
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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