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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1699/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Brigida Adamo
ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Anna Sassano
resistente e con l'intervento di in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Doa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1 chiedendo l'attribuzione del 90% della pensione di reversibilità del defunto coniuge
[...]
deceduto il 6.9.2024, in considerazione della durata del matrimonio e delle proprie Per_1
condizioni economiche e di salute.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il de cuius in data 3.9.2009, dopo sei anni di convivenza, e di aver condiviso con lui l'intero arco della vita matrimoniale fino al decesso.
Ha inoltre evidenziato che l'ex coniuge del defunto, , ha ottenuto la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 341/2005 del Tribunale di Napoli
e beneficiato di un assegno divorzile, ridotto a 100 euro mensili con provvedimento del
22.3.2023. Ha altresì allegato che la resistente convive stabilmente con un altro uomo dal quale riceve supporto economico.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la richiesta della ricorrente, sostenendo la necessità di una ripartizione equa della pensione di reversibilità secondo i criteri normativi e giurisprudenziali. Ha sottolineato che il proprio matrimonio con il de cuius è durato 22 anni e che la durata del matrimonio della ricorrente non poteva giustificare un'attribuzione della pensione nella misura richiesta. Ha inoltre evidenziato di percepire unicamente l'assegno divorzile, senza altre fonti di reddito.
L' costituitosi in giudizio, ha ribadito l'impossibilità di procedere alla ripartizione CP_2
della pensione di reversibilità in assenza di un provvedimento giudiziario.
*****
All'udienza del 19/2/2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
art. 1) attribuzione del 60% della pensione di reversibilità a e del 40% a Parte_1
; Controparte_1 art. 2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
art. 3) compensazione delle spese di lite;
Con note ritualmente depositate le parti dichiaravano di accettare la detta proposta conciliativa.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale e rilevato che la stessa non è contraria a norme imperative, la stessa può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Spese del giudizio compensate, come concordemente stabilito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
A) dichiara il diritto di alla percezione del 60% della pensione di Parte_1
reversibilità del defunto a far data dal mese successivo al decesso Persona_1 di quest'ultimo, avvenuto il 6.9.2024;
B) dichiara il diritto di alla percezione del 40% della pensione di Controparte_1
reversibilità a far data dal mese successivo al decesso di quest'ultimo, avvenuto il
6.9.2024;
C) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani il 12.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente rel.
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1699/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Brigida Adamo
ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Anna Sassano
resistente e con l'intervento di in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Alessandro Doa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1 chiedendo l'attribuzione del 90% della pensione di reversibilità del defunto coniuge
[...]
deceduto il 6.9.2024, in considerazione della durata del matrimonio e delle proprie Per_1
condizioni economiche e di salute.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il de cuius in data 3.9.2009, dopo sei anni di convivenza, e di aver condiviso con lui l'intero arco della vita matrimoniale fino al decesso.
Ha inoltre evidenziato che l'ex coniuge del defunto, , ha ottenuto la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 341/2005 del Tribunale di Napoli
e beneficiato di un assegno divorzile, ridotto a 100 euro mensili con provvedimento del
22.3.2023. Ha altresì allegato che la resistente convive stabilmente con un altro uomo dal quale riceve supporto economico.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la richiesta della ricorrente, sostenendo la necessità di una ripartizione equa della pensione di reversibilità secondo i criteri normativi e giurisprudenziali. Ha sottolineato che il proprio matrimonio con il de cuius è durato 22 anni e che la durata del matrimonio della ricorrente non poteva giustificare un'attribuzione della pensione nella misura richiesta. Ha inoltre evidenziato di percepire unicamente l'assegno divorzile, senza altre fonti di reddito.
L' costituitosi in giudizio, ha ribadito l'impossibilità di procedere alla ripartizione CP_2
della pensione di reversibilità in assenza di un provvedimento giudiziario.
*****
All'udienza del 19/2/2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:
art. 1) attribuzione del 60% della pensione di reversibilità a e del 40% a Parte_1
; Controparte_1 art. 2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
art. 3) compensazione delle spese di lite;
Con note ritualmente depositate le parti dichiaravano di accettare la detta proposta conciliativa.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal
Tribunale e rilevato che la stessa non è contraria a norme imperative, la stessa può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Spese del giudizio compensate, come concordemente stabilito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
A) dichiara il diritto di alla percezione del 60% della pensione di Parte_1
reversibilità del defunto a far data dal mese successivo al decesso Persona_1 di quest'ultimo, avvenuto il 6.9.2024;
B) dichiara il diritto di alla percezione del 40% della pensione di Controparte_1
reversibilità a far data dal mese successivo al decesso di quest'ultimo, avvenuto il
6.9.2024;
C) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani il 12.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo