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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15846/2024 r.g.v.g., promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Lippi del Foro di Bologna e Parte_2
nato a [...] il [...] (c.f.
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Berti del Foro di C.F._2
Bologna - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 2 dicembre 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
1 Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 16 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 2 dicembre 2025, hanno confermato la volontà di divorziare e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 22 luglio 1989 ad Argelato (Bologna), che dalla loro unione sono nate a
Bologna due figlie, il 3 ottobre 1991, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente ed il 23 marzo 2002, maggiorenne Persona_2
ma non economicamente autosufficiente e convivente con la madre e che con il decreto del Tribunale di Bologna del 13 ottobre 2022 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, i quali erano comparsi all'udienza presidenziale del 27 settembre 2022; rilevato che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione fra i coniugi protratta ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e poichè deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e all'impossibilità per gli stessi di riconciliarsi;
ritenuto inoltre che le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e confermate all'udienza del 2 dicembre 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto l'impegno al trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza
2 sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che si riportano in dispositivo;
osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative all'impegno al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla
“fattibilità” dell'impegno al trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 26 novembre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Argelato
(Bologna) il 22 luglio 1989 da , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 14, parte II, serie A, dell'anno 1989;
B) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Argelato di procedere all'annotazione della presente sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti “condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di non interferire l'uno nella vita privata dell'altro e del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Argelato (BO), Via dei Tigli n. 28, con le sue pertinenze, il tutto contraddistinto al catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 19, Part. 372, Sub.
3 12, 13, 14, 15 e 16, rendite € 578,43 ed € 131,28 di proprietà dei coniugi in ragione del
50% ciascuno, ad essi pervenuto per atto di compravendita del 24.4.2002 a ministero
Notaio Dott. - Rep. N. 32045 e trascrizione n. Parte_3
132021/2002 (doc. 17), rimarranno assegnate, così come i beni ivi collocati che la arredano e la corredano, alla SI.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1
unitamente alla figlia maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente. Sino al trasferimento meglio descritto al successivo punto 5), le spese di riparazione straordinaria NECESSARIE saranno ripartite dal 50% tra la sig.ra Parte_1
ed il SI. Si dà atto che il bene è attualmente gravato dal
[...] Parte_2
provvedimento di sequestro preventivo trascritto a cura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il 27.9.2018 nell'ambito del procedimento penale n.
14931/2017 RGNR n. 6686/2018 RG GIP a carico del solo (doc. Parte_2
18), il quale, peraltro, in sede di atto di appello, chiedeva la revoca del vincolo reale gravante sul predetto bene.
3) Il SI. concorrerà al mantenimento ordinario della figlia Parte_2
sino al raggiungimento della sua completa indipendenza economica, Per_2
corrispondendole direttamente, entro il giorno 10 di ciascun mese, mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile di € 750,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat nazionali con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso. Inoltre, egli concorrerà nella misura del
50% alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per la figlia Per_2
secondo il Protocollo vigente presso l'Intestato Tribunale, e così:
- spese da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita
4 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo si segnalano le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti, i farmaci prescritti, gli apparecchi dentistici e oculistici comprese le lenti a contatto e le visite specialistiche prescritte dal medico di base comprensive del ticket sanitario, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico o universitario comprensive delle spese di iscrizione e dotazione scolastica/universitaria, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport e comprensive delle spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sortivo, spese ludico-ricettivo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività comprensive delle spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
b) spese mediche aventi carattere d'urgenza;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici.
- spese da concordare preventivamente: ovvero tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto tra i genitori anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
- rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio
5 di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
4) Il SI. in sostituzione di qualsiasi contribuzione Parte_2
precedentemente stabilita in favore della moglie con il decreto di omologazione della separazione, verserà alla SI.ra , che accetta ritenendola congrua, a Parte_1
titolo di corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile la somma “una tantum” di € 153.000,00 (centocinquantatremila/00), omnicomprensiva e forfettariamente determinata, non suscettibile di ulteriori integrazioni e/o modifiche e/o aggiornamenti, da versarsi entro il termine massimo di 6,5 anni e alle seguenti scadenze:
- quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00), al momento del deposito del presente ricorso;
- quanto ad € 30.000,00 (trentamila/00), entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio;
- quanto ad € 103.000,00 (centotremila/00) suddivisi in rate mensili di € 1.350,00 ciascuna da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese successivo a quello di iscrizione a ruolo del presente ricorso.
5) Il SI. si impegna a trasferire gratuitamente alla SI.ra che Pt_2 Parte_1
accetta e che, tuttavia, sosterrà i costi, anche notarili, per il trasferimento- la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, della casa familiare sita in Argelato, Via dei
Tigli n. 28, contraddistinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 19 con le particelle:
- 372, Sub. 12 graffato al 372 subalterno 14 graffato al 372 subalterno 16 - VIA
DEI TIGLI n.28 Piano T-1 Categoria A/3 – Classe 2 – Consistenza 8 vani Rendita Euro
578,43
- 372 sub 13 graffato al 372 subalterno 15- VIA DEI TIGLI n.28 Piano T - Categoria
C/6 – Classe 1 – Consistenza 31 mq - Rendita Euro 131,28
La parte cedente si impegna a trasferire entro dodici mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con la quale la Corte d'Appello di Bologna, in data 25.09.2025, ha
6 disposto la revoca della confisca dei beni oggetto di trasferimento e, comunque, una volta che la predetta abitazione sia liberata, a cura e spese del sig. dai suddetti Pt_2
vincoli e gravami. Il notaio che curerà gli atti per il trasferimento verrà indicato dalla
SI.ra . Parte_1
6) Al di là di quanto previsto ai punti che precedono, i SIg.ri e Parte_1
dichiarano di aver già provveduto alla divisione di tutti i beni di cui Parte_2
si presumeva essere comproprietari o comunque di aver già stabilito personalmente tale divisione con reciproca soddisfazione e di non pretendere più nulla, quindi, l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione, anche solo indirettamente connessi alle vicende legate allo scioglimento del vincolo coniugale.
7) Le parti per il presente atto e per il successivo atto notarile di trasferimento intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando entrambi in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
8) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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