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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/10/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
LE NO Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2457/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE CONIUGI CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLLETTI SALVATORE - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. SERINO ANGELINA - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/10/2024 i coniugi hanno congiuntamente chiesto omologarsi la separazione personale e pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 30 11 2024 è stata omologata la separazione personale.
È ora da decidere la domanda cumulata di divorzio congiunto.
I coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda cumulata di divorzio.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
1 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per lo scioglimento del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta in corso di causa con la sentenza di omologa detta.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
[...] [...]
- nata a [...] il [...] - e - nata a [...] le
[...] Controparte_1
Nocelle il 08/12/1973 -, celebrato in Western Australia, il 16 3 2019 e trascritto presso gli
Uffici dello Stato civile di detta località con il n. 0003168L/2019-00098095614, nonché in quelli del Comune di Montemiletto anno 2019 al n. 19 del Registro degli Atti di Matrimonio,
Parte II, Serie C, Ufficio 1, e del Comune di Ferentino al n. 27 dell'anno 2019, Parte II, Serie
C, Ufficio I, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente estensore
LE NO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
LE NO Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2457/2024 R.V.G. avente ad oggetto:
SEPARAZIONE PERSONALE CONIUGI CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. COLLETTI SALVATORE - -, C.F._2
CONIUGE CO-RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. SERINO ANGELINA - -, C.F._4
CONIUGE CO-RICORRENTE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10/10/2024 i coniugi hanno congiuntamente chiesto omologarsi la separazione personale e pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza del 30 11 2024 è stata omologata la separazione personale.
È ora da decidere la domanda cumulata di divorzio congiunto.
I coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza è stata confermata la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda cumulata di divorzio.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
1 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per lo scioglimento del matrimonio religioso ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta in corso di causa con la sentenza di omologa detta.
Tale sentenza è passata in cosa giudicata.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
[...] [...]
- nata a [...] il [...] - e - nata a [...] le
[...] Controparte_1
Nocelle il 08/12/1973 -, celebrato in Western Australia, il 16 3 2019 e trascritto presso gli
Uffici dello Stato civile di detta località con il n. 0003168L/2019-00098095614, nonché in quelli del Comune di Montemiletto anno 2019 al n. 19 del Registro degli Atti di Matrimonio,
Parte II, Serie C, Ufficio 1, e del Comune di Ferentino al n. 27 dell'anno 2019, Parte II, Serie
C, Ufficio I, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente estensore
LE NO