TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2661/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 281 sexies e terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 2661/2024 promossa da :
(C.F. ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Genova VIA C.F._2
FIASELLA, 6/19 presso lo studio dell''avv. , (C.F. ) Parte_3 C.F._3
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti RICORRENTI
CONTRO
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( ) residenti in [...], C.F._5 presso lo studio dell'Avv. Lorena Pallini, del foro di Monza (CF: ), che le C.F._6
rappresenta e difende in forza di mandato in atti
CONVENUTE
E CONTRO
(C.F. ) residente in [...], ed ivi elettivamente Controparte_3 C.F._7
domiciliata in via XXII Luglio n. 58 presso lo studio degli avv.ti Marisa Scartazza (C.F.
, PEC: fax 0521/239576) e Matteo Brizzi C.F._8 Email_1
(C.F. , PEC: fax 0521/239576) che la rappresentano C.F._9 Email_2
e difendono in forza di mandato in atti
CONVENUTA
E CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._10 CP_5
) entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Genova in C.F._11
via, Via di Brera 2/10, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Fabbrizio (c.f.
, pec e C.F._12 Email_3 Controparte_6
(c.f. pec che li C.F._13 Email_4
rappresentano e difendono in forza di mandato in atti
CONVENUTI
Conclusioni
PER : “previa acquisizione degli atti ATP RG 4077/2023 Tribunale Parte_1
Genova, voglia l'On.le Tribunale adito ordinare e/o condannare i resistenti NO
[...]
(cf , residente in [...], CP_1 C.F._4 Controparte_2 (cf ), residente in [...], (cf C.F._5 Controparte_3
), residente in [...], (cf C.F._7 Controparte_4
e (cf ), residenti in [...], C.F._10 CP_5 C.F._11
ViaFiume Montone Abbandonato, 373A, ad eseguire le opere indicate dal CTU Geom. nel Per_1
proprio elaborato oggi prodotto ed in via di acquisizione da parte del Tribunale.
Dichiarare i medesimi resistenti tenuti a rimborsare le spese sostenute in sede di ATP ex art.91 cpc
o come meglio visto, spese indicate e documentate in narrativa e con vittoria di spese e compensi legali sia della fase di ATP che del presente giudizio di merito.”
PER PE E DA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta CP_1
ogni contraria richiesta,
• • Dichiarare tenuti i NO , Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
e ad eseguire le opere indicate dal CTU Geom nel Controparte_7 Controparte_3 Per_1
Proprio elaborato Peritale qui prodotto con suddivisione delle spese pro quota di proprietà
• • rigettare la domanda di rimborso delle spese di ATP e del presente giudizio nei confronti delle signore in considerazione della loro espressa disponibilità a provvedere CP_1 all'esecuzione dei lavori
• • condannare i signori i signori e al Controparte_8 CP_5
pagamento delle spese legali sostenute dalle Signore nel procedimento per ATP come CP_1
da fattura sub doc 10 per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”
PER AR E AL IRENE: CP_4
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previe le declarazioni di rito e di merito meglio viste:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare, per i motivi sopra esposti, la carenza di legittimazione passiva degli odierni resistenti
e, di conseguenza,
- dichiarare, l'estromissione dal presente giudizio dei Sigg.ri con vittoria di Controparte_9
spese del presente giudizio oltre a quelle relative al procedimento per ATP. In subordine, nel merito:
- dichiarare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile il ricorso di cui è causa;
- rigettare, di conseguenza, tutte le istanze proposte nel ricorso in quanto manifestamente infondate in fatto e diritto, non provate documentalmente, oltre che eccessivamente onerose per i Sigg.ri
- . CP_4 CP_5
Vinte le spese e gli onorari del presente giudizio oltre a quelle relative al procedimento per ATP”.
PER : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria Controparte_3
istanza, eccezione e domanda e previa ogni eventuale e più utile declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge:
1) In via preliminare e/o in rito e/o nel merito, accertato e dichiarato l'assoluto difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio e/o di legittimazione passiva in capo alla sig.ra Controparte_3
per le ragioni esposte nel presente atto, rigettare le domande avanzate dai ricorrenti Parte_5
nei confronti della stessa convenuta siccome inammissibili, improponibili, infondate o come
[...]
meglio.
2) Con vittoria delle spese e competenze oltre 15% di spese generali e Cpa del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 12.3.24 i sigg.ri e Parte_6
hanno ritenuto di evocare in giudizio le sigg.re e Parte_2 Controparte_1 CP_2
la sig.ra e i sigg.ri e al fine di sentirli
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_10
condannare ad eseguire le opere indicate dal CTU Geom. nel proprio elaborato depositato Per_1
in sede di ATP, intercorso tra dette parti, nonché a rimborsare le spese sostenute in sede di ATP con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di merito.
I sigg.ri e assumono al riguardo: Pt_1 Pt_2
-di essere proprietari dell'immobile interno 3C, mentre i cinque condomini convenuti sono proprietari dei tre immobili posti al piano superiore (prod 1 fascicolo ATP);
-che da alcuni anni dal terrazzo soprastante, di proprietà delle Signore provengono CP_1
infiltrazioni e stillicidio di acqua, tali da aver recato e continuare a recare danni;
-che la proprietà pur essendosi resa disponibile ad eliminare le cause infiltrative, da CP_1
sempre ritiene che sia necessario che anche i vicini di piano, ossia i signori (per Controparte_3 una parte), ed (per un'altra parte) debbano intervenire poiché la Controparte_4 CP_5
pavimentazione del terrazzo è con loro comune e dello stesso avviso è stato anche il tecnico incaricato dai ricorrenti, Geom. Pavesi;
-che, non riuscendo i resistenti a trovare un'intesa per l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare gli inconvenienti subiti dai ricorrenti ed in particolare per l'opposizione dei condomini
, i ricorrenti si sono visti costretti ad instaurare ricorso per ATP nanti il Controparte_11
Tribunale di Genova RG 4077/2023;
-che all'esito di esso il CTU ha confermato la necessità di intervenire per eliminare lo stillicidio sul balcone degli attori e provvedere alla riparazione dei danni ai vari cielini (prod 3 relazione CTU), quantificando in € 11.561,87 i costi delle opere che i cinque convenuti dovranno sostenere (v pag 10 elaborato peritale);
-che nonostante i mesi passati dalla fine dell'ATP, le controparti non hanno ancor approntato i lavori ritenuti necessari e neanche si sono offerti di rimborsare le spese di CTU e CTP ai ricorrenti.
In forza di tali assunti i sigg.ri e chiedono la condanna dei convenuti all'esecuzione Pt_1 Pt_2
dei lavori indicati in ATP e il rimborso delle spese ivi sostenute.
2)Si sono costituite le sigg.re assumendo in primo luogo di essersi sempre rese CP_1
disponibili a procedere ai lavori necessari all'eliminazione dei fenomeni infiltrativi ed evidenziando che tali interventi avrebbero dovuto interessare l'intero balcone, che pro quota risulta anche di proprietà dei signori e (doc 3-4). CP_3 CP_4 CP_5
Aggiungono che, a causa dell'opposizione dei signori e , i ricorrenti sono stati CP_4 CP_5
costretti ad instaurare ricorso per ATP avanti il Tribunale di Genova avente R.G. 4077/203 nell'ambito del quale il CTU nominato, Geom con proprio elaborato ha pienamente Per_1
confermato e condiviso la necessità di provvedere all'integrale rifacimento della pavimentazione e impermeabilizzazione dell'intero balcone, che vede pro quota interessate le proprietà CP_1
e . CP_3 Controparte_11
Sostengono che la necessita di instaurare l' ATP non possa essere ascritta a loro, atteso che hanno sempre aderito e voluto fattivamente intervenire alle richieste dei signori e che i Parte_5 veri responsabili del mancato tempestivo intervento e dell'aggravamento di spese dovuto al necessario instaurarsi di un inutile contenzioso sono la proprietà e la Controparte_9
proprietà CP_3
In forza di tali assunti chiedono dichiarare tenuti i NO Controparte_1 [...]
, e ad eseguire le opere indicate dal CP_2 Parte_4 Controparte_7 Controparte_3
CTU Geom con suddivisione delle spese pro quota di proprietà e rigetto della domanda Per_1
attorea di condanna anche delle convenute al rimborso delle spese di ATP e del presente giudizio .
Insistono per la condanna dei sigg.ri e al Controparte_8 CP_5
pagamento delle spese legali sostenute dalle nel procedimento per ATP come da Parte_7
fattura sub doc 10 per i motivi di cui in narrativa.
3)Si sono costituiti anche i sigg.ri eccependo in primo luogo la propria Controparte_9 carenza di legittimazione passiva sull'assunto che le Sigg.re sono le uniche responsabili CP_1
di tutti i danni lamentati dai Sigg.ri e che i Sigg.ri pur Parte_8 Parte_5 sapendo fin dall'inizio che le infiltrazioni provenivano esclusivamente dalla proprietà soprastante hanno inspiegabilmente ed impropriamente esteso il contraddittorio (sia in sede di ATP CP_1
che del presente ricorso ex art. 281 decies c.p.c.) nei confronti di soggetti totalmente estranei.
Nel merito chiedono il rigetto della pretesa dei ricorrenti.
4)Si è costituita infine la sig.ra , assumendo di non essere proprietaria di tale Controparte_3
appartamento per averlo donato nel 2020 ai sig.ri Parte_9 Parte_10 Pt_11
e
[...] Parte_12
Allega all'uopo l'atto di donazione e visura catastale per immobile (doc.1 e 2).
Precisa pertanto di essere stata convenuta erroneamente nel presente giudizio, in quanto difetta della titolarità del rapporto giuridico ivi dedotto e di legittimazione passiva e chiede di conseguenza il rigetto delle domande dei ricorrenti.
5) Alla prima udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile già di proprietà della sig.ra richiamando CP_3
l'art. 1130 c.c. e osservando come non risulti comunicata la variazione nell'anagrafica condominiale della proprietà dell'immobile CP_3 Il difensore di parte ha insistito per il rigetto delle domande avversarie, evidenziando CP_3 che l'art 1130 c.c. fa fede solo nei rapporti tra condominio e condomini mentre nei confronti di terzi
è necessaria la consultazione del Registro Immobiliare.
Acquisito il fascicolo d'ufficio dell'atp NRG 4077/2023, rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio verso i sigg.ri e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata Pt_13
udienza di discussione ex art 281 terdecies e sexies c.p.c.. ove i difensori hanno insistito nelle rispettive conclusioni e difese ed il Giudice, ascoltata la discussione, si riservato di depositare la sentenza nei termini di legge.
6) Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale e passando ad esaminare in primo luogo l'eccezione di carenza di titolarità passiva e/o legittimazione passiva formulata dalla sig.ra
,si osserva quanto segue. CP_3
In particolare alla luce della documentazione prodotta (v donazione prod 1 si evince CP_3
come con atto in data 21.9.2020 la sig.ra abbia donato ai sigg.ri , CP_3 Parte_12
e il suo immobile sito in via Aurelia 645 in Lavagna. Pt_9 Pt_11 Pt_10
Tale donazione risulta effettuata prima dell'instaurazione della fase di ATP, avvenuta a cura dei ricorrenti con deposito del relativo ricorso nell'aprile 2023 e successiva notifica anche nei confronti della sig.ra rimasta contumace in tale sede. CP_3
Pertanto a fronte di tale circostanza, emersa in questa fase di merito, questo Giudice non ha ritenuto di accogliere l'istanza dei ricorrenti di integrazione del contraddittorio verso i sigg.ri Pt_13
considerato che i siggri -Soffici chiedono solo la condanna degli odierni convenuti ad Pt_1 eseguire le opere dell'atp e che tale atp risulta non opponibile ai sig.ri in quanto, ancorchè Pt_9 all'epoca già divenuti proprietari dell'immobile ex Barigazzi, non sono stati evocati in quel giudizio.
In forza delle argomentazioni sopra esposte la domanda dei ricorrenti, formulata sia in atp che nella presente sede, nei confronti della sig.ra quando la stessa non era più proprietaria dell'int CP_3
7, deve essere rigetta, non risultando provata la titolarità passiva in capo alla convenuta del rapporto giuridico controverso.
Occorre al riguardo richiamare la ben nota distinzione tra legittimazione e titolarità del diritto azionato. Ed infatti è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che “la legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (Cass 4252/2023 Cass. n. 7776/2017; Cass. S.U. n. 2951 del 16/02/2016).
7) Con riferimento invece alla posizione degli altri convenuti sigg.re e sigg.ri CP_1 [...]
, la domanda dei ricorrenti appare fondata e deve essere accolta. CP_9
Ed infatti, alla luce di quanto emerso in sede di CTU affidata al Geom. nella fase di atp Per_2
(perizia in data 10.10.2023), opponibile a detti convenuti in quanto ritualmente evocati in quel giudizio, si evince che (sottolineature della scrivente):
-le infiltrazioni rilevate e accertate con le prove di bagnamento effettuate hanno dimostrato la mancanza di tenuta impermeabile del balcone di proprietà delle sigg.re che causa CP_1
stillicidi in almeno due punti (pag 7 atp);
-per via del metodo di realizzazione dei balconi, le superfici pavimentate si presentano come un
UNICO pavimento che non presenta interruzioni, anche laddove vi sono titolarità differenti, con spazi delimitati da cancellate metalliche NON appoggiate a pavimento;
-tale condizione singolare, rende gravosa ma inevitabile la manutenzione condivisa dei balconi di proprietà dei singoli che giacciono in forma contigua sul medesimo piano, ciò per ovvie implicazioni di rilascio di garanzie ex lege, di bontà dei lavori svolti e di completezza delle opere volendo evitare il ricorso ad interventi localizzati che viceversa andrebbero a ledere la tenuta dei balconi confinanti (pag 8 atp);
-la particolarità del balcone costituito da pavimentazione corrente con strato impermeabile uniforme, non necessita di prove particolari, poiché determinata l'eziologia dei fenomeni per la loro risoluzione sono necessarie opere complete su tutta la superficie dei balconi a prescindere dalla suddivisione di proprietà (pag. 19 ctu);
-per i suddetti motivi, nell'ipotesi di intervento è necessario un approccio unitario al rifacimento delle impermeabilizzazioni e pavimentazioni a prescindere dalle intestazioni o dalla provenienza
(considerata come luogo geometricamente definito) delle infiltrazioni;
- tale approccio è l'unico che consente di ottenere opere svolte secondo la regola dell'arte con le dovute garanzie decennali del caso (pagg.
8-9 atp).
Pertanto, a fronte della peculiare struttura unitaria del complesso dei balconi oggetto di causa e della conseguente pavimentazione corrente con strato impermeabile uniforme, vi è in capo ai convenuti un onere di manutenzione condivisa che giustifica il coinvolgimento dei suddetti convenuti nelle opere di impermeabilizzazione dei balconi di loro proprietà, a prescindere dal punto del singolo balcone in cui sia localizzata l'origine dell'infiltrazione.
Sussiste pertanto il diritto dei ricorrenti di sentir dichiarare tenuti e quindi condannare le convenute sigg.re e i sigg.ri all'esecuzione dei lavori ma nei limiti di quelli di CP_1 Parte_14
rispettiva competenza, come indicati dal CTU, nonchè pro quota a sostenere le spese di cantiere ed opere provvisionali comuni.
Più specificamente, i suddetti convenuti sono tenuti ad eseguire i lavori come indicati dal CTU
(pag.10 atp) ma nei limiti di quelli di competenza dei rispettivi balconi, oltre a quelli di cantierizzazione comune da ripartirsi in proporzione alla superficie di pavimento di ciascuno dei due balconi.
9) Merita altresì accoglimento la domanda dei ricorrenti, volta ad ottenere la condanna delle convenute e dei convenuti al pagamento delle spese della fase di CP_1 Parte_14
ATP, stante l'accoglimento dello stesso nei di loro confronti ed il fatto che l'instaurazione del presente giudizio (della cui natura di merito del procedimento di atp non vi è modo di dubitare, stante la non differenza delle domande rispetto a quelle oggetto dell'atp) si è reso necessario al fine di ottenere la condanna di parte convenuta all'esecuzione dei lavori indicati dal CTU in fase di atp e non ancora posti in essere.
Si osserva al riguardo che, se è vero che le convenute si sono rese subito disponibili ad CP_1 effettuare i lavori, provenendo l'infiltrazione proprio dalla loro porzione di terrazzo, è altrettanto vero che solo in sede di ATP si è potuto accertare con sicurezza e precisone non solo l'origine del fenomeno infiltrativo nella porzione di balcone delle sigg.re ma anche la particolare CP_1
struttura unica dei balconi dei convenuti e la necessità che nei lavori siano coinvolti tutti i suddetti proprietari dei balconi confinanti.
Il CTU ha comunque escluso che vi siano stati peggioramenti di particolare rilevanza nelle more dell'instaurazione dell'atp (pag 11 CTU). Pertanto considerata la singolarità della fattispecie in esame, strettamente connessa alla particolarità del balcone costituito da pavimentazione corrente con strato impermeabile uniforme, si ritiene di porre le spese di ATP (tecniche e legali) a carico delle convenute sigg.re e CP_1
a carico dei convenuti sigg.ri , nella misura del 50% ciascuno, con rigetto della CP_4 CP_5
domanda di rimborso formulata dalle convenute verso i , considerato CP_1 Controparte_9 comunque il punto di provenienza delle infiltrazioni e l'assenza di aggravamenti come affermata dal CTU.
Si richiama sul punto giurisprudenza consolidata della Suprema Corte a mente della quale “le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove
l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. n.18918/2020).
Sotto questo profilo le spese legali della fase di ATP sono liquidate in € 286,00 per esborsi ed €
2.337,00 per compensi oltre accessori di legge mentre quelle di CTU e di CTP attoreo vengono poste a carico dei convenuti e nella misura già liquidata la prima e CP_1 Parte_14
documentata in atti la seconda (prod.5), nei limiti delle quote sopra evidenziate (cfr. Cass.
24188/2021 ex plurimis).
10) In merito infine alle spese di lite, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con
DM 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), a fronte della non particolare complessità giuridica della causa, sono parzialmente ridotte e disciplinate come segue:
-nel rapporto processuale tra i ricorrenti e la sig.ra sono poste a carico dei ricorrenti;
CP_3
-nel rapporto processuale tra i ricorrenti e le convenute e nel rapporto processuale tra i CP_1
ricorrenti e i convenuti sono poste a carico dei convenuti in ciascun rapporto Controparte_9
processuale
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra e Parte_1 Pt_2
(ricorrenti), e
[...] Controparte_1 Controparte_2 (convenute), c (convenuti) e Controparte_4 CP_5 [...]
convenuta) disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza: CP_3
-a) rigetta la domanda dei ricorrenti come proposta nei confronti della sig.ra nei Controparte_3
limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
-b) dichiara tenuti e per l'effetto condanna le sigg.re e e i Controparte_1 Controparte_2
sigg.ri e ad eseguire le opere indicate dal CTU Geom. Controparte_4 CP_5 Per_1
nel proprio elaborato (pag 10 atp), nei limiti, con le precisazioni e per le ragioni di cui in parte motiva;
-c) condanna le sigg.re ed per la quota della metà ed i Controparte_2 Controparte_1 sigg.ri per la quota dell'altra metà a pagare ai ricorrenti la Parte_14 Parte_5 somma di euro € 286,00 per esborsi ed € 2.337,00 per compensi del procedimento di ATP, nonché quelle di CTU come già liquidate e quelle di CTP attoreo come documentate in atti;
-d) nel rapporto processuale tra i ricorrenti e la sig.ra condanna i ricorrenti a CP_3 corrispondere alla convenuta le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
- e) nel rapporto processuale tra i ricorrenti e le sigg.re condanna le convenute a CP_1 corrispondere ai ricorrenti le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 2.540,00 oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva;
-f) nel rapporto processuale tra i ricorrenti e i sigg.ri – condanna i convenuti a CP_4 CP_5 corrispondere ai ricorrenti le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge per le ragioni di cui in parte motiva.
Genova 12/02/2025
Il GOP
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti