Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/05/2025, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7328 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Serena Silvestre, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto ministeriale emesso dal Ministero dell’interno in data 04.05.2021, e notificato in data 24.05.2021, a conclusione del procedimento di richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 5 febbraio -OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- in data 01.12.2016;
di tutti gli atti preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del giorno 4 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego indicato in oggetto;
- l’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio;
- con successiva memoria, parte ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere
- la difesa erariale ha rappresentato la positiva conclusione – a seguito di riesame – dell’iter per la concessione della cittadinanza al ricorrente il cui decreto è stato trasmesso per la firma, chiedendo la cessazione della materia del contendere;
- il difensore di parte ricorrente ha preso atto di tale positivo esito del riesame;
Considerato che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere stante il soddisfacimento della pretesa vantata dal ricorrente;
Considerato che le spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda sottesa, possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.