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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n.1703/2021 RG
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott.ssa Serena Andaloro Presidente dott.ssa Michela Agata La Porta Giudice relatore dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e avente a oggetto opposizione avverso lo stato passivo, promosso da
(codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(partita IVA ), rappresentata, a sua volta, dallo Parte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. e p.iva ), Parte_4 P.IVA_3
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Barbaro, opponente nei confronti di
(codice fiscale e partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_4
persona del Curatore pro tempore dott. , CP_2
col patrocinio dell'Avv. Basilio Palmeri,
opposto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 Dicembre 2024, ha pronunciato ai sensi dell'art.99 L. Fall. il seguente
DECRETO
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
Si esaminano appresso i due motivi oggetto di ricorso.
I. Indeterminatezza del regime finanziario applicato al contratto di mutuo ipotecario;
nullità clausola determinativa tasso interessi.
, nella qualità di mandataria di , ha Parte_5 Parte_1
proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento di perché ha CP_1 CP_1
Pag. 1 di 9 illegittimamente escluso dal passivo privilegiato l'intero credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dal Credito Siciliano S.p.A. con da l'11/12/2009, registrato a Controparte_1
Patti il 14 dicembre 2009, spedito in forma esecutiva il 30 dicembre 2009.
In particolare, a chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento Parte_1
di , ex art. 93 L. Fall. in virtù del citato contratto di mutuo ipotecario, Controparte_1
per la complessiva somma di 284.547,65 al rango ipotecario, nonché al chirografo per la differenza tra gli interessi al tasso convenzionale e quelli al tasso legale maturati sull'intero credito ipotecario, dalla fine dell'anno in corso alla data del fallimento sino alla vendita degli immobili ipotecati.
In particolare, con le note autorizzate datate 21/03/2021 ha chiesto: al rango ipotecario, in forza del citato contratto di mutuo fondiario per complessivi € 284.547,65 così specificati:
€ 233.398,96 per sorte capitale al 30 marzo 2018;
€ 17.369,95 per interessi corrispettivi al 30 marzo 2018;
€ 5.227,34 per interessi di mora al 30 marzo 2018;
€ 28.551,40 per interessi di mora al 4.75% al 26 ottobre 2020; oltre ai frutti civili prodotti fino alla vendita degli immobili ipotecati, nonché oltre gli interessi nella misura convenzionale, dovuti per l'anno in corso alla dichiarazione di fallimento e per quelli dell'anno precedente e, nella misura legale, per quelli successivamente maturati sino alla data della vendita degli immobili ipotecati.
Con il decreto di esecutività dello stato passivo oggi opposto, il Parte_6
, ritenendo di condividere le conclusioni del curatore, ha ammesso al privilegio la
[...] minor somma di € 203.069,02.
Dalle conclusioni del Curatore, rassegnate all'udienza di verifica del 19/01/2021, poi reiterate e fatte proprie dal G.D. al Fallimento, si evince che il principale motivo del mancato accoglimento integrale della domanda di è il seguente: “La criticità più importante Parte_1
comunque riguarda il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fondiario, in riferimento al quale la non ha fornito alcuna informazione sulla tipologia di piano di CP_3
ammortamento sia nel contratto di mutuo, sia nel documento di sintesi, sia nel capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo, manca in particolare la specificazione del regime finanziario utilizzato per la redazione del piano di ammortamento, ovvero se è stato utilizzato il regime finanziario della capitalizzazione composta o quello della capitalizzazione semplice, così come non è stata indicata alcuna formula di calcolo utilizzata per determinare la rata. In realtà la banca ha applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta, per come emerge dalle quote capitali del piano di ammortamento, frutto di un piano di ammortamento con capitalizzazione composta al tasso annuo del 3,199%, per la durata di 15 anni da rimborsare in 30 rate semestrali non
Pag. 2 di 9 costanti, perché la componente interesse varia ogni semestre in funzione dell'andamento del tasso euribor 360 sei mesi. Ma tutto ciò non risulta nel contratto e può essere dedotto soltanto da chi conosce la matematica finanziaria, in quanto, si ribadisce, alcuna informativa è stata fornita dalla su questo aspetto. Ciò ha dato luogo alla violazione dell'art. 117, comma 4, TUB in quanto CP_3
qualora fosse stato utilizzato il regime finanziario della capitalizzazione semplice la rata sarebbe risultata inferiore ed anche volendo calcolare gli interessi sul debito residuo il piano sortirebbe un monte di interessi inferiore;
mentre invece applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta la rata è maggiore ed il piano complessivo dell'ammortamento comprende un monte interessi di importo superiore, così come emerge dal confronto dei due seguenti piani (…) Quel che preme evidenziare è che l'omessa indicazione nel contratto di mutuo del regime finanziario utilizzato dalla influisce sulla determinazione degli interessi e sul risultato finale CP_3
dell'operazione di mutuo, con la conseguenza che tale omissione comporta la nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto ex lege (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto, un diverso ammontare della rata costante o semi costante, come nel caso di specie”.
Preliminarmente va osservato che, come precisato dal Fallimento all'udienza dell'11/07/2023, ciò che è in discussione non è l'anatocismo ma l'indeterminatezza della rata per mancata indicazione del regime finanziario applicato, con conseguente nullità della clausola determinativa del tasso di interessi.
Il Curatore, invero, valutando la nullità di detta clausola, ha ricalcolato gli interessi dovuti sul contratto di mutuo de quo con il tasso bot 12 mesi (art. 107 TUB), quantificandoli nell'importo di euro 9.673,22; la somma degli interessi con quanto già versato dalla società alla banca, ha comportato la quantificazione del debito residuo pari ad euro 203.069,02.
Ciò premesso, è utile richiamare la recente sentenza n. 15130 del 29/05/2024 pronunciata dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite che ha affrontato la questione in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo bancario, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale, valutando detto aspetto con riferimento alla determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto ed al rispetto della trasparenza bancaria, avendo riguardo all'art. 117 comma 4 TUB che prescrive l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate dalla banca.
Pag. 3 di 9 La questione è stata esaminata tenuto conto del principio di trasparenza bancaria e del diritto del cliente-mutuatario di ricevere una corretta e trasparente informazione - essendo egli "contraente debole" normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per comprendere il meccanismo di composizione delle rate di rimborso e la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere.
In sintesi, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state investite sulle seguenti le questioni di diritto “ se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. "alla francese" allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.)
e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti
(art. 117 T.u.b.); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità”.
La Suprema Corte ha affermato che “Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti
o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era
Pag. 4 di 9 soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Come affermato dallo stesso Curatore alla citata udienza di verifica del 19.01.2021, il contratto di mutuo fondiario in oggetto è stato stipulato l'11.12.2009 con atto Notar per l'importo di € Per_1
300.000,00 concesso dal Credito Siciliano allo scopo di liquidità aziendale, al tasso di interesse semestrale dell'1,599% pari alla metà del tasso annuo del 3,199%, tasso che avrebbe formato oggetto di revisione il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno a partire dal 31.12.2009 e sarebbe stato fissato per ciascun semestre successivo nella misura di 1,75 punti in più dell'Euribor a sei mesi relativo alla media del mese di dicembre per il semestre 1.1-30.6 e del mese di giugno per il semestre 1.7-31.12, evidenziando che l'Euribor a sei mesi media del mese di giugno 2009 è
1,449%, precisando ancora che il tasso non potrà comunque essere inferiore al 2,75% annuo.
Il contratto riporta, altresì, che il mutuo doveva essere rimborsato in 15 anni mediante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate da pagare alla scadenza del 30/6 e del 31/12 di ogni anno a partire dal 30.6.2010.
Le predette rate comprendono: una quota capitale secondo il piano di ammortamento allegato al contratto;
una quota interessi calcolata al tasso e secondo le modalità sopra indicate;
una commissione di incasso di euro 4.
Il contratto riporta, inoltre, che per il periodo intercorrente tra la data dell'atto (11.12.2009) e l'inizio dell'ammortamento del capitale, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere al
31.12.2009 gli interessi calcolati sulla base del tasso stabilito all'art. 3 dello stesso contratto.
Il tasso di mora veniva indicato nella misura di 2 punti in più del tasso di interesse, come definito sempre in base all'art. 3.
La Suprema Corte ha, inoltre, esplicitato che:
“a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b.
("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
Pag. 5 di 9 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
Ha, quindi, sottolineato che “la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto”.
Sicché ha concluso che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
A questo punto è opportuno richiamare l'ulteriore aspetto esaminato dalla Suprema Corte, ossia se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117 comma 4 TUB.
La Suprema Corte, condividendo le osservazioni della Procura Generale, ha evidenziato che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi”.
Sicché, ha affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Pag. 6 di 9 Inoltre, ha evidenziato che l'art. 117 TUB non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, non la richiede la normativa più recente in tema di "credito immobiliare ai consumatori e di "credito ai consumatori;
analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto.
Considerato che anche nel caso in esame il piano di rimborso (come quello controverso nel giudizio di merito di cui alla citata sentenza) contiene, come si è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) - nel contratto di sintesi (cfr. osservazioni curatore pag. 32 del progetto stato passivo), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
La Suprema Corte ha, quindi, dedotto che “se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale
è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato (…)
La disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con
l'esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l'istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione, in definitiva, della adeguatezza e convenienza dell'operazione,
a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che ivi si manifestano. Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
Per quanto esposto, quindi, in relazione al credito vantato da in forza Parte_1 del contratto di mutuo fondiario, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Pag. 7 di 9 II. Rapporto di contratto di conto corrente n. 5140023/90.
ha chiesto anche l'ammissione al chirografo: Parte_1
- in relazione al rapporto di conto corrente per la somma di € 64.955,62, oltre gli interessi dal 29 aprile 2018 al 26 ottobre 2020 al tasso del 4.462% per le somme entro il limite del fido ed al tasso del 6.544% oltre il fido ordinario.
Queste le conclusioni del Curatore espresse nel progetto di approvazione dello stato passivo (pag.
62): “Le ultime osservazioni della ricorrente non possono essere Parte_1
assolutamente condivise perché, con riferimento al c/c, si osserva che è stato prodotto soltanto il contratto di conto corrente di corrispondenza, con relativo documento di sintesi e condizioni economiche, recanti la data del 7.4.2005. Dalla verifica di tutti gli estratti conto, dal 2005 al 2018, è emersa la concessione di un affidamento alla SO , ma non è stato Controparte_1
prodotto il relativo contratto di apertura di credito, per cui le uniche condizioni disponibili sono quelle del contratto di conto corrente. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Curatore ha proceduto alla determinazione del saldo del c/c depurandolo di tutti gli interessi passivi applicati in misura maggiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito ed applicando gli interessi attivi nella misura contrattualmente pattuita;
eliminando tutte le spese, commissioni ed addebiti vari non pattuiti;
eliminando la commissione di massimo scoperto perché indeterminate nella modalità di calcolo, essendo stata indicata soltanto l'aliquota (peraltro poi applicata in misura maggiore), senza indicare alcun riferimento alla base di calcolo e/o alla periodicità. Applicando pertanto i criteri che la stessa ricorrente lamenta nelle note conclusive, è emerso che, depurando il conto corrente dei maggiori addebiti effettuati dalla sia nelle liquidazioni trimestrali sia direttamente in conto, il CP_3
saldo, alla data del 27.4.2018 è di euro 28,98 a favore della così come emerge Controparte_1 dall'analitico dettaglio di cui alle pagine 45-59”.
Il Curatore, ha, quindi, concluso sul punto: “propone di non ammettere l'importo di euro 64.955,62 richiesto dalla ricorrente con riferimento al conto corrente 5140023/90 per effetto delle somme addebitate dalla in misura maggiore rispetto a quanto pattuito (cfr. pagg. 44-59)”. CP_3
L'opponente ritiene che in forza della Delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e del richiamo contenuto nell'art. 117 comma II del TUB, il contratto di apertura di credito non richiede in assoluto la forma scritta. Ha evidenziato, altresì, che il contratto di apertura di conto corrente del 7 aprile 2005 aveva previsto, all'art. 6, facoltà, disciplina e modalità operative del negozio di apertura di credito in conto corrente e con il foglio di Condizioni Economiche ed Operative le parti avevano anche espressamente concordato i tassi che regolavano gli affidamenti (Tassi Effettivi 4.462% e 6.544% extrafido).
Pag. 8 di 9 Ora, pur ammettendo che il contratto di apertura di credito, in quanto discendente dal contratto di conto corrente, possa non essere consacrato in documento scritto, ciò implica che debbano essere applicate al contratto “figlio” le condizioni già previste nel contratto “madre”.
Coerentemente, il Curatore ha eliminato dalla domanda di ammissione tutti gli interessi passivi e le commissioni non sufficientemente determinate.
In particolare, la CMS prevede l'aliquota ma non prevede la base sulla quale applicarla.
Sul punto, l'opponente non ha dedotto nulla.
In particolare, l'opponente non ha specificato, ad esempio, che in realtà la CMS fosse sufficientemente determinata e su cosa sia stata (legittimamente) applicata.
Dunque, appaiono da recepire le conclusioni cui è giunto il fallimento, con conseguente rigetto del ricorso sul punto.
*****
Per quanto fin qui esposto, la domanda svolta con l'opposizione va accolta limitatamente al contratto di mutuo.
In ragione della reciproca soccombenza, nonché del contrasto giurisprudenziale sulla questione di cui al punto I, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso,
il progetto di stato passivo del Pt_7 Controparte_1
ammettendo : Parte_1
al rango ipotecario, in relazione al contratto di mutuo, per l'ulteriore somma di € 81.478,63, pari alla differenza tra quanto richiesto con l'insinua e quanto ammesso dal G.D. [284.547,65 –
203.069,02], oltre ai frutti civili sull'intera somma insinuata prodotti fino alla vendita degli immobili ipotecati, nonché oltre gli interessi nella misura convenzionale dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente e, nella misura legale, per quelli per quelli successivamente maturati fino alla data della vendita degli immobili ipotecati;
b. al chirografo:
- in relazione al contratto di mutuo, per la differenza tra gli interessi al tasso convenzionale e quelli al tasso legale maturati sull'intero credito ipotecario, dalla fine dell'anno in corso alla data del fallimento sino alla vendita degli immobili ipotecati;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 Marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Agata La Porta Serena Andaloro
Pag. 9 di 9
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott.ssa Serena Andaloro Presidente dott.ssa Michela Agata La Porta Giudice relatore dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice, letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e avente a oggetto opposizione avverso lo stato passivo, promosso da
(codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(partita IVA ), rappresentata, a sua volta, dallo Parte_3 P.IVA_2 [...]
(c.f. e p.iva ), Parte_4 P.IVA_3
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Barbaro, opponente nei confronti di
(codice fiscale e partita iva ), in Controparte_1 P.IVA_4
persona del Curatore pro tempore dott. , CP_2
col patrocinio dell'Avv. Basilio Palmeri,
opposto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 Dicembre 2024, ha pronunciato ai sensi dell'art.99 L. Fall. il seguente
DECRETO
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
Si esaminano appresso i due motivi oggetto di ricorso.
I. Indeterminatezza del regime finanziario applicato al contratto di mutuo ipotecario;
nullità clausola determinativa tasso interessi.
, nella qualità di mandataria di , ha Parte_5 Parte_1
proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento di perché ha CP_1 CP_1
Pag. 1 di 9 illegittimamente escluso dal passivo privilegiato l'intero credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dal Credito Siciliano S.p.A. con da l'11/12/2009, registrato a Controparte_1
Patti il 14 dicembre 2009, spedito in forma esecutiva il 30 dicembre 2009.
In particolare, a chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento Parte_1
di , ex art. 93 L. Fall. in virtù del citato contratto di mutuo ipotecario, Controparte_1
per la complessiva somma di 284.547,65 al rango ipotecario, nonché al chirografo per la differenza tra gli interessi al tasso convenzionale e quelli al tasso legale maturati sull'intero credito ipotecario, dalla fine dell'anno in corso alla data del fallimento sino alla vendita degli immobili ipotecati.
In particolare, con le note autorizzate datate 21/03/2021 ha chiesto: al rango ipotecario, in forza del citato contratto di mutuo fondiario per complessivi € 284.547,65 così specificati:
€ 233.398,96 per sorte capitale al 30 marzo 2018;
€ 17.369,95 per interessi corrispettivi al 30 marzo 2018;
€ 5.227,34 per interessi di mora al 30 marzo 2018;
€ 28.551,40 per interessi di mora al 4.75% al 26 ottobre 2020; oltre ai frutti civili prodotti fino alla vendita degli immobili ipotecati, nonché oltre gli interessi nella misura convenzionale, dovuti per l'anno in corso alla dichiarazione di fallimento e per quelli dell'anno precedente e, nella misura legale, per quelli successivamente maturati sino alla data della vendita degli immobili ipotecati.
Con il decreto di esecutività dello stato passivo oggi opposto, il Parte_6
, ritenendo di condividere le conclusioni del curatore, ha ammesso al privilegio la
[...] minor somma di € 203.069,02.
Dalle conclusioni del Curatore, rassegnate all'udienza di verifica del 19/01/2021, poi reiterate e fatte proprie dal G.D. al Fallimento, si evince che il principale motivo del mancato accoglimento integrale della domanda di è il seguente: “La criticità più importante Parte_1
comunque riguarda il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fondiario, in riferimento al quale la non ha fornito alcuna informazione sulla tipologia di piano di CP_3
ammortamento sia nel contratto di mutuo, sia nel documento di sintesi, sia nel capitolato delle condizioni generali del contratto di mutuo, manca in particolare la specificazione del regime finanziario utilizzato per la redazione del piano di ammortamento, ovvero se è stato utilizzato il regime finanziario della capitalizzazione composta o quello della capitalizzazione semplice, così come non è stata indicata alcuna formula di calcolo utilizzata per determinare la rata. In realtà la banca ha applicato il regime finanziario della capitalizzazione composta, per come emerge dalle quote capitali del piano di ammortamento, frutto di un piano di ammortamento con capitalizzazione composta al tasso annuo del 3,199%, per la durata di 15 anni da rimborsare in 30 rate semestrali non
Pag. 2 di 9 costanti, perché la componente interesse varia ogni semestre in funzione dell'andamento del tasso euribor 360 sei mesi. Ma tutto ciò non risulta nel contratto e può essere dedotto soltanto da chi conosce la matematica finanziaria, in quanto, si ribadisce, alcuna informativa è stata fornita dalla su questo aspetto. Ciò ha dato luogo alla violazione dell'art. 117, comma 4, TUB in quanto CP_3
qualora fosse stato utilizzato il regime finanziario della capitalizzazione semplice la rata sarebbe risultata inferiore ed anche volendo calcolare gli interessi sul debito residuo il piano sortirebbe un monte di interessi inferiore;
mentre invece applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta la rata è maggiore ed il piano complessivo dell'ammortamento comprende un monte interessi di importo superiore, così come emerge dal confronto dei due seguenti piani (…) Quel che preme evidenziare è che l'omessa indicazione nel contratto di mutuo del regime finanziario utilizzato dalla influisce sulla determinazione degli interessi e sul risultato finale CP_3
dell'operazione di mutuo, con la conseguenza che tale omissione comporta la nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto ex lege (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto, un diverso ammontare della rata costante o semi costante, come nel caso di specie”.
Preliminarmente va osservato che, come precisato dal Fallimento all'udienza dell'11/07/2023, ciò che è in discussione non è l'anatocismo ma l'indeterminatezza della rata per mancata indicazione del regime finanziario applicato, con conseguente nullità della clausola determinativa del tasso di interessi.
Il Curatore, invero, valutando la nullità di detta clausola, ha ricalcolato gli interessi dovuti sul contratto di mutuo de quo con il tasso bot 12 mesi (art. 107 TUB), quantificandoli nell'importo di euro 9.673,22; la somma degli interessi con quanto già versato dalla società alla banca, ha comportato la quantificazione del debito residuo pari ad euro 203.069,02.
Ciò premesso, è utile richiamare la recente sentenza n. 15130 del 29/05/2024 pronunciata dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite che ha affrontato la questione in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. "alla francese" nel contratto di mutuo bancario, riguardanti le modalità con cui vengono composte le singole rate di rimborso e determinati gli interessi in relazione al capitale, valutando detto aspetto con riferimento alla determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto del contratto ed al rispetto della trasparenza bancaria, avendo riguardo all'art. 117 comma 4 TUB che prescrive l'indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate dalla banca.
Pag. 3 di 9 La questione è stata esaminata tenuto conto del principio di trasparenza bancaria e del diritto del cliente-mutuatario di ricevere una corretta e trasparente informazione - essendo egli "contraente debole" normalmente privo del necessario bagaglio di conoscenze tecniche necessarie per comprendere il meccanismo di composizione delle rate di rimborso e la reale portata economica delle singole clausole che va a sottoscrivere.
In sintesi, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state investite sulle seguenti le questioni di diritto “ se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. "alla francese" allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.)
e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti
(art. 117 T.u.b.); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità”.
La Suprema Corte ha affermato che “Il primo profilo in cui è articolato il quesito pregiudiziale è il seguente: se l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità di ammortamento "alla francese" comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.
L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti
o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n.
17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014).
Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era
Pag. 4 di 9 soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Come affermato dallo stesso Curatore alla citata udienza di verifica del 19.01.2021, il contratto di mutuo fondiario in oggetto è stato stipulato l'11.12.2009 con atto Notar per l'importo di € Per_1
300.000,00 concesso dal Credito Siciliano allo scopo di liquidità aziendale, al tasso di interesse semestrale dell'1,599% pari alla metà del tasso annuo del 3,199%, tasso che avrebbe formato oggetto di revisione il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno a partire dal 31.12.2009 e sarebbe stato fissato per ciascun semestre successivo nella misura di 1,75 punti in più dell'Euribor a sei mesi relativo alla media del mese di dicembre per il semestre 1.1-30.6 e del mese di giugno per il semestre 1.7-31.12, evidenziando che l'Euribor a sei mesi media del mese di giugno 2009 è
1,449%, precisando ancora che il tasso non potrà comunque essere inferiore al 2,75% annuo.
Il contratto riporta, altresì, che il mutuo doveva essere rimborsato in 15 anni mediante il pagamento di 30 rate semestrali posticipate da pagare alla scadenza del 30/6 e del 31/12 di ogni anno a partire dal 30.6.2010.
Le predette rate comprendono: una quota capitale secondo il piano di ammortamento allegato al contratto;
una quota interessi calcolata al tasso e secondo le modalità sopra indicate;
una commissione di incasso di euro 4.
Il contratto riporta, inoltre, che per il periodo intercorrente tra la data dell'atto (11.12.2009) e l'inizio dell'ammortamento del capitale, la parte mutuataria si obbliga a corrispondere al
31.12.2009 gli interessi calcolati sulla base del tasso stabilito all'art. 3 dello stesso contratto.
Il tasso di mora veniva indicato nella misura di 2 punti in più del tasso di interesse, come definito sempre in base all'art. 3.
La Suprema Corte ha, inoltre, esplicitato che:
“a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b.
("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
Pag. 5 di 9 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”.
Ha, quindi, sottolineato che “la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto”.
Sicché ha concluso che “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. “alla francese e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”.
A questo punto è opportuno richiamare l'ulteriore aspetto esaminato dalla Suprema Corte, ossia se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana" costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117 comma 4 TUB.
La Suprema Corte, condividendo le osservazioni della Procura Generale, ha evidenziato che “la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento "alla francese" sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento "all'italiana" si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi”.
Sicché, ha affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Pag. 6 di 9 Inoltre, ha evidenziato che l'art. 117 TUB non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto, non la richiede la normativa più recente in tema di "credito immobiliare ai consumatori e di "credito ai consumatori;
analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto.
Considerato che anche nel caso in esame il piano di rimborso (come quello controverso nel giudizio di merito di cui alla citata sentenza) contiene, come si è detto, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) - nel contratto di sintesi (cfr. osservazioni curatore pag. 32 del progetto stato passivo), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria.
La Suprema Corte ha, quindi, dedotto che “se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale
è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato (…)
La disciplina di settore intende contemperare gli obblighi di condotta degli istituti di credito con
l'esigenza di lasciare al cliente la libertà di scegliere l'istituto che gli offre un piano di rimborso più confacente alle proprie esigenze e condizioni, ma non si spinge ad esigere che gli istituti si sostituiscano a lui nella valutazione, in definitiva, della adeguatezza e convenienza dell'operazione,
a differenza di quanto accade, solo in parte, in altri settori nei quali gli obblighi informativi sono configurati in termini più stringenti, anche in considerazione dei profili di rischio che ivi si manifestano. Eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
Per quanto esposto, quindi, in relazione al credito vantato da in forza Parte_1 del contratto di mutuo fondiario, l'opposizione deve ritenersi fondata.
Pag. 7 di 9 II. Rapporto di contratto di conto corrente n. 5140023/90.
ha chiesto anche l'ammissione al chirografo: Parte_1
- in relazione al rapporto di conto corrente per la somma di € 64.955,62, oltre gli interessi dal 29 aprile 2018 al 26 ottobre 2020 al tasso del 4.462% per le somme entro il limite del fido ed al tasso del 6.544% oltre il fido ordinario.
Queste le conclusioni del Curatore espresse nel progetto di approvazione dello stato passivo (pag.
62): “Le ultime osservazioni della ricorrente non possono essere Parte_1
assolutamente condivise perché, con riferimento al c/c, si osserva che è stato prodotto soltanto il contratto di conto corrente di corrispondenza, con relativo documento di sintesi e condizioni economiche, recanti la data del 7.4.2005. Dalla verifica di tutti gli estratti conto, dal 2005 al 2018, è emersa la concessione di un affidamento alla SO , ma non è stato Controparte_1
prodotto il relativo contratto di apertura di credito, per cui le uniche condizioni disponibili sono quelle del contratto di conto corrente. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Curatore ha proceduto alla determinazione del saldo del c/c depurandolo di tutti gli interessi passivi applicati in misura maggiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito ed applicando gli interessi attivi nella misura contrattualmente pattuita;
eliminando tutte le spese, commissioni ed addebiti vari non pattuiti;
eliminando la commissione di massimo scoperto perché indeterminate nella modalità di calcolo, essendo stata indicata soltanto l'aliquota (peraltro poi applicata in misura maggiore), senza indicare alcun riferimento alla base di calcolo e/o alla periodicità. Applicando pertanto i criteri che la stessa ricorrente lamenta nelle note conclusive, è emerso che, depurando il conto corrente dei maggiori addebiti effettuati dalla sia nelle liquidazioni trimestrali sia direttamente in conto, il CP_3
saldo, alla data del 27.4.2018 è di euro 28,98 a favore della così come emerge Controparte_1 dall'analitico dettaglio di cui alle pagine 45-59”.
Il Curatore, ha, quindi, concluso sul punto: “propone di non ammettere l'importo di euro 64.955,62 richiesto dalla ricorrente con riferimento al conto corrente 5140023/90 per effetto delle somme addebitate dalla in misura maggiore rispetto a quanto pattuito (cfr. pagg. 44-59)”. CP_3
L'opponente ritiene che in forza della Delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e del richiamo contenuto nell'art. 117 comma II del TUB, il contratto di apertura di credito non richiede in assoluto la forma scritta. Ha evidenziato, altresì, che il contratto di apertura di conto corrente del 7 aprile 2005 aveva previsto, all'art. 6, facoltà, disciplina e modalità operative del negozio di apertura di credito in conto corrente e con il foglio di Condizioni Economiche ed Operative le parti avevano anche espressamente concordato i tassi che regolavano gli affidamenti (Tassi Effettivi 4.462% e 6.544% extrafido).
Pag. 8 di 9 Ora, pur ammettendo che il contratto di apertura di credito, in quanto discendente dal contratto di conto corrente, possa non essere consacrato in documento scritto, ciò implica che debbano essere applicate al contratto “figlio” le condizioni già previste nel contratto “madre”.
Coerentemente, il Curatore ha eliminato dalla domanda di ammissione tutti gli interessi passivi e le commissioni non sufficientemente determinate.
In particolare, la CMS prevede l'aliquota ma non prevede la base sulla quale applicarla.
Sul punto, l'opponente non ha dedotto nulla.
In particolare, l'opponente non ha specificato, ad esempio, che in realtà la CMS fosse sufficientemente determinata e su cosa sia stata (legittimamente) applicata.
Dunque, appaiono da recepire le conclusioni cui è giunto il fallimento, con conseguente rigetto del ricorso sul punto.
*****
Per quanto fin qui esposto, la domanda svolta con l'opposizione va accolta limitatamente al contratto di mutuo.
In ragione della reciproca soccombenza, nonché del contrasto giurisprudenziale sulla questione di cui al punto I, le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso,
il progetto di stato passivo del Pt_7 Controparte_1
ammettendo : Parte_1
al rango ipotecario, in relazione al contratto di mutuo, per l'ulteriore somma di € 81.478,63, pari alla differenza tra quanto richiesto con l'insinua e quanto ammesso dal G.D. [284.547,65 –
203.069,02], oltre ai frutti civili sull'intera somma insinuata prodotti fino alla vendita degli immobili ipotecati, nonché oltre gli interessi nella misura convenzionale dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente e, nella misura legale, per quelli per quelli successivamente maturati fino alla data della vendita degli immobili ipotecati;
b. al chirografo:
- in relazione al contratto di mutuo, per la differenza tra gli interessi al tasso convenzionale e quelli al tasso legale maturati sull'intero credito ipotecario, dalla fine dell'anno in corso alla data del fallimento sino alla vendita degli immobili ipotecati;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 Marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Michela Agata La Porta Serena Andaloro
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