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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M.Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Ludovico Sburlati Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4826/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to A.Germanò, elettivamente domiciliato in Parte_1
presso il difensore in Orbassano, Via Roma 45.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to A.Rosboch, elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1
Via Campana n. 36 presso il difensore avv.to Rosboch.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18.2.2025, compariva la sola parte convenuta, che insisteva affinchè il
Tribunale accertasse la titolarità dei beni della società in capo ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. promuoveva ricorso con le forme di cui agli artt. 281 -decies e ss. c.p.c., Parte_1
convenendo in giudizio . Controparte_1
Parte attrice ed il convenuto erano stati soci della Sa.Mo. Immobiliare Srl, con partecipazioni rispettivamente del 51% in capo alla e del 49% a favore del . Pt_1 CP_1
La società del 2016 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino ( n. 313/2016); la stessa era titolare di molteplici cespiti immobiliari, meglio indicati in ricorso, di cui peraltro il Curatore fallimentare aveva proceduto all'abbandono non ritenendoli facilmente liquidabili in sede concorsuale.
In data 19.12.2017 il Tribunale dichiarava chiuso il fallimento e quindi ordinata la cancellazione della società.
Parte attrice agiva quindi affinchè il Tribunale provvedesse ad accertare e quindi a dichiarare con sentenza che i soci erano subentrati nella titolarità dei beni a seguito dell'estinzione della società.
Si costituiva il convenuto aderendo alle domande promosse dall'attrice. Controparte_1
2. Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti, emerge che la Sa.Mo. Srl era divenuta titolare di più cespiti immobiliari in data 16.12.2008 ( Rogito Notaio - Rep. 309034 – Racc. 36724 ); dei Per_1
medesimi immobili è stato poi disposto un atto ricognitivo da parte del Notaio , documento che Per_2
l'attrice aveva vanamente tentato di fare trascrivere.
Da quanto depositato e chiarito, i cespiti risultano gravati da ipoteca giudiziale.
Dall'esame degli atti emerge ancora che il Curatore, atteso l'evidente stato di degrado del complesso immobiliare oggetto della domanda, aveva provveduto a depositare istanza di abbandono poi autorizzata
Con dal
Poste tali premesse, la domanda deve essere accolta.
Gli immobili della società, siti in Salussola, non sono stati alienati nel corso del fallimento, e risultano tutt'oggi iscritto nei Registri Immobiliari quale cespite in proprietà della cancellata Sa.Mo. Srl.
La cancellazione produce un fenomeno di tipo successorio in ragione del quale “ le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per
i debiti sociali e sempre ai soci si trasferiscono, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”(
Cfr. Cass. Sezioni Unite, 12/3/2013, n. 6070 ).
Deve quindi affermarsi, in virtù di tale fenomeno successorio, che gli immobili oggetto di domanda sono divenuti di esclusiva proprietà dei soci di Sa.Mo. Srl, e , Parte_1 Controparte_1
in regime di comunione indivisa e nelle rispettive quote del 51% a favore della e del 49% in capo Pt_1
al , essendo tali le loro partecipazioni nella società cancellata. CP_1 La pronuncia non richiede alcun specifico ordine al Conservatore, spettando a parte ricorrente provvedere a richiedere la sua trascrizione.
Non essendovi stata opposizione, gli oneri di lite debbono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'estinzione della società Sa.Mo. Srl (P.I. ), P.IVA_1
con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 64, dichiara che le seguenti unità immobiliari:
Catasto fabbricati di Salussola (BI), foglio 502; mappale 14;
Subalterno 7, via Martiri della Libertà n. 47, interno 2, piano T, cat. C2, cl. U, mq 92, r.c. euro 137,79;
Subalterno 8, via Martiri della Libertà n. 47, interno 3, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 12, via Martiri della Libertà n. 47, interno 7, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro
126,53;
Subalterno 15, via Martiri della Libertà n. 47, interno 8, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro
126,53;
Subalterno 17, via Martiri della Libertà n. 47, interno 10, piano 1, cat. A4, cl. 2, mq vani 4, r.c. euro
144,61;
Subalterno 18, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2, r.c. euro 90,38;
Subalterno 19, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro 126,53;
Subalterno 20, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 21, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro 126,53;
Subalterno 22, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 1,5, r.c. euro 54,23;
Subalterno 23, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 24, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. C6, cl. 2, mq 30, r.c. euro 75,92;
Subalterno 25, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. C2, cl. U, mq 24, r.c. euro 35,95;
Subalterno 26, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 27, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 4, r.c. euro 144,61;
Subalterno 28, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 2,5. r.c. euro 90,38;
Subalterno 29, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 30, via Martiri della Libertà n. 47, piano S1, cat. C2, cl. U, mq 69, r.c. euro 103,34; mappale 13 e mappale 14, subalterno 31; fra loro graffati, via Martiri della Libertà n. 47, piano S1, bene comune non censibile, il tutto corrispondente a quanto descritto al Catasto Terreni di Salussola al foglio
41, mappale 128, ente urbano, metri quadrati 1680, senza redditi. Sono divenuti di proprietà esclusiva, in regime di comunione indivisa, di ( cf. Parte_1
) e (C.F. ), nella rispettiva quota CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
del 51% in capo a e del 49% in capo a . Parte_1 Controparte_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, 7 marzo 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M.Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Ludovico Sburlati Giudice
Dott. Stefano Demontis Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4826/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to A.Germanò, elettivamente domiciliato in Parte_1
presso il difensore in Orbassano, Via Roma 45.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to A.Rosboch, elettivamente domiciliato in Torino, Controparte_1
Via Campana n. 36 presso il difensore avv.to Rosboch.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 18.2.2025, compariva la sola parte convenuta, che insisteva affinchè il
Tribunale accertasse la titolarità dei beni della società in capo ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. promuoveva ricorso con le forme di cui agli artt. 281 -decies e ss. c.p.c., Parte_1
convenendo in giudizio . Controparte_1
Parte attrice ed il convenuto erano stati soci della Sa.Mo. Immobiliare Srl, con partecipazioni rispettivamente del 51% in capo alla e del 49% a favore del . Pt_1 CP_1
La società del 2016 era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino ( n. 313/2016); la stessa era titolare di molteplici cespiti immobiliari, meglio indicati in ricorso, di cui peraltro il Curatore fallimentare aveva proceduto all'abbandono non ritenendoli facilmente liquidabili in sede concorsuale.
In data 19.12.2017 il Tribunale dichiarava chiuso il fallimento e quindi ordinata la cancellazione della società.
Parte attrice agiva quindi affinchè il Tribunale provvedesse ad accertare e quindi a dichiarare con sentenza che i soci erano subentrati nella titolarità dei beni a seguito dell'estinzione della società.
Si costituiva il convenuto aderendo alle domande promosse dall'attrice. Controparte_1
2. Dall'esame dei documenti prodotti dalle parti, emerge che la Sa.Mo. Srl era divenuta titolare di più cespiti immobiliari in data 16.12.2008 ( Rogito Notaio - Rep. 309034 – Racc. 36724 ); dei Per_1
medesimi immobili è stato poi disposto un atto ricognitivo da parte del Notaio , documento che Per_2
l'attrice aveva vanamente tentato di fare trascrivere.
Da quanto depositato e chiarito, i cespiti risultano gravati da ipoteca giudiziale.
Dall'esame degli atti emerge ancora che il Curatore, atteso l'evidente stato di degrado del complesso immobiliare oggetto della domanda, aveva provveduto a depositare istanza di abbandono poi autorizzata
Con dal
Poste tali premesse, la domanda deve essere accolta.
Gli immobili della società, siti in Salussola, non sono stati alienati nel corso del fallimento, e risultano tutt'oggi iscritto nei Registri Immobiliari quale cespite in proprietà della cancellata Sa.Mo. Srl.
La cancellazione produce un fenomeno di tipo successorio in ragione del quale “ le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per
i debiti sociali e sempre ai soci si trasferiscono, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”(
Cfr. Cass. Sezioni Unite, 12/3/2013, n. 6070 ).
Deve quindi affermarsi, in virtù di tale fenomeno successorio, che gli immobili oggetto di domanda sono divenuti di esclusiva proprietà dei soci di Sa.Mo. Srl, e , Parte_1 Controparte_1
in regime di comunione indivisa e nelle rispettive quote del 51% a favore della e del 49% in capo Pt_1
al , essendo tali le loro partecipazioni nella società cancellata. CP_1 La pronuncia non richiede alcun specifico ordine al Conservatore, spettando a parte ricorrente provvedere a richiedere la sua trascrizione.
Non essendovi stata opposizione, gli oneri di lite debbono essere compensati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie la domanda e per l'effetto, accertata l'estinzione della società Sa.Mo. Srl (P.I. ), P.IVA_1
con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 64, dichiara che le seguenti unità immobiliari:
Catasto fabbricati di Salussola (BI), foglio 502; mappale 14;
Subalterno 7, via Martiri della Libertà n. 47, interno 2, piano T, cat. C2, cl. U, mq 92, r.c. euro 137,79;
Subalterno 8, via Martiri della Libertà n. 47, interno 3, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 12, via Martiri della Libertà n. 47, interno 7, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro
126,53;
Subalterno 15, via Martiri della Libertà n. 47, interno 8, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro
126,53;
Subalterno 17, via Martiri della Libertà n. 47, interno 10, piano 1, cat. A4, cl. 2, mq vani 4, r.c. euro
144,61;
Subalterno 18, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2, r.c. euro 90,38;
Subalterno 19, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro 126,53;
Subalterno 20, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 21, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 3,5, r.c. euro 126,53;
Subalterno 22, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 1,5, r.c. euro 54,23;
Subalterno 23, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 24, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. C6, cl. 2, mq 30, r.c. euro 75,92;
Subalterno 25, via Martiri della Libertà n. 47, piano T, cat. C2, cl. U, mq 24, r.c. euro 35,95;
Subalterno 26, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 27, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 4, r.c. euro 144,61;
Subalterno 28, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 2,5. r.c. euro 90,38;
Subalterno 29, via Martiri della Libertà n. 47, piano 1, cat. A4, cl. 2, vani 2,5, r.c. euro 90,38;
Subalterno 30, via Martiri della Libertà n. 47, piano S1, cat. C2, cl. U, mq 69, r.c. euro 103,34; mappale 13 e mappale 14, subalterno 31; fra loro graffati, via Martiri della Libertà n. 47, piano S1, bene comune non censibile, il tutto corrispondente a quanto descritto al Catasto Terreni di Salussola al foglio
41, mappale 128, ente urbano, metri quadrati 1680, senza redditi. Sono divenuti di proprietà esclusiva, in regime di comunione indivisa, di ( cf. Parte_1
) e (C.F. ), nella rispettiva quota CodiceFiscale_1 Controparte_1 CodiceFiscale_2
del 51% in capo a e del 49% in capo a . Parte_1 Controparte_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, 7 marzo 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa M.Luciana Dughetti
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