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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 163/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13/03/2025 e promossa in questo grado
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, CF Parte_1
, elett.te dom.ta in Caltanissetta, Viale della Regione, 172, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Antonio Onofrio Campione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
, e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_2 08/08/1949, CF elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2
Caltanissetta, viale della Regione, 92, presso lo studio dell'avv. Marcella
Peritore che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale .
APPELLATI
E CONTRO
, NT
in persona del legale rapp.te pro tempore CF elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Caltanissetta Via L. Rizzo, 14/A, presso gli uffici dell'avvocatura interna dell' e rapp.to e difeso dall'avv. Santo CP_3
Scaglione della avvocatura medesima giusta procura in atti.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante: nessuna nota di trattazione scritta ha depositato.
Per parte appellata : “- dichiarare l'appello Controparte_4
proposto dal infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, rigettarlo;
- dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande, eccezioni e difese spiegate dall nella NT
comparsa di costituzione e, per l'effetto, rigettarle;
rigettare, altresì,
l'appello incidentale ivi contenuto perché infondato in fatto e in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli appellati-appellanti in pag. 2/16 via incidentale, GG.ri , riformare in toto la sentenza di Controparte_1
primo grado n. 210/2022 del Tribunale di Caltanissetta sia nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Caltanissetta, sia relativamente alla statuizione sulle spese e, per l'effetto, ritenuta la giurisdizione dell'A.G.O. adita, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimettere la causa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per l'accoglimento, previa ammissione ed espletamento della chiesta CTU, delle seguenti domande:
1.- Ritenuta la legittimazione attiva degli attori nonché il diritto di proprietari concedenti degli stessi sugli immobili meglio descritti in premessa dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare l'illegittimità ab origine dell'occupazione e conseguente irreversibile trasformazione da parte del Comune di e dell Parte_1 NT
e suoi danti causa ( Gestione INA-CASA) degli
[...] CP_6
immobili ivi meglio descritti per la realizzazione delle opere indicate in premessa dell'atto di citazione e il mutamento irreversibile di destinazione delle aree rimaste in edificate;
2.- per l'effetto, condannare il
[...]
e l' , in solido tra loro, Parte_1 NT
all'integrale risarcimento dei danni arrecati agli attori, a causa della condotta usurpativa descritta in narrativa: danni da calcolarsi in corso di causa a mezzo della chiesta consulenza tecnica, nella cui ammissione si insiste, in ragione dell'equivalente attuale valore venale dei diritti degli attori sui beni de quibus, con rivalutazione e interessi;
3.- Con vittoria di spese. - inoltre, in caso di accoglimento dell'appello incidentale e conseguente declaratoria della giurisdizione dell'A.G.O. adita, condannare l'appellante principale alle spese del giudizio definitosi con la sentenza impugnata nonché del presente grado di giudizio;
- in subordine, nella non pag. 3/16 temuta ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, dichiarare ex art. 92 2° comma c.p.c. la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.…….”.
Per parte appellata : “...Confermare l'appellata sentenza nella parte in CP_5
cui ha statuito il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e, per l'effetto, rigettare in toto l'appello incidentale proposto dai Sig.ri CP_2
di e di . In subordine e gradatamente,
[...] CP_1 CP_1 CP_1
per mero scrupolo di difesa: 1) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' di Caltanissetta in ragione di quanto CP_5
esposto ai punti 2 e 3 della presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare ogni domanda, da chiunque proposta, nei suoi confronti. 2) Ritenere e dichiarare che il diritto azionato dagli attori è prescritto per il mancato esercizio nei termini di legge e, per l'effetto, rigettare tutte le azionate domande. 3) Accogliere l'eccezione di usucapione formulata dall di Caltanissetta e, per l'effetto, rigettare CP_5
tutte le domande proposte dagli attori. 5) In ogni caso, previa delimitazione della materia del contendere alle sole aree in cui risulta in qualche modo coinvolto l' per come nell'esposizione dei fatti della CP_5
presente comparsa indicato, ritenere e dichiarare le domande tutte azionate dagli attori come inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate rigettandole tutte anche con qualunque statuizione meglio vista dal giudicante. IN ACCOGLIMENTO
DELL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO Riformare la sentenza n. 210 emessa dal Tribunale di Caltanissetta – Sez. Civile nella persona del Giudice
Dott. A.G.A. Gilotta in data 15.03.2022 e depositata in data 16.03.2022 nel giudizio in primo grado promosso dai sig.ri e Controparte_2 CP_1
pag. 4/16 contro il e l Controparte_1 Parte_1 [...]
distinto dal numero di ruolo generale 1248 NT
dell'anno 2016, nella parte in cui ha liquidato le spese di lite a favore della scrivente appellante incidentale nella misura di € 1.617,50 in considerazione “della non rilevante complessità delle questioni poste a fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 22257/2018)”, sostituendola con altra e appropriata disposizione di condanna che tenga conto delle effettive caratteristiche dello svolto contenzioso. Per l'effetto condannare gli appellati e , in Controparte_2 Controparte_1
solido, a pagare all'I.A.C.P. la somma che NT
sarà liquidata secondo i parametri indicati e di cui supra si è detto. 6)
Condannare in solido gli appellanti alla refusione delle spese e compensi di lite del presente grado in favore dell' di Caltanissetta. …….”. CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri Parte_2
, convenivano in giudizio il e
[...] Parte_1
l' di Caltanissetta, per sentirli condannare NT
in solido al risarcimento del danno da pretesa occupazione usurpativa di numerosi fondi, asseritamente di loro proprietà, e sui quali nel tempo, erano stati costruiti alloggi popolari e opere pubbliche. Gli attori non quantificavano il valore dei fondi e del risarcimento richiesto demandando tale liquidazione a una CTU, di cui ne chiedevano la ammissione.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano le domande attoree, istruttorie e di merito, sollevando eccezioni di rito. L' eccepiva CP_5
altresì anche in danno del la propria carenza di legittimazione Pt_1
pag. 5/16 passiva.
Con sentenza n.210/2022 pubblicata in data 16/03/2022, resa in data
15/03/2022, il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio 1248/2016 RG, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere delle domande spiegate dagli attori per essere la controversia riservata alla Giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. Condannando gli attori al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 1.617,50 per ciascuno di essi a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge ove dovute.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza il proponeva Parte_1
appello, chiedendo la riforma del capo relativo alla statuizione sulle spese, liquidate in misura inferiore al dovuto, con conseguente condanna degli appellati al pagamento della differenza, avendo gli stessi già corrisposto la somma stabilita nella sentenza impugnata.
Si costituivano in giudizio e , che CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'appello e lo proponevano in via incidentale chiedendo di “riformare in toto la sentenza di primo grado n. 210/2022 del
Tribunale di Caltanissetta sia nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Caltanissetta, sia relativamente alla statuizione sulle spese, e, per l'effetto, ritenuta la giurisdizione dell'A.G.O., ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimettere la causa dinanzi al Tribunale di
Caltanissetta per l'accoglimento, previa ammissione ed espletamento della chiesta CTU, delle seguenti domande: 1.- Ritenuta la legittimazione attiva
pag. 6/16 degli attori nonché il diritto di proprietari concedenti degli stessi sugli immobili meglio descritti in premessa dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare l'illegittimità ab origine dell'occupazione e conseguente irreversibile trasformazione da parte del Comune di e Parte_1
dell' e suoi danti causa ( – CP_5 CP_5 NT CP_6
Gestione INA-CASA) degli immobili ivi meglio descritti per la realizzazione delle opere indicate in premessa dell'atto di citazione e il mutamento irreversibile di destinazione delle aree rimaste inedificate;
2.- per l'effetto, condannare il e l Parte_1 NT
, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni arrecati
[...]
agli attori a causa della condotta usurpativa descritta in narrativa: danni da calcolarsi in corso di causa a mezzo della chiesta consulenza tecnica, nella cui ammissione si insiste, in ragione dell'equivalente attuale valore venale dei diritti degli attori sui beni de quibus;
con rivalutazione e interessi;
3.- con vittoria di spese;
- inoltre, in caso di accoglimento dell'appello incidentale e conseguente declaratoria della giurisdizione dell'A.G.O. condannare l'appellante principale alle spese del giudizio definitosi con la sentenza impugnata nonché del presente grado di giudizio;
- in subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto dell'appello incidentale sulla declaratoria di difetto di giurisdizione, dichiarare ex art.
92 2° comma n. c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio….”.
Si costituiva altresì in giudizio l' NT
, che a sua volta proponeva appello incidentale, chiedendo di
[...]
“…Riformare la sentenza n. 210 emessa dal Tribunale di Caltanissetta –
Sez. Civile nella persona del Giudice Dott. A.G.A. Gilotta in data 15.03.2022
pag. 7/16 e depositata in data 16.03.2022 nel giudizio in primo grado promosso dai sigg.ri di e contro il Controparte_2 CP_1 Controparte_1 CP_1
e l' distinto Parte_1 NT
dal numero di ruolo generale 1248 dell'anno 2016, nella parte in cui ha liquidato le spese di lite a favore della scrivente appellante incidentale nella misura di € 1.617,50 in considerazione “della non rilevante complessità delle questioni poste a fondamento della decisione (cfr. Cass.
n. 22257/2018)”, sostituendola con altra e appropriata disposizione di condanna che tenga conto delle effettive caratteristiche dello svolto contenzioso;
Per l'effetto condannare gli appellati Controparte_2
e , in solido, a pagare all'I.A.C.P.
[...] Controparte_1 [...]
la somma che sarà liquidata secondo i parametri NT
indicati e di cui supra si è detto. 6) Condannare in solido gli appellanti alla refusione delle spese e compensi di lite del presente grado in favore dell'I.A.C.P. di Caltanissetta ....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto vertente su questione preliminare di rito, in forza della quale il primo giudice ha definito davanti a sé la controversia, è prioritario l'esame dell'appello incidentale presentato dagli originari attori.
Deducono gli appellanti incidentali che il Tribunale sarebbe pervenuto alla declaratoria del difetto di giurisdizione per effetto dell'errata applicazione al caso concreto dei noti principi in materia di ripartizione della giurisdizione tra AGO e AGA. Il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sulla erronea valutazione delle prove documentali versate in atti dai convenuti, da cui emergerebbe la radicale mancanza degli atti di pag. 8/16 imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità. Per cui tale emendabile carenza probatoria delle allegazioni dei convenuti, acquisterebbe efficacia derimente fini del decidere sulla giurisdizione consentendo che la occupazione di aree è illegittima ab origine, integrando la fattispecie della occupazione usurpativa con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.
Le censure sono infondate.
Occorre fare una distinzione.
Nel caso in cui l'occupazione avvenga senza alcun provvedimento amministrativo potenzialmente idoneo a legittimarla (assenza totale di dichiarazione di pubblica utilità o di altri atti amministrativi), si parlerebbe di “occupazione usurpativa”, derivante da una condotta di mero fatto, priva di legittimazione pubblicistica, con spettanza della giurisdizione al giudice ordinario poiché la controversia riguarda la tutela di un diritto soggettivo e il risarcimento dei danni da comportamento illecito.
Nel caso in cui, invece, l'occupazione, pur essendo divenuta illegittima in seguito (ad esempio per decorso dei termini della dichiarazione di pubblica utilità o annullamento di atti amministrativi), tragga comunque origine da un procedimento amministrativo (come una dichiarazione di pubblica utilità, un provvedimento di occupazione d'urgenza o altri atti riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi), la giurisdizione, anche per le richieste risarcitorie, spetta al giudice amministrativo. Infatti, si tratta di pag. 9/16 una situazione riconducibile all'esercizio di pubblico potere, anche se viziato o divenuto inefficace.
Nel caso di specie, gli attori in primo grado, in citazione, pag 2, hanno dichiarato di essere proprietari di fondi di cui al foglio 15 part
3197/3762/3474/3761/3339/3340, tutte derivate dalla part. 1942; delle particelle 1943/2740/2741/2742/2743/3658/3659/3660/3973/3977 tutte derivate dalla particella 1945; delle particelle
3932/4009/4010/4011/3243/3251/3254/3332/3330/3925/1951 tutte derivate dalla particella 2915; e delle particelle 2487/2488//2489. Gli stessi attori continuano in citazione deducendo (pag 3 citaz) che “tali immobili sono stati oggetto di procedure ablative e/o di apprensione materiale ad opera dei convenuti e dei loro danti causa in danno degli odierni attori….la condotta posta in essere dagli enti convenuti si atteggia nei confronti dei legittimi proprietari come radicalmente arbitraria derivando dalla stessa altrettanti occupazioni illegittime ab origine in quanto la PA ha operato in assoluta carenza di potere …”. Gli attori così entrano, almeno in parte, in contraddizione perché se, come essi stessi deducono, gli “immobili sono stati oggetto di procedure ablative”, allora diventa incoerente ricondurre l'intera vicenda ad una condotta usurpativa di fatto, non sorretta “da alcun atto di esproprio”.
A parte questo, assume rilevanza decisiva la documentazione acquisita.
L' ha prodotto in atti i decreti dell'assessore regione sicilia ai da CP_5 Pt_3
dove si evidenzia che l'iter espropriativo è stato attivato (1)area individuata in citazione con la particella 1942 , 16 alloggi popolari insistenti pag. 10/16 sulla part 3474, mentre le altre particelle sono intestate al Comune –
Decreto di esproprio n. 186/D da parte dell'Assessore ai LLPP. Parte_4
2)Area individuata con la particella 1945 n. 20 alloggi insistenti sulla 3923, mentre le altre particelle 1951/3925/3330/3332/3254/3251/3243/4010 sono intestate al e le part. 4011/4009 intestate a Pt_1 CP_7
, e per 1/3 ciascuno. Provvedimento
[...] CP_8 CP_9
esproprio per pubblica utilità n. 3156 emesso dal Comune di il Parte_1
16.04.1987 – rogato atto di concessione diritto superficie il 18/02/2008 rep 1457, in favore dell' dal Segretario comunale del Comune. 3)Area CP_5
individuata con la particella 2915 44 alloggi pervenute alla IACP in CP_10
seguito alle disposizioni di legge di cui al DPR 1036/1972 che trasferiva gli alloggi realizzati da all' Detti alloggi insistono sulle particelle CP_10 CP_5
2740/2741/2742/, mentre le particelle 1943/3973/3658/2743 sono intestate a e Gestione INA casa livellario, part Controparte_11
3659/3660 intestate al Comune. 4) area individuata con le part
2487/2488/2489/2486/2485 insistono 24 alloggi popolari costruiti da e trasferiti alla e successivamente all'IACP terreni CP_12
espropriati con decreto prefettizio 19553 div. 4 dell'11.08.1951 con trasferimento successivo notar del 18/03/1982 all' Per_1 CP_5
Caltanissetta ). Si rileva perciò la esistenza di numerosi decreti di esproprio, provvedimenti prefettizi che hanno interessato le aree oggetto di quaestio. Si deve pertanto convenire con il primo decidente laddove osserva che: “.La circostanza che tali aree siano state oggetto di atti ablativi, aventi la forma dei decreti di espropriazione, rileva quale indice di un concreto esercizio di potere – non importa se legittimo o meno - da parte dell'amministrazione e determina la conseguente devoluzione dei pag. 11/16 relativi contenziosi – ivi compresi quelli risarcitori - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo... “. Anche il lamentato mancato coinvolgimento degli attori nella procedura espropriativa, è privo di pregio in quanto comporterebbe soltanto un vizio nell'esercizio del potere espropriativo e non già la inesistenza dell'esercizio stesso.
Sulla doglianza relativa alle spese, l'infondatezza della stessa deriva dal fatto che il Tribunale ha semplicemente fatto applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., gravando delle spese la parte integralmente soccombente, con ciò senza essere neppure tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.
Con il primo motivo di gravame, il appellante si duole della Pt_1
liquidazione delle spese legali come da dispositivo, con una somma ritenuta dallo stesso irrisoria. Contesta l'appellante la non rilevante complessità delle questioni, che il Tribunale ha addotto a fondamento della quantificazione delle spese In particolare l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 13 bis della L. n. 247/2012 e dell'art. 5, 5° e 6° comma, del DM n. 55/2014 in relazione all'art. 36 della Costituzione e conseguenze della loro corretta applicazione mancata dal Giudice di primo grado. Deduce l'appellante che appare evidente che se il Giudice di primo grado avesse correttamente applicato la norma sopra indicata, non avrebbe liquidato l'importo simbolico riconosciuto in sentenza, ma la somma in maniera specifica e in misura non inferiore a quella stabilita sui minimi inderogabili nello scaglione di valore indeterminato basso. Peraltro sempre a dire dell'appellante sulle suddette quantificazioni andava operata la maggiorazione del 33% in quanto il giudizio si è svolto nei confronti di pag. 12/16 più parti e quella ulteriore del 33% per manifesta fondatezza, dichiarata tale dal Giudice di primo grado, dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
La censura è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Osserva la Corte che il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese legali, si determina in base al principio del “disputatum” e del
“decisum”. In altri termini si considera l'importo richiesto in domanda e in caso di accoglimento, anche la somma effettivamente attribuita dal giudice;
mentre se la domanda viene rigettata il valore della causa è quello della domanda stessa.
Nel caso di specie il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, non si deve basare solo sulla dichiarazione di valore effettuata dalla parte, che comunque nel caso di specie è stata dichiarata come
“indeterminabile”, (Cass 13145/2025), ma devono essere prese in considerazione ai fini dell'inquadramento nel relativo scaglione, le richieste effettuate dall'attore; richieste che ne caso che ci riguarda attengono alla illegittimità ab origine della occupazione e conseguente irreversibile trasformazione da parte del Comune di e Parte_1
dell , e al relativo risarcimento danni da calcolarsi in NT
corso di causa.
Ora in considerazione di quanto esposto e richiesto, a parere della Corte, il giudice di prime cure essendo la causa di valore indeterminato avrebbe dovuto quanto meno nel determinare la liquidazione dei compensi, applicare i minimi tabellari dello scaglione di valore “indeterminato- complessità basso”, ossia non inferiore a € 26.000,00 fermo restando l'obbligo di motivazione ex art. 5, comma 6, DM n. 55/2014. La
pag. 13/16 liquidazione effettuata dal primo Decidente è pertanto incompatibile con i principi di equo compenso e con le stesse norme regolatrici dei parametri professionali, non avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato in diritto e in fatto le ragioni di una deroga al minimo inderogabile. Il valore della causa va quindi dichiarato come “indeterminabile-complessità bassa”. La causa senza dubbio per come anche stabilito dal giudice di prime cure non era di certo di particolare complessità delle questioni poste a fondamento della decisione (Cass 22257/2018), ma di semplice trattazione.
A parte quanto sopra, l'appellante , ha richiesto Parte_1
anche che gli venissero accordate le maggiorazioni previste dal DM n.
55/2014, pari ad una percentuale del 33% e ciò sia per il pluralismo di parti
e sia per la manifesta fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, eccezione effettivamente rilevata e condivisa dal giudice di primo grado. La applicazione di tali maggiorazioni , non è del tutto automatica. Infatti le stesse devono essere riconosciute allorquando risulti, la sussistenza di un concreto aggravio del lavoro difensivo e la fondatezza evidente dell'eccezione sollevata.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere corretto sotto il profilo della liquidazione delle spese legali, con rideterminazione del compenso nello scaglione indeterminato-bassa complessità e ai minimi tariffari, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13-bis L. n. 247/2012 e
5 DM n. 55/2014, oltre la maggiorazione per manifesta fondatezza dell'eccezione proposta;
non si ritiene invece di concedere la maggiorazione per la pluralità delle parti in quanto detta maggiorazione si pag. 14/16 applica con riferimento a quante parti ciascun avvocato assiste con la stessa posizione processuale, ex l'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014
(modificato poi dal D.M. 37/2018), ipotesi non ricorrente nella specie.
Relativamente poi alla percentuale in aumento relativa alla maggiorazione per manifesta fondatezza dell'eccezione, si ritiene congrua determinarla nella misura del 15 %, in ragione della non difficoltà della materia trattata e della intensità dell'impegno difensivo profuso, della mancanza della fase istruttoria, conformemente ai principi sanciti dal DM n. 55/2014 e dalla giurisprudenza più autorevole.
§§§§§§§§§§§§
L' autonomo per le case popolari di Caltanissetta, in seno alla CP_3
comparsa di costituzione e risposta ha spiegato appello incidentale nella parte in cui il primo giudice “condanna gli attori al pagamento delle spese di li giudizio sostenute dai convenuti e liquidate per ciascuno di essi in
€1.617,50 a titolo di compensi professionali……”. Deduce l'appellante incidentale il primo giudice ha errato nella liquidazione effettuata non avendo potuto lo stesso procedere ad una liquidazione globale al di sotto dei minimi tariffari .
L'appello incidentale è fondato nei limiti sopra esposti, atteso che le considerazioni già ampiamente esposte trattare l'appello principale possono essere integralmente riferite anche all'appello incidentale dell CP_5
§§§§§§§§§§§§
pag. 15/16 Le spese di lite del primo grado vengono pertanto liquidate nella somma di
€ 3.777,80 per ciascuna delle parti convenute oltre accessori legge.
Le spese di lite del secondo grado seguono a loro volta la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 210/2022, pubblicata il 16/03/2022, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta, che per il resto conferma,
-condanna parte attrice in primo grado al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida per ciascuna delle parti convenute in € 3.341,90
(di cui 851 per fase studio, € 602 per fase introduttiva ed €1.453,00 per fase decisionale oltre la somma di € 435,90 per aumento 15% fondatezza), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
-condanna parte appellata e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del
[...]
presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.473,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 163/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 13/03/2025 e promossa in questo grado
DA
, in persona del Sindaco pro tempore, CF Parte_1
, elett.te dom.ta in Caltanissetta, Viale della Regione, 172, P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Antonio Onofrio Campione, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 [...]
, e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_2 08/08/1949, CF elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_2
Caltanissetta, viale della Regione, 92, presso lo studio dell'avv. Marcella
Peritore che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale .
APPELLATI
E CONTRO
, NT
in persona del legale rapp.te pro tempore CF elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Caltanissetta Via L. Rizzo, 14/A, presso gli uffici dell'avvocatura interna dell' e rapp.to e difeso dall'avv. Santo CP_3
Scaglione della avvocatura medesima giusta procura in atti.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 83 comma 7 lettera H del D.L. n. 18/2020:
Per parte appellante: nessuna nota di trattazione scritta ha depositato.
Per parte appellata : “- dichiarare l'appello Controparte_4
proposto dal infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, rigettarlo;
- dichiarare infondate in fatto e in diritto le domande, eccezioni e difese spiegate dall nella NT
comparsa di costituzione e, per l'effetto, rigettarle;
rigettare, altresì,
l'appello incidentale ivi contenuto perché infondato in fatto e in diritto;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli appellati-appellanti in pag. 2/16 via incidentale, GG.ri , riformare in toto la sentenza di Controparte_1
primo grado n. 210/2022 del Tribunale di Caltanissetta sia nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Caltanissetta, sia relativamente alla statuizione sulle spese e, per l'effetto, ritenuta la giurisdizione dell'A.G.O. adita, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimettere la causa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta per l'accoglimento, previa ammissione ed espletamento della chiesta CTU, delle seguenti domande:
1.- Ritenuta la legittimazione attiva degli attori nonché il diritto di proprietari concedenti degli stessi sugli immobili meglio descritti in premessa dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare l'illegittimità ab origine dell'occupazione e conseguente irreversibile trasformazione da parte del Comune di e dell Parte_1 NT
e suoi danti causa ( Gestione INA-CASA) degli
[...] CP_6
immobili ivi meglio descritti per la realizzazione delle opere indicate in premessa dell'atto di citazione e il mutamento irreversibile di destinazione delle aree rimaste in edificate;
2.- per l'effetto, condannare il
[...]
e l' , in solido tra loro, Parte_1 NT
all'integrale risarcimento dei danni arrecati agli attori, a causa della condotta usurpativa descritta in narrativa: danni da calcolarsi in corso di causa a mezzo della chiesta consulenza tecnica, nella cui ammissione si insiste, in ragione dell'equivalente attuale valore venale dei diritti degli attori sui beni de quibus, con rivalutazione e interessi;
3.- Con vittoria di spese. - inoltre, in caso di accoglimento dell'appello incidentale e conseguente declaratoria della giurisdizione dell'A.G.O. adita, condannare l'appellante principale alle spese del giudizio definitosi con la sentenza impugnata nonché del presente grado di giudizio;
- in subordine, nella non pag. 3/16 temuta ipotesi di rigetto dell'appello incidentale, dichiarare ex art. 92 2° comma c.p.c. la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.…….”.
Per parte appellata : “...Confermare l'appellata sentenza nella parte in CP_5
cui ha statuito il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. e, per l'effetto, rigettare in toto l'appello incidentale proposto dai Sig.ri CP_2
di e di . In subordine e gradatamente,
[...] CP_1 CP_1 CP_1
per mero scrupolo di difesa: 1) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' di Caltanissetta in ragione di quanto CP_5
esposto ai punti 2 e 3 della presente comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare ogni domanda, da chiunque proposta, nei suoi confronti. 2) Ritenere e dichiarare che il diritto azionato dagli attori è prescritto per il mancato esercizio nei termini di legge e, per l'effetto, rigettare tutte le azionate domande. 3) Accogliere l'eccezione di usucapione formulata dall di Caltanissetta e, per l'effetto, rigettare CP_5
tutte le domande proposte dagli attori. 5) In ogni caso, previa delimitazione della materia del contendere alle sole aree in cui risulta in qualche modo coinvolto l' per come nell'esposizione dei fatti della CP_5
presente comparsa indicato, ritenere e dichiarare le domande tutte azionate dagli attori come inammissibili, improponibili, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate rigettandole tutte anche con qualunque statuizione meglio vista dal giudicante. IN ACCOGLIMENTO
DELL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO Riformare la sentenza n. 210 emessa dal Tribunale di Caltanissetta – Sez. Civile nella persona del Giudice
Dott. A.G.A. Gilotta in data 15.03.2022 e depositata in data 16.03.2022 nel giudizio in primo grado promosso dai sig.ri e Controparte_2 CP_1
pag. 4/16 contro il e l Controparte_1 Parte_1 [...]
distinto dal numero di ruolo generale 1248 NT
dell'anno 2016, nella parte in cui ha liquidato le spese di lite a favore della scrivente appellante incidentale nella misura di € 1.617,50 in considerazione “della non rilevante complessità delle questioni poste a fondamento della decisione (cfr. Cass. n. 22257/2018)”, sostituendola con altra e appropriata disposizione di condanna che tenga conto delle effettive caratteristiche dello svolto contenzioso. Per l'effetto condannare gli appellati e , in Controparte_2 Controparte_1
solido, a pagare all'I.A.C.P. la somma che NT
sarà liquidata secondo i parametri indicati e di cui supra si è detto. 6)
Condannare in solido gli appellanti alla refusione delle spese e compensi di lite del presente grado in favore dell' di Caltanissetta. …….”. CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri Parte_2
, convenivano in giudizio il e
[...] Parte_1
l' di Caltanissetta, per sentirli condannare NT
in solido al risarcimento del danno da pretesa occupazione usurpativa di numerosi fondi, asseritamente di loro proprietà, e sui quali nel tempo, erano stati costruiti alloggi popolari e opere pubbliche. Gli attori non quantificavano il valore dei fondi e del risarcimento richiesto demandando tale liquidazione a una CTU, di cui ne chiedevano la ammissione.
Si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano le domande attoree, istruttorie e di merito, sollevando eccezioni di rito. L' eccepiva CP_5
altresì anche in danno del la propria carenza di legittimazione Pt_1
pag. 5/16 passiva.
Con sentenza n.210/2022 pubblicata in data 16/03/2022, resa in data
15/03/2022, il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio 1248/2016 RG, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a conoscere delle domande spiegate dagli attori per essere la controversia riservata alla Giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. Condannando gli attori al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 1.617,50 per ciascuno di essi a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge ove dovute.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza il proponeva Parte_1
appello, chiedendo la riforma del capo relativo alla statuizione sulle spese, liquidate in misura inferiore al dovuto, con conseguente condanna degli appellati al pagamento della differenza, avendo gli stessi già corrisposto la somma stabilita nella sentenza impugnata.
Si costituivano in giudizio e , che CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'appello e lo proponevano in via incidentale chiedendo di “riformare in toto la sentenza di primo grado n. 210/2022 del
Tribunale di Caltanissetta sia nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Caltanissetta, sia relativamente alla statuizione sulle spese, e, per l'effetto, ritenuta la giurisdizione dell'A.G.O., ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimettere la causa dinanzi al Tribunale di
Caltanissetta per l'accoglimento, previa ammissione ed espletamento della chiesta CTU, delle seguenti domande: 1.- Ritenuta la legittimazione attiva
pag. 6/16 degli attori nonché il diritto di proprietari concedenti degli stessi sugli immobili meglio descritti in premessa dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare l'illegittimità ab origine dell'occupazione e conseguente irreversibile trasformazione da parte del Comune di e Parte_1
dell' e suoi danti causa ( – CP_5 CP_5 NT CP_6
Gestione INA-CASA) degli immobili ivi meglio descritti per la realizzazione delle opere indicate in premessa dell'atto di citazione e il mutamento irreversibile di destinazione delle aree rimaste inedificate;
2.- per l'effetto, condannare il e l Parte_1 NT
, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni arrecati
[...]
agli attori a causa della condotta usurpativa descritta in narrativa: danni da calcolarsi in corso di causa a mezzo della chiesta consulenza tecnica, nella cui ammissione si insiste, in ragione dell'equivalente attuale valore venale dei diritti degli attori sui beni de quibus;
con rivalutazione e interessi;
3.- con vittoria di spese;
- inoltre, in caso di accoglimento dell'appello incidentale e conseguente declaratoria della giurisdizione dell'A.G.O. condannare l'appellante principale alle spese del giudizio definitosi con la sentenza impugnata nonché del presente grado di giudizio;
- in subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto dell'appello incidentale sulla declaratoria di difetto di giurisdizione, dichiarare ex art.
92 2° comma n. c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio….”.
Si costituiva altresì in giudizio l' NT
, che a sua volta proponeva appello incidentale, chiedendo di
[...]
“…Riformare la sentenza n. 210 emessa dal Tribunale di Caltanissetta –
Sez. Civile nella persona del Giudice Dott. A.G.A. Gilotta in data 15.03.2022
pag. 7/16 e depositata in data 16.03.2022 nel giudizio in primo grado promosso dai sigg.ri di e contro il Controparte_2 CP_1 Controparte_1 CP_1
e l' distinto Parte_1 NT
dal numero di ruolo generale 1248 dell'anno 2016, nella parte in cui ha liquidato le spese di lite a favore della scrivente appellante incidentale nella misura di € 1.617,50 in considerazione “della non rilevante complessità delle questioni poste a fondamento della decisione (cfr. Cass.
n. 22257/2018)”, sostituendola con altra e appropriata disposizione di condanna che tenga conto delle effettive caratteristiche dello svolto contenzioso;
Per l'effetto condannare gli appellati Controparte_2
e , in solido, a pagare all'I.A.C.P.
[...] Controparte_1 [...]
la somma che sarà liquidata secondo i parametri NT
indicati e di cui supra si è detto. 6) Condannare in solido gli appellanti alla refusione delle spese e compensi di lite del presente grado in favore dell'I.A.C.P. di Caltanissetta ....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto vertente su questione preliminare di rito, in forza della quale il primo giudice ha definito davanti a sé la controversia, è prioritario l'esame dell'appello incidentale presentato dagli originari attori.
Deducono gli appellanti incidentali che il Tribunale sarebbe pervenuto alla declaratoria del difetto di giurisdizione per effetto dell'errata applicazione al caso concreto dei noti principi in materia di ripartizione della giurisdizione tra AGO e AGA. Il primo giudice avrebbe fondato la propria decisione sulla erronea valutazione delle prove documentali versate in atti dai convenuti, da cui emergerebbe la radicale mancanza degli atti di pag. 8/16 imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità. Per cui tale emendabile carenza probatoria delle allegazioni dei convenuti, acquisterebbe efficacia derimente fini del decidere sulla giurisdizione consentendo che la occupazione di aree è illegittima ab origine, integrando la fattispecie della occupazione usurpativa con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.
Le censure sono infondate.
Occorre fare una distinzione.
Nel caso in cui l'occupazione avvenga senza alcun provvedimento amministrativo potenzialmente idoneo a legittimarla (assenza totale di dichiarazione di pubblica utilità o di altri atti amministrativi), si parlerebbe di “occupazione usurpativa”, derivante da una condotta di mero fatto, priva di legittimazione pubblicistica, con spettanza della giurisdizione al giudice ordinario poiché la controversia riguarda la tutela di un diritto soggettivo e il risarcimento dei danni da comportamento illecito.
Nel caso in cui, invece, l'occupazione, pur essendo divenuta illegittima in seguito (ad esempio per decorso dei termini della dichiarazione di pubblica utilità o annullamento di atti amministrativi), tragga comunque origine da un procedimento amministrativo (come una dichiarazione di pubblica utilità, un provvedimento di occupazione d'urgenza o altri atti riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi), la giurisdizione, anche per le richieste risarcitorie, spetta al giudice amministrativo. Infatti, si tratta di pag. 9/16 una situazione riconducibile all'esercizio di pubblico potere, anche se viziato o divenuto inefficace.
Nel caso di specie, gli attori in primo grado, in citazione, pag 2, hanno dichiarato di essere proprietari di fondi di cui al foglio 15 part
3197/3762/3474/3761/3339/3340, tutte derivate dalla part. 1942; delle particelle 1943/2740/2741/2742/2743/3658/3659/3660/3973/3977 tutte derivate dalla particella 1945; delle particelle
3932/4009/4010/4011/3243/3251/3254/3332/3330/3925/1951 tutte derivate dalla particella 2915; e delle particelle 2487/2488//2489. Gli stessi attori continuano in citazione deducendo (pag 3 citaz) che “tali immobili sono stati oggetto di procedure ablative e/o di apprensione materiale ad opera dei convenuti e dei loro danti causa in danno degli odierni attori….la condotta posta in essere dagli enti convenuti si atteggia nei confronti dei legittimi proprietari come radicalmente arbitraria derivando dalla stessa altrettanti occupazioni illegittime ab origine in quanto la PA ha operato in assoluta carenza di potere …”. Gli attori così entrano, almeno in parte, in contraddizione perché se, come essi stessi deducono, gli “immobili sono stati oggetto di procedure ablative”, allora diventa incoerente ricondurre l'intera vicenda ad una condotta usurpativa di fatto, non sorretta “da alcun atto di esproprio”.
A parte questo, assume rilevanza decisiva la documentazione acquisita.
L' ha prodotto in atti i decreti dell'assessore regione sicilia ai da CP_5 Pt_3
dove si evidenzia che l'iter espropriativo è stato attivato (1)area individuata in citazione con la particella 1942 , 16 alloggi popolari insistenti pag. 10/16 sulla part 3474, mentre le altre particelle sono intestate al Comune –
Decreto di esproprio n. 186/D da parte dell'Assessore ai LLPP. Parte_4
2)Area individuata con la particella 1945 n. 20 alloggi insistenti sulla 3923, mentre le altre particelle 1951/3925/3330/3332/3254/3251/3243/4010 sono intestate al e le part. 4011/4009 intestate a Pt_1 CP_7
, e per 1/3 ciascuno. Provvedimento
[...] CP_8 CP_9
esproprio per pubblica utilità n. 3156 emesso dal Comune di il Parte_1
16.04.1987 – rogato atto di concessione diritto superficie il 18/02/2008 rep 1457, in favore dell' dal Segretario comunale del Comune. 3)Area CP_5
individuata con la particella 2915 44 alloggi pervenute alla IACP in CP_10
seguito alle disposizioni di legge di cui al DPR 1036/1972 che trasferiva gli alloggi realizzati da all' Detti alloggi insistono sulle particelle CP_10 CP_5
2740/2741/2742/, mentre le particelle 1943/3973/3658/2743 sono intestate a e Gestione INA casa livellario, part Controparte_11
3659/3660 intestate al Comune. 4) area individuata con le part
2487/2488/2489/2486/2485 insistono 24 alloggi popolari costruiti da e trasferiti alla e successivamente all'IACP terreni CP_12
espropriati con decreto prefettizio 19553 div. 4 dell'11.08.1951 con trasferimento successivo notar del 18/03/1982 all' Per_1 CP_5
Caltanissetta ). Si rileva perciò la esistenza di numerosi decreti di esproprio, provvedimenti prefettizi che hanno interessato le aree oggetto di quaestio. Si deve pertanto convenire con il primo decidente laddove osserva che: “.La circostanza che tali aree siano state oggetto di atti ablativi, aventi la forma dei decreti di espropriazione, rileva quale indice di un concreto esercizio di potere – non importa se legittimo o meno - da parte dell'amministrazione e determina la conseguente devoluzione dei pag. 11/16 relativi contenziosi – ivi compresi quelli risarcitori - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo... “. Anche il lamentato mancato coinvolgimento degli attori nella procedura espropriativa, è privo di pregio in quanto comporterebbe soltanto un vizio nell'esercizio del potere espropriativo e non già la inesistenza dell'esercizio stesso.
Sulla doglianza relativa alle spese, l'infondatezza della stessa deriva dal fatto che il Tribunale ha semplicemente fatto applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., gravando delle spese la parte integralmente soccombente, con ciò senza essere neppure tenuto a motivare il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione.
Con il primo motivo di gravame, il appellante si duole della Pt_1
liquidazione delle spese legali come da dispositivo, con una somma ritenuta dallo stesso irrisoria. Contesta l'appellante la non rilevante complessità delle questioni, che il Tribunale ha addotto a fondamento della quantificazione delle spese In particolare l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 13 bis della L. n. 247/2012 e dell'art. 5, 5° e 6° comma, del DM n. 55/2014 in relazione all'art. 36 della Costituzione e conseguenze della loro corretta applicazione mancata dal Giudice di primo grado. Deduce l'appellante che appare evidente che se il Giudice di primo grado avesse correttamente applicato la norma sopra indicata, non avrebbe liquidato l'importo simbolico riconosciuto in sentenza, ma la somma in maniera specifica e in misura non inferiore a quella stabilita sui minimi inderogabili nello scaglione di valore indeterminato basso. Peraltro sempre a dire dell'appellante sulle suddette quantificazioni andava operata la maggiorazione del 33% in quanto il giudizio si è svolto nei confronti di pag. 12/16 più parti e quella ulteriore del 33% per manifesta fondatezza, dichiarata tale dal Giudice di primo grado, dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
La censura è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
Osserva la Corte che il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese legali, si determina in base al principio del “disputatum” e del
“decisum”. In altri termini si considera l'importo richiesto in domanda e in caso di accoglimento, anche la somma effettivamente attribuita dal giudice;
mentre se la domanda viene rigettata il valore della causa è quello della domanda stessa.
Nel caso di specie il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, non si deve basare solo sulla dichiarazione di valore effettuata dalla parte, che comunque nel caso di specie è stata dichiarata come
“indeterminabile”, (Cass 13145/2025), ma devono essere prese in considerazione ai fini dell'inquadramento nel relativo scaglione, le richieste effettuate dall'attore; richieste che ne caso che ci riguarda attengono alla illegittimità ab origine della occupazione e conseguente irreversibile trasformazione da parte del Comune di e Parte_1
dell , e al relativo risarcimento danni da calcolarsi in NT
corso di causa.
Ora in considerazione di quanto esposto e richiesto, a parere della Corte, il giudice di prime cure essendo la causa di valore indeterminato avrebbe dovuto quanto meno nel determinare la liquidazione dei compensi, applicare i minimi tabellari dello scaglione di valore “indeterminato- complessità basso”, ossia non inferiore a € 26.000,00 fermo restando l'obbligo di motivazione ex art. 5, comma 6, DM n. 55/2014. La
pag. 13/16 liquidazione effettuata dal primo Decidente è pertanto incompatibile con i principi di equo compenso e con le stesse norme regolatrici dei parametri professionali, non avendo il giudice di prime cure adeguatamente motivato in diritto e in fatto le ragioni di una deroga al minimo inderogabile. Il valore della causa va quindi dichiarato come “indeterminabile-complessità bassa”. La causa senza dubbio per come anche stabilito dal giudice di prime cure non era di certo di particolare complessità delle questioni poste a fondamento della decisione (Cass 22257/2018), ma di semplice trattazione.
A parte quanto sopra, l'appellante , ha richiesto Parte_1
anche che gli venissero accordate le maggiorazioni previste dal DM n.
55/2014, pari ad una percentuale del 33% e ciò sia per il pluralismo di parti
e sia per la manifesta fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, eccezione effettivamente rilevata e condivisa dal giudice di primo grado. La applicazione di tali maggiorazioni , non è del tutto automatica. Infatti le stesse devono essere riconosciute allorquando risulti, la sussistenza di un concreto aggravio del lavoro difensivo e la fondatezza evidente dell'eccezione sollevata.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere corretto sotto il profilo della liquidazione delle spese legali, con rideterminazione del compenso nello scaglione indeterminato-bassa complessità e ai minimi tariffari, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13-bis L. n. 247/2012 e
5 DM n. 55/2014, oltre la maggiorazione per manifesta fondatezza dell'eccezione proposta;
non si ritiene invece di concedere la maggiorazione per la pluralità delle parti in quanto detta maggiorazione si pag. 14/16 applica con riferimento a quante parti ciascun avvocato assiste con la stessa posizione processuale, ex l'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014
(modificato poi dal D.M. 37/2018), ipotesi non ricorrente nella specie.
Relativamente poi alla percentuale in aumento relativa alla maggiorazione per manifesta fondatezza dell'eccezione, si ritiene congrua determinarla nella misura del 15 %, in ragione della non difficoltà della materia trattata e della intensità dell'impegno difensivo profuso, della mancanza della fase istruttoria, conformemente ai principi sanciti dal DM n. 55/2014 e dalla giurisprudenza più autorevole.
§§§§§§§§§§§§
L' autonomo per le case popolari di Caltanissetta, in seno alla CP_3
comparsa di costituzione e risposta ha spiegato appello incidentale nella parte in cui il primo giudice “condanna gli attori al pagamento delle spese di li giudizio sostenute dai convenuti e liquidate per ciascuno di essi in
€1.617,50 a titolo di compensi professionali……”. Deduce l'appellante incidentale il primo giudice ha errato nella liquidazione effettuata non avendo potuto lo stesso procedere ad una liquidazione globale al di sotto dei minimi tariffari .
L'appello incidentale è fondato nei limiti sopra esposti, atteso che le considerazioni già ampiamente esposte trattare l'appello principale possono essere integralmente riferite anche all'appello incidentale dell CP_5
§§§§§§§§§§§§
pag. 15/16 Le spese di lite del primo grado vengono pertanto liquidate nella somma di
€ 3.777,80 per ciascuna delle parti convenute oltre accessori legge.
Le spese di lite del secondo grado seguono a loro volta la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale riforma della impugnata sentenza n. 210/2022, pubblicata il 16/03/2022, emessa dal Tribunale di
Caltanissetta, che per il resto conferma,
-condanna parte attrice in primo grado al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida per ciascuna delle parti convenute in € 3.341,90
(di cui 851 per fase studio, € 602 per fase introduttiva ed €1.453,00 per fase decisionale oltre la somma di € 435,90 per aumento 15% fondatezza), oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
-condanna parte appellata e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del
[...]
presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.473,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 16/16