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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1108/2023 R.G. vertente fra
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Scannapieco Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Salerno via Alemagna n. 2, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
Cont
in persona del legale rappresentante p.t., c.f. rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1
dagli avv.ti Domenico Pace e Agostino Parisi, elettivamente domiciliati nel di loro studio in Tito
Scalo (PZ) alla via Enrico De Nicola 40, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 24.4.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa continuativamente alle
CP_ dipendenze della convenuta dal 5.6.2017 al 19.7.2019, con qualità e mansioni di operaio coibentatore;
CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria;
livello retributivo 3; che per il periodo di lavoro osservava di fatto e regolarmente l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì (e al sabato per circa due – tre settimane al mese) svolgendo attività di coibentazione presso i cantieri delle Raffinerie di Viggiano e Temparossa, dove la SA. operava in veste di appaltatrice della Società Eni, CP_2
con trasferte continuative, ricevendo i compensi mensili non commisurato all'attività lavorativa in concreto espletata;
in specie non percepiva l'indennità di trasferta per una somma pari ad euro
19.063,80, e differenze per TFR 2.520,69, permessi per € 951,69 e ferie non godute per € 1.828,59 tredicesima e lavoro festivo. Deduceva che venivano fatti numerosi tentativi finalizzati al bonario componimento della controversia, rimasti senza esito.
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge e della contrattazione collettiva di settore, parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava: di accertare e dichiarare il diritto alle differenze retributive complessivamente calcolate in euro 26.904,14 con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Co Si costituiva la . in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel merito il rigetto CP_2
del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La parte convenuta rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie anche in relazione ai conteggi elaborati.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e all'odierna udienza, questo giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda l'accertamento del diritto alla differenza retributiva di € 26.904,14 a titolo di indennità di trasferta, TFR, ferie, ecc. in forza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 5.6.2017 - 19.7.2019 alle dipendenze della parte convenuta, con le mansioni di operaio coibentatore, con inquadramento nel livello 3^ del CCNL Metalmeccanica –
Piccola Industria.
Il lavoratore ha depositato copia dei prospetti paga, modello CUD e conteggi relativi alle differenze retributive maturate.
Il dato documentale acquisito e gli esiti dell'attività istruttoria espletata, tuttavia, non consentono di ritenere che parte ricorrente abbia compiutamente ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante in relazione a ciascuna delle pretese rivendicate in ricorso (si vedano al riguardo la deposizione resa dai testi e i quali, pur prescindendo dalla Testimone_1 Testimone_2 valutazione del narrato quali moglie e figlio del ricorrente e quindi evidenti portatori di interesse nella causa, non forniscono alcun elemento di prova rispetto all'oggetto della domanda, e il teste , Tes_3
oltre a confermare le mansioni risultanti per tabulas, i giorni e gli orari di lavoro, ha riferito di attività svolta dal ricorrente solo presso il cantiere di Viggiano e non a Tempa Rossa, e che tutti gli operai dovevano giungere sul posto di lavoro con mezzi propri per poi recarsi sul cantiere di Viggiano con il mezzo dell'azienda; riferiva altresì dell'esistenza del servizio mensa;
il teste ha riferito Tes_4 dell'esistenza della mensa aziendale o di ristorante convenzionato, e che a Parte_2 CP_2
non ha mai lavorato).
La suddetta carenza probatoria, il dato documentale, anche di parte datoriale, acquisito, le deposizioni rese dai testi della parte resistente, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio dalla mera circostanza che fossero dipendenti della ditta convenuta, determinano il rigetto della domanda. Su tali emergenze negative per le ragioni del ricorrente, la chiesta CTU si rivela evidentemente irrilevante e non decisiva.
In particolare, la prova testimoniale non consente in definitiva di ricavare quegli elementi costitutivi del rapporto di lavoro come rivendicato.
Il ricorso pertanto va rigettato perché infondato.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi di causa, con applicazione della riduzione del 30% (art. 4 co. 4 – assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto).
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 24.4.2023, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente della somma di euro
1.886,50 per spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potenza, 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro Eugenio Facciolla