TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/12/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata Sezione lavoro In nome del popolo italiano
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art 127 c.p.c., in relazione al procedimento n. rg. 4420/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Maria Teresa De Martino e dall'avv. Giovanni Alfieri presso il cui studio è elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente Contro in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO CP_1 elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura
resistente CP_1
OGGETTO: pensione di reversibilità figlio inabile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.07.2023, , già fruitore di indennità di Parte_1 accompagnamento dal 25.05.2009 (giusta sentenza 2354/12 del Tribunale di Torre Annunziata in produzione attorea), ha dedotto di aver presentato in data 16.04.2021 domanda amministrativa per ottenere la quota di pensione di reversibilità per figlio inabile, essendo figlio superstite del Sig. , deceduto il 03.04.2021, con Persona_1 il quale conviveva e che lo manteneva.
Considerato che
l' aveva respinto la richiesta per carenza del requisito sanitario, e CP_1 rimasto senza esito il ricorso al Comitato Provinciale, il ricorrente ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto a conseguire il trattamento previdenziale richiesto, con vittoria di spese legali. CP_ Nel procedimento così introdotto, si costituiva l' che, diversamente argomentando, concludeva per il rigetto del ricorso. Ritenutane la necessità, il G.L., disponeva prova per testi sul requisito della convivenza e mantenimento, e l'espletamento della CTU medico legale al fine di accertare se il ricorrente presentava la condizione di inabilità prevista dall'art 13 R.D. 636/39 e ss.mod. al momento del decesso del genitore. A seguito del deposito della CTU medico legale, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. E' noto che la legge stabilisce che, nel caso di figlio inabile, a questi spetta la pensione di reversibilità solo se: – il disabile viene valutato “inabile al lavoro” dal medico al momento del decesso CP_1 del genitore;
– è a carico del genitore al momento del suo decesso e non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa). Orbene, parte ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente in ordine alla prova della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare che era convivente con il dante causa Sig. e che era affetto da patologie da determinate Persona_1 un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del dante causa Sig. . Persona_1 Il teste sentito ha confermato dette circostanze. Tale stato di grave inabilità da cui risulta affetto il ricorrente è stato pienamente confermato dalla CTU medico legale che ha chiarito “Il Sig. , è affetto Parte_1 da psicosi schizofrenica cronica, patologia psichiatrica grave e a decorso continuativo, da tempo documentata e trattata con terapia farmacologica continuativa, in assenza di autonomia gestionale. Il quadro clinico si caratterizza per la persistenza di sintomatologia psicotica attiva, in particolare allucinazioni uditive a contenuto persecutorio, ideazioni deliranti scarsamente criticate, disorganizzazione del comportamento, e assenza di consapevolezza di malattia (anosognosia). Tali elementi delineano una condizione di compromissione globale e stabile delle capacità cognitive, relazionali e funzionali, incompatibile con ogni forma di inserimento sociale e, a maggior ragione, con un'attività lavorativa, anche minima o protetta. Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento conferma ulteriormente la gravità del quadro, attestando la necessità di assistenza continua e l'incapacità del soggetto di provvedere autonomamente ai propri bisogni elementari. Alla data del decesso del padre, il Sig.
si trovava già in tale condizione clinica, priva di possibilità di recupero Pt_1 funzionale, con sintomi attivi persistenti e inabilità totale al lavoro proficuo, in assenza di qualunque progettualità riabilitativa. Alla luce della documentazione clinica e previdenziale in atti e della visita da me effettuata si ritiene pertanto, con elevato grado di certezza, che alla data del decesso del genitore il Sig. fosse Pt_1 inabile in modo assoluto e permanente allo svolgimento di attività lavorativa, rientrando pienamente nei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile a carico.” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto di a conseguire la pensione di Parte_1 reversibilità quale figlio inabile superstite di , a decorrere dal Persona_2 03/04/2021 (data del decesso del dante causa), oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa, il Giudice così provvede:
Pag. 2 di 3 - Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di a Parte_1 conseguire la pensione di reversibilità quale figlio inabile superstite a decorrere dal 03/04/2021 (data del decesso del dante causa), oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere a favore del Sig. gli arretrati della pensione di Parte_1 reversibilità a far data dal 01/05/2021 (1° giorno del mese successivo a quello della morte del dante causa) oltre interessi legali, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della prestazione;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese e onorari di lite che liquida in € 1.200,00 per compenso oltre rimborso di € 43 per C.U. e oneri accessori come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
- Pone a carico dell' le spese di ctu che liquida con separato decreto. CP_1
Torre Annunziata, data del deposito Il GL
Dott.ssa Cristina Giusti
Pag. 3 di 3
Il Giudice dott.ssa Cristina Giusti, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art 127 c.p.c., in relazione al procedimento n. rg. 4420/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Maria Teresa De Martino e dall'avv. Giovanni Alfieri presso il cui studio è elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente Contro in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to AZZANO STEFANO CP_1 elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura
resistente CP_1
OGGETTO: pensione di reversibilità figlio inabile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.07.2023, , già fruitore di indennità di Parte_1 accompagnamento dal 25.05.2009 (giusta sentenza 2354/12 del Tribunale di Torre Annunziata in produzione attorea), ha dedotto di aver presentato in data 16.04.2021 domanda amministrativa per ottenere la quota di pensione di reversibilità per figlio inabile, essendo figlio superstite del Sig. , deceduto il 03.04.2021, con Persona_1 il quale conviveva e che lo manteneva.
Considerato che
l' aveva respinto la richiesta per carenza del requisito sanitario, e CP_1 rimasto senza esito il ricorso al Comitato Provinciale, il ricorrente ha adito il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto a conseguire il trattamento previdenziale richiesto, con vittoria di spese legali. CP_ Nel procedimento così introdotto, si costituiva l' che, diversamente argomentando, concludeva per il rigetto del ricorso. Ritenutane la necessità, il G.L., disponeva prova per testi sul requisito della convivenza e mantenimento, e l'espletamento della CTU medico legale al fine di accertare se il ricorrente presentava la condizione di inabilità prevista dall'art 13 R.D. 636/39 e ss.mod. al momento del decesso del genitore. A seguito del deposito della CTU medico legale, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. E' noto che la legge stabilisce che, nel caso di figlio inabile, a questi spetta la pensione di reversibilità solo se: – il disabile viene valutato “inabile al lavoro” dal medico al momento del decesso CP_1 del genitore;
– è a carico del genitore al momento del suo decesso e non ha un reddito personale superiore a quello indicato per l'erogazione della pensione di inabilità (o, se titolare di indennità di accompagnamento di un reddito pari a quello suddetto aumentato dell'importo dell'indennità stessa). Orbene, parte ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente in ordine alla prova della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, ed in particolare che era convivente con il dante causa Sig. e che era affetto da patologie da determinate Persona_1 un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del dante causa Sig. . Persona_1 Il teste sentito ha confermato dette circostanze. Tale stato di grave inabilità da cui risulta affetto il ricorrente è stato pienamente confermato dalla CTU medico legale che ha chiarito “Il Sig. , è affetto Parte_1 da psicosi schizofrenica cronica, patologia psichiatrica grave e a decorso continuativo, da tempo documentata e trattata con terapia farmacologica continuativa, in assenza di autonomia gestionale. Il quadro clinico si caratterizza per la persistenza di sintomatologia psicotica attiva, in particolare allucinazioni uditive a contenuto persecutorio, ideazioni deliranti scarsamente criticate, disorganizzazione del comportamento, e assenza di consapevolezza di malattia (anosognosia). Tali elementi delineano una condizione di compromissione globale e stabile delle capacità cognitive, relazionali e funzionali, incompatibile con ogni forma di inserimento sociale e, a maggior ragione, con un'attività lavorativa, anche minima o protetta. Il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento conferma ulteriormente la gravità del quadro, attestando la necessità di assistenza continua e l'incapacità del soggetto di provvedere autonomamente ai propri bisogni elementari. Alla data del decesso del padre, il Sig.
si trovava già in tale condizione clinica, priva di possibilità di recupero Pt_1 funzionale, con sintomi attivi persistenti e inabilità totale al lavoro proficuo, in assenza di qualunque progettualità riabilitativa. Alla luce della documentazione clinica e previdenziale in atti e della visita da me effettuata si ritiene pertanto, con elevato grado di certezza, che alla data del decesso del genitore il Sig. fosse Pt_1 inabile in modo assoluto e permanente allo svolgimento di attività lavorativa, rientrando pienamente nei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in qualità di figlio inabile a carico.” Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta e per l'effetto va dichiarato il diritto di a conseguire la pensione di Parte_1 reversibilità quale figlio inabile superstite di , a decorrere dal Persona_2 03/04/2021 (data del decesso del dante causa), oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Ogni altra domanda o eccezione disattesa, il Giudice così provvede:
Pag. 2 di 3 - Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di a Parte_1 conseguire la pensione di reversibilità quale figlio inabile superstite a decorrere dal 03/04/2021 (data del decesso del dante causa), oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere a favore del Sig. gli arretrati della pensione di Parte_1 reversibilità a far data dal 01/05/2021 (1° giorno del mese successivo a quello della morte del dante causa) oltre interessi legali, dal dovuto pagamento all'effettiva corresponsione della prestazione;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese e onorari di lite che liquida in € 1.200,00 per compenso oltre rimborso di € 43 per C.U. e oneri accessori come per legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
- Pone a carico dell' le spese di ctu che liquida con separato decreto. CP_1
Torre Annunziata, data del deposito Il GL
Dott.ssa Cristina Giusti
Pag. 3 di 3