Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16540/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16540 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione all'udienza dell'11.2.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Carrascosa n. 10, c.f. , elett.te dom.ta in Napoli, Via CodiceFiscale_1
Seggio del Popolo, 22, presso l'Avv. Raffaele Di Monda, c.f.
, che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
- APPELLANTE -
E
con sede in MO EN (TV) alla via Controparte_1
Marocchessa n. 14 (C.F. ) in persona dell'amministratore P.IVA_1
delegato e legale rappresentante p.t., quale impresa designata per la Regione
Campania dall' alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli alla via G. Filangieri n. 21, giusta procura in atti;
- APPELLATA –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18056/2020 del 2.3.2020 resa dal
Giudice di Pace di Napoli pubblicata in data 08.05.2020;
Conclusioni: come da atti di causa, da note in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la quale Impresa Designata Controparte_1
per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., deducendo: - che in data
27/09/2017 alle ore 11.00 circa, mentre attraversava la via Benedetto
Cozzolino in Napoli, riportava lesioni personali in seguito all'investimento da parte di un motoveicolo che, percorrendo la suddetta via a velocità sostenuta, non arrestava la sua marcia per consentire l'attraversamento di essa attrice, facendola rovinare al suolo;
- che il conducente del ciclomotore, dopo l'investimento, si allontanava dal luogo del sinistro impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa.
Chiedeva, pertanto, la condanna della quale Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 4.421,49, previa declaratoria di responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto nella produzione dell'evento per cui è causa.
La costituitasi chiedeva il rigetto della domanda attorea. Controparte_1
Escussi i testi ed espletata CTU, il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo non raggiunta con sufficiente certezza la prova della impossibilità di identificare il veicolo investitore, compensando le spese di lite.
Pertanto, contro la sentenza di primo grado, ha proposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma per non aver il Giudice di Pace correttamente valutato il materiale istruttorio raccolto e la documentazione in atti, vinte le spese del doppio grado, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si è costituita in questo giudizio la quale Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado.
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Con ordinanza dell'11.12.20, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Nondimeno, alle successive udienze, verificata la mancanza del fascicolo di primo grado, il procedimento è stato rinviato in attesa della relativa acquisizione.
Onerate, infine, le parti alla ricostruzione degli atti inerenti al giudizio di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto l'appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Giudice di Pace in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica ed il progetto alterativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso in diritto che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il per il tramite della relativa compagnia di Controparte_3
assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate
(Cass. n.10609/2001).
L'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche
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dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n.12304/2005;
Cass. n.10484/2001; Cass. n.10762/1992). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da 'veicolo non identificato' non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo nel corso dell'intera vicenda.
Su tale profilo, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, non incide, se non unitamente ad altri elementi, la presentazione o meno della denuncia da parte dell'attore. Invero, 'in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le vittime della strada. Allo stesso modo peraltro la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto, potendo entrambe le dette circostanze, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro' (Cass. n.15659/2017). Da ultimo è stato puntualizzato che 'in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n.
990 del 1969 ('ratione temporis' applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non
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identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima' (Cass. n.9873/2021).
Ciò posto, non è, pertanto, dirimente la circostanza che l'attrice abbia o meno sporto denuncia querela contro ignoti, al fine di giustificare il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti della impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Tuttavia, non si ritiene sufficientemente provata la verificazione del sinistro per cui è causa secondo le riferite modalità.
In primo luogo, va evidenziato che non vi è stato intervento delle forze dell'ordine, dai cui rilievi si sarebbero potuti ricavare gli elementi mancanti nella ricostruzione della dinamica e nell'identificazione del veicolo “pirata”, rimasto ignoto.
Inoltre, non appare chiaro come sia possibile che entrambi i testi presenti non siano riusciti a rilevare il numero di targa, né il modello del veicolo asseritamente investitore, nonostante il sinistro sia avvenuto in un vicoletto chiuso al traffico veicolare, come affermato dalla teste escussa, e pertanto libero dalla circolazione di altri veicoli che avrebbero potuto intralciare o comunque rendere più difficoltosa l'identificazione del motociclo.
Altri elementi che inducono a ritenere non sufficientemente provata la verificazione del sinistro per cui è causa riguardano la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'attrice e dai testi escussi.
Invero, in sede di deposizione testimoniale, entrambi i testi riferivano di percorrere la via Benedetto Cozzolino, in compagnia dell'attrice, con direzione Piazza Carlo III.
Diversamente, la tanto nella denuncia alle autorità quanto nella lettera Pt_1
di messa in mora dichiarava all'opposto di percorrere la suddetta via con direzione corso Garibaldi.
Ebbene, tutti questi elementi non consentono di ritenere sufficientemente provata la dinamica del sinistro, né la sua verificazione secondo le riferite modalità.
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L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
In caso di conferma della sentenza impugnata (come nel caso di specie), la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass.
n. 11423 del 2016).
Orbene, non avendo la proposto appello incidentale sul capo CP_1
della sentenza in cui il GDP ha compensato le spese di lite, la sentenza va interamente confermata anche in punto di spese.
Per il presente grado di giudizio, invece, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, con la precisazione che ci si discosta dai parametri medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (giudizi davanti al Tribunale valore della controversia sino ad € 5.200,00, eliminando la fase istruttoria che non è stata svolta).
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla datadi entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 18056/2020:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio in favore della quale Impresa Controparte_1
Designata per la Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S. che si
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liquidano in € 1.200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 7.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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