Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tri bunal e di P istoia, ri unit o i n C am era di C onsiglio e com posto dai signori magi strati: dott. Stefano Bill et Presi dent e dott.ssa Gi uli a Gargi ulo Giudi ce rel. dott. Ni col a Latour Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nel procedim ent o civile n. R.G. 1 3/2025 V.G. avente ad oggetto l 'adozi one di persona m aggi orenne proposto da:
C.F. , nat o a Prato il 21 Parte_1 C.F._1
maggio 1961 e C.F. , nat a Parte_2 C.F._2
a P rato il 23 febbrai o 1964, entrambi residenti in [...] lett. b, rappresentati e difesi dell'avv. Federico
Fant acci ed el etti vament e domi cili ati presso il suo studio si to in P rat o, vi a
Traversa Fiorentina n. 10, gius ta procura in atti
R ICORR ENTI
nei confronti di
C .F. , nat a a P rato il 10 m aggio 1979, CP_1 C.F._3
resident e i n P rato, vi a Bologna n. 66/ 15
ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
1. Con ricorso ex artt. 291 e s s. c.c., deposit ato il 2 gennai o 2025, i coniugi e hanno chiesto l'adozione di Parte_1 Parte_2 CP_1
[...]
All'udienza del 27 marzo 2025 sono stati acquisiti i consensi degli adottanti e dell'adottanda e l'assenso del coniuge della sig.ra CP_1
La causa è st at a ris ervat a al C oll egi o per l a decisi one.
In dat a 2 aprile 2025, il Pubbli co Mi nistero ha espresso parere favorevol e all'accoglimento del ricorso.
2. Il ri corso è fondat o e, pert anto, m erit a accoglim ent o.
In vi a prelimi nare , occorre ril evare che le condizioni per l 'adozione dell a persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno
30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (s alvo la possibilità di ridurre la differenza minim a di et à, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia fi gli minori l egitt imi o l egit tim ati (sal vo l a possibilit à di adozi one del m aggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo l e condi zioni previ ste dall a Suprem a C ort e); oppure, che vi si a il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non convivent i;
c) che l 'adott ant e non sia genit ore nat ural e dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al
Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non lega lmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speci al e ril as ci at a con att o pubblico o scri ttura privat a autenticat a (art. 311 comm a 2 c.c.).
2 Nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ri corso, ad eccezi one dell a differenza di et à t ra adot tanti e adottanda di cui all'art. 291, comma 1, c.c.
Ent ram bi gli adot tanti hanno i nfatti pi ù di 35 anni , non hanno discendenti legittimi, non sono i genitori naturali dell'adottanda, non hanno rivestito l'ufficio di tutore dell'adottanda.
Gli adottanti e l'adottanda hanno espresso il loro consenso personalmente alla giudi ce del egat a dal President e del Tribun al e;
all a medesim a udi enza, anche i l coniuge dell'adottanda ha espresso personalmente il proprio assenso.
I genitori dell'adottanda sono invece premorti.
La condi zione dell a differenza di età t ra adott ant e e adott anda non risulta invece soddi sfatt a ris pett o ad entram bi i ri correnti. In parti col are, l a di fferenza di età tra l'adottanda e il sig. è inferiore ai 18 anni solo per pochi Pt_1 giorni (undici); la differenza di età tra la sig.ra e l'adottanda è invece Parte_2
di soli 15 anni , 2 m esi e 17 gi orn i .
Occorre però consi derare che la C orte costituzional e, con sentenza n. 5/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di es igua di fferenza e sem pre che sussist ano m otivi m erit evoli ,
l'intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando. La Corte costituzionale ha infatti rilevato come l'istituto dell'adozione di persona maggiorenne si a fi nali zzat o a form ali zzare l egami affetti vo -solidaristi ci che sono rappresentativi dell'identità dell'individuo, come, ad esempio, accade tra l'adottante e il figlio maggiorenne del proprio coniuge oppure tra l'adottando e la famigli a affidat aria press o cui si trovava sin dall a mino re et à. L'adozione di m aggiorenne, poi, può ri spondere all e esigenze di persone, spesso anzi ane, che confidano in un rafforzam ent o del vi ncolo solidaristi co che si è inst aurato con l'adottando, oppure che vogliono dare continuità al proprio cognome e al propri o pat rimonio, creando un legal e giuridico con l'adott ando, con cui hanno consoli dat o un rapporto affett ivo.
Risulta, allora, contrario all'art. 2 Cost., prevedere una regola – quale quella del divari o di et à di alm eno diciotto anni tra adott ant e a ado tt ando – priva di qualsivoglia flessibilità, che impedisca l'adozione anche nei casi nei quali, a front e di un accert at o legame affet tivo e di mot ivi m erit evol i che consiglino
3 l'adozione, sia esiguo il mancato rispetto dell'intervallo minimo di diciotto anni.
Nel caso di specie, i ricorrenti e l'adottanda hanno motivatamente dato atto dell'esistenza tra loro di un duraturo e forte legame affettivo, familiare e solidaristi co.
Tale legame, che è emerso con assoluta evidenza all'udienza del 27 marzo 2025, unisce i ri corrent i non sol o all 'adott anda – che costoro conoscono e frequent ano con assiduit à si n dall a s ua pi ù t enera et à – m a anche al suo nucl eo famili are .
Un simil e l egam e m erit a l a più ampia tut ela giurisdi zi onal e.
La dom anda di adozi one deve pert ant o esser e accolt a.
3. Deve alt resì ess ere accolt a l'i st anza dell 'adott anda di aggi ungere, anzi ché ant eporre, il cognom e del sol o adot tante Pt_1
La Corte costit uzi onale, con sent enza n. 131 del 2022, ha di chi arat o l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, t erzo comma, c.c. “nella part e in cui prevede che l'adottato assume il cognome del marito, anziché prevedere che
l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all'adottato il cognome di uno di loro soltanto”.
Con sentenza n. 135 del 2023, l a C ort e costituzionale ha invece di chi arat o
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nell a part e in cui non cons ent e, con la sent enza di adozione, di aggiunger e, anzi ché di anteporr e, il cognome dell 'adot tant e a quello dell 'adottato maggior e
d'età, se ent rambi nel manif est are il consenso all 'adozi one si sono espressi a favore di tal e eff ett o”.
Nel caso di s peci e, la ri chiest a dell 'adott anda ha t rovat o l'accordo degli adottanti, non vi sono qui ndi ragi oni ost ative al suo accoglim ento.
4. Null a s i di spone sull e s pese processual i, non trovando appli cazi one il princi pio di s occombenza.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pist oi a, in com posi zi one collegiale, definit am ente deci dendo:
a) accogli e il ricors o e, per l 'effetto, fa luogo all 'adozi one di CP_1
(nat a a P rat o il 10 m aggio 1979) da part e dei si gnori (nato a Parte_1
4 Prat o il 21 m aggio 1 961) e (nata a [...] i l 23 febbrai o Parte_2
1964);
b) dispone che l'adottanda assuma il cognome “ aggiungendolo al Pt_1
propri o;
c) nul la sull e spes e.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c. e per gli adempi menti di cui all 'art . 314 comma 1 c.c.
Così decis o in Pistoi a nell a C am era di Consigli o del 2 april e 2025.
La Gi udice Il President e
Giuli a Gargiul o St efano Bill et
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