TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/07/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 909/2021
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra parte appellante assistita e difesa da avv. MUSTO GIULIO Parte_1
e
MICHAEL RI, parte appellata assistita e difesa da avv.ti BISA' SIMONA e BIAGINI DANIELE;
Sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE PI SI:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza ed eccezione e contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
accogliere la domanda dell'appellante perché fondata sia in fatto che in diritto, accertati gli elementi probatori documentati e per l'effetto condannare il sig. GA IC al pagamento della somma complessiva (ed il saldo come si evince dal preliminare allegato) riportata in narrativa, precisamente all'importo pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro), oltre interessi moratori ex decreto legislativo n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo, o per quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
- In via principale, nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto in riforma della sentenza n. 71 emessa dal Giudice di Pace di Massa-dr.
[...]
, nel giudizio recante RG 496/2020, depositata in cancelleria in data 23/09/2021, CP_1 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
P a g . 1 | 4 3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA RI MICHAEL:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa Carrara, contrariis reiectis, per le causali di cui nel su esteso atto, in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione;
sempre in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese Parte_1 e competenze di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n. 74/2021 del g.d.p. di Massa con cui Parte_1 era respinta la domanda di restituzione di somme da egli avanzata nei confronti di GA IC.
In particolare, espone che, in data 28.2.2018, aveva stipulato con GA un contratto Pt_1 di cessione d'azienda per il corrispettivo di € 110.000,00. GA aveva corrisposto € 100.000,00, mentre i restanti € 10.000,00 – secondo la versione dell'appellante - erano stati prestati dal cedente (cioè dallo stesso al cessionario (GA). Tuttavia, GA Pt_1 aveva restituito a solo € 5.000,00, eccependo in compensazione, in ordine al residuo, un Pt_1 proprio controcredito derivante da prestazione lavorativa dallo stesso espletata “in modo informale” in favore dell'appellante nei mesi antecedenti al rogito del definitivo.
Secondo l'appellante il g.d.p. avrebbe errato nell'esame della documentazione allegata a fondamento della domanda (in particolare nel riportare la data del titolo di credito non incassato e dedotto in giudizio, nonché nell'indicazione del quantum richiesto in restituzione). Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'appello, con condanna del convenuto al pagamento della somma allo stesso erogata per la conclusione del citato contratto.
Si costituiva l'appellato preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.
Con ordinanza del 27.8.2021 era definito il subprocedimento instaurato sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avendo il G.I. allora procedente rilevato l'insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'art. 283 c.p.c. .
La causa era istruita documentalmente.
Si dà atto che il fascicolo è stato riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 28.3.2025. Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
***
In primo luogo, si evidenzia che, dall'esame dei verbali del giudizio di primo grado, emerge come, all'udienza del 5.11.2020, il g.d.p., su concorde richiesta delle parti, aveva disposto rinvio al 4.3.2021 per consentire l'esperimento della negoziazione assistita. Tuttavia, a tale udienza, le parti non hanno allegato documentazione attestante l'avvio della negoziazione o l'esito negativo del procedimento, che non risulta neppure instaurato. Conferma si ricava dal fatto che parte convenuta, in quella sede, reiterava l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura, senza che parte attrice eccepisse alcunché sul punto.
P a g . 2 | 4 Il g.d.p., richiamato il d.l. 132/2014, tratteneva la causa in decisione e pronunciava sentenza di rigetto nel merito, senza prendere posizione in ordine alla condizione di procedibilità di cui all'art. 3 d.l. 132/2014.
Ora, va rilevato che l'appellato nella comparsa di costituzione in appello, pur argomentando in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita (cfr. pag. 7 comparsa), non la ripropone nelle conclusioni. Ciò nondimeno, “la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo” (cfr. Cass. 25751/2013; Cass. 19235/2019); peraltro, nelle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione, l'appellato si riporta alle causali esposte nell'atto, con la conseguenza che, seppur non esplicitata, l'eccezione di improcedibilità riproposta in questa sede deve considerarsi ammissibile.
L'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso.
Ora, nel caso in esame, si verte in ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria “per valore” (art. 3 L. 132/2014 “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”), rispetto alla quale la procedura non è stata neppure iniziata, anche a fronte del rinvio all'uopo disposto dal giudice di prime cure.
L'ipotesi in questione è evidentemente non accomunabile a quella di avvio della negoziazione, a cui non abbia fatto seguito il suo effettivo svolgimento, solo eventuale, di talché, una volta attivata, è interesse di tutti i soggetti coinvolti procedere alle fasi successive e, qualora nessuna delle parti si attivi, è implicita la loro mancanza di interesse, con facoltà di adire l'A.G..
Conseguentemente, merita accoglimento l'eccezione di improcedibilità sollevata tempestivamente in primo grado dall'odierno appellato e riproposta quale motivo di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto:
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
P a g . 3 | 4 Compenso tabellare (valori medi) € 2.552,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Trova applicazione la disciplina dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, a mente della quale, quando l'impugnazione, principale o incidentale, è interamente respinta oppure è dichiarata inammissibile o improcedibile, il contributo unificato è raddoppiato.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 MICHAEL RI avverso la sentenza del g.d.p. di Massa n. 71/2021 così provvede:
DICHIARA improcedibile la domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
condanna la parte appellante l pagamento, in favore della parte appellata Parte_1 MICHAEL RI delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2552 a titolo di compenso, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Massa, in data 15/07/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
P a g . 4 | 4