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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1149/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Merchea Parte_1 Parte_2
Mihaela giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note congiunte in sostituzione d'udienza del
30/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/2/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile ( rectius, matrimonio con rito concordatario ) in Frosinone il 24/4/83; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 14/2/84 ) e ( il 9/8/88 ), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in comproprietà resterà in uso alla moglie. 3.
Il marito, divisi i spazi abitativi, continuerà ad alloggiare presso l'abitazione coniugale sino al reperimento di un diverso domicilio.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico di mantenimento.
5. I coniugi esprimono consenso reciproco al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”.
Il Giudice rel. col decreto dell'8/3/25 fissava udienza di comparizione personale delle parti innanzi a sé e rilevava le seguenti due criticità: “a) sussiste irregolarità di forma della domanda – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta dalle parti;
b) le parti devono precisare il senso e la portata, giuridica e temporale, della condizione
2., non potendosi la stessa interpretare come domanda di assegnazione in godimento della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. ( nella specie inammissibile, non essendovi prole minorenne e/o maggiorenne ma economicamente non autosufficiente )”, assegnando altresì alle parti termine fino al
31/3/25 per sanarle. Le parti col deposito del 31/3/25 precisavano quanto segue: “L'abitazione coniugale, sita in Via Colle Mazzapiede, n. 38, Torrice, Frosinone (di cui al punto 2 condizioni separazione) è attualmente in uso dell'intero nucleo famigliare composto da , Parte_1 Pt_2
e del figlio maggiorenne e autosufficiente, nonché dell'altro figlio, , ivi residente, ma
[...] Per_2 Per_1 con dimora abituale presso il proprio posto di lavoro. L'immobile, pertanto, non si intende propriamente
"assegnato" alla Sig.ra essendo solamente una organizzazione del tutto provvisoria in vista del divorzio. Pt_1
Aleso che le decisioni riguardanti la casa coniugale investono tutti i soggetti sopra indicati, il sig. , Pt_2 manifestando l'intenzione di trasferirsi in tempi brevi e di cedere, provvisoriamente, l'utilizzo dell'immobile alla sig.ra la quale, - in questa ottica-, continuerà ad abitarla assieme ai figli, intende limitare i disaggi della Pt_1 separazione, scegliendo il minor sacrificio possibile. D'altro canto il già in passato, il Sig. , nei periodi Pt_2 di particolare tensione familiare, il marito aveva preferito utilizzare come alloggio il proprio camper anziché continuare a condividere i spazi comuni della casa coniugale. L'organizzazione prospettata è del tutto provvisoria, riservandosi si provvedere definitivamente in sede di divorzio al definitivo assesto dei beni in comproprietà. Sul punto, integrando le condizioni illustrate nell'accordo di separazione, si aggiunge la seguente previsione: nr. 4.1 "Ad iniziare dalla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del Sig. Pt_2
, lo stesso si impegna a versare alla stessa un assegno di mantenimento di euro 200,00, entro il 15 di
[...] ogni mese".”.
Alla prima udienza dell'8/4/25 il Giudice rel. rilevava che le predette due criticità non risultavano essere state sanate e pertanto assegnava termine perentorio alle parti fino al 30/5/25 per porvi rimedio.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 30/5/25 le parti sanavano le predette criticità e dichiaravano “ottemperando alle disposizioni del giudice rileva quanto segue: a) Con la presente memoria si deposita il ricorso di separazione sottoscritto dalle parti istanti;
b) In relazione al punto (b) circa l'obbligatorietà della cessazione della coabitazione ai fini dell'omologa della separazione, -tenuto conto del fatto che non è possibile indicare un termine preciso in cui il
Sig. potesse individuare un immobile da prendere in locazione confacente alle proprie esigenze, i Pt_2 coniugi danno atto che, allo stato, la casa coniugale sita in Torrice, Frosinone, Via Colle Mazzapiede, n. 38 è composta da due appartamenti indipendenti, con distinti ingressi, uno sito al pian terreno e l'altro al primo piano con proprio accesso laterale, e, pertanto, dichiarano che in via transitoria i sessi vivranno separati, ognuno nel proprio appartamento, come segue: la sig.ra avrà in uso l'appartamento situato al Parte_1 pian terreno, con ingresso frontale, mentre il sig. abiterà l'appartamento sito al piano Parte_2 superiore indipendente e con separata scala di accesso laterale. Tutto premesso, i sig.ri e Parte_1
, ribadendo che la loro comunione spirituale e materiale è irrimediabilmente cessata, Parte_2 chiedono al Ill.mo Tribunale l'omologa della loro separazione alle Condizioni formulate nel ricorso introduttivo e con la presente memoria modificate ed integrate, che di seguito si riassumono:
1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo aspetto;
2. La casa coniugale in comproprietà verrà coabitata, con l'assegnazione dell'appartamento al pian terreno alla sig.ra e di quello sito al primo piano al Sig. Parte_1 Parte_3
;
3. Il marito, divisi i spazi abitativi, continuerà ad alloggiare presso l'ex abitazione coniugale sino al
[...] reperimento di un diverso domicilio.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico di mantenimento.
5. I coniugi esprimono consenso reciproco al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 12/6/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 [...]
alle condizioni congiunte formulate dalle parti da ultimo con le note Pt_1 congiunte del 30/5/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 11, Parte II, Serie A, anno 1983, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1149/25 R.V.G.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Merchea Parte_1 Parte_2
Mihaela giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note congiunte in sostituzione d'udienza del
30/5/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27/2/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile ( rectius, matrimonio con rito concordatario ) in Frosinone il 24/4/83; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 14/2/84 ) e ( il 9/8/88 ), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico-patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale in comproprietà resterà in uso alla moglie. 3.
Il marito, divisi i spazi abitativi, continuerà ad alloggiare presso l'abitazione coniugale sino al reperimento di un diverso domicilio.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico di mantenimento.
5. I coniugi esprimono consenso reciproco al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”.
Il Giudice rel. col decreto dell'8/3/25 fissava udienza di comparizione personale delle parti innanzi a sé e rilevava le seguenti due criticità: “a) sussiste irregolarità di forma della domanda – ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. – stante il mancato deposito di una copia del ricorso sottoscritta dalle parti;
b) le parti devono precisare il senso e la portata, giuridica e temporale, della condizione
2., non potendosi la stessa interpretare come domanda di assegnazione in godimento della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. ( nella specie inammissibile, non essendovi prole minorenne e/o maggiorenne ma economicamente non autosufficiente )”, assegnando altresì alle parti termine fino al
31/3/25 per sanarle. Le parti col deposito del 31/3/25 precisavano quanto segue: “L'abitazione coniugale, sita in Via Colle Mazzapiede, n. 38, Torrice, Frosinone (di cui al punto 2 condizioni separazione) è attualmente in uso dell'intero nucleo famigliare composto da , Parte_1 Pt_2
e del figlio maggiorenne e autosufficiente, nonché dell'altro figlio, , ivi residente, ma
[...] Per_2 Per_1 con dimora abituale presso il proprio posto di lavoro. L'immobile, pertanto, non si intende propriamente
"assegnato" alla Sig.ra essendo solamente una organizzazione del tutto provvisoria in vista del divorzio. Pt_1
Aleso che le decisioni riguardanti la casa coniugale investono tutti i soggetti sopra indicati, il sig. , Pt_2 manifestando l'intenzione di trasferirsi in tempi brevi e di cedere, provvisoriamente, l'utilizzo dell'immobile alla sig.ra la quale, - in questa ottica-, continuerà ad abitarla assieme ai figli, intende limitare i disaggi della Pt_1 separazione, scegliendo il minor sacrificio possibile. D'altro canto il già in passato, il Sig. , nei periodi Pt_2 di particolare tensione familiare, il marito aveva preferito utilizzare come alloggio il proprio camper anziché continuare a condividere i spazi comuni della casa coniugale. L'organizzazione prospettata è del tutto provvisoria, riservandosi si provvedere definitivamente in sede di divorzio al definitivo assesto dei beni in comproprietà. Sul punto, integrando le condizioni illustrate nell'accordo di separazione, si aggiunge la seguente previsione: nr. 4.1 "Ad iniziare dalla data di effettivo rilascio dell'immobile da parte del Sig. Pt_2
, lo stesso si impegna a versare alla stessa un assegno di mantenimento di euro 200,00, entro il 15 di
[...] ogni mese".”.
Alla prima udienza dell'8/4/25 il Giudice rel. rilevava che le predette due criticità non risultavano essere state sanate e pertanto assegnava termine perentorio alle parti fino al 30/5/25 per porvi rimedio.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 30/5/25 le parti sanavano le predette criticità e dichiaravano “ottemperando alle disposizioni del giudice rileva quanto segue: a) Con la presente memoria si deposita il ricorso di separazione sottoscritto dalle parti istanti;
b) In relazione al punto (b) circa l'obbligatorietà della cessazione della coabitazione ai fini dell'omologa della separazione, -tenuto conto del fatto che non è possibile indicare un termine preciso in cui il
Sig. potesse individuare un immobile da prendere in locazione confacente alle proprie esigenze, i Pt_2 coniugi danno atto che, allo stato, la casa coniugale sita in Torrice, Frosinone, Via Colle Mazzapiede, n. 38 è composta da due appartamenti indipendenti, con distinti ingressi, uno sito al pian terreno e l'altro al primo piano con proprio accesso laterale, e, pertanto, dichiarano che in via transitoria i sessi vivranno separati, ognuno nel proprio appartamento, come segue: la sig.ra avrà in uso l'appartamento situato al Parte_1 pian terreno, con ingresso frontale, mentre il sig. abiterà l'appartamento sito al piano Parte_2 superiore indipendente e con separata scala di accesso laterale. Tutto premesso, i sig.ri e Parte_1
, ribadendo che la loro comunione spirituale e materiale è irrimediabilmente cessata, Parte_2 chiedono al Ill.mo Tribunale l'omologa della loro separazione alle Condizioni formulate nel ricorso introduttivo e con la presente memoria modificate ed integrate, che di seguito si riassumono:
1. I coniugi vivranno separatamente nel mutuo aspetto;
2. La casa coniugale in comproprietà verrà coabitata, con l'assegnazione dell'appartamento al pian terreno alla sig.ra e di quello sito al primo piano al Sig. Parte_1 Parte_3
;
3. Il marito, divisi i spazi abitativi, continuerà ad alloggiare presso l'ex abitazione coniugale sino al
[...] reperimento di un diverso domicilio.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico di mantenimento.
5. I coniugi esprimono consenso reciproco al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”.
Il Giudice rel. quindi, con ordinanza del 12/6/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 [...]
alle condizioni congiunte formulate dalle parti da ultimo con le note Pt_1 congiunte del 30/5/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 11, Parte II, Serie A, anno 1983, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 17/6/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )