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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LE NO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sabaudia, in Via Laerte 1/3/5, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Cantore 19 presso lo studio dell' Avv. Maria Luisa Campanella (C.F. che lo rappresenta e difende, C.F._2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Olimpia Ciccarelli (Cod. fisc. giusta C.F._3 procura in atti, con domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
e ; Email_2
OPPONENTE
E
(C.F. ), (C.F. ) ed i CP_1 CodiceFiscale_4 Parte_2 CodiceFiscale_5
figli (C.F. , rappresentato dalla sig.ra in Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_2 qualità di AdS del medesimo, (C.F. , e (C.F. CP_2 CodiceFiscale_7 CP_3 [...]
), tutti residenti in [...], (C.F. C.F._8 Parte_4 [...]
, (C.F. ) ed il figlio (C.F. C.F._9 Parte_5 CodiceFiscale_10 Parte_6 [...]
), rappresentato dal sig. in qualità di tutore, tutti residenti in [...]C.F._11 Parte_4
(MB), Via della Birona n. 48, (C.F. ), (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_12 Parte_8
e la figlia (C.F. ), dagli stessi CodiceFiscale_13 Parte_9 CodiceFiscale_14 rappresentata in quanto minore, tutti residenti in [...], Parte_2
pagina1 di 4 (C.F. ), (C.F. ed i figli Pt_10 CodiceFiscale_15 Parte_11 CodiceFiscale_16
(C.F. ) e (C.F. Parte_12 CodiceFiscale_17 Parte_13 C.F._18
, dagli stessi rappresentati in quanto minori, tutti residenti in [...],
[...]
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Thea Cerizzi (C.F. ), CodiceFiscale_19
con studio in Monza (MB), Via Italia n. 44, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pier
OR TI (C.F. ), sito in Latina (LT), Via Monti n. 13, con domicilio digitale CodiceFiscale_20
eletto all'indirizzo PEC Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
AL ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto in Parte_1 rinnovazione notificatogli in data 06.07.2024 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 34.000,47 sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1046/22 emessa dal
Tribunale di Monza;
a fondamento dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità della richiesta per l'eccesso/erroneità della somma precettata, in considerazione della non debenza delle spese conseguenti alla rinnovazione del precedente atto di precetto notificato in data 24.9.22 e comunque dell'eccessività delle somme richieste a titolo di spese legali nonché l'insussistenza del diritto dei creditori di esigere il rimborso della tassa di registrazione della sentenza, in difetto di prova del relativo pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i creditori, contestando le avverse pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva limitatamente all'importo di euro 2.033,00, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 3.12.2025.
In punto di qualificazione, l'opposizione deve essere ricondotta all'art. 615 c.p.c., in quanto diretta a contestare il diritto di parte creditrice ad agire esecutivamente per l'ammontare richiesto.
La stessa risulta parzialmente fondata.
È pacifico l'atto di precetto opposto sia stato preceduto da un precedente precetto e che, tra le somme precettate, siano stati inseriti anche i compensi relativi al precedente atto di precetto, per l'importo di euro 2.033,00.
pagina2 di 4 Per consolidata giurisprudenza, tuttavia, sebbene la rinnovazione del precetto sia considerata senza dubbio un'attività legittima del creditore il quale, fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, è libero di intimare tanti precetti quanti reputi necessari, tale scelta del creditore non può comportare un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili.
Nel caso di specie, pur avendo i creditori allegato la necessità di rinnovare l'atto precetto in ragione dell'esito negativo di una precedente procedura esecutiva presso terzi, di tale evidenza non vi è prova in atti, con la conseguenza che effettivamente la doglianza del debitore relativa alla non debenza dei compensi e delle spese relativi al primo atto di precetto risulta fondata;
del resto, nelle note depositate in data 26.11.2025, parte creditrice ha definitivamente rinunciato a detto importo, potendo senz'altro essere dichiarata, quanto a questo profilo, cessata la materia del contendere.
La non debenza dei compensi relativi al primo atto di precetto comporta l'assorbimento del secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto la quantificazione di tali compensi.
Risulta viceversa infondato l'ultimo motivo di opposizione, avente ad oggetto la contestazione dell'importo richiesto a titolo di spese di registrazione del titolo esecutivo azionato;
nel costituirsi in giudizio, infatti, parte creditrice ha documentato l'avvenuto esborso di detta somma e parte opponente, nel prenderne atto, non ha sollevato ulteriori rilievi con riguardo al pacifico obbligo, incombente sulla parte soccombente, di rifondere detta spesa alla parte che l'abbia anticipata.
In conclusione, pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata, sussistendo il diritto della creditrice ad agire esecutivamente per la somma intimata, detratti i compensi e le spese richiesti in relazione al precedente atto di precetto, per euro 2.033,00.
Le spese, vista la reciproca soccombenza, l'esiguità della somma non dovuta rispetto all'ammontare complessivo dell'intimazione e la rinuncia da parte dei creditori di esigere l'importo in questione, meritano di essere compensate.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione con riferimento all'importo di euro 2.033,00, sussistendo il diritto dei creditori di procedere esecutivamente per la restante somma di cui all'atto di precetto opposto;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso in Latina il 15.12.2025
IL GIUDICE
pagina3 di 4 Dott.ssa LE NO
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa LE NO, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Sabaudia, in Via Laerte 1/3/5, elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio Cantore 19 presso lo studio dell' Avv. Maria Luisa Campanella (C.F. che lo rappresenta e difende, C.F._2
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Olimpia Ciccarelli (Cod. fisc. giusta C.F._3 procura in atti, con domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1
e ; Email_2
OPPONENTE
E
(C.F. ), (C.F. ) ed i CP_1 CodiceFiscale_4 Parte_2 CodiceFiscale_5
figli (C.F. , rappresentato dalla sig.ra in Parte_3 CodiceFiscale_6 Parte_2 qualità di AdS del medesimo, (C.F. , e (C.F. CP_2 CodiceFiscale_7 CP_3 [...]
), tutti residenti in [...], (C.F. C.F._8 Parte_4 [...]
, (C.F. ) ed il figlio (C.F. C.F._9 Parte_5 CodiceFiscale_10 Parte_6 [...]
), rappresentato dal sig. in qualità di tutore, tutti residenti in [...]C.F._11 Parte_4
(MB), Via della Birona n. 48, (C.F. ), (C.F. Parte_7 CodiceFiscale_12 Parte_8
e la figlia (C.F. ), dagli stessi CodiceFiscale_13 Parte_9 CodiceFiscale_14 rappresentata in quanto minore, tutti residenti in [...], Parte_2
pagina1 di 4 (C.F. ), (C.F. ed i figli Pt_10 CodiceFiscale_15 Parte_11 CodiceFiscale_16
(C.F. ) e (C.F. Parte_12 CodiceFiscale_17 Parte_13 C.F._18
, dagli stessi rappresentati in quanto minori, tutti residenti in [...],
[...]
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Laura Thea Cerizzi (C.F. ), CodiceFiscale_19
con studio in Monza (MB), Via Italia n. 44, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pier
OR TI (C.F. ), sito in Latina (LT), Via Monti n. 13, con domicilio digitale CodiceFiscale_20
eletto all'indirizzo PEC Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta, ha deciso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
AL ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto in Parte_1 rinnovazione notificatogli in data 06.07.2024 con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 34.000,47 sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1046/22 emessa dal
Tribunale di Monza;
a fondamento dell'opposizione ha dedotto l'illegittimità della richiesta per l'eccesso/erroneità della somma precettata, in considerazione della non debenza delle spese conseguenti alla rinnovazione del precedente atto di precetto notificato in data 24.9.22 e comunque dell'eccessività delle somme richieste a titolo di spese legali nonché l'insussistenza del diritto dei creditori di esigere il rimborso della tassa di registrazione della sentenza, in difetto di prova del relativo pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i creditori, contestando le avverse pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
Sospesa l'efficacia esecutiva limitatamente all'importo di euro 2.033,00, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 3.12.2025.
In punto di qualificazione, l'opposizione deve essere ricondotta all'art. 615 c.p.c., in quanto diretta a contestare il diritto di parte creditrice ad agire esecutivamente per l'ammontare richiesto.
La stessa risulta parzialmente fondata.
È pacifico l'atto di precetto opposto sia stato preceduto da un precedente precetto e che, tra le somme precettate, siano stati inseriti anche i compensi relativi al precedente atto di precetto, per l'importo di euro 2.033,00.
pagina2 di 4 Per consolidata giurisprudenza, tuttavia, sebbene la rinnovazione del precetto sia considerata senza dubbio un'attività legittima del creditore il quale, fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, è libero di intimare tanti precetti quanti reputi necessari, tale scelta del creditore non può comportare un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili.
Nel caso di specie, pur avendo i creditori allegato la necessità di rinnovare l'atto precetto in ragione dell'esito negativo di una precedente procedura esecutiva presso terzi, di tale evidenza non vi è prova in atti, con la conseguenza che effettivamente la doglianza del debitore relativa alla non debenza dei compensi e delle spese relativi al primo atto di precetto risulta fondata;
del resto, nelle note depositate in data 26.11.2025, parte creditrice ha definitivamente rinunciato a detto importo, potendo senz'altro essere dichiarata, quanto a questo profilo, cessata la materia del contendere.
La non debenza dei compensi relativi al primo atto di precetto comporta l'assorbimento del secondo motivo di opposizione, avente ad oggetto la quantificazione di tali compensi.
Risulta viceversa infondato l'ultimo motivo di opposizione, avente ad oggetto la contestazione dell'importo richiesto a titolo di spese di registrazione del titolo esecutivo azionato;
nel costituirsi in giudizio, infatti, parte creditrice ha documentato l'avvenuto esborso di detta somma e parte opponente, nel prenderne atto, non ha sollevato ulteriori rilievi con riguardo al pacifico obbligo, incombente sulla parte soccombente, di rifondere detta spesa alla parte che l'abbia anticipata.
In conclusione, pertanto, l'opposizione risulta parzialmente fondata, sussistendo il diritto della creditrice ad agire esecutivamente per la somma intimata, detratti i compensi e le spese richiesti in relazione al precedente atto di precetto, per euro 2.033,00.
Le spese, vista la reciproca soccombenza, l'esiguità della somma non dovuta rispetto all'ammontare complessivo dell'intimazione e la rinuncia da parte dei creditori di esigere l'importo in questione, meritano di essere compensate.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione con riferimento all'importo di euro 2.033,00, sussistendo il diritto dei creditori di procedere esecutivamente per la restante somma di cui all'atto di precetto opposto;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso in Latina il 15.12.2025
IL GIUDICE
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