TRIB
Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/07/2024, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.07.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Messina, via XXVII Luglio n. 34 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Francesco Micali, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: legge 104/1992
All'udienza del 16.07.2024 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3863/2018 depositato in Cancelleria in data 07.12.2018 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici dell'art. 3 comma 3 della suddetta legge.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status del ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il requisito sanitario dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere dal 16.01.2015. Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la pensione di inabilità civile.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Micali, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-riconosce il requisito sanitario della ricorrente ai benefici dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal 16.01.2015;
-condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, determinate come da CP_2 separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Micale.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 16.07.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.07.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Messina, via XXVII Luglio n. 34 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
Francesco Micali, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: legge 104/1992
All'udienza del 16.07.2024 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3863/2018 depositato in Cancelleria in data 07.12.2018 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici dell'art. 3 comma 3 della suddetta legge.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status del ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanze processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il requisito sanitario dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere dal 16.01.2015. Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato i requisiti sanitari richiesti per la pensione di inabilità civile.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Micali, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-riconosce il requisito sanitario della ricorrente ai benefici dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal 16.01.2015;
-condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di consulenza medico-legale, determinate come da CP_2 separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Micale.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 16.07.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA