Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1985, n. 3706
CASS
Sentenza 20 giugno 1985

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Al fine del riconoscimento in favore del concedente di fondo rustico del cosiddetto diritto di ripresa, ai sensi e nel vigore dell'art. 1 secondo comma lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, le limitazioni introdotte dall'art. 1 terzo comma della legge 15 luglio 1950 n. 505, con riguardo alla data di acquisto del bene ed in relazione al possesso di altro terreno idoneo ad assorbire parte della capacità lavorativa familiare, cessano di operare con la entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756. ( V 95/79, mass n 396157).*

Con riguardo al cosiddetto diritto di ripresa del concedente di fondo rustico, secondo la previsione dell'art. 1 secondo comma lett. A) del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, modificato dall'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del mancato riconoscimento all'affittuario coltivatore diretto di una durata del rapporto pari a quella garantita all'affittuario non coltivatore diretto, vertendosi in tema di diversità di regolamentazione giustificata dall'obiettiva differenza delle rispettive situazioni. ( V Corte cost. N. 8 del 1962).*

Con riguardo al cosiddetto diritto di ripresa del concedente di fondo rustico, la nuova disciplina introdotta dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 non trova applicazione, in forza della eccezione espressamente contenuta nella disposizione transitoria di cui al primo comma del successivo art. 53, nelle controversie promosse prima dell'entrata in vigore della citata legge, ancorché non sia intervenuta una sentenza esecutiva, con la conseguenza che, in tali controversie, continua ad essere operante la precedente normativa (d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 e successive modificazioni). ( V 6345/84, mass n 437943; ( V 4496/84, mass n 436396; ( V 3253/84, mass n 435296).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1985, n. 3706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3706
    Data del deposito : 20 giugno 1985

    Testo completo