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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2073/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Lisi Dario Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria CP_1
AD OC e FA OR come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disposta CTU medico-legale, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”.
La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile per le donne da 55 a 60 anni e per gli uomini da 60 a 65 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs. cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno
1 venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit.
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente, affetta da “segni di spondilodiscopatia lombare erniaria multipla con anterolistesi di L4 e lieve di L5 su S1, sindrome da impingement della spalla destra con periartrite calcifica e tenosivite della cuffia dei rotatori e del tendine del capo lungo del bicipite omolaterale, meniscopatia interna e condropatia femororotulea del ginocchio destro in soggetto con dermatite sclerosante tipo Morfea ed obeso;
sindrome varicosa degli arti inferiori;
asma bronchiale allergico grave con OSAS in cPAP ed OLT 10 ore die in soggetto con ipertrofia dei turbinati inferiori;
tireopatia nodulare;
pregresso (2008) intervento di cistorettocele per incontinenza;
incontinenza cardiale con gastrite antrale e duodenite bulbare microerosiva;
disturbo ansioso-depressivo.(…) è affetta da tutto un complesso menomativo che la configura quale soggetto invalido con una ridotta capacità di lavoro nela misura pari o superiore all' 80% a norma dell' art 1 comma 8 del d.lvo n 503/93 a far data dal mese di maggio
2022 per iodo in cui con sufficiente nesso logico e rigore scientifico è possibile asserire che l' attuale quadro fisiopatologico della periziata si sia concretizzato ed aggravato” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 26.07.2025 dal dott. , qui da intendersi integralmente richiamata e Persona_1 trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Alla luce di tali emergenze, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.05.2022, oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6 della L. 30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con decorrenza dalla maturazione al saldo con la precisazione secondo cui la prestazione dovrà essere erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra mobile (cfr. la recente
Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso).
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
2 - dichiara che presenta una invalidità in misura pari all'80% con decorrenza Parte_1 dal 1.05.2022 e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia con decorrenza dal
1.05.2022;
- condanna l' a corrispondere i ratei arretrati con la decorrenza come sopra individuata CP_1 secondo il meccanismo delle finestre di uscita, oltre al pagamento degli interessi di legge (o della rivalutazione, se maggiore) sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00 oltre spese CP_1 generali IVA e CPA, con distrazione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Lecce, 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2073/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Lisi Dario Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria CP_1
AD OC e FA OR come da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di vecchiaia di cui all'art.1, CP_1 comma 8, del d.lgs. n.503/92.
Instaurato il contradditorio, l' contestava la fondatezza della domanda per mancanza del CP_1 requisito sanitario, chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disposta CTU medico-legale, all'esito dell'udienza del 1.10.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
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Ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.lgs. n.503/92, “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella a allegata”.
La norma, in particolare, ha elevato l'età pensionabile per le donne da 55 a 60 anni e per gli uomini da 60 a 65 anni.
L'art.1, comma 8, d.lgs. cit., prevede che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
L'art.2 stabilisce poi, in linea generale, che “nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno
1 venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti”.
Orbene, dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ricorrente è in possesso dei requisiti contemplati dall'art.2 cit.
Quanto all'accertamento del requisito sanitario, l'espletata consulenza tecnica medico-legale ha consentito di riconoscere che la ricorrente, affetta da “segni di spondilodiscopatia lombare erniaria multipla con anterolistesi di L4 e lieve di L5 su S1, sindrome da impingement della spalla destra con periartrite calcifica e tenosivite della cuffia dei rotatori e del tendine del capo lungo del bicipite omolaterale, meniscopatia interna e condropatia femororotulea del ginocchio destro in soggetto con dermatite sclerosante tipo Morfea ed obeso;
sindrome varicosa degli arti inferiori;
asma bronchiale allergico grave con OSAS in cPAP ed OLT 10 ore die in soggetto con ipertrofia dei turbinati inferiori;
tireopatia nodulare;
pregresso (2008) intervento di cistorettocele per incontinenza;
incontinenza cardiale con gastrite antrale e duodenite bulbare microerosiva;
disturbo ansioso-depressivo.(…) è affetta da tutto un complesso menomativo che la configura quale soggetto invalido con una ridotta capacità di lavoro nela misura pari o superiore all' 80% a norma dell' art 1 comma 8 del d.lvo n 503/93 a far data dal mese di maggio
2022 per iodo in cui con sufficiente nesso logico e rigore scientifico è possibile asserire che l' attuale quadro fisiopatologico della periziata si sia concretizzato ed aggravato” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 26.07.2025 dal dott. , qui da intendersi integralmente richiamata e Persona_1 trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Alla luce di tali emergenze, deve essere accertato in favore di parte istante il diritto di vedersi riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.05.2022, oltre a rivalutazione e interessi legali ex art. 16, co. 6 della L. 30.12.91 n. 412, sui ratei maturati medio tempore, con decorrenza dalla maturazione al saldo con la precisazione secondo cui la prestazione dovrà essere erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra mobile (cfr. la recente
Cass. Sez. L., sent. n.29191/2018, secondo cui anche alla pensione in oggetto si applica il meccanismo delle c.d. finestre di accesso).
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste definitivamente a carico dell' ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
2 - dichiara che presenta una invalidità in misura pari all'80% con decorrenza Parte_1 dal 1.05.2022 e pertanto ha diritto a beneficiare della pensione di vecchiaia con decorrenza dal
1.05.2022;
- condanna l' a corrispondere i ratei arretrati con la decorrenza come sopra individuata CP_1 secondo il meccanismo delle finestre di uscita, oltre al pagamento degli interessi di legge (o della rivalutazione, se maggiore) sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00 oltre spese CP_1 generali IVA e CPA, con distrazione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Lecce, 2.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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